Sentenza 13 gennaio 1994
Massime • 1
L'art. 13 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (contenente la disciplina di attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) è di immediata operatività, poiché la legge non ha previsto alcuna moratoria in riferimento all'obbligo, imposto ai gestori di impianti acquedottistici, di dotarsi di laboratori gestionali interni, anche in forma consortile, per il controllo dei servizi essenziali del ciclo dell'acqua. (Fattispecie in tema di contravvenzione di cui agli art. 13 e 21 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1994, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1994 |
Testo completo
98 30/98
-
ITALIANA Udienza pubblica REPUBBLICA
del 13.1.93 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
I I PENALESEZIONE PENALE SENTENZA
Ccmposta dagli Ill.mi Sigg.: N. 17
Dctt. Stanislao Sibilia Presidente 1. Dott. Enzo Pirozzi Consigliere REGISTRO GENERALE
->> N. 27225/92 2. >>> Vincenzo Tricomi
3. » RI Schiavotti
4. >> Paolino Dell'NO
»
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio SENTENZA al SIG. per diritti 26000 su, ricorso proposto da
■ 13 APR 1993 IL CANCELLIERE 1) De FA AC, n. 10.11.1933%;
2) AR NI, n. 18.6.1929%;
3) LL FR, n. 3.12.1947%;
4) TR NZ, n. 10.12.1935%;
5) GU OR, n. 11.1.1946;
6, RA PI, n. 21.5.1949%;
7) UN NT, n. 19.6.1942;
8) PO RI, n. 19.4.1982%;
9) OS IG, n. 11.1.1934;
10) CO NZ, n. 15.2.1941%;
(11) RÒ NT, n. 22.7.1934;
Mod. 82 A. Spinosi Roma
13) CI AS, n. 15.9.1925;
14) BO NT, n. 2.9.1957%;
15) AR TO, n. 4.8.1957%;
16) EV IN, n. 17.12.1943%;
17) AD AN, n. 8.7.1927;
18) RO IG, n. 3.1.1936;
19) ND AO, n. 6.9.1947;
20) Procuratore Generale della Repubblica presso la
C.A. di Venezia, nei confronti di AD AN,
CH NZ, RO IG, nonchè delle p.c.
Italia Nostra, Lega Ambiente e W.W.F.;
21) responsabile civile Referm S.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore, per sè e per gli im putati RO IG e ND AO;
22) p.c. Lega per l'Ambiente, in persona del presi-
dente regionale Mancone Angelo;
avverso la sentenza del 22.5.1992 della Corte di
Appello di Venezia, nonchè, pei ricorrenti DR- ta, Zadra e Santoro, le ordinanze dibattimentali%3
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dr. Schiavotti 3
-
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dr. Ranieri che ha concluso:
A) in accoglimento del ricorso del P.G., annullamen
to con rinvio nei confronti dello AD e del Miche
lini; rigetto nei confronti del RO;
dichiara inammissibile il ricorso del P.G. nei confronti del le Associazioni ambientalistiche Italia Nostra, Lega
Ambiente, WWF;
B) annullamento con rinvio nei confronti del Previa
to%3B annullamento senza rinvio nei confronti del De-
siderò limitatamente alla sospensione condizionale della pena dell'ammenda%;B rigetto nel resto del ricor so del RÒ; inammissibilità degli BO, NE
rato, PO, rossato, CI, AR;
rigetto dei ricorsi degli altri imputati (De FA, IO,
TR, GU, RA, CO, OR,
BO, AD, RO, ND) nonchè del responsabile civile Raferm S.p.a., previa dichiara-
zione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti;
C) inammissibilità del ricorso della parte civile
Lega Ambiente.
Avvocato P.C.: ER Giancarlo;
D'Inzillo Carlo;
Petretti NI;
Testa RI%;B Michele Cifarelli;
-
- 4 -
Grazia Francescati%;B
Avv. tura Gen. Stato
- Enrico De NI.
Uditi i difensori: ER AN LO RO;
CO EN;
SO CI;
RB GI;
AN NI RB EP;
SE Fran
co.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla base di esposti di privati cittadi- ni e di relazioni di organi di vigilanza e di altre
pubbliche Autorità, il pretore di Rovigo traeva al pro prio giudizio, previa complessa istruzione, De Ste-
fani AC, IO NI, CO NZ,
LL RU, RÒ NT, TR NZ, Moret
to EP, CI AS, RA PI,
GU OR, BO NT, in relazione al-
1 loro qualità di componenti del consiglio diretti vo dell'acquedotto Consorziale di Rovigo, loro ascri vendo, con 1'aggravante di aver commesso i fatti con
violazione dei doveri inerenti alle cariche rivesti te, il reato di cui all'art. 2 D.P.R. 24.5.1988 n.
236, per:
avere fornito al consumo umano delle popolazioni dei Comuni serviti dalpredetto acquedotto acque pre 5 -
levate dal fiume Adige, sprovviste dei requisiti di qualità previsti nell'allegato I al D.P.R. stesso,
perchè non conformi ai limiti richiesti per il para-
metro "odore"; in Rovigo ed in altri comuni, nei
giorni 1 settembre 1988, 21, 22, 23 febbraio, 5, 6
marzo 1989 (capi 1, 3, 4, 5 6, 9, 10); ' avere fornito al consumo umano come sopra le acque
-
predette, sprovviste dei requisiti di qualità di cui al D.P.R. precitato per il parametro "alluminio",
nei giorni 17 ottobre 1988, 1, 2, 9, 10, 15, 16, 17,
18, 25 marzo 1989 (capi 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17);
- avere fornito al consumo umano di cui sopra le acque predette, sprovviste dei requisiti di qualità
di cui al D.P.R. precitato per il parametro "ferro",
nei giorni 23, 30 aprile, 1, 2, 7 maggio, 11 giugno
1989 (capi 18, 19, 20, 21, 22, 24);
avere fornito al consumo umano di cui sopra le acque predette, sprovviste dei requisiti di qualità
di cui al D.P.R. precitato, relativamente ai parame tri "colore, ferro, alluminio", nel giorno 10.6.1989
(capo 23); relativamente al parametro "odore" nel giorno 31.8.1989 (capo 25)%; relativamente ai parame
tri "ferro" e "colore", nel giorno 23.9.1989 (capo
26). 6
Gli imputati De FA, AR, BO
FR, TR, GU, RA, UN
NT, PO RI e OS IG erano inoltre tratti a giudizio pel reato ex artt. 81 cpv., 110,
328 C.P., per avere, nella qualità di componenti del consiglio direttivo del predetto acquedotto, rifiu-
tato di fornire alla Lega per l'Ambiente (sezione di
Rovigo le informazioni sulle qualità delle acque predette, e di rilasciare copie dei ce: tificati di analisi (capo 27).
All imputato AR TO, e ad altri che qui non interessano, il pretore ascriveva, nel-
le loro qualità di chimici addetti al P.M.P. della
U.L.S.S. n. 30 di Rovigo, i reati di cui agli artt. 81 cpv, 480 C.r. (capo 28); 61 n° 9, 81 cpv, 378 C.P.
(capo 29); e 8 cpv, 361 C.P. (capo 30), per false attestazioni in certificati di analisi delle acque erogate dagli acquedotti di Rovigo e di Badia Pole-
sine, ed in relazione all'omessa denuncia all'A.G.
dei fatti di cui ai capi 1, 3, 4, 5.
Lo stesso magistrato traeva a giudizio gli imputati AD AN, RO IG e Andreatta
AO, nelle rispettive qualità di legale rappresen
-
tante della SOC. SI (AD e di d rigenti pro-
tempore dello stabilimento della Roferm S.p.a., sito 7
in Rovereto (gli altri due, l'ND a partire dal 1.3.1989), in relazione all'ascritto reato di cui agli art. 113, 440, 452, 61 n° 7 C.P., per avere per colpa, in cooperazione tra di loro, ed in viola-
zione, tra altro, delle disposizioni ex artt. 2, 9,
16 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, corrotto o comunque adulterato, nella Zona di Rovereto, le acque superfi ciali del fiume Adige, destinate all'alimentazione umana, rendendole pericolose per la salute pubblica mediante scarichi di residui tossico-nocivi, prove-
nienti dalle lavorazioni effettuate nei rispettivi opifici, in quantità tale da alterare le caratteri-
stiche organolettiche delle acque, poi utilizzate ed erogate dagli acquedotti consorziali di Rovigo e di Badia Palesine, così cagionando un danno patrimo niale di rilevante entità, in tempi diversi per cia scun imputato (capo 31).
Agli stessi imputati era pure contestato
C.P. il reato di cui agli artt. 81 cpvY 26 D.P.R. 10.9.
1982 n° 315, per avere effettuato gli scarichi pre-
detti in assenza della relativa autorizzazione (ca-
po 32).
Connesso ai precedenti risultava il reato
di cui agli artt. 1 3, 440, 452, 61 n° 7 C.P., con-
testato all'imputato CH NZ, nella sua qua 8
lità di Sindaco del Comune di Rovereto, per avere
consentito o comunque tollerato gli scarichi summen zionati, senza adottare ° fare adottare le cautele necessarie a garantire l'uso potabile delle acque fluviali (capo 33).
Il pretore procedeva altresì nei confron-
ti di Pre vato IN, presidente dell'acquedotto con sorziale dll'Alto Polesine, facendogli carico dei reati di cui ag i ar t. 61 n° 9 C.P., 21 D.P.R. 24.
5.1988 N. 236, per avere fornito al consumo umano
delle popolazioni di Badia Polesine e di altri comu-
ni consorziati cque prelevate dal fiume Adige, sprov 1
viste dei requisiti di qualità previsti dall'allega to I del predetto D.P.R., relativamente al parametro
"odore", nei giorni 31 agosto e 1 settembre 1988,
21, 22, 25 febbraio, i 7, 9 marzo e 22 aprile 1989
(capi 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45); e relati
vamente al parametro 'alluminio" nei giorni 26 e 27
febbraio 1989 (capi 33 e 41).
Infine, agl. imputati AR, RÒ e esra
LL a pure ascritto il reato di false attestazio ni sulle proprie qualità personali in sede di inter-
, I
495 C.P.rogatori resi 11'A.G., ai sensi dell'art.
(capo 46).
Con sentenza in data 7.2.1990, detto pre- - 9 -
tore dichiarava De FA, AR, TR, Guidetti,
RA, CO, RÒ, OR, CI,
BO, EV, AD, RO, ND e Mi-
chelini colpevoli dei reati rispettivamente ascritti ai capi 1 2, 3 4, 5, 6, 25, 26, 32 (pel RO
limitatamente alla data del 31.12.1938, per l'DR
---
ta da quella del 1.3.1989 sino all'8.5.1989), 33 (li mitatamente alla data del 23.2.1989 e pei soli scari chi della SI), 34, 35, 37, 39, 40%; lo stesso Za-
dra del reato di cui al capo 31, limitatamente alla data del 23.2.1989; AR, dei reati di cui al ca-
po 28, limitatamente ad alcuni dei fatti ascritti,
e 29, limitatamente alla condotta sino al 21.2.1989,
ivi assorbito il capo 30; il solo De FA, anco-
ra, del reato di cui al capo 27; e riconosciute a tutti, meno che allo AD, le circostanze attenuan ti generiche, dichiarate equivalenti alle circostan ze aggravanti ed alle recidive, quando contestate e
ritenute, condannava ciascuno dei predetti alla pe-
na principale ed a quella accessoria ritenuta di giustizia e tutti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento, compresa nella statuizione la responsabile civile Roferm S.p.a., adottando al-
tresì le statuizioni del caso a favore delle parti civili costituite (privati, leghe ambientalistiche 10
-
ed enti pubblici), che poneva a carico dei soggetti condannati, in relazione di rispettivi fatti causa-
tivi, nonchè in solido, per la parte di competenza,
della stessa responsabile civil:; dichiarava, poi,
la falsità di alcuni documenti ed assolveva i predet ti imputati, ed altri la cui posizione non interes-
sa nel presente giudizio, da ulteriori reati ascrit ti, con formule varie.
Sugli appelli proposti, anche dalla pubbli ca accusa, provvedeva la Corte di Venezia che, con
I sentenza del 22 maggio 1992, assolveva lo AD ed il CH dai reati rispettivamente ascritti ai
capi 31 e 33, perchè il fatto non sussiste e dichia rava n.d.p. nei confronti del De FA in ordine al reato di cui al capo 27 e del AR per quelli di cui ai capi 28 e 29, per la parte in cui vi era
ata condanna in primo grado, perchè estinti per amnistia concessa con D.P.R. n. 75/1990; confermava nel resto l'appellata sentenza, condannando gli ap-
pellanti e la responsabile civile, in solido, al pa gamento delle ulteriori spese.
Hanno proposto ricorsi i soggetti indica-
in epigrafe, ma il UN, il BO, il Polet ti il OS, il CI, 1 AR e la p.c. Le to,
ga per l'Ambiente non hanno enunciato motivi;
il ri 11 -
corrente Procuratore Generale ha formulato motivi soltanto nei confronti degli imputati (assolti) Za-
dra, Michelini e RO, rinunciando all'impugnazio ne verso le associazioni "Italia Nostra"; "Lega per
1'Ambiente" e "W.W.F.".
Con i motivi enunciati riguardo ai predet ti imputati, il P.G. ha lamentato, con riferimento alle pronunz e assolutorie dello AD pel capo 31
e del CH pel capo 33, carenza e contradditto rietà di motivazione sull'assunto (dalla Corte) di- fetto di nesso causale tra gli sversamenti e gli smaltimenti di cui al capo 32 (pel quale la responsa bilità del primo è stata confermata) e l'ascritta
fiume Adi adulterazione delle acque superficiali del ge (capo 31) non avendo il secondo giudice spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere,
sul punto, le contrarie e copiose argomentazioni del pretore, utilizzando, invero, soltanto valutazio ne basata sul normale tempo di percorrenza delle
acque fluvialiFal punto di immissione dei rifiuti tossico-nocivi sino alla città di Rovigo, e cioè ar gomento incongruo rispetto alle sostanze da esse
trasportate soggette a tempi diversi di scorrimen- to, in relazione a variabili contingenti, e comunque trascurando i dati probatori offerti da numerose te - 12
stimonianza di pubblici ufficiali che, con pazienti
indagini, avevano potuto identificare le cause del fenomeno adulterativo e le fonti genetiche, indivi-
duate negli scarichi degli stabilimenti SI e RO-
FERM: ciò avrebbe determinato travisamento di fatto.
+ Nei riguardi dell'imputato RO, verso il qua-
le il P.M. aveva proposto appello, in relazione al-
l'assoluzione ottenuta in prime cure per lo stesso capo 31, il P.G. ricorrente ha lamentat carenza as
soluta di motivazione -, per avere il secondo giudice totalmente neglette le ragioni dell'impugnazione.
Con motivi comuni, gli imputati RÒ,
GU, RA, BO, De FA, AR,
TR, CO, OR hanno denunciato:
- con un primo motivo, il difetto e l'erroneità di motivazione sulla dedotta eccezione di ncostituzio nalità dell'art. 21 D.P.R. 24.5.1988 n. 236, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, precisa mente per eccesso di delega rispetto alla disposi-
zione di cui all'art. 16 lett. c punto 2 della leg-
ge-delega 16.4.1987 n. 183, avendo lanorma delegata indiscriminatamente assoggettato a sanzione penale qualsiasi difetto dei requisiti di qualità previsti dall'allegato I, e quindi anche le ino servanze qua litativamente e quantitativamente modeste e scevre 13
-
di reale pericolo per la salute pubblica, e ciò in difformità dalla direttiva alla precitata norma dele gante, che espressamente riserva la regressionrepressione pena le alle infrazioni denti interessi generali all'or dinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli artt. 34 e 35 della legge 24 novem bre 1981 N. 689, o che siano comunque di particolare gravità, per l'entità del danno e del pericolo provo cato: condizioni, queste, non ravvisabili nelle fat-
tispecie concrete, contraddistinte dal superamento del parametro organolettico dell'odore, in assenza
di elementi nocivi.
La Corte veneta avrebbe, dunque, errato nel motivare il rigetto dell'eccezione (ritenuta ma-
nifestamente infondata) con il non pertinente rilie-
vo che, in materia di acque destinate al consumo uma no, gli stati membri possono adottare disposizioni più severe di quelle indicate nelle direttive comu-
nitarie, irrigidendo i criteri dei parametri;
-con un secondo motivo, l'assoluta carenza di motiva zione in punto di confermata responsabilità persona-
li, statuizioni, queste, raggiunte con sostanziale pretermissione dei contrari argomenti offerti nei motivi di appello in punto di colpa specifica, neces saria per l'integrazione dell'ascritto reato, e pe- 14
raltro delimitabile, nei confronti dei ricorrenti e per la qualità da essi rivestita, alla sola fase di potabilizzazione delle acque fluviali ed alle connes se operazioni tecniche, devolute alle strutture in-
terne delle gestioni acquedattistiche: ciò comporta_
do l'approntamento di mezzi tecnici correlati allo specifico settore di competenza (restando in quella dell'USL il controllo finale dell'acqua immessa al consumo), tecnicamente non dotati della capacità e della sensibilità necessarie per il costante ed in-
tegrale rispetto dei numerosi parametri di qualità
prescritti dalla legge, per il che occorrerebbero
sistemi analitici attualmente inesistenti.
Sotto diverso profilo, poi, i ricorrenti hanno dedotto la carenza motivazionale nella prova dei fatti ascritti, in parte fondata su referti ana litici compilati dalle U.S.L., ma non formati in con
traddittorio, ed in parte sulle risultanze di peri-
zia di ufficio, però espletata con metodologia inac cettabile ed errata, specie in relazione al parame-
tro "odore" necessariamente richiedente ampio spet-
,
tro statistico.
Ed anche questi rilievi, già introdotti nei motivi di appello, non sono stati esaminati dal secondo giudice;
- 15
con un terzo motivo, difetto assoluto di motivazio in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. ne 61 n. 9 C.P., alla quantificazione delle pene (anche per la implicitamente denegata prevalenza delle con cesse attenuanti sull'aggravante stessa) ✓ alla di-
sposta sospensione condizionale della pena per l'im putato RÒ, punti tutti proposti nei motivi di appello e rimasti inevasi, osservandosi, sul primo,
che doveva operare il principio dell'assorbimento,
trattandosi nella specie di reato proprio, necessa-
riamente richiedente, quale elemento costitutivo, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pub blico servizio ed avendo l'aggravante, indispensabil mente, solo attinenza con illecito doloso;
- con un quarto motivo, senza assoluta di motiva-
zione sui motivi di appello concernenti le statuizio ni civili, in ordine alle quali era stata assunta la
inconfigurabilità di danno diretto ed immediato, per la natura delle ascritte violazioni, di carattere
meramente organizzativo, e comunque il difetto di
idonea prova del preteso pregiudizio, in ogni caso non estensibile oltre il campo patrimoniale.
Il ricorrente EV, premesso breve rie pilogo dei motivi di appello, corredati dalla produ-
zione di 38 documenti inerenti all'attività organiz- 16
-
zativa e di controllo da lui svolta dal giorno del-
l'assunzione della carica (28.2.1987), e fatta ade-
sione ad eccezioni preliminari formulate da altri ricorrenti, se e in quanto estensibili, ha denuncia to:
- con i motivi primo e quarto, l'erronea applicazio ne della legge penale, avendo la Corte territoriale accomunato in giudizio generalizzato tutti gli impu tati rivestiti di responsabilità gestionali negli enti consorziali in discorso, senza distinzioni sog gettive pure necessarie secondo il principio della natura personale della responsabilità enale;
- con il secondo motivo, il difetto di motivazione sull'ampia documentazione offerta a dis colpa
- total dalla quale po mente negletta dal secondo giudice teva risultare che, inogni caso di segnalato supera mento dei parametri di qualità, egli si era attiva-
to per la sospensione della erogazione dell'acqua e per ogni altro utile intervento, comunque emergen do dagli stessi documenti la regolarità qualitati-
va dell'elemento idrico anche in giorni interessati dalle imputazioni ritenute;
- con il terzo motivo, l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla delibera 4.2.1977
del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 17
-
dall'inquinamento: ha sostenuto il ricorrente, con-
futando l'argomento secondo cui non avrebbe fatto ap prestare un adeguato sistema di controlli, in grado di accertare tempestivamente eventuali "stabellamen ti", che l'acquedotto consorziale Alto Polesine, da lui presieduto, ma costruito nell'anno 1970, non po-
teva sottostare alle prescrizioni dettate con la de libera predetta, applicabili soltanto di nuovi acque dotti, ponendosi per quelli di anteriore costruzione soltanto l'obbligo di adeguamento "per quanto possi bile" (e cioè con criterio di gradualità) dei labo-
ratori di analisi, in relazione alla importanza del le acque potabilizzate: incombente cui erasi effetti vamente provveduto in sede locale, in rapporto alla classificazione A/2 attribuita al fiume Adige, aven
do il deducente dato luogo ad ammodernamenti e mi-
glioramenti all'impianto acquedottistico, comunque inconferente rispetto agli addebiti ritenuti a suo
carico, concernenti parametro olfattivo (l'odore) va lutabile solo empiricamente: di tutto ciò non avreb bero tenuto conto i giudici del merito;
- con il quinto motivo, l'erronea applicazione del-
la legge penale in punto di disposto risarcimento del danno, in realtà incompatibile con imputazioni concernenti il solo parametro "odore", inidoneo al- 18 -
la causazione di danno, anche non patrimoniale.
Gli imputati ND, RO, Zadra e la responsabile civile OF S.p.a., interessati
a consimili addebiti (il capo 32, essendo stati i primi tre assolti dal concorrente reato di cui al capo 31), hanno er unciato motivi in larga parte coin cidenti, oltrechè reciprocamente estensibili, che
possono essere ra gruppati come segue.
Censure preliminari riguardano la eccepi-
ta incompetenza per territorio del pretore di Rovi-
go (i fatti, secondo la rubrica, ebbero luogo in Ro
vereto), già sollevata nelle sedi di merito, ma di-
sattesa dai giudici del doppio grado sulla base di affermata connessione probatoria con i reati da al-
tri consumati in rovigo ed in comuni dello stesso mandamento, ed in particolare con quelli di falso documentale ed ideologico di cui al capo 28: consi-
derazione, secondo i ricorrenti, palesemente erro- nea, per il difetto di correlazione fra i falsi ac-
certati (concernenti il parametro "odore") ed i fat ti ricompresi nelle rubriche elevate a carico di essi deducenti, che riguardano pretese adulterazio- ni delle acque fluviali, irrilevanti rispetto allo oggetto di quelle attestazioni e della relativa pro va, ricavabile aliunde e n on necessariamente esten- 19 -
sibile all'accertamento della causa degli stabella-
menti.
La giustezza di questo rilievo parebbe es sere stata condivisa dal giudice di ap ello, difatti manifestante "pesanti perplessità" sull'opinione in merito espressa dal pretore, cui, pera tro, ha fini
مرد to con l'aderire, in modo contraddittorio meritevole di censura.
Ulteriore doglianza concerne la eccepita nullità della perizia di ufficio (espletata nella istruzione sommaria dai proff. Cocheo e Orio) sotto i seguenti profili: 1) omissione dell'avviso ai di-
fensori, giustificata dal pretore procedente con la
assoluta urgenza di impedire il degrado dei campio-
ni prelevati, urgenza in realtà insuss stente e CO-
munque non impeditiva del ricorso alla notificazione urgente di cui all'art. 167 bis del codice di proce dura (1930), com'era già stato rappresentato in ap-
posito motivo di appello, nel quale era correttamen te posta la distinzione tra l'urgenza relativa) le gittimante la notificazione ai sensi della norma precitata e quella assoluta giustificante l'omissio
Jux ne dell'avviso in qualsiasi forma, ma che il secon-
do giudice avrebbe mancato di rispondere congruamen te;
2) utilizzazione illegittima, da parte dei peri - 20
-
ti, di soggetti non nominati all'ufficio peritale,
ed il cui parere autonomo el superamento del para-
metro "odore" è stato poi acriticamente recepito nella relazione di perizia, con stravolgimento dei rispettivi compiti, non colto dal secondo giudice,
sostanzialmente limitatosi alla constatazione, super flua, che detti periti erano stati autorizzati dal pretore ad avvalersi della subordinata collaborazio ne di altri soggetti. Ma il vero nocciolo delle proposizioni cen sorie ha riguardato la qualificazione del fatto a-
scritto nel precitato capo 32, che, secondo i ricor renti, andrebbe ricondotto alla disciplina dettata con legge 10.5.1976 n. 319 in materia di tutela del le acque dall'inquinamento (qui trattandosi, tecni- camente, di scarichi di reflui in acque) piuttosto
,
che a quella applotata nelle sedi di merito, di cui al D.P.R. 10.9.1982 n. 915, più propriamente atti-
(e non allo scarico) di rifiu nente allo smaltimento
1.100 ti sul suolo o nel suolo.
Con argomentazioni nutritissime, e varia-
mente angolate, le censure enunciate hanno posto a fuoco il dibattuto problema del rapporto fra le due specifiche normative, la seconda delle quali 1 si è
detto
- espressamente escludente dal proprio ambito 21 -
gli scarichi disciplinati dalla prima (art. 2 ult.
CO. lett. d del precitato Decreto), e comunque connotata abata da campo operativo proprio e non estensibile
per finalità per seguite, attuative di delibera Co-
munitaria attinente allo smaltimento dei rifiuti SO-
lidi, e non di acqu , provenienti da insediamenti pro duttivi, per terminologia usata, tecnicamente preci sa, per ogni altro dato interpretativo al diverso
tema degli scarichi di elementi liquidi, nocivi o no, in acque superficiali o sotterranee ovvero degli smaltimenti di liquami o di fanghi A l suolo o nel sottosuolo, se di natura non tossico-novica, operan-
do per tali ipotesi, appunto, le regole di cui alla precitata legge n. 319/76 (la c.d. "legge Merli"),
autonomamente concorrente, per il settore ad essa
soggetto, con altre discipline aventi ambiti diversi,
nella generale tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.
Confutan to ulteriormente la difforme opi-
nione di giudici merito, e del pretore in parti-
colare, cui quella della Corte territoriale si è sem
plicemente adeguata (e non sono mancati, al proposi-
to, appunti di motivazione carente, in relazione ai
cospicui motivi di appello), i ricorrenti ne hanno
aggredito le premesse concettuali, a loro dire infi- - 22
ciate da inammissibile confusione tra le nozioni di
"scarico" e di "smaltimento" (normativamente ben distinti, all'ultimo dei quali soltanto si riferireb be la legge temporalmente posteriore), da erronea lettura del sesto comma dell'art. 2 del decreto Pre
sidenziale in questione e dalla scorretta elevazio-
ne della supposta tossico-nocività dei rifiuti degli opifici SI e OF a criterio determinante del-
la stimata prevalenza della normativa di cui al De-
creto medesimo su quella dettata dalla "legge Merli",
e ciò in contrasto con le materie, con i distinti ambiti di applicazione e con le finalità di ciascu-
na delle normative suppofitamente confliggenti, co-
munque lamentando, per completezza argomentativa,
l'errore logico ed il difetto di motivazione in pun to di applicazione, riguardo alla classificazione di tali residui, dei criteri dettati con delibera
27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui al- l'art. 4 del D.P.R. predetto, approvativa del rego-
lamento di attuazione dello stesso corpo normativo,
delibera, peraltro, essa stessa illegittima perchè
non rispettosa dei principi all'uopo fissati dalla norma delegante, perchè propositiva di presunzioni di tossico-nocività necessariamente refluenti sulla eserepressione di carattere penale e perciò incompati- 23 - bili con il principio della presunzione non colpevo dell'accertamento lezza sino a sentenza definitiva e effettivo di responsabilità, e perchè non assunta,
come avrebbe dovuto essere per previsione legislati v con decreto del Capo dello Stato.
Le parti hanno anche lamentato la carenza di motivazione circa la prova della tossico-nocivi -
tà dei rifiuti in parola, e si nanche circa la loro includibilità per specie tra quelli ricompresi, se-
condo la delibera stessa, nella presunzione correla-
tiva, comunque affermando di aver dato in concreto la prova contraria, consentita dalla disposizione e peraltro già ricavabile dagli elementi disponibili ed asserendo, più radicalmente, la non includibili-
tà dei rifiuti medesimi tra le sostanze tabellamen-
te colpite da presunzione di tossicità, come da am-
pi motivi di appello, non esaminati e non confutati
dalla Corte veneziana.
Altra doglianza, di ruolo chiaramente su-
bordinato, ha riguardato il difetto di motivazione sulla proposta tesi dell'errore inevitabile e scusa
bile, fondata sulla dedotta, generale convinzione
(comune agli operatori del settore, a studiosi del
ramo, a pubbliche amministrazioni interessate, anche di livello ministeriale) che, nella materia degli 24 scarichi di qualsiasi tipo in acque pubbliche o pri-
vate, la norma osservanda sia soltanto quella detta-
ta dalla legge Merli.
Correlati rilievi sono stati promossi in ordine alle statuizioni di natura civilistica, muo-
vendosi all'impugnata sentenza addebiti di omessa
motivazione sulla configurabilità di danno, patrimo-
niale e non, derivante da infrazione contravvenzio-
nale meramente omissiva (quella ritenuta, di cui al capo 32) e, comunque, sulla prova del danno cagiona- to, non potendo giovare, al riguardo, neppure la pre scrizione tabellare di tossico-nocività degli scari-
chi immessi nelle acque fluviali, ancorchè erronea-
mente utilizzata dal pretore ai fini penali, ma non ribile per risarcimento civile, abbisognevole infor ibile ogni caso di dimostrato danno effettivo.
Sul piano delle statuizioni soggettive,
i ricorrenti hanno denunciato varie manchevolezze,
1'ND lamentando l'erronea individuazione nel-
la sua persona del titolare degli obblighi normativi di cui trattasi, invece identificabile nel difetto
― in queldi provato trasferimento di responsabilità la di chi era preposto alla gestione societaria, es-
sendo egli semplice direttore di stabilimento;
il
RO deducendo la carenza di motivazione su rap- 25 :
presentati elementi di fatto (nei motivi di appello),
dai quali risultava che, al tempo delle vicende in processo, egli aveva cessato (sin dal 31.12.1988)
ogni rapporto con la OF S.p.a., addirittura tra-
sferendosi altrove.
Con motivi aggiunti, la stessa responsabi-
le civile ha proposto, ove l'opinione espressa dai giudici del merito sulle sottoposte questioni giuri diche fosse ritenuta corretta, le seguenti eccezioni di illegittimità costituzionale:
1) dell'art. 2 VI° CO. e dell'art. 26 D.P.R. 915/82,
in relazione agli art. 25 II° CO., 70 e 77 della Co
stituzione%;B
2) dell'art. 4 lett. g. D.P.R. 195/82, in relazione all'art. 25 II° co. della Costituzione;
3) dell'art. 26 D.P.R. 915/82, nella parte in cui,
attraverso l'art. 4, rinvia al par. 1 2 della deli
-
bera 27.7.1984 del Comitato Interministeriale, in relazione agli artt. 3 e 25 co. II° della Costitu-
zione. :
Le motivazione all'uopo addotte saranno
menzionate ed esaminate nella parte seguente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità dei ricor 26 si del Borile, del UN, del Pole(to, del OS
(nei cui confronti, peraltro, parrebbe essere stato eseguito stralcio nel procedimento di appello), del Ferracin, del AR e della parte civile L ga per
1'Ambiente, in persone del legale rappresentante Man
cone Angelo, per omessa enunciazione dei motivi.
Va pure dichiarata l'inammissibilità, per rinuncia, del ricorso del Procuratore Generale della
Rep bblica presso la C.A. di Venezia nei confronti
"Lega per l'Am delle Associazioni "Italia Nostra",
bie te" e "W.W.F.".
I ricorsi proposti dal De FA dal BQ-
rion, dal TR, dal GU, dal RA, dal
CO, dal OR, dal BO e da Deside
rè non hanno fondamento, salvo quanto si dirà a pro
pos to del motivo proposto da quest'ultimo, in rela-
zione alla disposta sospensione condizionale della esecuzione della pena.
Va premesso, al riguardo, la manifesta in fondatezza della eccezione di incostituzionalità
dell'art. 21 D.P.R. 24.5.1988 n. 236, per supposto contrasto con l'art. 71 della Costituzione della Re
pubblica, in relazione ai principi e criteri diret-
ti i stabiliti dall'art. 16 lett. C n. 2 della leg-
ge 16.4.1987 n. 183, concernente il coordinamento
B ARDA STIA - 27
-
delle politiche riguardanti l'appartenza dell'Italia
alle Comunità Europee e l'adeguamento all'ordinamen to interno agli atti normativi comunitari-Fra ta-
li principi e criteri direttivi figura la previsione di sanzioni di varia indole per garantire l'osservan za delle disposizioni contenute nei decreti delegati,
e di quelle penali solo "nei casi in cui le infrazio ni alle norme di attuazione delle direttive ledano
फ interessi generali dell'ordinamento interno, indivi duati in base ai criteri ispiratori degli articoli
34 e 35 della legge 24 Novembre 1981 N. 689, e sia- no comunque di particolare gravità avuto riguardo al
}
l'entità del danno o del pericolo provocato".
Va riconosciuto che la risposta data sul-
l'argomento dalla Corte di Venezia non è stata pun-
tuale, perchè centrata su aspetti (la possibilità
di deroghe interne alla direttiva comunitaria n. 80/
778) estranei alla proposta questione, che lamenta l'eccesso di criminalizzazione rispetto ai limiti qualitativi previsti dalla norma delegante (l'art. 16 summenzionato). Ma, vertendosi in materia di pu-
ro diritto, ben può provvedere questa Corte all'esat ta decisione, senza necessità di inutili rinvii.
Orbene, devesi sottolineare, innanzitutto,
che i criteri dettati nell'art. 16 medesimo, in par 28
ticolare per le sanzioni di natura penale, riguarda- no non questo o quel provvedimento delegato, ma
- in ogni decreto delega- via via generale e preventiva
-
to per l'attua: ione di direttive comunitarie, talchè
deve escludersi che le distinzioni qualitative in essi adombrate debbano poi trovare corrispondenti riflessi nell'ambito di ciascun decreto, potendo in teressare in tutto o in parte un singolo decreto,
per la materia da que to disciplinata, e nient'affat to altro decreto, afferente ad argomento diverso,
che attenga ad interessi generali dell'ordinamento interno.
Va poi rilevato che i limiti della penaliz zazione sono dettati in modo abbastanza circostanzia ta per quanto attiene alla individuazione degli in-
teressi genera i in parola, stante il riferimento ai criteri normativi di cui agli art. 34 e 35 della legge n. 689/81, ed in modo certamente più sfumato per quanto riguarda la "particolare gravità" delle infrazioni "avuto riguardo all'entità del danno °
del pericolo provocato", la cui valutazione appare rimessa alla scelta discrezionale del legislatore delegato, sia pure er tro l'ambito della razionalità
e dell'adegua ezza.
L'art. 21 del D. P. R. n. 236/88, che ha da- - 29
- °to attuazione alla direttiva CEE n 80/778 concernen te la qualità delle acque destinate al consumo umano
- e cioè materia che, nella coscienza soci le, è og gi considerata di primario interesse generale, at-
tenendo al bene essenziale della salute, pubblica ed individuale è certamente rispettoso dei limiti anzidetti, dal momento che, sotto un primo profilo,
proprio l'art. 34 precitato ha escluso dal novero
Y delle depenalizzazioni, sancite con la stessa legge n. 689/81, le violazioni della legge 10.5.1976 n.
319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, con
figurando parametro selettivo (rispondente al rilie vo sociale e giuridico di questa materia) agevolmen te applicabile alle regole di tutela delle acque de stinate al consumo umano;
e che, sotto un econdo profilo, l'assoggettamento a repressione penale di ogni violazione riguardante la fornitura al consumo
umano di acque prive dei requisiti di qualità, sen-
za distinzioni tra carenze qualitative, risponde ad un criterio di apprezzamento discrezionale, riserva to al legislatore delegato e conforme, d'altronde,
alla politica legislativa di più recente attuazione,
ispirata al concetto della particolare gravità del-
le violazioni di questo tipo%; tanto che, ad esempio,
sono rimasti esclusi dall'amnistia, di cui al D.P.R. 30
12 aprile 1990 n. 75, i reati previsti dallo stesso art. 21, come pure quelli di cui agli artt. 21, 22, 23 II° CO., della legge n. 319/76 e agli art. 24,
25, 26, 27, 29, 31 e 32 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915,
a conferma dell'elevato valore accordato alla funzio ne normativa nei rispettivi ambiti applicativi, ac- comunati dalla destinazione tutoria della salute pub br blica e dalla ritenuta necessità di indefettibile punizione penale, a rafforzata garanzia della loro osservanza.
Risulta, perciò, priva di fondamento la pretesa di differenziare i difetti di qualità delle acque, a seconda dei parametri violati e dei corri-
spondenti contenuti di maggiore o minore nocività,
ciò necessariamente presupponendo valutazioni contro vertibili e disancorate da riferimenti certi, cui si oppone, decisivamente, la scelta discrezionale ed omnicomprensiva del legislatore delegato, esegui ta nell'ambito non rigidamente circoscritto della delega.
Disattesa, dunque, per manifesta infonda-
tezza l'eccezione di illegittimità costituzionale e scendendo all'esame degli altri motivi proposti dai predetti ricorrenti, va opportunamente premesso che la sentenza impugnata ha fatto proprie, sui punti - 31
censurati come su altri, le motivazioni del primo giudice, così componendo un coerente supporto giu-
stificativo, che può spiegare il criterio di sintesi seguito nella redazione del provvedimento e consen-
al contempo, la reciproca, legittima integrazio te,
una volta accertato che delle doglianze espres- ne,
se nei motivi di appello si è comunque espletato lo esame, sia pure nei ⚫rofili essenziali.
Ora, per quanto riguarda il tema della re sponsabilità degli imputati, ed i connessi risvolti variamente trattati nella prima sentenza e negli stessi motivi di appello, il secondo giudice ne ha colto esaustivamente gli aspetti preminenti, ricor-
dando, innanzitutto, che la statuita colpevolezza ha del tutto sfuggito argomento comunque riconducibili,
o accostabili, ad ipotesi di responsabilità oggetti va, essendo stata, al contrario, fondata su elemen-
ti di colpa specifica e generica, lungamente analiz
- 155 della relati zati dal pretore (cfr. pagg. 127
va sentenza); e che, in relazione allo specifico ad debito mosso nei capi di imputazione, ed alle corre
late violazioni dei doveri istituzionali (principal mente, ma non esclu ivamente, quella di non aver
provveduto, per la parte di competenza, all'istitu-
zione di un adeguato sistema di controllo in grado 32
di fare accertare tempestivamente il difetto dei re-
quisiti di qualità, per la conseguente adozione dei provvedimenti urgenti per la sospensione dell'eroga-
zione dell'acqua), le tesi difensive prospettanti le difficoltà tecno-economiche di pieno adeguamento alla norma obbligante, e gli adempimenti sostituti-
vi posti in essere nei limiti di quanto ritenuto pos sibile e sufficiente, non potevano essere accolte
ང་ a titolo di valida scusante, ron configurandosi al riguardo una "inesigibilità" ai comportamenti di giuridico rilievo, in grado di contrastare la "legit timità incriminatoria" della norma penale, e di pa-
ralizzarne, in sostanza, il contenuto precettivo e sanzionatorio. E' innegabile la cospicua e generale por-
tata di tale assunto, in cui n n possono non resta-
re assorbite le insistite deduzioni dei ricorrenti,
che hanno riproposto le difficoltà tecniche, e di
altro genere, per il rigoroso rispetto dei parametri di qualità, da ciò desumendo l'inesistenza di una
colpa specifica (essi hanno escluso, ancora, che
nella materia sia configurabile colpa generica).
Nè giovano ai ricorrenti, sotto l'aspetto ul vizio motivazionale, argoment di corredo, impernia to sulla duplice asserzione per cui i controlli de- 33 -
voluti ai gestori di impianti acquedottistici riguar derebbero i soli servizi essenziali del ciclo d'acqua,
e, d'altronde, l'art. 13 del D.P.R. 236/88 imporreb be loro di "dotarsi" di laboratori gestionali inter ni, con ciò implicitamente procrastinando l'effetti va osservanza degli obblighi normativi al verificar si di tale condizione.
Se è vero, difatti, che tali formulazioni non sono state oggetto di particolar re disamina da
parte del giudice di appello (ma su consimili argo-
menti, già difensivamente introdotti nel primo giu- dizio, aveva lungamente dissertato il pretore), è anche vero che i rispettivi nuclei possono essere ricondotti alla giuridica impossibilità, omnicompren sivamente affermata dalla stessa Crote, di ammette-
re l'inesigibilità dei comportamenti normativamente doverosi.
Si deve aggiungere, comunque, che neppure i deducenti hanno sostenuto il difetto di nesso cau sale tra l'omissione dei controlli devoluti alla struttura acquedottistica (e ciò a prescindere dal-
la esattezza dell'assunto delimitativo) e l'evento
che costituisce l'oggetto delle imputazioni, sicchè
il collegato asserto di aver dotato 1'acquedotto me desimo di strutture di analisi adeguate ai compiti 34
-
assegnati appare privo di rilevanza. E' del tutto fuori luogo, poi, il richia-
mo alla pretesa, non immediata operatività della nor ma prescrivente la dotazione di laboratorio gestio-
nale, posto-chè la legge non ha previsto, al riguar do, alcuna moratoria, da ciò dovendosi trarre la re-
gola della immediata cogenza, non potendosi ammette-
re, diversamente, un differimento sine die della sua efficacia prescrittiva. Del resto, trattando della colpa generica,
il pretore ha diffusamente illustrato le ragioni,
fra altre, per le quali da tempo i gestori di impian ti acquedottistici erano stati variamente richiama-
ti, anche con intervento ufficiale di pubbliche au-
torità, all'adozione di sistemi analistici (delle acque per il consumo umano) a ciclo continuo, per garantire comunque le qualità organolettiche ed ol-
fattive dell'elemento utilizzato%; sicchè, a prescin dere dalla questione se il reato ascritto possa SO->
stanziarsi anche di colpa generica, è comunque inne gabile che tali rilievi, sulla cui fondatezza non è
stata promossa censura alcuna, abbiano quantomeno il pregio di evidenziare, accentuandone r precisan-
i contorni, i termini della colpa s ecifica. done
Pure infondate sono le censure riguardan- - 35
ti l'elemento oggettivo del reato, ed in particola-
re l'acquisizione della relativa prova, secondo i
deducenti non ricavabile dalle analisi espletate dai competenti servizi pubblici e neppure dalla perizia di ufficio compiuta nel procedimento.
A tale proposito, il giudice d'appello,
recependo, in linea di fatto, le diffuse motivazio-
ni del pretore, ha ritenuto dati sicuri gli"stabel-
lamenti" del parametro "odore" (pag. 50 della senten za), così ribadendo accertamento di merito, ora ag-
gredito dai ricorrenti non nel contenuto proprio, ma sotto l'aspetto metodologico, da essi assumendo- si l'inutilizzabilità dei certificati di analisi, non essendo state queste compiute con la garanzia del contraddittorio, e dei risultati della perizia di ufficio, perchè non assistiti da "ampio metodo statistico".
Sarebbe arduo ravvisare nella sentenza im
pugnata carenza di motivazione Su censure consimili
.
affacciate nei motivi di appello, avendo essa per un verso riaffermato la congruità di tali certifi-
cati quali utili fonti di prova (implicitamente ri-
gettando l'eccezione di nullità ° di inutilizzabili tà) e per altro lato disatteso, in via generale,
le critiche alle metodiche adottate dai periti (pag. 36
46).
E tali assunti meritano di essere condivi-
si, poichè non è possibile, quanto alle analisi in discorso, neppure introdurre il concetto di ' iola-
zione dei diritti di difesa, trattandosi di atti di indole amministrativa e preprocessuale, di cui è ben lecito contestare il contenuto, ma per ragioni di merito a questo correlativi, non sotto il profilo br procedurale ora adombrato, che è addirittura incon-
figurabile, restando comunque fermo il principio che la prova può essere desunta anche da atti pro-
venienti da pubbliche autorità amministrative e che
la relativa valutazione attiene al problema del me-
rito; quanto, poi, ai risultati della perizi , l'ac cenno critico al difetto di "ampio metodo statisti-
co" ripropone questione legata al fatto, sulla qua-
le i giudici di primo e di secondo grado (segnata- mente il pretore) hanno raggiunto conclusioni moti-
vate, non rivedibili in questa sede di legittimità.
Neppure le censure gradate possono tra te accoglimento, salva quella riguardante l'imputato
RÒ ed attinente all'omessa revoca della sospen sione condizionale della pena, per la quale l'inte-
ressato aveva posto, tra i motivi d'appello, espre: sa richiesta, in effetti totalmente negletti. dal - 37
-
giudice di appello: pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio sul punto, e cioè
limitatamente alla disposta sospensione condiziona-
le della esecuzione della pena dell'ammenda. Per il resto, va osservato quanto segue:
in ordine all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n° 9 C.P., la sentenza di appello ha ef fettivamente omesso qualsiasi considerazione, vero-
similmente reputata superflua al cospetto delle am-
pie argomentazioni all'uopo presenti nella sentenza di primo grado (pagg. 165 167, 122),
- espressamen-
te escludente la natura di "reato proprio" nella contravvenzione di cui all'art. 21 del D.P.R. preci tato, difatti ascrivibile, secondo la letterale di-
sposizione, a "chiunque".
E tale opinione va senz'altro approvata,
perchè non è fondato il contrario assunto dei ricor renti, secondo cui i destinatari dei precetti con-
tenuti nello stesso D. P. R. sarebbero tutti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, il
che renderebbe inammissibile l'aggravante "de qua".
Implete, le previsioni normative si rivol gono a qualsiasi forma o modalità di immissione di acque al consumo umano (anche se provenienti da fon ti private, quali sorgenti o pozzi) e regolano le - 38
-
relative attività, non necessariamente espletabili da enti pubblici o investiti di un pubblico servizio,
sicchè la gamma differenziata dei destinatari legit-
tima l'espressione "chiu ique", posta nell'art. 21
predetto e giustifica la contestazione dell'aggravan te quando i responsabili siano appunto qualificati dalla funzione in concreto esercitata.
Pure infondata, sullo stesso punto, è la censura per cui non careobe prospettabile violazione colposa dei doveri inerenti ad una pubblica funzio- ne o a un pubblico servizio, perchè la struttura del l'aggravante è sostanzialmente dolosa, presupponen- do una connessione tra abuso ed illecito, che l'agen te deve rappresentarsi.
L'argomento, evidentemente già introdotto nel giudizio di primo grado negli stessi termini
(non innovati ed anzi confermati nei motivi d'appel lo, donde l'inutilità di ulteriore confutazione da parte della Corte Veneziana, consenziente con il
pretore) è stato appunto esaminato dettagliatamente nella sentenza pretorile pag. 166 con opportu na distinzione tra il caso di abuso dei poteri, im-
plicante una condotta dolosa dell'agente, e quello
della violazione del dovere d'ufficio, costituita da qualsiasi comportamento, doloso o colposo, tenu- - 39
- to in contrasto con un dovere imposto dall'or mento giuridico: per la quasi ipotesi, appunto, nè
argomenti letterali, nè il disvalore della conlotta omissiva, in contrasto con preciso obbligo funziona-
le, consentono l'interpretazione restrittiva, invece
doverosa per il caso dell'abuso dei poteri, sempre-
chè, alla base, sia rintracciabile una condotta 10-
lontaria, che nella specie non è contestata, attenen
ゆ ud do le proteste dei ricorrenti di una sua pretesa le gittimità e sufficienza.
- per le questioni riguardanti la quantificazione della pena e la richiesta prevalenza delle attenuan ti generiche sull'aggravante, risulta che i soli De-
siderò, GU e RA ne aveva fatto me izione nei motivi di appello, peraltro enunciando puramente e semplicemente la richiesta di prevalenza, con con
seguente diminuzione della pena, e senza addurre mo-
tivazione qualsiasi a sostegno%3B in tale situazione,
e figurando nella sentenza pretorile congrue Osser-
vazioni al riguardo, il giudice di appello non pote-
va ritenersi obbligato a proprie valutazioni, il di fetto delle quali non può concretare il vizio moti-
vazionale a torto rimarcato dai ricorrenti.
Il ricorso del EV è parimenti sprov visto di fondamento. 1 40
Qui riprodotte, per quanto di comune inte-
resse, le considerazioni appena svolte riguardo ai ricorsi del De FA e degli altri prevenuti, de-
put: ti a funzioni analoghe a quelle ascritte al pre-
detto imputato (ed anche per la questione degli in-
teressi civili, da essi sollevata con motivazioni consimili, sarà formulata da questa Corte, poco al-
tre. valutazione unitaria), si osserva che non ha consistenza la doglianza, di cui ai motivi primo e quarto, posto chè l'essere stati tutti accomunati,
nel giudizio della Corte territoriale, in una stessa
piattaforma argomentativa non può costituire vizio motivazionale, appunto per l'adattabilità dei rela-
tiv spunti logici alla posizione di ognuno, e semmai cenfura di carente motivazione potrebbe essere le-
gittima e puntuale ove risultasse pretermesso ed i-
nesplorato dal secondo giudice motivo di doglianza esposto nell'appello: e proprio sotto questo aspet-
to merita attenzione il secondo motivo di ricorso,
che fa riferimento alla omessa valutazione, da par-
te dello stesso giudice, di 38 documenti prodotti a discolpa. In effetti, dalla motivazione della senten za impugnata non risulta che la specifica deduzione sia stato oggetto di esame espresso, ma l'omissione
non è stata tale da vulnerare decisivamente la pro- 41
- nuncia adottata e da determinarne, oggi, 1'annulla- mento: ed invero, la documentazione prodotta atter-
rebbe, a tutto concedere, ad uno solo degli elementi di colpa, da essa emergen o la attivazione del dedu-
cente nell'adozione di provvedimenti di sospensione dell'erogazione dell'acqua, o di altri mirati allo
in casi di segnalati "stabellamento"stesso scop o,
il ciò contrasterebbe, dunque, l'assunto del primo giudice (pag. 143 della sentenza) secondo cui "lo acquedotto Alto Polesine, di cui EV era presi-
dente, aveva abbandonato la prassi, che pure in pas
sato aveva seguito, di sospendere l'erogazione in at tesa dell'esito delle analisi".
Ma, quali che siano le variegate valutazio ni in merito formulabili, è certo che la responsabi-
lità dell'imputato è stata anche e soprattutto basa- ta Su altri titoli di colpa specifica e generica (in primis, per non aver installato sistemi validi di controlli preventivi, ed a ciò si riferisce il moti-
vo terzo di ricorso), sicchè la prova fornita dai
documenti, e non valutata dal giudice veneziano,
avrebbe influenza parziale e non determinante, e
risulterebbe, in definitiva, sterile di utile risul tato, quand'anche accolto, il che spiega e giustifi ca il silenzio mantenuto in merito dallo stesso giu - 42
-
ce.
Per il vero, la documentazione prodo tta si proponeva anche il diverso, e più ambizioso, sco po di dimostrare, con stensione di certificati pub blici di analisi (espletate dal P.M.P di Rovigo),
che nei giorni indicati nei capi d'imputazione rite- nuti a carico dell'imputato (precisamente, quelli contraddistinti con i n° 35, 37, 39, 40) i prelievi effettuati nelle acque del fiume Adige, in punti ed ore diversi, non avevano evidenziato alcuna irrego-
larità rispetto ai parametri di cui all'allegato I
del D.P.R. succitato: con la conseguenza che il man cato esame da parte del secondo giudice non avrebbe consentito l'accertamento dell'insussistenza dell'e lemento oggettivo del reato ascritto, ciò concretan-
do, dunque, vistosa carenza motivazionale.
Ma, anche qui, la legittimità dell'integra zione fra le due sentenze di merito porta ad esclu-
dere il vizio denunciato. Occorre rammentare che la prova della con sumazione del reato (il superamento del parametro
"odore", nei casi suindicati) era stata individuata dal pretore da certificazioni di pubbliche autorità,
singolarmente indicate con riferimento alle rispet-
tive affoliazioni, e comunque convalidate, nel con- 43
-
tenuto attestativo, dai risultati delle perizie di ufficio, sia pure espletate in tempo precedente al-
l'assunzione della qualità di imputato da parte del
- 159 della sentenza pretorile). EV (pag. 158
Si noti che il ricorrente non ha censura-
to il merito di tali accertamenti, limitandosi alla deduzione di diverse risultanze analitiche, dal cui contenuto ha tratto argomento per sostenere che la situazione a lui nota era proprio quella in esse rappresentata, che poteva, dunque, giustificare il suo convincimento circa la perfetta regolarità del-
1 acqua immessa al consumo.
Orbene, la Corte di Venezia non ha ritenu- di considerare e di chiarire l'apparente bistic- tc cio probatorio, per la semplice ragione che dalla stessa sentenza di primo grado, totalmente condivisa in "parte qua", emergeva ampia ragione di chiarezza risolutiva.
Bisogna considerare, difatti, che a carico di taluni chimici del P.M.P. di Rovigo era stato ascritto (capo 28 della rubrica) il reato continua-
to di falso in certificati di analisi (in quelli,
fra altro, relativi a prelievi delle acque degli acquedotti di Rovigo e dell'Alto Polesine effettuati
nei giorni dal 27.8.1988 al 1.9.1988, il 3.10.1988, 44
dal 17.10.1988 al 21.10.1988, dal 16 al 17 novembre
1988, il 3.12.1988 e dal 21.2.1989 al 23.2.1989),
per avervi attestato la conformità dei campioni al valore tabellare del parametro "odore".
Se si considera che le imputazioni ritenu te a carico del EV riguardano prelievi dei giorni 31.8.1988, 25.2.1989, 21.2.1989, 22.2.1989,
si intende facilmente che i certificati prodotti
- salvo quello relativo al 25.2.1989, dal ricorrente segnalante, difatti, il superamento del parametro rientrano tra quelli oggetto della imputazione di falso. Su questa, il pretore di Rovigo ha assunto pronunzie assolutorie fondate Su varie ragioni, tut tavia ritenendo, in esito ad ampia motivazione (pagg.
181-210 della sentenza), la non corrispondenza al vero dei fatti attestati, in parte ascrivibile, sen za colpa dei redigenti, alle insufficienze delle
apparecchiature tecniche a disposizione.
Non interessa, in questa sede, appurare le cause e le ragioni particolari delle assoluzioni, fermo rimanendo, per la sua influenza qui determinan te, il rilievo della falsità oggettiva di quei cer-
tificati, da cui ineluttabilmente deriva l'inconsi-
- che la Corte di Venezia ha rite stenza probatoria nuto persino superfluo sottolineare dei documenti - 45
prodotti dal EV.
Se poi, come parrebbe evincersi dalle pa-
role usate dal ricorrente, costui ha inteso riferir si alla documentazioni in discorso non per sosteneral la veridicità assoluta, ma soltanto per ricavarne argomenti di sostegno della propria buona fede, per avere egli creduto a quelle risultanze analitiche,
il discorso giuridico non muterebbe sostanzialmente,
versandosi pur sempre in tema di colpa costituita nell'accertata sussistenza dell'elemento oggettivo
- dalla violazione del dovere di predisporre adegua te strutture di controllo, a nulla rilevando sogget tivi convincimenti di regolarità funzionale dello acquedotto.
I l terzo motivo di ricorso affronta pro-
prio il tema dellacolpa specifica, e del relativo titolo genetico, assumendo l'inapplicabilità allo acquedotto Alto Polesine, costruito nel 1970, delle prescrizioni dettate con delibera 4.2.1977 del Comi
tato dei Ministri per la tutela delle acque dall'in quinamento, riferentesi ai "nuovi acquedotti" e dun
que applicabili a quelli preesistenti soltanto con
criterio di gradualità. Al rilievo, il ricorrente ne ha aggiunto altri, intesi all'assunto dell'ade-
guatezza del laboratorio installato presso lo stes- - 46
so acquedotto, rispetto alla classificazione, allo-
ra vigente, delle acque del fiume Adige.
Queste critiche trovano globale confutazio ne nella corretta opinione della Corte veneta sulla giuridica insostenibilità di argomenti contrari al-
l'obbligo di risultato discendente dalla legge e,
in parte, nel rilievo di merito concernente l'insuf ficienza del laboratorio predisposto all'interno dell'acquedotto, sulla quale la sentenza di primo grado ha lungamente indugiato, con nutrite conside razioni sull'inadeguatezza dell'impianto e sulle scade modalità di gestione, anche in relazione a_
l'elevato tasso di pericolosità delle acque fluvia-
li, ripetutamente segnalato dagli organi competent::
sicchè, il difforme asserto del ricorrente non esce
dai limiti della contrapposta valutazione di merito,
qui non introducibile.
Quanto, poi, alla portata delle direttive impartite con la nota delibera interministeriale del 4.2.1977, in attuazione della legge n° 319/76,
non è vero che entrambi i giudici di merito ne abbia no omesso la considerazione, perchè risulta, al con
trario, che il pretore ne ha tenuto adeguato conto
- 136 della sentenza), tra l'altro rile- (pagg. 134
vando, ad ulteriore dimostrazione della colpa ascrit 47
ta, che il tempo intercorso tra il 1977 e le date dei fatti rubricati doveva ritenersi congruo per il compimento degli imposti ammodernamenti ed adegua-
menti, ancorchè graduali, anche per la palese neces sità di procedere, almeno per la parte attinente al l'esercizio dell'impianto, con la massima solleci-
tudine possibile.
Ma è , sopratutto, essenziale rilevare che a tali riferimenti il primo giudice ha proceduto sol tanto in via complementare ed integrativa, restando fonte primaria dell'obbligo di risultato, e quindi dell'adozione dei mezzi all'uopo indispensabili, le disposizioni del D. P. R. n. 236/88, in particolare l'art. 13: sicchè la doglianza del ricorrente, ol-
trechè infondata, può definirsi anche non pertinen-
te.
Sulle questioni di ordine civilistico, gli imputati ricorrenti, gestori degli acquedotti di cui trattasi, hanno formulato critiche di contenuto sostanzialmente uniforme, come rilevasi dalle prece denti esposizioni, assumendo l'inconfigurabilità di danno immediato e diretto, dipendente dalle viola-
zioni ritenute, concernenti il solo parametro "odore"
e, comunque, il difetto di prova sulla sussistenza di danno effettivo. 48
-
All'argomento sono state dedicate dal pre tore le pagg. 385 - 386 della sentenza, relativamen te agli imputati amminister fori degli acquedotti, ri- tenuti responsabili nei confron i degli utenti e dei
Comuni consorziati, costitutisi parti civili verso di essi.
Il danno patrimoniale è stato individuato,
naturalmente in via astratta e potenziale, salva la
prova in concreto, ella corresponsione del prezzo di un servizio erogato con modalità diverse da quel le prescritte o pattuite, nonchè, pei comuni consor ziati, nel mancato conseguiment, delle finalità in-
dicate nello Statuto, all'art. 2 lettera a.
Il danno non patrimon ale è stato ravvisa to nel disagio collegato alla necessità di ricorre- re a form alternative di approvvigionamento idrico,
nelpiù scomode e costose e, pei comuni consorziati,
la caduta di immagine e nel discredito conseguenté
ai fatti.
Tali puntualizzazioni, cui il secondo giu dice si è adeguato, resistono agevolmente alle cri-
tiche, del resto generiche, dei ricorrenti, essendo non contestabile, sul piano razionale, un rapporto di causa ità diretto tra le violazioni ritenute ed i pregiudizi ravvisati, ben irdividuati e precisa- - 49 -
ti nella loro assenza, restando devoluto alla sepa-
rata sede civile il problema della prova del danno,
nei singoli casi.
Anche per questa parte, dunque, i ricorsi debbono essere rigettati.
L'esame delle doglianze proposte dai ricor renti AD, ND e RO va preceduto dallo scioglimento delle questioni di legittimità costitu zionali e dalle altre preliminari variamente avanza te.
Le prime risultano enunciate nei motivi aggiuubi della responsabile civile S.p.a. Roferm,
nei termini sinteticamente riprodotti nella preceden si è visto, te parte narrativa e concernono, come
915, se inter- alcune norme del D.P.R. 10.9.1982 n.
pretate nel senso ritenuto dai giudici del merito.
Le motivazioni all'uopo proposte riguarda no:
1) il ritenuto contrasto degli art. 2, VI°
CO., e 26 D.P.R. succitato, con l'art. 25 II° CO.,
70 e 77 della Costituzione, sotto il profilo dello eccesso di delega rispetto alla legge delegante 9.2.
1982 n. 42 e, attraverso questa, alle direttive CO-
munitarie 75/442, 76/403 e 78/319 (di cui il decreto presidenziale costituisce attuazione), non riguardan 50
te, comunque, gli scarichi idrici, neppure se tossi co-nocivi, a nulla rilevando la facoltà per il legi
- secondo la previsione dell'art. slatore nazionale
8 della ste sa direttiva 78/319
- di adottare pei rifiuti tossico-nocivi disposizioni più rigorose,
trattandosi di facoltà non esercitata nella legge di delega n. 42/82, e così permanendo il contrasto,
nei confronti di questa, della norma delegata, per quanto riguarda i anghi ed i liquami tossico-nocivi b di cui al surrichiamato art. 2 VI° CO. del D.P.R.
sanzionatorio di 915/82, e il trattamento penale cui al successivo art. 26;
2) il dedotto contrasto dell'art. 4 lett.
g dello ste so D.P.R. con l'art. 25 della Costitu-
zione, in relazione alla delibera 27.7.1984 del Co-
mitato Interministeriale (concernente, fra altro,
la determinazione delle quantità, delle concentrazio ni od in generale delle caratteristiche delle sostan ze di cui all'allegato, che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dello uomo e/o per l'Ambiente), trattandosi di norma pri-
maria violatrice della riserva di legge in materia penale, in quanto prevediate l'integrazione del pre-
cetto - e quindi l'applicazione conseguente di san-
zione pena.e con successivo provvedimento della 51
Autorità amministriva non rigidamente vincolato, co me avrebbe dovuto essere per ogni norma secondaria,
alla prefissazione per legge dei presupposti, del contenuto e dei limiti delle soluzioni tecniche ne-
cessarie per la classificazione dei rifiuti tossico-
nocivi, ma invece aperto, sostancialmente, a regola-
mentazioni implicanti valutazioni di politica crimi-
nale, normativamente influenti sul sistema produtti vo e quindi, indirettamente, sull'assetto socio-poli tico, e in definitiva su materie riservate al legi-
slatore primario, almeno negli aspetti di rilevanza penale;
3) il denunciato contrasto dell'art. 26 del D.P.R. succitato (nella parte in cui, attraver-
so l'art. 4, rinvia al paragrafc 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale 27.7.1984) con gli artt. 3 e 25 II° co. della Costituzione, sotto il particolare profilo che, prevedendo il combinato
disposto degli artt. 26, 4 lett. g. dello stesso
D.P.R., in unione al par. 1.2. 11. 2 della delibera citata, la penalizzazione dello smaltimento di rifiu ti presuntivamente tossico-nocivi in quanto prove-
nienti, fra altro, dalla produzione di composti far maceutici (come nel caso della responsabile civile deducente), salva la prova contraria da fornirsi - 52
dal soggetto obbligato, ne deriverbbe una ingiusti-
ficata disparità di trattamento tra produttori di rifiuti tossico-nocivi ai sensi del punto 1 del par.
1.2., obbligati soltanto alla richiesta dell'autoriz zazione allo smaltimento, e produttori di rifiuti così classificati ai sensi del punto 2 del medesimo paragrafo, cui sarebbe imposto il duplice incombente, con conseguente duplicità di possibile addebito, i-
nerente alla richiesta della autorizzazione ed alla dimostrazione della non tossicità dei rifiuti: e ciò
in presenza di medesima condotta di smaltimento;
ne
deriverebbe, altresì, la vi lazione dell'art. 25 co.
II° della Carta fondamentale, perchè la condotta pe nalmente rilevante emergerel be, nella seconda ipote-
si considerata, solo in connessione alla tabella 1.3
del part 1.2., e non dall'art. 26, che costituisce la fonte primaria e perchè, ancora, difetterebbe il requisito della tassatività, in quanto la dimostra-
zione della non tossicità è elemento incerto ed in-
definito, per la omessa regolamentazione delle rela tive modalità.
A corredo di tali eccezioni, la parte ha infine denunciato la illegittimità, e conseguente
inapplicabilità, per contrasto con la norma ordina- ria e primaria, della predetta delibera del Comita- 53 -
to Interministeriale 27.7.1984, limitatamente al pa ragrafo 1.2 punto 2 (in ipotesi di ritenuta, manife sta infondatezza della questione di costituzionali-
tà dell'art. 4 lett. g D.P.R. n° 915/82, come sopra proposta), in ragione dell'assunto distacco tra i criteri di classificazione di cui allo stesso art. 4, fondati sul criterio di "pericolosità concreta,
scientificamente valutata, per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente" di sostanze predeterminate, e l'attuazione datane nel provvedimento interministe-
riale mediante configurazione di astratta presunzio ne di to sicità inerente al tipo di attività, basa ta sulla provenienza del rifiuto (indipendentemente,
inoltre, dalla presenza di una delle sostanze appar tenenti ai 28 gruppi tassativamente elencati nell'al legato al D.P.R. succitato, richiamato appunto nel-
l'art. 4 lett. g), ciò costituendo nuova ipotesi di reato, non legittimata da specifica previsione del-
la norma primaria.
Reputa la Corte che le tre questioni di costituzionalità, proposte ex novo avanti ad essa e
dunque non esaminate dai precedenti giudici, siano manifestamente infondate per le ragioni che seguono.
1) La prima questione (al cui proposito è
comunque utile rammentare che il pretore aveva adi-Sedi
cato alcune considerazioni al tema del rapporto fra - 54-
l'art. 8 della delibera comunitaria n. 78/319 e lo art. 2 del D.P.R. n. 915/82, come da pagg. 211-212
della sentenza) muove dal supposto eccesso di dele-
ga, nei termini sopra illustrati, fra la norma pri-
maria, identificabile nella legge 9.2.1982 N. 42, e
gli art. 2 VI° co. e 26 dello stesso decreto Presi-
denziale.
Con la legge testè menzionata, si è data deiega al governo per l'emanazione di norme dirette
all'attuazione di direttive della Comunità europea,
tra cui quelle n° 75/442, n° 76/403 € n° 78/319,
quest'ultima relativa ai rifiuti tossici e nocivi che hanno poi formato oggetto della normativa disci
беледа@legata di cui, appunto, al D.P.R. n° plinatrice e
915/82.
L'ultima delle tre direttiv in argomento attiene in modo specifico alla materia trattata in
questo procedimento, disciplinando minutamente il tema dei rifiuti tossici e nocivi, e conferendo CO-
munque, con l'art. 8, facoltà agli Stati membri di adottare, per tali rifiuti, disposizioni più rigoro se di quelle da esse previste.
La legge n. 42/82 ha conferito al governo ampia autorizzazione per 1'emanazior e delle norme necessarie all'attuazione delle direttive in esse - 55 -
contemplate, impegnandolo al rispetto dei "principi direttivi e dei criteri contenuti" negli atti comu-
nitari, e stabilendo limiti e previsioni specifiche soltanto in materia di sanzioni e di interventi fi-
nanziari, ai sensi degli artt. 2 e 4.
Pare evidente, orbene, che l'integrale
Љ recepimento delle direttive, ed in particolare di quella n. 78/319, abbia ricompreso, da parte dello
Stato Italiano, l'assunzione di ogni potere e dove- re inerente, e perciò anche della facoltà di detta-
re nell'ordinamento interno disposizioni più rigoro se - oltre le minimali previste nelle direttive tra le quali è agevole includere quelle di cui allo art. 2 VI° co. del D. P. R. attuativo (liquami e fan-
ghi); al legislatore delegato, e cioè al Governo in
sede di emanazione dei decreti, è stata dunque ri- messa, senza limitazione alcuna, salva che sui pun-
ti succitati, l'attuazione della direttiva, e di
ogni parte di essa, ivi compresa, evidentemente, anche la facoltà derogativa in parola, non Occorren
do per questa autorizzazione esplicita, attesa la
natura generale ed omnicomprensiva della delega, in relazione alla esigenza di tutela appropriata dei beni protetti ed alla conseguente opportunità di u- tilizzazione, a tal fine, di ogni strumento disponi 56 bile. Non soltanto la lettera, ma lo spirito della legge di delega inducono dunque a ritenere come ri-
messo al Governo anche l'uso della facoltà in discor
So.
La circostanza che, giusta la previsione di cui all'art. 1 di tale legge, i decreti delegati siano stati ampiamenti concertati tra le amministra-
в zioni interessate e sottoposte al preventivo parere delle commissioni permanenti delle due Camere legi-
slative, competente per materia, e che delle osser-
vazioni formulate in sede parlamentare sia stato te nuto debito conto, così attuandosi un preventivo a glio di legittimità in autorevole contesto, confer- ina la fondatezza dei superiori rilievi ed induce a
qualificare come manifestamente infondata la questio ne proposta dalla parte.
2) ad eguali conclusioni occorre perveni-
re per la seconda questione, e ciò per un doppio or
dine di ragioni: a) perchè il precetto penale risul ta debitamente delineato alla stregua degli artico- li 16 e 26 del D.P.R. predetto, da considerarsi al riguardo come fonte primaria, e concerne la condot-
ta di chi, senza la prescritta autorizzazione, efret tua le fasi di smaltimento dei rifiuti tossico-noci vi, essendo rimessa alla valutazione discrezional- 57
mente tecnica dell'autorità amministrativa la sola individuazione della soglia di tossico-nocività, e cioè delle quantità e delle concentrazioni che pre- J.
sentino pericolo per la salute e per l'ambiente, co stituenti soltanto il presupposto di applicabilità
del precetto penale ( i rammenti, al riguardo, l'o-
h rientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n° 36 e 96 del 1964, ri-
guardante, rispettivamente, le norme sulla repressio ne dell'uso degli stupefacenti e quelle a tutela del la genuinità degli alimenti, n° 7 del 1965, concer-
nente l'art. 323 C.P., N° 26 del 1966; nelle quali sentenze è costante l'affermazione che non sussiste illegittimità costituzionale nelle norme che, nel comminare una sanzione penale, si rimettono, per la
specificazione degli elementi di condotta punita, ad atti non dobati valore di legge e non costituenti elementi intrinseci del precetto penale, del quale determinano soltanto i presupposti di applicabilità;
b) e perchè, in ogni caso, può essere escluso che,
nella fattispecie qui in esame, sia stata delegata al potere esecutivo attività prescrittiva di politi-
ca criminale (sempre riservata al legislatore), trat tandosi di reato sufficientemente descritto, negli elementi essenziali, nella norma primaria, con la 58 -
predeterminazione delle sostanze di riferimento (quel le indicate nell'allegato al D.P.R.) e la parametra zione, ovviamente non dettagliata dei limiti di pericolosità per la salute o/e per l'ambiente, sot-
tintendendo questo concetto, naturalmente, difficili valutazioni tecniche, alla late di complesse e mute
voli cognizioni di chimica tossicologica ed idrolo-
gica, di epidemiologia e di altro, opportunamente
Allegate
- con tecnica non inusuale nelle problema- box scientifica e con ampiezzo di findings in animabile tiche nella materia devoluta - alle determinazioni di comitati di esperti, ma senza avere facoltà di scelte penalizzanti, oltre quelle inevitabilmente connesse alla materia delegata, c munque da assumer si entro l'ambito dei parametri legislativi: scelte comunque, talmente soggette ai mutamenti indotti dal continuo progresso scientifico, da rendere intui tivamente naturale la previsione di aggiornamenti
(art. 5 del D.P.R.), pure rimessi al giudizio allo stesso Comitato interministeriale, con conseguente revisione delle condotte punibili, non per questo debordante oltre i parametri di legge.
3) Sulla terza questione, devesi pure per veniret ad eguali conclusioni, sul rilievo che, nel la previsione classificatoria di cui al puntor 2 de1
part 1: 2 della delibera in parola, non è datofravvi - 59
-
sare il difetto di tassatività, da cui muove l'ecce zione di parte, attenendo essa ad una certa gamma di rifiuti speciali, di cui alla susseguente tabella
1.3, singolarmente individuati, e quindi di non dub bia identificazione, benchè accomunati dalla prove-
nienza da attività di produzione o di servizi, non-
chè dalla presunzione relativa & pericolosità tossi co-nociva per la salute e per l'ambiente, salvo pro va contraria da fornirsi dal soggetto obbligato, se condo le modalità tecniche e di classificazioni det tate nel punto 1 dello stesso par. 1.2.
A ben vedere, dunque, i due punti non si differenziano per precisione di contenuto, che è in-
dubbia e determinata nel primo, e nel secondo si at teggia soltanto in modalità diversa, in quanto la stabilita classificazione muove, anzichè da accerta mento concreto di valori di concentrazioni presenti i nelle sostanze considerate, da presunzione fondata sulla provenienza specifica da processi di produzio ni coinvolgenti sostanze esattamente indicate (sic-
chè nessun dubbio è possibile al riguardo), e semmai
margini di ambiguità riguarderebbero la prova libe-
ratoria, consentita al cospetto della presunzione:
ma neppure per questa parte, in definitiva, sembra lecita perplessità seria, postochè la disposizione 60 - indica con sufficiente chiarezza la metodologia uti-
le al riguardo, che deve riguardare la non classifi-
cabilità dei rifiuti come tossico-nocivi, ai sensi
del punto pre edente, e cioè secondo i criteri ivi indicati per le occorrenti valutazioni (concentra-
zioni superiori ai valori di concentrazione limite indicati nella tabella 1.
1. o ricavabili dai crite- ri di cui alla tabella 1.2.), restando liber , natu ralmente, le formalità della prova, purchè idonee allo scopo. E' evidente, d'altra parte, che la perico losità presunta è un derivato di cognizioni scienti-
fiche largamente accettate, anche internazionalmen-
te, dalle qua i è stata tratta ragione non già per configurare ulteriore e diversa categoria di rifiu-
ti tossico-nocivi, connotata da ancora più spiccata pericolosità, meritevole di più rigoroso regime de-
bordante dai limiti normativi, ma per individuare agevolmente, entro il parametro di pericolosità per la salute e per l'ambiente, prefisso dalla norma primaria, gamme di rifiuti generalmente riconosciu-
ti come interessati da valori di concentrazioni CO-
munque eccedenti quelli indicati nel prefato punto
1, e quindi aprioristicamente definibili pericolo-
si, salva la prova contraria. Si è configurato, in- - 61
- somma, un meccanismo rapido di clamssificazione qua litativa, che trova fondamento razionale nel dato riconosciutodi esperienza scientifica, ma con piena facoltà della prova contraria, a aranzia degli in-
teressi delle imprese.
Trattasi, a ben vedere, di tecnica prescrit tiva non inusuale in materia di interesse anche ammi nistrativo, la cui legittimità è fatta salva dalla conferita facoltà di dimostrazione effettiva, che
impone, è vero, adempimento di una qualche gravosi-
tà, ma non lede, ed anzi garantisce, diritti fonda-
mentali.
Sulla base di queste riflessioni, è anche di escludere sospetto di irragion vole disparità di trattamento fra soggetti egualmente obbligati, tutti tenuti difatti, alla richiesta della prescritta au-
torizzazione, ricorrendone le condizioni, per lo smaltimento dei rifiuti nocivi, con la sola diversi tà dello specifico incombente probatorio nei confron ti dei produttori di rifiuti di cui alla tabella 1.3,
stretta conseguenza, tuttavia, di pericolosità fonda ta su cognizioni scientifiche di larga acquisizione.
Nè è vero, per concludere, che disparità
siffatta possa ravvisarsi in relazione alla viola-
zione amministrativa di cui all'art. 28 del D.P.R. 62
-
915/82 comminate sanzioni a carico del titolare del lo stabilimento, impianto o impresa che non fornisce all'autorità di controllo le informazioni richieste
O omette di trasmettere annualmente all'autorità
che ha rilasciato l'autorizzazione una relazione sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti,
trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente), violazione che, nei confronti del sog-
getto individuabile in base al punto 1 del par. 1.2.
precitato, "coprirebbe" l'intera area del mancato espletamento degli adempimenti informativi doverosi,
mentre, riguardo al soggetto svolgente attività pro duttiva di cui al punto 2 del medesimo paragrafo ed alla tabella 1.3., essa concorre con la contravven-
zione di cui all'art. 26 del Decreto, anche nel ca-
so in cui tale attività dia luogo, in effetti, alla produzione di rifiuti non tossico-nocivi, pei quali,
tuttavia, non sia stata fornita la prova liberatoria.
E' facile osservare che il dovere previsto dal capoverso dell'art. 11, la cui inosservanza è
sanzionata dall'art. 28, attiene ai poteri di acces so, di ispezione, e di informazione dell'Autorità
deputata al controllo, che indistintamente si indi-
rizzano ai corrispettivi obblighi dei soggetti eser centi attività in corso;
mentre la sanzione penale 63
di cui all'art. 26 riguarda, per gli stessi soggetti,
la violazione del divieto di procedere a fasi di
smaltimento dei rifiuti tossici senza la preventiva autorizzazione, le cui finalità sono di intuitiva evidenza;
ed è, chiaramente, questione diversa quel la riguardante la previa dimostrazione della non tos sicità dei rifiuti, nei casi previsti, questa doven-
do precedere l'inizio dell'attività produttiva, ed
è anzi conuitio sine qua non per il relativo avvio.
Valutate, in tal modo, manifestamente in-
fondate le predette questioni di costituzionalità, resta da d. re che non ha miglior pregio l'eccezione di illegittimità (per contrasto con la norma ordina
riac della redetta delibera del Comitato Intermini steriale, per la parte come sopra denunciata dalla ricorrente. Invero, come risulta dalla sentenza del pretore (pag. 246), la responsabilità civile della
OF S.p.a., e quella penale degli imputati SA
ro ed ND, sono state fondate sulla presunzio ne di tossico-nocività e quindi di pericolosità (non essendo stata fornita prova contraria) dei rifiuti speciali "provenienti dalla produzione di biocidi e
di composti farmaceutici, sostanze indicate, rispet tivamente, ai numeri 1.1. e 1.5. della predetta ta-
bella 1.3. Ma trattasi delle stesse sostanze di cui, - 64
-
rispettivamente, ai numeri 15 e 17 dell'allegato al
D.P.R. n. 915/82, tra le ventotto ivi elencate, ed alle quali fa richiamo l'art. 4 lett. g. dello stes so decreto, rimettendo al Comitato interministeria-
le, poi autore della delibera 27.7.1984, la determi nazione delle quantità, delle concentrazioni, о in
generale delle caratteristiche relative, ai fini dell'accertamento della soglia di pericolosità per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
Pertanto è da escludere, per tali sostan-
ze, l'eccesso di delega lamentato dalla parte, aven do il comitato posto le proprie valutazioni entro l'ambito delineato, anche qualitativamente, dal sur
richiamato art. 4 lett. g.
Se poi si riguarda la promossa eccezione sotto l'altro profilo dell'eccesso nella configura-
zione di pericolosità presunta, contro il criterio
di accertamento concreto dettato dallo stesso art. 4 lett. g., se ne constata egualmente l'infondatez-
za, postochè, per le ragioni già spiegate, quel ti-
po di valutazione per attività di provenienza sot- tintende un livello di pericolosità scientificamen-
te noto per appartenenze qualitative ( e sarebbe
più appropriato parlare di pericolosità desunta,
più che presunta) e non esce, con il coarredo della 65
possibile prova contraria, dal paradigma dell'accer tamento istituzionale su base di concretezza e di certezza.
Portando, ora, l'esame sui motivi di ricor so afferenti alle eccezioni di tipo procedurale, e in primis su quella di incompetenza per territorio,
ne risulta la correttezza delle decisioni al riguar do raggiunte dai giudici del merito, non compromes-
sa da talune espressioni ambigue e perplesse conte-
nute nella sentenza di appello, non giustificate dalla realtà processuale e comunque nel complesso irrilevanti a fronte della riaffermata applicabili-
tà, senza remore o suggestioni ispirate dal nuovo codice di procedura, delle regole sulla connessione anteriormente vigenti, in particolare dell'art. 45
n° 4, cui il procedimento è senz'altro soggetto.
Con chiarezza anche maggiore, il pretore impostato i termini del problema (pagg. 83 aveva
85 della sentenza), istituendo plausibilmente un
rapporto di connessione probatoria tra i fatti accer tati in Rovereto ed il reato ex art. 480 C.P., a-
scritto ad altri imputati per vicende accadute in
Rovigo (reato più grave), stante l'unitario nesso
discendente della stessa prova, acquisita anche pe-
ritalmente, comune alle circostanze di fatto sussun - 66 -
te nelle varie imputazioni, articolate Su una mede-
sima radice causale.
Tale valutazione, naturalmente, riposava sulla piattaforma accusatoria delineatasi in sede i struttoria e poi trasfusa nel decreto di citazione a giudizio, essendo irrilevanti, sotto il profilo della competenza per territorio già radicata, statui zioni raggiunte in esito al giudizio di primo grado.
Non hanno pregio i rilievi formulati dai ricorrenti (AD ed ND, in particolare), cir ca l'autonoma accertabilità, per un verso, dei rea-
je ti di falso e ai capi relativi agli "stabellamenti"
(Rovigo), e per altro verso dei fatti di cui ai ca-
pi 31, 32, 33 (Rovereto), perchè ciascuno provvisto di propria connotazione giuridica e suscettibile di
separata indagine, non necessariamente estensibile
o integrabite reciprocamente, ad esempio perchè il superamento del parametro "odore" poteva prescinde- re, tul piano della prova, dalla ricerca della cau-
sa genetica, ipoteticamente posta in essere in diver so mandamento, in quanto irrilevante a fronte dello oggettivo stabellamento.
Va osservato, come già aveva fatto il pre tore, che la connessione è istituto processuale di-
verso dalla pregiudizialità, e che quella probatoria 67 -
prevista nel vecchio rito si fondava sulla semplice
"influenza" della prova di un reato su quella di al-
tro reato, e cioè sulla funzione coadiuvante, ma non imprescindibile, della prova di un reato in ordine
alla integrazione probatoria concernente altro rea-
to, bensì dimostrabile anche in via autonoma, ma tan to meglio valutabile come realtà provata, se fruen-
te di corredo dimostrativo ulteriore, proveniente
"aliunde".
E se è vero, dunque, che gli stabellamen-
ti ed i falsi accertati in Rovigo potevano basarsi su dimostrazione propria, non occorrendo necessaria mente la prova degli antefatti accaduti altrove (gli sversamenti adulterativi delle acque fluviali, avve
nuti in Rovereto), è anche vero che dimostrazione siffatta, contestabile se isoltamente proposta, sa-
rebbe apparsa più completa e meno aggredibile, se in
tegrata o "influenzata", com'è stata secondo la ru-
brica di accusa, dalla prova dell'effettiva sussi-
stenza dei reati causativi, ciò potendo dare più
chiara visione dei nessi intercorrenti fra le varie
imputazioni.
In questa corretta direzione si è mossa l'indagine del primo giudice, cui ha finito per ade guarsi il secondo, che ha posto attenzione anche al :
68
1 a comunanza di prova fra le predette ipotesi di reato, collegate qualitativamente, temporalmente e topograficamente.
In ordine alle doglianze promosse sulla disattesa eccezione di nullità alla perizia Orio-Co
cheo, e per quanto attiene all'omesso avviso di di-
fensori del conferimento dell'incarico, si deve ri-
levare, giusta quanto esposto nella sentenza del
] retore (pagg. 77-79), che tale giudice dovesse pro cedere ai sensi degli artt. 304 ter. u.C. e 317 bis
° CO. C.P.P. (1930), con esplicito e motivato rife rimento alle ragioni di assoluta urge za poste alla base della procedura eccezionale, ed esplicitate nel corpo dell'ordinanza con la quale si disponeva l'accertamento peritale.
Tali ragioni il pretore ha poi ricordato nella sentenza (ed è assolutamente plausibile e con Vincente il richiamo al rapido degrado del parame t: o "odore" nei campioni di acqua prelevati, nonchè
a. la necessità di disporre urgentemente dei dati sulla effettiva potabilità dell'acqua erogata, ai ini dell'adozione degli opportuni provvedimenti di salvaguardia), sicchè, esclusa la possibilità di censure nel merito, ed esclusa, ancora, la sussisten za di vizi logico-giuridici nelle motivazioni testè 69 -
menzionate, anche per il difetto di deduzioni censo-
rie da parte dei ricorrenti, va altresì ritenuto pri vo di fondamento il rilievo (ricorrente AD) che restava comunque salva la possibilità, rimasta inalafa;
arte della notificazione urgente ex art. 167 bis
dello stesso codice di procedura: e basti dire che,
ove si ravvisi obbligo di notificazione con tali mo-
dalità anche nei casi di urgenza assoluta, risulte-
rebbe addirittura inconfigurabile (beninteso, sempre
ت
ر
ک
alla stregua del codice abrogato) l'ipotesi pur espressamente prevista e disciplinata della omissio- ne totale degli avvisi, il che, logicamente, fa re-
gredire l'applicabilità della notificazione in paro-
la bensì al caso di urgenza, allorchè non sia possi-
bile l'osservanza del forme e del termine ordinari di cui all'art. 304 ter то CO., restando esclusa,
però, l'ipotesi dell'urgenza assoluta, nella quale l'esigenza dell'intervento ummediato del perito nel caso di specie l'incarico fu addirittura conferito
"ad horas" rende inevitabile la soppressione di qualsiasi avviso preventivo, fermo restando il dirit to delle parti interessate alla partecipazione allo svolgimento concreto della perizia.
Il difforme assunto del ricorrente finisce,
perciò, con il tramutarsi in censura sulla effettiva lo
70
sussistenza della situazione di urgenza assoluta ri tenuta dal pretore, e cioè in critica di merito, i-
nammissibile nella presente sede.
Sill'altro argomento di ricorso, che attie ne alla dedotta nullità della perizia per la presen-
za collaborativa, in sede di espletamento, di terzi non investiti dell'incarico, e dai quali sarebbero pervenute manifestazioni di pareri acriticamente ac colte dai periti ufficiali, devesi avere riguardo ancora alle motivazioni del primo giudice (pagg. 74
eccesiones 76 della sentenza), cui eguale era già stata pro-
posta, e nelle q ali possono ritenersi assorbite quelle, di non diverso, anche se meno esauriente,
tenore, formulate dalla Corte d'Appello.
Puntualizzava il pretore, orbene, che i pe riti erano tati da lui espressamente autorizzati a servirsi anche di collaboratori di loro scelta e in concreto, ogni attività di indagine era sta che,
da essi governato e valutata, essendo stato li- ta mitato il ricorso all'opera dei collaboratori esclu sivamente aq accertamenti di natura olfattiva su campioni previamente preparati con metodiche pari- menti di formulazione peritale, e da ciascuno di es
si periti già esaminati, con espressioni di giudi-
zio personale, comparate,in caso di difformità, a - 71
quello del collaboratore, ai fini di una valutazione critica conclusiva, naturalmente rimessa all'apprez-
zamento congiunto dei due esperti.
Attese queste precisazioni, e perciò rite-
nuta legittima la collaborazione autorizzata di ter-
zi scelti dai periti, deve anche stimarsi non supera to il limite giurisprudenzialmente individuato per
كل tale forma sussidiaria, che deve essere circoscritto
alle rilevazioni di dati materiali sotto il control- lo e secondo le direttive dei periti, i quali soli,
ovviamente, conservano il potere dovere della valu tazione critica dei dati acquisiti.
Secondo le affermazioni del pretore, ciò
è quanto accaduto nella specie, resta ido l'accerta-
mento olfattivo del collaboratore condizionato da quelli analitici dei periti e dalle modalità prepa-
ratorie (dei campioni) da costoro dettate, per esse
re poi ricondotto, conclusivamente, al giudizio fi-
nale formulato da questi stessi sulla somma delle
risultanze delle varie operazioni.
La regolarità formale degli svolgimenti peritali deve ritenersi, dunque, ragionevolmente ac certata, nè può avere rilievo, sotto lo stesso pro-
filo, che nel corso delle valutazioni possa essere
stata talvolta accordata prevalenza al parere del 72
collaboratore, ciò costituendo, difatti, risultato motivato all'indagine espletata dai periti, semmai criticabile nel metodo o per le conclusioni, e cioè
per aspetti che attengono al merito del procedimen-
to, qui non introducibili.
Così disattese le eccezioni preliminari,
occorre venire al tema cruciale posto dalle impugna zioni dei ricorrenti, che concerne il rapporto tra la normativa di cui a la legge n. 319/76, dettata per la tutela delle acque dall'inquinamento, la cui
applicabilità esclusiva alla fattispecie i ricorren ti medesimi hanno sostenuto con motivazioni varie-
gate, e la disciplina posta dal D. P. R. n. 915/82,
più volte citato, che riguarda la materia dei rifiu ti, nelle varie classificazioni introdotte, e le
modalità di smaltimen σ = tale disciplina il giudice di merito ha ritenuto pertinente di fatti contesta-
ti nel capo 32, per le ragioni chiarite sopratutto nella sentenza di pri o grado (pagg. 211-228).
Qui intendendosi riprodotte, per brevità,
le tesi sostenute dai ricorrenti interessati nei ri spettivi atti, va preliminarmente considerato che,
relativamente alla "quaestio" in esame, la C.A. di
Venezia si è parimer ti riportata alle diffuse moti-
vazioni del pretore, ancora individuando nella na- - 73 -
tura tossico-nociva dei rifiuti prodotti nei due sta
bilimenti SI e OF l'elemento specializzante che determina l'applicabilità della disciplina più
recente, alla s regua del disposto dell'art. 2 VI° co. del D.P.R. precitato, che per ogni altro aspetto degli smaltimenti nelle acque, al suolo e nel sotto suolo di liquami e fanghi fa salva la regolamenta-
zione precedente (la c.d. legge Merli), cui appunto si richiamano i ricorrenti.
Occorre chiarire che le motivazioni del secondo giudice, seppure apparentemente compromesse dalla definizio e di "pacificità" attribuita al pro blema di diritto, invece complesso e decisamente
controverso non si espongono a rilievo effettivo di argomentazione erronea о carente, proprio per l'in-
tegrabilità con quelle, ben più ampie ed articolate,
fornite dal pretore, e che già avevano tenuto conto,
per confutarli, dei principali spunti di difforme interpretazione, proposti dalle parti e dei quali gli attuali motivi di ricorso non sono che riedizio ni accurate.
Escluso, pertanto, il sospetto di difetto motivazionale (anche perchè, in ogni caso, può sup-
plire l'attività ermeneutica di questa Corte, verten
dosi in tema di esegesi di norme giuridiche), sem- - 74
-
bra necessario premettere allo scioglimento della questione talune notazioni fondamentali, fungenti da criteri orientativi per l'ordinato svolgimento della occorrente indagine.
Come ha giustamente considerato il preto-
re di Rovigo deve negarsi, innanzitutto la possibi-
bilità di fare ricorso alla direttiva comunitaria b n. 78/319 per evincerne argomenti delimitativi del novero dei rifiuti tossico-noci i da essa discipli-
nati (circoscrivendolo, ad esempio, ai soli rifiuti solidi), o, comunque, elementi determinanti per la esatta interpretazione del decreto attuativo, dal momento che l'art. 8 della direttiva ha previsto,
come già si è detto, la possibilità di adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni più rigo-
rose "per i rifiuti tossici e nocivi", di guisa che
è alla normativa nazionale, regolante la materia in sede di attuazione della direttiva successivamen-
che occorre guardare per intenderne l'effettivo te,
ambito, potenzialmente più lato di quello fissato in sede comunitaria, in ragione dell'effettivo eser cizio della facoltà stessa, incidente eventualmente anche ella qualificazione, la composizione, sul grado di pericolosità tossico- nociva dei rifiuti,
oltrechè lla identificazione dei corpi recettori, 75
-
dati tutti, dunque, individuabili soltanto sulla scorta delle norme interne attuative, che nella spe cie, per quanto considerato ut supra riguardo alla eccezione di incostituzionalità, debbono ritenersi esenti dal sospetto di eccesso di delega. Di conseguenza, va disattesa la pretesa dei ricorrenti di escludere dalle previsioni del D.P.R. n. 915/82, partendo dall'esegesi della diret tiva surrichiamata, gli smaltimenti di rifiuti tos- sico-nocivi a base liquida o semiliquida, postochè
dalla norma interna non emerge, appunto, delimita-
zione della disposta disciplina ai soli rifiuti so-
lidi.
In secondo luogo, ed a corredo di quanto testè detto, è da tener presente che lo stesso D.P. R. ha previsto quale condotta punibile secondo le proprie disposizioni anche lo smaltimento di liqua-
mi e di fanghi nelle acque (oltrechè nel suolo e
nel sottosuolo, ipotesi già previste nella legge
Merli), così configurando attività di dispersione sostanzialmente coincidente, a parte la diversità
semprechè trattisi terminologica, con lo scarico,
di elementi tossici e nocivi.
In terzo luogo, è erroneo l'assunto delle parti secondo cui "scarichi" e "smaltimenti" (i pri 76
mi, si è detto, compiutamente disciplinati dalla legge Merli, fatta salva dal successivo D.P.R., ed i secondi in parte dalla stessa legge e, in via in-
tegrativa, dallo stesso D.P.R., cui restan assogget tati se concernenti liquami e fanghi tossici e noci vi), riceverebbero separate ed autonome regolamenta zioni dalle normative vigenti, senza possibilità di reciproche assimilazioni, di guisa che in tale chia ve andrebbero lette le disposizioni dei CC mi setti
mo e sesto dell'art. 2 del D.P.R. in questione, lo uno escludente l'applicabilità delle relative dispo sizioni "agli scarichi disciplinati dalla legge 16.
5.1976 n. 319, e successive modificazioni" (e si tratterebbe della norma generale), l'altro facente salva la stessa legge "per quanto concerne la di-
sciplina dello smaltimento nelle acque, su suolo
e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2 lett. e, punti 2 e 3 della cita a legge,
purchè non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto" (e sarebbe, questa, la regola derogativa
e speciale); e da tali postulati, ancora, i ricor-
renti hanno tratto spunti per affermare che tutti gli scarichi di rifiuti liquidi immessi in acque su perficiali resterebbero soggetti alla legge Merli,
mentre gli smaltimenti di cui al D.P.R., purchè con 77
cernenti sostanze tossico-nocive, sarebbero regolati dalle relative disposizioni, se riguardanti rifiuti solidi (o, al limite, anche liquidi), depositati sul suolo e nel sottosuolo.
Queste impostazioni già ricevono smentite dal costante orientamento di questa Corte, che ha
ritenuto compresi negli "scarichi" predetti anche quelli di rifiuti diversi dai liquidi, e ancorchè
praticati sul suolo e nel sottosuolo, come del resto
prevede l'art. 1 lett. a della legge Merli, potendo- ne essere corpi ricettori, altresì, tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia d'altra parte, è ormai cer pubbliche che private;
e,
per formale previsione normativa (art. 2 co. VI° to,
del D.P.R. 915/82), che smaltimenti possono avere
luogo nelle acque, non necessariamente sotterranee,
sicchè non si vede come possa negarsi, almeno per questa ipotesi, l'assimilazione evidente agli scari chi negli stessi corpi ricettori, non ostando altri
criteri normativi, tanto meno quello, inconfigurabi le testualmente, della limitazione del concetto di smaltimento ai rifiuti solidi.
Nè si potrebbe sostenere, come le parti pretendono, che l'inclusione, fra le ipotesi di smal timento, anche di quella nelle acque sia dovuta a - 78
-
mero difetto di coordinamento e non già ad addizio- ne voluta del legislatore delegato, trattandosi, in vero, di scelta consona di principi generali posti nell'art. 1 dello stesso D.P.R. che, fra altr , pre scrivono la prevenzione dal rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo,
In così estendendo la tutela derivata ad ogni elemento fisico-naturale incidente nel complessivo disegno di protezione dell'ambiente e della salute.
Sarebbe stato illogico, e intrinsecamente contraddittorio, escludere delle finalità persegui-
te proprio le acque superficiali, particolarmente esposte al pericolo di contaminazioni pericolose,
ed inotlre destinate, spesso, alla alimentazione al consumo umano.
Questa Corte di Cassazione ha recentemen-
te affermato, previa ricostruzione sistematica del-
l'intero ambito dispositivo (sentenza III° Sezione
in data 7.2.1992, ric.P.M. presso Pretura circonda-
riale di Mantova c. Fava ed altri), che al D.P.R.
915/82 debbono essere riconosciuti valore e funzio-
- quadro (o di chiusura del sistema) ne di normativa in quanto avente portata tutoria generale contro i rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del
suolo e del sottosuolo, e perchè soltanto in via di - 79
deroga, da intendersi restrittivamente, consente
che alcuni tipi di rifiuti (scarichi ed immissioni)
arrivino all'ambiente con il rispetto delle condizio ni stabilite nelle leggi di settore, senza rinuncia,
tuttavia, ai principi giuridici relativi ai sistemi assoggettati. di smaltimento, che rimangono ad esso
- e su ciò questo In questo senso va detto
Collegio consente, come pure sulle ragioni a monte l'art. 2 co. VII° ( ed ultimo) dello stesso D.P.R.
(che, fra altro, riserva alla disciplina della leg-
ge 319/76 gli scarichi da essa previsti), da inten-
dersi quale deroga alle disposizioni della normativa
-quadro, che invece torna applicabile, come eccezio ne alla deroga, e quindi quale conferma della diret tiva generale, ai liquami ed ai fanghi, se tossici
e nocivi, smaltiti nelle acque, al suolo e nel sot tosuolo.
Sicchè, per restringere il problema di termini essenziali, non resta che identificare la categoria dei liquami e dei fanghi, di cui all'art.
2 lett. e punti 2 e 3 della legge 319/76, entro la quale è stata ritagliata, ed assoggettata alle di-
sposizioni del precitato D.P.R., la specie di quel-
li tossici e nocivi.
La definizione è ritraibile, come ha esat 80
-
tamente sostenuto il primo giudice, dalla delibera in data 4.2.1977 del Comitato Interministeriale,
previsto nell'art. 13 della stessa legge Merli, tra l'altro incaricato de la determinazione di norme tecniche generali per la regolamentazione dello smal timento dei fanghi e dei liquami residuati dai cicli di lavorazione.
In particolare, dall'allegato 5 a detta
delibera, recante la determinazione di tali norme tecniche, risulta la definizione dell'ambito precet tivo (relativo allo smaltimento dei fanghi residua- ti dai cicli di lavorazione e dei liquami sul suolo e nel sottosuolo), espressamente pertinente agli
"scarichi degli insed amenti civili e degli insedia menti produttivi, siano essi effettuati mediante propria fognatura o fognatura pubblica (par. 1 "Ge-
neralità" I ° comma).
La regolamentazione, già significativa per l'equiparazione, almeno ai fini specifici, du concetti di "scarico' e di "smaltimento", salva la più lata eccezione conferita al secondo dall'art. 1 del D. P.R. 915/82, è determinante per la ricom-
prensione nella specie di "liquami" degli scarichi da insediamenti produttivi, classificabili anche come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 2 IV° co. 81
n° 1 del predetto D.P.R. Non a caso, dunque, ma con esattezza terminologica e concettuale, il Pretore
ha costantemente definito come "liquami" gli scari-
chi dei due stabilimenti gestiti rispettivamente dai ricorrenti, da ciò traendo lineari conseguenze in punto di diritto, valutato ogni altro aspetto per tinente.
Nè, al riguardo, può avere rilevanza che l'allegato attenga, secondo la normativa primaria allora vigente, agli smaltimenti (o scarichi) dei liquami e dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo, men tre nelle fattispecie concrete si tratta a di scari chi in acque superficiali, postochè anche a questa
ultima ipotesi fa riferimento, come si è letto, lo art. 2 VI° CO. del D.P.R., con aggiunta certamente mirata rispetto alle ipotesi precedentemente previ-
ste.
Pertanto, senza necessità di ulteriori di samine dei pi cospicui (ancorchè confutati dai ri-
correnti) contributi dottrinari e giurisprudenziali presenti nella motivazione della sentenza pretorile,
comunque soltanto in funzione coadiuvante rispetto agli argomenti fondati sull'esegesi normativa, può
concludersi che l'opzione interpretativa offerta dai giudici del merito nel procedimento deve ritenersi li
82
-
corretta.
Quanto sin qui considerato permette, in breve sintesi finale, di disattendere compiutamente,
ad integrazione da quanto già argomentato sugli stes si temi, taluni principali assunti censori prospet-
tati dalle parti, e che si basano, per un verso,
sulla dedotta natura generale della riserva previ-
sta, nel comma settimo lett. a dell'art. 2 del D.P. R. in parola, a favore della applicabilità della legge Merli agli scarichi in essa contemplati, e quindi sulla funzione derogatoria del comma sesto
del medesimo articolo, riguardo allo smaltimento dei liquami e fanghi tossici e nocivi;
e, per altro
verso, sulla autonomia assoluta del concetto di smaltimento rispetto allo scarico, e quindi delle rispettive regole. Trattasi di posizioni assertorie già considerate dalla Corte, in parte, nello svolgi mento dei precedenti rilievi, e delle quali qui va ribadita la infondatezza, in relazione all'esatto significato dei due commi, che vanno rispettivamen-
te collegati alle ipotesi formali di scarichi e di
smaltimenti previste nella anteriore legge Merli,
da cui la necessità di duplice enunciazione nel suc cessivo D.P.R. n. 915/82, al fine di evitare equivo
A civ fraintendimenti che sarebbero potuti sorgere se 83
-
nella nuova disciplina fosse mancata parallela e di stinta menzione: fermo rimanendo che, con siffatta modalità di tecnica legislativa, è risultata inalte rata la relazione fra i due commi, l'uno (il sesto)
conforme ai principi direttivi della normativa-quadro in materia di sostanze tossiche e nocive, e dunque coerentemente interpretabile, l'altro (il settimo)
h di valenza derogatoria, strettamente riguardante gli scarichi di rifiuti, di liquami e di fanghi non tos sici e non nocivi, indipendentemente dalle modalità
(scarichi e smaltimenti) di dispersione. Anche a la luce di questi ulteriori rilie vi, la soluzione data al problema che interessa dal pretore di Rovigo e dalla Corte veneta è da ritenere incensurabile.
Per completezza di esame, occorre spendere qualche osservazione in ordine ad argomento affaccia to dal ricorrente AD (cfr. pagg. 28-31 del ricor so), a sostegno della proposta interpretazione esten siva della riserva a favore della legge Merli, di
cui al precitato art. 2 co. VII lett. d del D.P.R.
915/82.
L'argomento risulta introdotto, in forma scritta, soltanto tra i motivi di ricorso ignorasi se fosse proposto nella discussione orale avanti 1 84
alla Corte territoriale, postochè nella sentenza di secondo grado non figura alcun accenno al riguar-
- ed ha riferimetno al decreto legislativo 27.1. do
1992 n. 133, con il quale è stata data attuazione a talune direttive comunitarie (contraddistinte con i numeri 76/464, 82/176, 83/513, 84/156, 84/491, 88/347,
90/495) in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque.
Ha sostenuto la parte, orbene, che l'affi-
nità della materia disciplinata, i costanti richiami della normativa stessa alla legge 10.3.1976 n. 319,
alper quanto da essa non strettamente regolato, ed al tri argomenti interpretativi desumibili dai contesti
previsionali confermerebbero l'assoggettamento alla precitata legge Merli degli scarichi canalizzati in acque superficiali, o in corpi consimili, provenien ti quantomeno da insediamenti produttivi, anche se contenenti sostanze pericolose.
Va precisato che detto decreto legislati-
premessa nell'art. 1 la delimitazione del proprio vo,
ambito di applicazione agli scarichi di sostanze
pericolose compresi nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate negli elenchi I e II dell'allega-
to A, recapitate nelle acque interne superficiali,
nelle acque marine territoriali, nelle acque inter- 85
ne del litorale nonchè, per le sostanze di cui allo elenco I, nelle fognature pubbliche, ha tra altro previsto la necessità di autorizzazione delle compe tenti amministrazioni provinciali per i predetti sca richi, in sostituzione di quella prevista dall'art. 9 della legge Merli, cui ha fatto rinvio per quanto espressamente previsto (art. 10). da esso non
E' bene precisare che dette disposizioni non possono attenere alle fattispecie concrete, per le quali si fa questione di sostanze tossiche e noci non ricadenti negli elenchi I e II dell'allegato ve
A allo stesso decreto legislativo 133/92, bensì pre viste nell'allegato al D.P.R. N. 915/82.
Ma più in generale, non sembra che la nor mativa dettata, in ambito complessivamente ristretto,
dal decreto legislativo in discorso legittimi la te- si sostenuta dalla parte: e basti dire, omnicompren sivamente, che essa riguarda gli scarichi industria-
li di sostanze pericolose bensì esattamente indivi-
duate, ma non connotate da quella speciale pericolo-
sità tossico-nociva, che gli artt. 2 V° e VI° CO.,
e 4 lett. g. del succitato D.P.R. fanno derivare da specifiche quantità e concentrazioni, quali elementi costitutivi di pericolosità per la salute e l'ambien te. 86
-
Comunque, va ulteriormente osservato che detto decreto legislativo riguarda soltanto alcune delle 28 sostanze contemplate nel predetto allegato al D.P.R. del 1982: sicchè, a seguire l'assunto del ricorrente, occorrerebbe chiedersi quale influenza essa possa esplicare per le altre, rispetto alle quali il problema del rapporto fra normative appli-
cabili, nei termini superiormente esaminati, ne ri- marrebbe non toccato, quantomeno (per restringere la questione a termini non controvertibili) rispet-
to agli smaltimenti nelle acque di rifiuti tossici
e nocivi.
Tanto basta, dunque, per ribadire la giu-
stezza delle conclusioni raggiunte da questa Corte.
Esaurito l'esame del principale problema giuridico posto in campo, non per questo può dirsi completato la rassegna dei motivi di ricorsi in pun to di responsabilità, che si snodano, come da narra-
tiva, su almeno altri tre profili rilevanti: la di-
mostrazione della pericolosità tossico-nociva dei rifiuti prodotti nei due stabilimenti, vista sotto
plurimi angoli visuali in fatto ed in diritto%3B la
responsabilità personali dei ricorrenti AD, An-
ні сотвен да dreatta e RO, in relazione alle circostanze svolte ed ai relativi periodi%3B il dedotto errore - 87
scusabile, sub specie di incolpevole ignoranza della legge penale. Ora, almeno sul primo e sul terzo profilo,
le doglianze di difetto di motivazione sono da rite- nere effettivamente fondate, postochè d i pertinenti temi non è possibile neppure pervenire alla integra-
zione fra le motivazioni delle due sentenze, la pri-
h ma come al solito ampiamente articolata, la seconda pressochè carente di analisi sulle ricche contesta-
zioni presenti nei motivi di appello, in buona par-
te originali perchè non introdotte in prime cure e
scaturite proprio dal tenore degli argomenti usati dal pretore, il che ne avrebbe richiesto adeguato esame da parte del secondo giudice, invece mancato.
In particolare, per quanto attiene al pri-
mo punto, il pretore si era basato, come già noto,
sulla presunzione proveniente dall'inclusione dei rifiuti nella tabella 1.3. (del problema si è già
parlato nell'esame delle eccezioni di ordine costi-
tuzionale), rilevando, inoltre, la mancata prova con-
traria.
Questa posizione era stata contestata. da-
gli interessati nei motivi di appello con vari argo-
menti (di cui è possibile rintracciare il contenuto in quelli analoghi esposti nelle pagg. 35-49 e 14-21 88
dei ricorsi, rispettivamente dello Zadra e del San-
toro, nonchè in vari passi del ricorso della OF) che toccavano tanto la questione dell'ammissibilità,
ed in quali termini e limiti, di presunzioni post in norme tecniche necessariamente fungenti di suppor to di applicabilità di sanzioni penali, quanto pro-
blemi di fatto concernenti la pretesa riconducibili-
tà delle sostanze, menzionate nei capi di imputazio-
ne a carico dei ricorrenti, nel novero di quelle presuntivamente tossiche, per essere le stesse tra già considerate nel n° 1 del paragrafo 1.2. Vopo -
della nota delibera interministeriale;
ed era, inol tre, oggetto di confutazione altresi l'assunto del giudice secondo cui non era stata fornita la prova
менидже contraria (alla presenzione), affermandosi, in con
trapposizione, che la prova di non tossico-nocivi à
dei rifiuti prodotti scaturiva ex se dalla natura
delle lavorazioni effettuate e delle sostanze impie gatevi. Nè era mancata (cfr. ricorso del RO)
denuncia, addirittura, di erronea traduzione di ter mini dalla lingua inglese, in cui il pretore sareb-
be ricorso nella determinazione del concetto di pe-
sticidi, con effetti influenti sulle statuizioni di condanna.
Senza necessità, ora, di meglio dettaglia 89 - re il tenore delle cospicue censure di cui trattasi,
bastando all'uopo il rinvio alle formulazioni conte-
nute nei relativi atti, si deve constatare che il fondamentale tema (che rappresenta l'anello di colle gamento logico fra l'astratta individuazione, ut Su-
pra, della normativa applicabile e la prova concre-
ta delle responsabilità ascritte) è rimasto inevaso dal giudice dell'appello, la cui sentenza è sostan-
zialmente muta al riguardo (pag. 54), in essa con-
tenendosi sbrigativi accenni "alla tabella" (espres sione tanto sintetica, quanto sibillina ed indecifra bile) ed alla "provenienza a rischio di alcune cate-
gorie di rifiuti, con presunzione juris tantum di tossicità", nelle quali parole è palese la sola ripe tizione, apodittica, della teorica premessa del ra-
gionamento svolto dal primo giudice, senza considera zione alcuna per le avverse deduzioni degli appellan ti, totalmente pretermesse, indipendentemente dalla loro consistenza: sulla quale, è ovvio, non deve
pronunciarsi questa Corte di Cassazione, che deve soltanto constatare l'accertato difetto di motivazio da parte del secondo giudice, non figurando nella ne sentenza alcuna altra valutazione comunque colle sua gabile, anche a titolo integrativo, all'argomento in discorso. 90
Altrettanto deve dirsi, poi, per la mate-
ria che afferisce all'errore scusabile. Con nutrite considerazioni (pagg. 260 262 della sentenza), il pretore aveva escluso che li imputati potessero giovarsi all'incolpevole ignoranza in ordine alla assoggettabilità degli scarichi in questione alla nomativa di cui al D.P.R. n. 915/82 (e non alla c.d.
legge Merli), per fatto e comportamenti di organi pubblici, inducenti all'errore in buona fede: ed al riguardo aveva ritenuto essere essa pacifica e noto ria, .nche per molteplici pronunzie della Suprema
Corte di Cassazione, la CC nune convinzione che a quel decreto, e non alla disciplina anteriore, OC -
corresse fare riferimento er l'esatta Osservanza
degli obblighi imposti.
Anche questo assunto era stato vivacemen-
te contestato, da molteplici angolazioni, nei moti-
vi di appello, anche per questa parte largamente riprodotti in quelli di ricorso (cfr. motivo quinto dello Zadra pagg. 49-58%; motivo quarto del SA-
гo, pagg. 21-24; motivo terzo della Reform S.p.a., pagg. 48-56 dei motivi principali), ivi deducendo-
si larga messe di argomenti contrari, tra altro fon date sulla non agevole interpretazione di normative apparentemente concorrenti, sul non chiaro tenore 91
interpretativo di quelle sentenze, vincolate alle
particolarità dei casi decisi, sugli atteggiamenti,
anche documentali, delle pubbliche amministrazioni interessate, anche di livello ministeriale, impron- tati al concetto che la materia degli scarichi indu striali fosse interamente soggetta alla legge n°
319/76, el conforme convincimento diffuso negli am
bienti industriali. E' sufficiente questa sintetica elencazio dal momento che l'intera tematica, non palesemen ne,
te inammissibile, nè manifestamente infondata, avreb anche per originalità almeno parzi le be dovuto
-
di impostazione, rispetto alle motivazioni del preto re - essere vagliata dal secondo giudice, cui ra
stata devoluta in modo esplicito ed evidente, quale punto rilevante per la decisione. Ma la Corte territoriale l'ha completamen-
te trascurata, non spendendo parola alcuna, neppure per un rinvio abbreviativo alle ragioni della prima sentenza: sicchè è perfino legittimo il sospetto che la materia sia sfuggita "in toto" alla sua atten
zione.
I l difetto di motivazione è, allora, solac mente incontestabile, il che, unitamente all'anqlogo vizio rilevato poco sopra sul problema della tossi- b
92
cità, induce all'annullamento della sentenza impugna ta in ordine al reato di cui al capo 32, nei confron ti dello AD, dell'ND, del RO e della
RUFERM responsabile civileYS.p.a., con rinvio per nuovo esame sul capo indicato ad altra sezione della Cor-
te d'appello di Venezia.
Ciò non esime, comunque, questa Corte dal- l'esame delle doglianze proposte dai ricorrenti ri-
guardo alle per onali posizioni in rapporto all'ad-
debito ascritto, da essi contestato, oltrechè pei generali profili sin qui trattati, per un dedotto
dife to di legittimazione passiva, in relazione al-
le funzioni effettivamente rivestite al tempo dei fatt: .
Questi motivi non possono ritenersi senza altro assorbiti nella pronuncia di annullamento, es sendo stati comunque devoluti alla cognizione della Corte decidente ed in ogni caso perchè è opportuno definirne la consistenza critica, in relazione alle possibili determinazioni future del giudice di rin-
vio. Le censure in parola sono state promosse,
la precisiche, soltanto dall'ND e dal per Santoro, per 1 ragioni già indicate in parte narra tiva, che vanno disattese, non solo e non tanto per - 93
congrua motivazione al proposito esposta nella sen-
tenza impugnata (pag. 55), quanto per le più comple te osservazioni della prima sentenza, risultandone comunque una piena integrazione, anche perchè le rinnovate censure delle parti non sono sostanzialmen te diverse da quelle avanzate nei giudizi di merito.
Ora, per quanto riguarda l'ND, la dedotta qualità di semplice direttore di stabilimen to, carente di poteri gestionali e direttivi, inte-
mai stati al legale rappresentante della società e a lui ufficialmente delegati per l'area di Rovereto,
risulta confutata dal lilievo (pagg. 255
- 259 della sentenza pretorile) secondo cui, alla luce della de posizione del teste Lep rati, egli mantenne, nello arco di tempo dal 1 marzo 1989 all'8 maggio dello stesso anno, il controllo e la responsabilità di tutti i servizi operanti in Rovereto, nella suaqua lità di massimo dirigente locale, circostanza, que-
sta, confermata anche dall'esame di documenti rac-
colti e singolarmente analizzati.
A fronte di copioso argomentazioni così
articolate, e sulle quali il primo giudice si era
diffuso per altre cinque pagine di penetrante inda-
gine, l'imputato ha per un verso dedotto l'insussi-
stenza di delega conferita in forme sacramentali 94
-
(argomento di pura apparenza, ed inidoneo a censura
ligico-giuridica a carico dell'opinione del giudice,
fondata ragionevolmente sulla realtà delle cose),
per altro verso si è dilung to in una lettura dif-
forme delle risultanze acquisite, privilegiandone interpretazione coincidente con il proprio interes-
se, e così introducendo, a ben vedere, questione di merito, che questa Corte deve ritenere inammissibi-
le.
Il RO ha rappresentato di aver abban
donato la carica di amministratore e legale rappre-
sentante della Roferm S.p.a. alla fine del dicembre
1988, e cioè anteriormente alle date di consumazio-
ne dei reati ascritti nelle rubriche;
e si è doluto che questa risultanza, di elementare constatazione,
sia sfuggita all'attenzione dei due giudici di meri to. Ma l'addebito non è fondato, perchè sia il giu-
dice d'appello (pag. 55 della sentenza), che quello di primo grado, segnatamente quest'ultimo, hanno tenuto ben presente la circostanza, non incompati-
bile con le individuate responsabilità nascenti dal la pregressa gestione.
In particolare, Come risulta dalle pagg.
254 segg. della sentenza p etorile, il ricorrente
detenne effettivamente la carica di amministratore 95
delegato della Roferm e, al contempo, di direttore dello stabilimento di Rovereto dal dicembre 1987 al dicembre 1988 (i periodi, dunque, coindicono con que li dedotti dall'imputato, escludendosi, pertan-
to, qualsiasi travisamento), omettendo di attivare
le procedure amministrative per il rilascio della
prescritta autorizzazione ed adottando, per contro,
"gli atti di gestione e le scelte di procedere allo smaltimento dei liquami tossico-nocivi in contrasto con i divieti contenuti nel D.P.R. n. 915/82" (fic,
a pag. 255).
E' chiaro che, così motivando, il pretore ritenne il RO responsabile, se non degli scari chi materiali avvenuti successivamente al suo allon tanamento, almeno di quelli precedenti (che trovano,
poi, riflesso nei capi 1, 2, 35, 36, ritenuti a ca-
rico degli amministratori degli acquedotti del rodi gino), per tutti ravvisando, comunque, un titolo di
colpevolezza consistito nell'avere posto gli ante-
cedenti necessari per la consumazione dei fatti suc cessivi, anche di quelli avvenuti dopo il suo reces
SO, ben sapendo che dalle sue fondamentali azioni
0 omissioni sarebbero derivate le conseguenze produt tive di cui si tratta. A questo sciente nesso psico logico e causale, dunque, il primo giudice ancorò 96
- la colpevolezza dell'imputato, in parte prescinden-
te, come si è visto, dall'attualità della carica ri-
spetto alle date di consumazione: e questo profilo concorrente, va detto, non è stato oggetto di speci fica censura.
Non può, dunque, giovare alla tesi del ri corrente la circostanza formale che, nei capi di im
putazione 31, 32 e 33, sia indicata la data del 5.
3.1989 (allorchè subentro l'DR a nella gestio- ne effettiva dello stabilimento) quale termine ulti mo della condotta colpevole a lui ascritta.
Le susseguenti motivazion della sentenza pretorile, difatti, hanno posto le precisazioni al-
l'uopo necessarie, sicchè l'attuale doglianza di 0-
messo esame della discolpa offerta non ha fondamen-
to alcuno.
Va da sè, è inutile dire, che le conside-
razioni qui formulate sottintendono l'estremo mate-
riale della tossico-nocività degli scarichi, e cioè
punto della decisione rimesso alla cognizione del giudice di rinvio, sicchè esse restano comunque con dizionate alle future statuizioni di tale giudice sul punto devoluto.
Brevi cenni, pur con la iserva testè e-
spressa, sono doverosi su aspetti marginali delle 97 -
censure promosse.
Il ricorrente RO ha posto in dubbio la legittimità della delibera del Comitato Intermini
steriale 27.7.1984, perchè non emanata con decreto
del Presidente della Repubblica, come previsto dal- l'art. 5 del D.P.R. n. 915/82. Na trattasi di rilie vo infondato perchè anche dal comparato esame dello art. 3 della c.d. legge Merli, che costituiva detto
Comitato (cui, poi, il D.P.R. citato affidava anche
le funzioni previste nel suo art. 4), risulta chiaro che l'adozione dello specifico atto deliberativo è
stata riservata alle sole determinazioni recanti va-
riazioni qualitative o quantitative di parametri fis sati nelle norme primarie, se necessarie per l'ade-
guamento al progresso scientifico: la specificità
del correlativo incombente spiega intuitivamente la necessità del particolare provvedimento, diverso da quello in cui, formalmente, vanno assunte le deter-
minazioni di livello ministeriale.
Ed il concetto risulta confermato dal com-
ma secondo dell'art. 5 summenzionato, che collega l'adozione di decreto del Presidente della Repubbli-
ca alle funzioni (del Comitato) connesse "all'adegua mento al progresso scientifico e tecnico" ivi compre sa, significativamente, l'aggiunta di sostanze ° ma- 98 -
terie tossiche e nocive, allos stato sconosciute.
Pertanto, al di fuori di tali ipotesi, è da esclude re il ricorso alla forma indicata dal ricorrente
Sui rilievi inerenti alle statuizioni li carattere civilistico (rilievi che non hanno, comun
que, riguardato l'ammissibilità di costituzione del le varie parti civili, già contestate nei motivi di appello, poi correttamente disattesi dalla corte ve neta, come da pagg. 47
- 49 della sentenza), puć
qui osservarsi che l'eccepita inconfigurabilità di danno, patrimoniale e morale, rispetto alla contrav venzione di cui al capo 32, è ampiamente resistita
- come già si è avuto agio di dire a proposito di doglianza consimile, mossa da altri ricorrenti dalle motivazioni che figurano nelle pagg. 385-389
della sentenza del pretore, nelle quali è stato sua dentemente chiarito, fra altro, che lo smaltimento non autorizzato di rifiuti tossico-nocivi ha cagio-
nato un deterioramento della qualità delle acque del fiume Adige (bene demaniale), oltrechè un danno ambientale incidente alla qualità della vita degli abitanti del Comune di Rovereto (per gli odori fe-
tidi provocati dallo scarico illegale) e sull'equi-
librio ambientale della relativa area;
non è s ato individuato, peraltro, danno risarcibile a favore 99
di altri soggetti, residenti altrove, per le ragio-
ni indicate a pag. 388.
La fondatezza di tali argomenti è eviden-
te, con l'implicita riserva della prova del danno nè effettivo, da fornirsi dai soggetti interessati,
rileva in contrario la natura omissiva, affermata dai deducenti, della contravvenzione di cui trattasi,
innanzitutto perchè l'ipotesi contravvenziale ex art. 26 riguarda condotta commissiva ("chiunque ef-
fettui le fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi "), sia pure condizionata dall'inesisten za di atto autorizzativo, e perchè è innegabile il rapporto di causalità tra gli sversamenti vietati e
1'inquinamento idrico che costituisce l'essenza del
danno; nè, d'altronde, può avere rilevanza che la
tossico-nocività dei rifiuti industriali, e la peri colosità conseguente per la salute e/o l'ambiente,
siano state derivate, nella fattispecie, dalla pre-
sunzione relativa stabilita nella delibera del Comi
tato Interministeriale, che, se posta indirettamen-
te a base del correlato accertamento penale, quale dato di fatto intrinsecamente provvisto di efficien za lesiva pei beni tutelati, non muta funzione ri-
spetto alle pretese risarcitorie, conservando anche
nella competente sede la fisionomia di fatto dannoso, 100
-
o almeno pericoloso, per definizione datane, nei MO-
di legittimi, dall'autorità preposta.
Queste considerazioni, e quelle analoghe formulabili riguardo ai capi 31. 33, di cui si dirà
tra poco (e pei quali, sempre per la materia del dan no risarcibile, si vedano in particolare le pagg.
388-390 della sentenza di primo grado), restano na-
trialmente soggette alla riserva delle determina-
zioni che saranno assunte dal giudice di rinvio sui capi medesimi.
Resta da esaminare il gravame della Pubbli
ca Accusa che riguarda, com'è utile qui ripetere,
1'imputato RO, in relazione al capo 31, e gli imputati AD e CH, in relazione allo stes-
so campo 31 ed al capo 33, rispettivamente.
Relativamente all'impugnazione promossa nei riguardi del RO, assolto in primo grado dalla predetta imputazione perchè il fatto non sus-
siste, ha lamentato il P.G. ricorrente che la Corte di Venezia non abbia esaminato i motivi dell'appel-
10 proposti avverso tale assoluzione: e la censura
coglie nel segno, perchè è certo che il secondo giu dice, dopo aver rammentato il dato storico della proposizione dell'appello (pag. 42 della sentenza),
comunque tacendo sul contenuto dei motivi pertinen- 101
-
ti, non ha svolto alcun esame al riguardo, sicchè
non è dato neppure comprendere se le ragioni del ri-
getto (implicitamente desumibile dal tenore del di-
spositivo) siano state quelle stesse poste a fondame!
to dell'assoluzione del coimputato AD, e del Mi-
chelini per il connesso capo 33, in riforma della sentenza del pretore, ovvero altre.
In questa seconda ipotesi, il denunciato difetto di motivazione emergerebbe "per tabulas",
con conseguente necessità di annullamento con rinvio pel capo gravato%3B nel primo caso, invece, devesi ben sì pervenire ad eguale statuizione, ma per il ravvi-
sato fondamento delle doglianze del ricorrente avver
so quelle assoluzioni, per le ragioni appresso spie-
gate, che vanno riferite, pertanto, anche alla perso na del RO, con salvezza di controindicazioni di natura personale, valutabili dal giudice del rin-
vio.
Come si ricava dalla pagg. 52 e 53 della
sentenza d'appello, le assoluzioni dello AD e del
CH dai capi 31 e 33, rispettivamente (dallo
stesso capo 31 1'ND era stato assolto sin dal primo grado, al pari del RO), sono state giusti ficate dalla Corte di Venezia con la negazione del rapporto di causalità tra gli scarichi di Rovereto 1
- 102
ed i fenom maleodoriferi percepiti nel rodigino,
e ciò sulla base di triplice argomentazione: la pre- senza di numerosi insediamenti industriali, versan reflui nel fiume Adige, tra Rovereto e Rovigo, con
la conseguente impossibilità di riferimenti eziolo-
gici certi di tali fenomeni;
la discordanza tempora-
le tra gli sversamenti nella prima città ed i rile-
vamenti dell'odore nella seconda, calcolando in cir- ca 36 ore il tempo medio di percorrenza delle acque dall'una all'altra;B l'inesistenza di rilevanti pro-
vati dei fenomeni maleodoriferi, in contestualità
temporale, a valle di Rovereto ed a monte di Rovigo,
e per 1'intera distanza intermedia.
e censure del P.G. sono dirette contro ogni parte della triplice motivazione, assumendo so-
stanzialmente (ed è questo il nucleo unitario della protesta, cui devesi fare riferimento, prescindendo da altre deduzioni attinenti al merito) che è stata indebitamente trascurata l'ingente massa probatoria, di varia composizione (verbali, analisi, accertamen ti sul terreno e nelle acque, ispezioni, campionamen ti ecc. ecc.), che aveva giustificato, nella diffu- sa analisi fatta in sede pretorile, come da pagg.
273 293 della relativa sentenza, l'iniziale affer mazione di colpevolezza. 1 103
In particolare, il ricorrente ha lamentato vero e proprio travisamento di fatto, sotto l'aspet to della pretermissione, da parte del secondo giudi-
ce, s ia di testimonianze deponenti, anche sotto il profilo del raccordo cronologico, tra i fatti a mon te ed i fenomeni adoriferi registrati nella zona di
Rovigo, sia di indagini espletate da vari servizi
pubblici che, seguendo a ritroso le tracce olfatti- ve, ne avevano localizzato la provenienza in Rovere-
to, attribuendola agli scarichi della SI e della
Roferm, dopo averne constatato la presenza in altre località della tratta interessata (pag. 5 del ricor so).
Si deve convenire ch la censura è fondata,
perchè la sentenza impugnata (che, inutile dire, non può giovarsi di integrazione alcuna con la preceden-
te, nei punti in cui è stata discorde) ha effettiva-
mente passato sotto silenzio gli argomenti di prova menzionati nel ricorso, e già utilizzati dal primo giudice, così cadendo in assurti apodittici di ine-
sistente tranesso causale i fatti in discorso, ad-
dirittura contrari, secondo il P.G., al complesso delle risultanze raccolte ed analizzate nella sede precedente.
Ben s'intende che il giudice dell' appello bi
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è perfettamente libero di dare valutazioni difformi da quelle motivatamente raggiunte nel giudizio di primo grado, ma non deve mancare il fondamento di
adeguato riesame critico, che tenga conto delle ra-
gioni discordanti e ne dimostri l'erroneità, sia pu re senza necessità di confutazioni minute.
Nella sentenza impugnata, orbene, non fi-
gura traccia di revisione critica del giudizio pre-
torile, e le assoluzioni largite risultano basate su considerazioni autonome, ed indimostrate, in nul la coinvolgenti il dissenso motivato rispetto alle prove ed agli apprezzamenti del primo giudice.
I vizi denunciati sono, allora, di palma-
re evidenza ed impongono l'annullamento della sen-
tenza nella parte in esame (capi 31 e 33), nei con-
fronti di AD e di RO (capo 31) e del Miche-
lini (capo 33), con rinvio per nuovo esame ad altra
sezione della C.A. di Venezia, che l'espleterà, è
ovvio, congiuntamente a quello concernente l'annul-
lamento disposto pel capo 32, per la comunanza del
requisito della pericolosità tossico-nociva, da de-
terminarsi nella stessa sede.
Per quanto precede, i ricorrenti BO,
UN, PO, OS, CI, AR, De Ste
fani, IO, TR, GU, RA, OC - 105
co, OR, BO, EV debbono essere con dannati, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire trecentomila a favore della Cassa delle Am-
mende.
P.Q.M.
La Corte:
a) dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale;
b) annulla senza rinvio la sentenza impu-
gnata nei confronti di RÒ NT, limitata-
mente alla disposta sospensione condizionale della esecuzione della pena dell'ammenda; rigetta nel re-
sto il ricorso del RÒ;
c) in accoglimento del ricorso del P.G.,
annulla la stessa sentenza nei confronti dello AD,
del CH e del RO, in ordine ai reati di cui ai capi 31 e 33%; dichiara inammissibile il ri-
corso del P.G. ne confronti e nei confronti delle associazioni Italia Nostra, Lega per l'Ambien
te e W.W.F.;
d) annulla la stessa sentenza nei confron ti dello AD, dell ND, del RO e del responsabile civile Roferm s.p.a., inordine al rea-
to di cui al capo 32%; rinvia per nuovo giudizio sui - 106
-
capi indicati ad altra sezione della Corte di Appel
lo di Venezia%;B
e) dichiara inammissibili i ricorsi del
BO, del UN, del Pole (to, del OS, del
CI, del AR e della parte civile Lega per l'Ambiente;
f) rigetta i ricorsi dei De Stefani, del
IO, del TR, del guidetti, del RA,
del CO, del OR, del BO e del
EV;
g) condanna le parti private di cui alle lettere e e f in solido, al pagamento delle spese 1
del procedimento, e ciascuna al versamento della som ma di lire trecentomila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.1.1993
IL PRESIDENTE
(Dott. Stanislao Sibilia) ееее
IL CONSIGLIERE ESTENSORE n
(Dott. RI Schiavotti Имей Sottil
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IC COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Innocent Battista 3 - APR 1993
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA