Articolo 1 della Legge 2 agosto 1952, n. 1118
Articolo 2
Versione
17 settembre 1952
Art. 1.
Presso l'istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente possono essere comandati a prestare servizio non piu' di tre funzionari dipendenti da pubbliche amministrazioni, con l'incarico di svolgere le attivita' ed i compiti perseguiti dall'istituto stesso.
Entrata in vigore il 17 settembre 1952