Art. 16. (Principi e criteri direttivi della delega legislativa) 1. I decreti delegati di cui all'articolo 15 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;
b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;
c) saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni. A tali fini:
1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;
2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e siano comunque di particolare gravita' avuto riguardo all'entita' del danno o del pericolo provocato.
Nota all' art. 16, comma 1, lettera b):
Il D.P.R. n. 616/1977 concerne attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 . Il relativo art. 6 prevede:
"Art. 6 (Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea).
- Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale".
Nota all' art. 16, comma 1, n. 2:
La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano:
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);
b) dall' art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall' art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 .
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all'impegno pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall' art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall' art. 89, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , in materia elettorale.
Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile .
Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito, e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile .
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita, quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile ".
a) i Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;
b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;
c) saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni. A tali fini:
1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;
2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e siano comunque di particolare gravita' avuto riguardo all'entita' del danno o del pericolo provocato.
Nota all' art. 16, comma 1, lettera b):
Il D.P.R. n. 616/1977 concerne attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 . Il relativo art. 6 prevede:
"Art. 6 (Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea).
- Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale".
Nota all' art. 16, comma 1, n. 2:
La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano:
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);
b) dall' art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall' art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 .
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all'impegno pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall' art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall' art. 89, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , in materia elettorale.
Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile .
Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito, e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile .
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita, quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile ".