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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/10/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1122 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per la liquidazione dei compensi professionali di avvocato ex art. 14 D.Lgs. 150/2011
tra
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1 GALLETTI, come da mandato in atti
ricorrente
e
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA CP_1 C.F._2 DONNINI e dall'avv. RAFFAELLA MUSETTI, come da mandato in atti resistente
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adìta, in composizione Collegiale, contrariis reiectis: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dal Sig. presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa (nel proc. CP_1 n. 1320/2009 conclusosi con Sentenza n. 473/2011), presso la Sezione Lavoro della Corte D'Appello di Genova (proc. n. 12/2012 conclusosi con Sentenza n. 545/2012), presso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (proc. n. 26335/2012 conclusosi con Sentenza n. 14770/2017) e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Genova-Rinvio (proc. N. 391/2017, conclusosi con Conciliazione Giudiziale); 2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, CONDANNARE il Sig. al pagamento, in favore dell'Avv. della somma di € 10.367,09=, CP_1 Parte_1 oltre Spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto, decurtato dell'importo già versato per complessivi € 2.131,00=, oltre Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento;
3) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente Procedimento, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Galletti che si dichiara ANTISTATARIO”.
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Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, In via preliminare Si chiede che venga disposta la riunione del presente procedimento avente R.G. n. 1122/2024 con quelli iscritti al n. R.G. n. 1109/24 , R.G. n. 1110/24 R.G. n. 1119/24 CP_2 Parte_2 [...]
, R.G. n. 1120/2024 , R.G. n. 1132/2024 , R.G. n. Parte_3 Persona_1 CP_3 1133/2024 , R.G. n. 1134/2024 , R.G. n. 1168/2024 Controparte_4 Controparte_5 [...]
R.G. n.1169/2024 ) promossi dinanzi a questa Corte di Appello per i motivi Parte_4 Parte_5 esposti in narrativa;
In via principale - calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite) e conseguentemente A) individuare correttamente il valore della controversia in Euro 25.000,00; B) calcolare il compenso unico per le fasi di giudizio successive alla riunione sulla base dello scaglione tariffario ad esso relativo (da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00); C) applicare i valori minimi previste dal D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 37 in data 08.03.2018; D) calcolare l'eventuale aumento previsto in caso di riunione per il numero delle parti ulteriori alla prima non oltre i limiti individuati da controparte (aumento del 20% per ogni parte processuale assistita successiva alla prima, sino ad un massimo di dieci;
nessun aumento ulteriore per le parti eccedenti alle prime dieci); E) dividere l'importo ottenuto per il numero delle parti assistite;
il tutto per un importo complessivo di Euro 1.460,48 oltre accessori di legge (ossia pari ad Euro 2.131,00 lordi); - conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del Sig. in data CP_1 13.04.23, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Sig. in favore dell'Avv. per i compensi professionali CP_1 Parte_1 inerenti il procedimento per il danno da usura psicofisica. In subordine e in denegata ipotesi - calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa e sopra evidenziati (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite), con applicazione dei valori medi, il tutto per un importo complessivo di Euro 2.868,79 oltre accessori (ossia pari ad Euro 4.185,90 lordi); - conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del Sig. in data 13.04.23, dichiarare dovuta da parte del Sig. in CP_1 CP_1 favore dell'Avv. la minor somma di Euro 2.054,89 (IVA inclusa). Con vittoria di spese Parte_1 e compensi di lite.”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 13-12-2024, l'avv. ha agito nei confronti di già Parte_1 CP_1 suo cliente, per il pagamento dei compensi professionali di avvocato maturati nell'ambito di un contenzioso lavoristico/previdenziale, articolatosi in vari gradi di giudizio e definito, con conciliazione, in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, di fronte a questa Corte di Appello. Il ricorrente, nello specifico, dopo una premessa, in cui ha evidenziato di non condividere pregresse decisioni di questa Corte, circa altri soggetti assistiti dal ricorrente stesso nella medesima vertenza afferente (in particolare in relazione ad alcune voci non riconosciute per il giudizio di fronte CP_1 alla Corte di Cassazione e per quello di rinvio, oltre che in tema di liquidazione delle spese per il procedimento stesso in esame), rispetto al soggetto destinatario dell'attuale domanda attuale, in particolare, ha dedotto:
- che nel 2009 il resistente, unitamente ad altri 239 Colleghi (appartenenti a tutte le categorie professionali del Comparto Sanità- Medici, Infermieri, Tecnici), si era rivolta allo studio per Pt_1 essere difeso in una causa contro l'allora (oggi Controparte_6 Controparte_7
al fine di rivendicare il proprio diritto al riposo in caso di turno di reperibilità nella
[...] giornata della domenica, a prescindere dall' effettiva chiamata al lavoro;
- che, a fronte di poche sentenze di merito sull'argomento, era stato proposto ai clienti di promuovere anche una diversa domanda giudiziale, ancorché di contenuto innovativo e priva di precedenti giurisprudenziali, domanda relativa alla fattispecie in cui il lavoratore che veniva, invece, chiamato al lavoro nella giornata di reperibilità domenicale, perdendo il riposo della domenica, aveva il diritto, non solo al riposo compensativo, ma anche ad un risarcimento del danno per l'usura lavorativa che conseguiva, in sostanza, dall'aver lavorato di domenica, oltre che dal fatto che il lavoratore stesso aveva continuato a lavorare, senza usufruire di alcun riposo, anche nelle giornate lavorative della settimana successiva;
- che l'odierno resistente, assieme ai colleghi, aveva accettato di aggiungere alla prima originaria domanda, anche tale seconda prospettazione di danno, con l'effetto di acquisire dai lavoratori la media delle giornate di reperibilità in cui ciascuno era stato concretamente chiamato al lavoro, perdendo in tal modo il riposo domenicale;
- che la vertenza, atteso, quanto alla prima domanda, il diffuso esito negativo sul T.N., confermato dal rigetto nel caso specifico del Tribunale di Massa, veniva coltivata in appello solo con riferimento alla seconda prospettazione indicata, appello che, tuttavia, vedeva confermato anche per la stessa il rigetto di primo grado da parte della Corte di Appello di Genova, sez. lavoro;
- che, in accordo con i lavoratori coinvolti, era stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sede di legittimità, in cui, a seguito di note scritte di trattazione e richiesta di trattazione orale, per meglio differenziare quando devoluto alla Corte stessa, rispetto al primo originario filone di controversie, la sentenza di appello veniva annullata con rinvio, per nuovo esame in diversa composizione, reputando che fosse necessario un riesame ed una relativa pronuncia sul risarcimento del danno da usura, per le giornate lavorative successive al mancato riposo, oltre che circa i riposi compensativi per la perdita del riposo domenicale, invece lavorato;
- che in sede di rinvio, a fronte dei principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento, veniva disposta CTU, con attività particolarmente impegnativa rispetto al confronto fra documenti e deduzioni oggetto di pretese, con forte ridimensionamento, peraltro, dei giorni rispetto ai quali potevano essere effettivamente avanzate domande;
- che in tale contesto, il CTU, rispetto a tutti i lavoratori coinvolti, avanzava una proposta conciliativa, che comprendeva un contributo spese legali, impregiudicato il diritto del Difensore al compenso verso ciascun cliente, ciò con riferimento ad un totale di 240 lavoratori;
- che, a fronte di quanto sopra era stato proposto ai lavoratori medesimi di ripartire la somma per contributo spese legali nella stessa percentuale derivante dalle somme riconosciute ai singoli, rispetto alle domande di merito transatte, con avviso che, in difetto di accordo, a prescindere dalle somme percepite, anche ove inferiori, sarebbero stati richiesti i compensi secondo le tabelle di riferimento;
- che 218 clienti avevano aderito, sui citati 240, sì che il Difensore per i primi si regolava come sopra, ma si riservava per coloro che non avevano aderito, di chiedere il compenso ordinario, l'odierno resistente rientrando fra chi aveva ritenuto di non aderire;
- che acquisita, quanto al resistente, la somma completa versata da ASL, comprensiva della quota di spese legali date quale contributo a tal fine, la resistente non corrispondeva all'avvocato alcuna somma, così da imporre di adire l'A.G. ex art. 14 D. L.vo 150/11. A fronte di quanto sopra, il ricorrente ha proceduto al calcolo del dovuto, quanto al 1° grado, al 2° grado, al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio, con conciliazione, mutando lo scaglione di riferimento in relazione alle progressive riunioni delle vertenze seriali in esame, essendo stati difesi, dopo la fase introduttiva, unitaria, 93 lavoratori di fronte al Tribunale e 129 lavoratori di fronte alla Corte di appello, dalla fase istruttoria/di trattazione, con stabilizzazione delle Parti assistite nello stesso processo, e, poi, 126 lavoratori sia di fronte alla Corte di Cassazione, che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento, ove, poi, si addivenne alla transazione, formalizzata singolarmente per ogni soggetto. L'avv. Pt_1 pertanto, nel dare atto di aver ricevuto, a seguito di messa in mora, € 2.131,00, (in tesi IVA compresa), in forza dei calcoli esplicitati, dando atto dei presupposti per aumentare il compenso del 30%, per la particolare difficoltà, per poi ridurre il compenso stesso del 30%, per la ripetitività dei ricorsi, ciò limitatamente alle fasi anteriori alle riunioni, ha chiesto la condanna dell'odierno resistente a pagare
€ 10.367,09, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, salva diversa somma meglio determinata, il tutto decurtato dell'importo già versato di € 2.131,00, oltre interessi dal dovuto al pagamento, con vittoria di spese e distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Galletti. Fissata prima udienza per il 19-03-2025, con rinvio per discussione, a mezzo udienza cartolare, al 14- 10-2025, si è costituita la Parte resistente, non contestando l'attività svolta come tale dal ricorrente, ma le modalità di calcolo del compenso indicate da controparte, dando atto, in primo luogo, della pluralità di azioni che il aveva o stava promuovendo verso coloro che non avevano aderito a Pt_1 quanto da lui proposto, per, ancora, contestare il criterio di calcolo vantato da controparte e richiamare alcuni precedenti di questa Corte, che avevano adottato, in relazione alla peculiarità della fattispecie, criteri difformi, in punto “ cumulo “ o meno delle pretese, con l'effetto, in sostanza di contestare ogni debenza, instando, in subordine, per la rideterminazione del dovuto, applicando i minimi tabellari, attesa la qualità, deficitaria, delle prestazioni rese.
nello specifico: CP_1
- ha dedotto l'erroneo criterio con cui il ricorrente aveva determinato il valore della controversia, in esito alla riunione, così da applicare lo scaglione previsto per la somma delle domande dei singoli lavoratori, evidenziando la vistosa differenza esistente, quale compenso complessivo, in ragione del diverso sistema di calcolo, sì da richiamare i principi giurisprudenziali circa la natura unica del compenso dell'avvocato, anche ove lo stesso difenda più parti, salvi gli adattamenti di cui al DM 55/14;
- ha dato atto che il valore da assumere quale base di calcolo era compreso nello scaglione fra 5.2001€ e 26.000€, sul quale effettuare gli aumenti nel massimo richiesti dal ricorrente (20% fino al massimo di 10 parti), importi che, dunque, dovevano essere divisi per il numero delle parti assistite;
- ha, pertanto, indicato, in rapporto alla media della tariffa citata, l'eventuale somma dovuta;
- ha dato atto, sempre in merito ai criteri di calcolo, che a fronte delle prime ordinanze in materia, con cui era stato effettuato, in tesi erroneamente, il cumulo, con successive pronunce questa Corte, in rapporto ad altri singoli ricorsi, aveva provveduto come proposto dalle allora Difese dei resistenti, escludendo il cumulo medesimo, salvo assumere la necessità, contestata, di dividere i compensi determinati come sopra solo per lo stesso numero degli aumenti e non per il numero di tutti i soggetti assistiti;
- ha, pertanto, contestato anche la motivazione posta a fondamento di tali precedenti, in rapporto alla necessità, come da sentenza n.10367/24 della Suprema Corte, di tenere comunque effettivamente conto del maggior onere, manifesto, derivante dal difendere 10, 20 o 30 persone, rispetto a oltre 100 persone;
- ha lamentato, a riguardo, che detta ultima interpretazione correttiva della Corte portava, tuttavia, ad effetti economici tali da aumentare il compenso, rispetto alle prime pronunce, che, pur applicando il cumulo delle domande, quanto allo applicabile, avevano poi diviso per il numero di tutti gli assistiti;
- a sostegno del richiesto ulteriore correttivo, ha richiamato, ancora una volta, il principio del compenso unico, anche a fronte della difesa di più parti, portando a sostegno del proprio convincimento la sentenza della Suprema Corte n. 29651/18 (afferente ad una fattispecie in cui il Difensore aveva assistito in tutto 33 parti);
- ha richiamato, inoltre, la natura vincolante del DM 55/14, che, quanto agli aumenti del compenso unico, veniva, di fatto, eluso, procedendo come indicato in tale seconda serie di pronunce, dovendo prevalere, in sostanza, la “voluntas legis”, rispetto a ragioni afferenti al diverso impegno di chi difende centinaia di soggetti, piuttosto che alcune decine;
- ha chiesto, pertanto, che la divisione dei compensi determinati senza cumulo, per le fasi post riunione delle cause, venisse effettuata in relazione al numero complessivo dei soggetti difesi. Il resistente, nel merito, oltre a confermare di aver pagato, in data 13-04-23, € 2.131,00 €, ma alla società CACLE' s.r.l. che, dal 04-10-2021, era divenuta cessionaria del credito dell'avv. credito poi Pt_1 tornato in capo al medesimo, ha evidenziato di non aver mai ricevuto fattura alcuna ed ha poi lamentato l'andamento insoddisfacente dei processi, in particolare: - ha evidenziato come la domanda relativa alla reperibilità passiva fosse caratterizzata da plurimi pregressi pronunciamenti negativi;
- ha contestato che tale domanda fosse stata abbandonata dopo il primo grado, con il conseguente rischio per i lavoratori, in sede di giudizio di rinvio, ove si fosse arrivati a sentenza, di vedersi compensate le spese, rischio evitato dalla transazione stipulata in data 06-07-2021-20-07-2021;
- ha contestato l'interpretazione data dal ricorrente all'esito delle trattative sulla transazione ed il senso della proposta fatta dal che non aveva ritenuto di accettare, riferendo Pt_1 CP_1 segnatamente i contenuti della stessa, per, dunque, evidenziare come, in base a tale proposta, il resistente avrebbe percepito poco più di quanto avrebbe dovuto pagare al Difensore, il tutto assumendo, peraltro, che la transazione medesima era stata stipulata a spese compensate;
- ha contestato le plurime richieste di pagamento, esorbitanti, dell'avv. e/o dei cessionari del Pt_1 credito, cessionari allo stesso Difensore, comunque, riconducibili, dando atto del già rammentato versamento, senza, appunto, ricevere fattura alcuna;
- ha lamentato difetti informativi, durante l'incarico professionale, essendo stato l'avv. a Pt_1 proporre ai lavoratori entrambe le domande giudiziali contro l'ASL di cui si tratta;
- ha lamentato quanto ridotte fossero risultate le somme spettanti, in esito ai conteggi effettuati sui documenti;
- ha lamentato difetti informativi, anche rispetto all'opportunità di agire in giudizio, e poca trasparenza rispetto alla transazione, neppure essendovi stata una puntuale informativa sui costi preventivati, costi di difesa che, nelle richieste di pagamento successive, erano vistosamente variati nel “quantum”, anche in termini di sproporzione con il ricavato della causa. Il resistente ha poi lamentato, in parte, pare, rispetto all'originaria pluralità di ricorsi di fronte al Giudice del lavoro, in parte con riferimento alla scelta dell'avv. di procedere singolarmente contro i propri assistiti, Pt_1 che non avevano provveduto a pagare il compenso, come detta scelta integrasse un abuso del diritto di azione, in assenza di qualsivoglia concreto interesse legittimante tale tutela processuale frazionata, chiedendo di tenere conto di ciò e di tutto quanto sopra, ai fini dell'applicazione dei minimi tabellari, rispetto alla determinazione del compenso richiesto, oltre che in ordine alla liquidazione delle spese del presente procedimento. Si è tenuta in data 14-10-2025 l'udienza di discussione della causa mediante il deposito di note scritte. In esito a tale ultima udienza, dunque, la causa è stata trattenuta in decisione. Ciò detto, dato atto della sussistenza dei presupposti in rito per procedere ex art.14 D.L.vo 150/11, come novellato, nonché della competenza funzionale di questa A.G., ove il giudizio si è concluso, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte, sez. lavoro, occorre porre in risalto, in primo luogo, che la riunione della presente vertenza alle altre non risulta necessaria, né determina alcuna accelerazione del presente giudizio, giunto già a decisione (per quanto rileva, così come gli altri ricorsi), a fronte del fatto che, pare opportuno rammentare, i provvedimenti di riunione e di separazione si fondano su valutazioni di mera opportunità, in rapporto al potere discrezionale del Giudice, avendo natura meramente ordinatoria (ex plurimis Cass. sez.1, n.28539, 30.9.22). Fermo restando che non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa afferente segnatamente al CP_1 in rapporto allo scaglione delle cause di valore da 5.200,01€ a 26.000,00€, merita di essere ulteriormente trattato il criterio di calcolo da applicare a fronte delle mere difese svolte dalla resistente, il tutto dando atto che pacifiche sono le fasi processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute, rispetto all'iter processuale descritto in atti. In ordine a tale questione, è necessario comunque fare riferimento a quanto recentemente la Suprema Corte ha inteso chiarire in ordine ai criteri di liquidazione del compenso professionale di avvocato, come da pronuncia Cass., sez. III, n.10367, 17.4.24, secondo la quale: “…4.12. Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti principi: a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4 comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23-10-2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la cd. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c; f) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata. …”. Muovendo da tali principi, cui la Corte intende attenersi, non sussistendo ragione alcuna per discostarsi dagli stessi, va osservato, nel caso di specie, in rapporto, comunque, al “petitum” che:
- il valore della controversia è rimasto invariabilmente quello originario, ricorrendo la fattispecie di cui sopra, indicata dalla Suprema Corte sub lettere e) ed f), essendo tutte le controversie rientranti nelle cause di valore compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00;
- l'aumento e la riduzione del 30%, come prospettato dallo stesso ricorrente, in ragione del fatto che la particolarità della causa, predisposta in esito ad uno studio dei diritti azionabili specifico, è, comunque, compensata dalla serialità della vertenza, con relativa proliferazione di ricorsi, vanno ritenuti equivalenti e, pertanto, appare corretto, come richiesto di fatto dall'avv. a fronte del Pt_1 compenso determinando, eliderli. Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al 200%, rispetto alla soluzione adottata in precedenti pronunciamenti (ove importi così determinati si è ritenuto dovessero essere divisi, a loro volta, per lo stesso numero di Parti prese in considerazione in aumento -10- e non per il numero di tutte le Parti assistite, come, invece, prospettato dal resistente), occorre svolgere alcune considerazioni che collocano, a ben vedere, il caso in esame al di fuori di quelle fattispecie “estreme”, rispetto alle quali l'evidenza del notevole, importante, maggior onere del Difensore, per il numero molto elevato di soggetti assistiti, risulta stridere con il D.M. 55/14, che non prevederebbe, comunque, adeguamenti maggiori di quelli massimi previsti, il tutto, ancor più, in caso di riunioni di più cause, per connessione, si noti, disposte dal Giudice. Non deve dimenticarsi, infatti, a riguardo, che è pacifico in causa che l'avv. abbia Pt_1 raggiunto un accordo in merito all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti, accordo rifiutato solo da 22 clienti (tra cui l'odierno resistente), il che, a ben vedere, rappresenta una circostanza di particolare rilevanza. Devesi, allora, ricordare che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che i parametri di cui al D.M. stesso hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto alla volontà delle Parti (Cass. 33053/22). Coerentemente, d'altra parte, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”. Da quanto precede, osserva la Corte, discende, dunque, che i 218 clienti dell'avv. che hanno Pt_1 concordato il compenso con quest'ultimo non rilevano ai fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha messo in campo è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso, non concordato, deve essere determinato dal DM 55/14. Muovendo da tale prospettiva, allora, l'incremento richiesto del 200%, quale maggiore impegno comportato dai citati 22 assistiti è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un incremento inferiore del 10% per ogni soggetto, sì che la situazione oggetto di causa si riconduce ad un ambito di “ordinarietà” coerente anche con la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza richiamata dal Difesa resistente n. 29651/18, il tutto superando le preoccupazioni del Collegio, di cui agli ultimi precedenti citati dalla rispetto alla compatibilità fra “ equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con CP_2 riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico. In ragione di quanto sopra, per l'effetto, reputa questa A.G. che il compenso dovuto dall'attuale resistente debba essere determinato dividendo gli importi complessivi, in aumento del 200% come richiesto da ricorrente, per 22. A fronte di tale approdo metodologico, che tiene conto della realtà negoziale, al di là di calcoli teorici, neppure coerenti con le domande dell'avv. prima di Pt_1 procedere alla determinazione esatta dei compensi dovuti, va considerata la valenza delle doglianze della Parte resistente circa le prestazioni ricevute, afferenti alla richiesta di applicare i minimi tabellari. A prescindere da ogni considerazione circa la natura di tali deduzioni, rispetto ad una costituzione tardiva, con riferimento alla valenza o meno di mere difese, piuttosto che di eccezioni, deve, comunque, essere osservato nel merito quanto segue:
- circa la domanda relativa alla reperibilità passiva, di per sé la proposizione di pronunciamenti negativi pregressi non è valorizzabile quale negligenza, nel momento in cui, in particolare, tale domanda viene proposta insieme ad altre, così da configurare pretese nei confronti della controparte, comunque, economicamente più rilevanti e, dunque, rischiose per la controparte medesima, anche nell'ottica di pervenire ad una transazione, come poi accaduto;
- proprio per tale ragione poco rileva che sia stata abbandonata o meno tale prima domanda ed il rischio paventato da rischio che, infatti, non si è affatto realizzato, alla luce della transazione CP_1 raggiunta, il tutto descrivendo una strategia difensiva risultata, comunque, “vincente” ed utile, attesa la somma percepita;
- la pretesa poca trasparenza della proposta transattiva, che, comunque, al di là della questione delle spese legali il resistente ha sottoscritto, va letta nell'ambito di lunghe trattative, afferenti ad una vertenza collettiva, in cui è evidente che le informazioni fossero veicolate all'insieme dei lavoratori anche attraverso dei referenti, a prescindere dal fatto che, in base a tale transazione, il resistente ebbe a percepire, come detto, la somma di spettanza, senza alcun pregiudizio, non essendo stati esclusi i “ dissidenti” dalla transazione stessa: è, dunque, del tutto irrilevante dolersi dello svantaggio, in tesi, che la transazione anche in punto spese legali avrebbe avuto per il resistente rispetto all'opera professionale prestata;
- ogni interpretazione afferente alla transazione medesima, circa il fatto se la stessa fosse stata stipulata a spese compensate, non elide, a maggior ragione, il dovere del resistente di pagare il compenso al proprio Difensore, cui, è pacifico in causa, nulla anticipò durante le innumerevoli fasi del processo e dopo, a fronte di una transazione del 2021, cui seguì, solo il 13-04-23, il pagamento di
€ 2.131,00 per compensi professionali;
- le doglianze afferenti alla mancata fatturazione e alle esorbitanti e variabili richieste di pagamento afferiscono a condotte successive al termine dell'incarico professionale, che non possono rilevare nella determinazione dei parametri di liquidazione del compenso;
- le doglianze afferenti ai difetti informativi, durante l'incarico professionale, si scontrano con la natura collettiva della vertenza e con le varie fasi in cui si è articolata la stessa, senza, nelle more, alcuna contestazione da parte del resistente, confortando ancor più come la gestione stragiudiziale, rispetto ai ricorrenti originari, fosse veicolata e coordinata da referenti dei lavoratori, essendo del tutto inverosimile, diversamente da quanto pare opinare la Difesa del resistente, che un cliente, pienamente capace, abbia aderito alle successive iniziative giudiziarie e, dunque, si noti, alla transazione, con conseguente utile, senza sapere dell'evolversi del giudizio dal ricorso originario in poi: ciò palesa, va detto, la strumentalità della deduzione, peraltro, generica in rapporto alle conseguenze negative che ne sarebbero discese, rispetto agli effetti, pienamente accettati;
- le doglianze relative alle somme ridotte, non colgono nel segno, atteso che, al di là delle aspettative, infondate, le stesse non possono riverberarsi negativamente sul compenso del Difensore, rispetto agli esiti di una CTU, inevitabile, esiti che il Difensore avrebbe potuto contrastare solo con documentazione di segno opposto nella disponibilità del lavoratore, documentazione che lo stesso non ha neppure dedotto di aver fornito: a ben vedere, pertanto, il resistente aveva sovrastimato le proprie spettanze, il che non rileva ai fini “ de quibus”;
- le ulteriori doglianze afferenti ai difetti informativi sono assorbite dalle considerazioni che precedono, dovendosi considerare, ancora una volta, la natura palesemente “collettiva” della causa, tenuto, altresì conto:
- del fatto che, peraltro, il resistente non ha affatto dedotto, e ancor meno provato, che non avrebbe promosso la causa stessa, se avesse meglio conosciuto i costi;
- dell'ulteriore fatto che il resistente odierno ha percepito una per nulla irrisoria somma di denaro, in esito alla transazione, senza, peraltro, va, ancora una volta ricordato, aver pagato alcunchè, per anni, al proprio Difensore, anche dopo la fine della vertenza, così da arrivare, come detto, ad aprile 2023;
- la doglianza circa l'abuso del diritto, ove afferente al fatto che la vertenza era stata iniziata con centinaia di singoli ricorsi, risulta meramente suggestiva, poiché di ciò si sarebbe, semmai, potuta lamentare la controparte, non potendosi tacere come, comunque, ogni ricorrente avesse pretese economiche proprie e come appartenga alla strategia difensiva lecita parcellizzare le cause, in particolare, di lavoro, anche al fine di rendere più complessa la difesa avversaria, salvo poi procedere alla riunione, qualora le vertenze giungano nella stessa fase processuale, come avvenuto;
- la doglianza di cui sopra, ove riferita, invece, alla pluralità di ricorsi ex art. 14, si scontra con il fatto che, al di là delle modalità di determinazione del compenso, non vi è dubbio che ciascuno dei 22 clienti, fra cui risulta compreso avesse stipulato un autonomo contratto d'opera CP_1 professionale, come dimostrato dall'autonomo versamento effettuato nel 2023, sì che, ancor più alla luce della particolarità delle situazione, rispetto anche alle diverse pronunce susseguitesi, non può ravvedersi alcun abuso del diritto in capo all'avv. a maggior ragione nell'inerzia di detti clienti, Pt_1 determinati ad autoliquidarsi quanto dovuto ed attendere di essere citati, senza essi stessi assumere iniziative collettive. Da quanto precede, che esclude, in radice, la fondatezza di ogni pretesa di applicare il minimo tabellare, essendo corretto applicare il parametro medio, discende che:
- per il primo grado sono dovuti da per le fasi ante riunione, € 2.475,00 (fase di studio e CP_1 introduttiva); per le fasi post riunione, complessivamente, € 7.968,00 (fase istruttoria/trattazione e decisionale), importo che va diviso per 22, pari, dunque ad € 362,18 euro, sì che per tutto primo grado deve essere liquidato un compenso totale di € 2.837,18;
-per l'appello (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 16.596,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 754,36;
-per il giudizio di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 8.805,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 400,22;
-per il giudizio in riassunzione, sono dovuti, ancora, complessivamente, valutata anche la conciliazione, € 11.591,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase di € 526,83. Complessivamente, quindi, il credito dell'avv. nei confronti dell'odierna resistente ammonta ad Pt_1
€ 4.518,59, importo per compenso, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta (somma che, al di là delle asserzioni, non è mai stata fatturata da chicchessia e deve essere, pertanto, imputata per intero al compenso medesimo), così da determinare un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, va chiarito, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, al di là del “quantum”, con una valutazione, relativa all'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione, comunque, in effetti, intervenuta, e decisionale, spese, dunque, da determinarsi € 2.186,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, rispetto all'importo di € 4.518,59, irrilevante essendo, ai fini dello scaglione, la detrazione di € 2.131,00), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv. Roberto Galletti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/11 DICHIARA TENUTO E CONDANNA a pagare al ricorrente, quale compenso per CP_1 le prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo di € 4.518,59, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta, con un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 2.186,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
Così deciso in Genova il 14 ottobre del 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1122 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per la liquidazione dei compensi professionali di avvocato ex art. 14 D.Lgs. 150/2011
tra
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1 GALLETTI, come da mandato in atti
ricorrente
e
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA CP_1 C.F._2 DONNINI e dall'avv. RAFFAELLA MUSETTI, come da mandato in atti resistente
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adìta, in composizione Collegiale, contrariis reiectis: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dal Sig. presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa (nel proc. CP_1 n. 1320/2009 conclusosi con Sentenza n. 473/2011), presso la Sezione Lavoro della Corte D'Appello di Genova (proc. n. 12/2012 conclusosi con Sentenza n. 545/2012), presso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (proc. n. 26335/2012 conclusosi con Sentenza n. 14770/2017) e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Genova-Rinvio (proc. N. 391/2017, conclusosi con Conciliazione Giudiziale); 2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, CONDANNARE il Sig. al pagamento, in favore dell'Avv. della somma di € 10.367,09=, CP_1 Parte_1 oltre Spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di Giustizia, il tutto, decurtato dell'importo già versato per complessivi € 2.131,00=, oltre Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento;
3) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente Procedimento, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Galletti che si dichiara ANTISTATARIO”.
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Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, In via preliminare Si chiede che venga disposta la riunione del presente procedimento avente R.G. n. 1122/2024 con quelli iscritti al n. R.G. n. 1109/24 , R.G. n. 1110/24 R.G. n. 1119/24 CP_2 Parte_2 [...]
, R.G. n. 1120/2024 , R.G. n. 1132/2024 , R.G. n. Parte_3 Persona_1 CP_3 1133/2024 , R.G. n. 1134/2024 , R.G. n. 1168/2024 Controparte_4 Controparte_5 [...]
R.G. n.1169/2024 ) promossi dinanzi a questa Corte di Appello per i motivi Parte_4 Parte_5 esposti in narrativa;
In via principale - calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite) e conseguentemente A) individuare correttamente il valore della controversia in Euro 25.000,00; B) calcolare il compenso unico per le fasi di giudizio successive alla riunione sulla base dello scaglione tariffario ad esso relativo (da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00); C) applicare i valori minimi previste dal D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 37 in data 08.03.2018; D) calcolare l'eventuale aumento previsto in caso di riunione per il numero delle parti ulteriori alla prima non oltre i limiti individuati da controparte (aumento del 20% per ogni parte processuale assistita successiva alla prima, sino ad un massimo di dieci;
nessun aumento ulteriore per le parti eccedenti alle prime dieci); E) dividere l'importo ottenuto per il numero delle parti assistite;
il tutto per un importo complessivo di Euro 1.460,48 oltre accessori di legge (ossia pari ad Euro 2.131,00 lordi); - conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del Sig. in data CP_1 13.04.23, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Sig. in favore dell'Avv. per i compensi professionali CP_1 Parte_1 inerenti il procedimento per il danno da usura psicofisica. In subordine e in denegata ipotesi - calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa e sopra evidenziati (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite), con applicazione dei valori medi, il tutto per un importo complessivo di Euro 2.868,79 oltre accessori (ossia pari ad Euro 4.185,90 lordi); - conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del Sig. in data 13.04.23, dichiarare dovuta da parte del Sig. in CP_1 CP_1 favore dell'Avv. la minor somma di Euro 2.054,89 (IVA inclusa). Con vittoria di spese Parte_1 e compensi di lite.”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 13-12-2024, l'avv. ha agito nei confronti di già Parte_1 CP_1 suo cliente, per il pagamento dei compensi professionali di avvocato maturati nell'ambito di un contenzioso lavoristico/previdenziale, articolatosi in vari gradi di giudizio e definito, con conciliazione, in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, di fronte a questa Corte di Appello. Il ricorrente, nello specifico, dopo una premessa, in cui ha evidenziato di non condividere pregresse decisioni di questa Corte, circa altri soggetti assistiti dal ricorrente stesso nella medesima vertenza afferente (in particolare in relazione ad alcune voci non riconosciute per il giudizio di fronte CP_1 alla Corte di Cassazione e per quello di rinvio, oltre che in tema di liquidazione delle spese per il procedimento stesso in esame), rispetto al soggetto destinatario dell'attuale domanda attuale, in particolare, ha dedotto:
- che nel 2009 il resistente, unitamente ad altri 239 Colleghi (appartenenti a tutte le categorie professionali del Comparto Sanità- Medici, Infermieri, Tecnici), si era rivolta allo studio per Pt_1 essere difeso in una causa contro l'allora (oggi Controparte_6 Controparte_7
al fine di rivendicare il proprio diritto al riposo in caso di turno di reperibilità nella
[...] giornata della domenica, a prescindere dall' effettiva chiamata al lavoro;
- che, a fronte di poche sentenze di merito sull'argomento, era stato proposto ai clienti di promuovere anche una diversa domanda giudiziale, ancorché di contenuto innovativo e priva di precedenti giurisprudenziali, domanda relativa alla fattispecie in cui il lavoratore che veniva, invece, chiamato al lavoro nella giornata di reperibilità domenicale, perdendo il riposo della domenica, aveva il diritto, non solo al riposo compensativo, ma anche ad un risarcimento del danno per l'usura lavorativa che conseguiva, in sostanza, dall'aver lavorato di domenica, oltre che dal fatto che il lavoratore stesso aveva continuato a lavorare, senza usufruire di alcun riposo, anche nelle giornate lavorative della settimana successiva;
- che l'odierno resistente, assieme ai colleghi, aveva accettato di aggiungere alla prima originaria domanda, anche tale seconda prospettazione di danno, con l'effetto di acquisire dai lavoratori la media delle giornate di reperibilità in cui ciascuno era stato concretamente chiamato al lavoro, perdendo in tal modo il riposo domenicale;
- che la vertenza, atteso, quanto alla prima domanda, il diffuso esito negativo sul T.N., confermato dal rigetto nel caso specifico del Tribunale di Massa, veniva coltivata in appello solo con riferimento alla seconda prospettazione indicata, appello che, tuttavia, vedeva confermato anche per la stessa il rigetto di primo grado da parte della Corte di Appello di Genova, sez. lavoro;
- che, in accordo con i lavoratori coinvolti, era stato proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sede di legittimità, in cui, a seguito di note scritte di trattazione e richiesta di trattazione orale, per meglio differenziare quando devoluto alla Corte stessa, rispetto al primo originario filone di controversie, la sentenza di appello veniva annullata con rinvio, per nuovo esame in diversa composizione, reputando che fosse necessario un riesame ed una relativa pronuncia sul risarcimento del danno da usura, per le giornate lavorative successive al mancato riposo, oltre che circa i riposi compensativi per la perdita del riposo domenicale, invece lavorato;
- che in sede di rinvio, a fronte dei principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento, veniva disposta CTU, con attività particolarmente impegnativa rispetto al confronto fra documenti e deduzioni oggetto di pretese, con forte ridimensionamento, peraltro, dei giorni rispetto ai quali potevano essere effettivamente avanzate domande;
- che in tale contesto, il CTU, rispetto a tutti i lavoratori coinvolti, avanzava una proposta conciliativa, che comprendeva un contributo spese legali, impregiudicato il diritto del Difensore al compenso verso ciascun cliente, ciò con riferimento ad un totale di 240 lavoratori;
- che, a fronte di quanto sopra era stato proposto ai lavoratori medesimi di ripartire la somma per contributo spese legali nella stessa percentuale derivante dalle somme riconosciute ai singoli, rispetto alle domande di merito transatte, con avviso che, in difetto di accordo, a prescindere dalle somme percepite, anche ove inferiori, sarebbero stati richiesti i compensi secondo le tabelle di riferimento;
- che 218 clienti avevano aderito, sui citati 240, sì che il Difensore per i primi si regolava come sopra, ma si riservava per coloro che non avevano aderito, di chiedere il compenso ordinario, l'odierno resistente rientrando fra chi aveva ritenuto di non aderire;
- che acquisita, quanto al resistente, la somma completa versata da ASL, comprensiva della quota di spese legali date quale contributo a tal fine, la resistente non corrispondeva all'avvocato alcuna somma, così da imporre di adire l'A.G. ex art. 14 D. L.vo 150/11. A fronte di quanto sopra, il ricorrente ha proceduto al calcolo del dovuto, quanto al 1° grado, al 2° grado, al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio, con conciliazione, mutando lo scaglione di riferimento in relazione alle progressive riunioni delle vertenze seriali in esame, essendo stati difesi, dopo la fase introduttiva, unitaria, 93 lavoratori di fronte al Tribunale e 129 lavoratori di fronte alla Corte di appello, dalla fase istruttoria/di trattazione, con stabilizzazione delle Parti assistite nello stesso processo, e, poi, 126 lavoratori sia di fronte alla Corte di Cassazione, che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento, ove, poi, si addivenne alla transazione, formalizzata singolarmente per ogni soggetto. L'avv. Pt_1 pertanto, nel dare atto di aver ricevuto, a seguito di messa in mora, € 2.131,00, (in tesi IVA compresa), in forza dei calcoli esplicitati, dando atto dei presupposti per aumentare il compenso del 30%, per la particolare difficoltà, per poi ridurre il compenso stesso del 30%, per la ripetitività dei ricorsi, ciò limitatamente alle fasi anteriori alle riunioni, ha chiesto la condanna dell'odierno resistente a pagare
€ 10.367,09, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, salva diversa somma meglio determinata, il tutto decurtato dell'importo già versato di € 2.131,00, oltre interessi dal dovuto al pagamento, con vittoria di spese e distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Galletti. Fissata prima udienza per il 19-03-2025, con rinvio per discussione, a mezzo udienza cartolare, al 14- 10-2025, si è costituita la Parte resistente, non contestando l'attività svolta come tale dal ricorrente, ma le modalità di calcolo del compenso indicate da controparte, dando atto, in primo luogo, della pluralità di azioni che il aveva o stava promuovendo verso coloro che non avevano aderito a Pt_1 quanto da lui proposto, per, ancora, contestare il criterio di calcolo vantato da controparte e richiamare alcuni precedenti di questa Corte, che avevano adottato, in relazione alla peculiarità della fattispecie, criteri difformi, in punto “ cumulo “ o meno delle pretese, con l'effetto, in sostanza di contestare ogni debenza, instando, in subordine, per la rideterminazione del dovuto, applicando i minimi tabellari, attesa la qualità, deficitaria, delle prestazioni rese.
nello specifico: CP_1
- ha dedotto l'erroneo criterio con cui il ricorrente aveva determinato il valore della controversia, in esito alla riunione, così da applicare lo scaglione previsto per la somma delle domande dei singoli lavoratori, evidenziando la vistosa differenza esistente, quale compenso complessivo, in ragione del diverso sistema di calcolo, sì da richiamare i principi giurisprudenziali circa la natura unica del compenso dell'avvocato, anche ove lo stesso difenda più parti, salvi gli adattamenti di cui al DM 55/14;
- ha dato atto che il valore da assumere quale base di calcolo era compreso nello scaglione fra 5.2001€ e 26.000€, sul quale effettuare gli aumenti nel massimo richiesti dal ricorrente (20% fino al massimo di 10 parti), importi che, dunque, dovevano essere divisi per il numero delle parti assistite;
- ha, pertanto, indicato, in rapporto alla media della tariffa citata, l'eventuale somma dovuta;
- ha dato atto, sempre in merito ai criteri di calcolo, che a fronte delle prime ordinanze in materia, con cui era stato effettuato, in tesi erroneamente, il cumulo, con successive pronunce questa Corte, in rapporto ad altri singoli ricorsi, aveva provveduto come proposto dalle allora Difese dei resistenti, escludendo il cumulo medesimo, salvo assumere la necessità, contestata, di dividere i compensi determinati come sopra solo per lo stesso numero degli aumenti e non per il numero di tutti i soggetti assistiti;
- ha, pertanto, contestato anche la motivazione posta a fondamento di tali precedenti, in rapporto alla necessità, come da sentenza n.10367/24 della Suprema Corte, di tenere comunque effettivamente conto del maggior onere, manifesto, derivante dal difendere 10, 20 o 30 persone, rispetto a oltre 100 persone;
- ha lamentato, a riguardo, che detta ultima interpretazione correttiva della Corte portava, tuttavia, ad effetti economici tali da aumentare il compenso, rispetto alle prime pronunce, che, pur applicando il cumulo delle domande, quanto allo applicabile, avevano poi diviso per il numero di tutti gli assistiti;
- a sostegno del richiesto ulteriore correttivo, ha richiamato, ancora una volta, il principio del compenso unico, anche a fronte della difesa di più parti, portando a sostegno del proprio convincimento la sentenza della Suprema Corte n. 29651/18 (afferente ad una fattispecie in cui il Difensore aveva assistito in tutto 33 parti);
- ha richiamato, inoltre, la natura vincolante del DM 55/14, che, quanto agli aumenti del compenso unico, veniva, di fatto, eluso, procedendo come indicato in tale seconda serie di pronunce, dovendo prevalere, in sostanza, la “voluntas legis”, rispetto a ragioni afferenti al diverso impegno di chi difende centinaia di soggetti, piuttosto che alcune decine;
- ha chiesto, pertanto, che la divisione dei compensi determinati senza cumulo, per le fasi post riunione delle cause, venisse effettuata in relazione al numero complessivo dei soggetti difesi. Il resistente, nel merito, oltre a confermare di aver pagato, in data 13-04-23, € 2.131,00 €, ma alla società CACLE' s.r.l. che, dal 04-10-2021, era divenuta cessionaria del credito dell'avv. credito poi Pt_1 tornato in capo al medesimo, ha evidenziato di non aver mai ricevuto fattura alcuna ed ha poi lamentato l'andamento insoddisfacente dei processi, in particolare: - ha evidenziato come la domanda relativa alla reperibilità passiva fosse caratterizzata da plurimi pregressi pronunciamenti negativi;
- ha contestato che tale domanda fosse stata abbandonata dopo il primo grado, con il conseguente rischio per i lavoratori, in sede di giudizio di rinvio, ove si fosse arrivati a sentenza, di vedersi compensate le spese, rischio evitato dalla transazione stipulata in data 06-07-2021-20-07-2021;
- ha contestato l'interpretazione data dal ricorrente all'esito delle trattative sulla transazione ed il senso della proposta fatta dal che non aveva ritenuto di accettare, riferendo Pt_1 CP_1 segnatamente i contenuti della stessa, per, dunque, evidenziare come, in base a tale proposta, il resistente avrebbe percepito poco più di quanto avrebbe dovuto pagare al Difensore, il tutto assumendo, peraltro, che la transazione medesima era stata stipulata a spese compensate;
- ha contestato le plurime richieste di pagamento, esorbitanti, dell'avv. e/o dei cessionari del Pt_1 credito, cessionari allo stesso Difensore, comunque, riconducibili, dando atto del già rammentato versamento, senza, appunto, ricevere fattura alcuna;
- ha lamentato difetti informativi, durante l'incarico professionale, essendo stato l'avv. a Pt_1 proporre ai lavoratori entrambe le domande giudiziali contro l'ASL di cui si tratta;
- ha lamentato quanto ridotte fossero risultate le somme spettanti, in esito ai conteggi effettuati sui documenti;
- ha lamentato difetti informativi, anche rispetto all'opportunità di agire in giudizio, e poca trasparenza rispetto alla transazione, neppure essendovi stata una puntuale informativa sui costi preventivati, costi di difesa che, nelle richieste di pagamento successive, erano vistosamente variati nel “quantum”, anche in termini di sproporzione con il ricavato della causa. Il resistente ha poi lamentato, in parte, pare, rispetto all'originaria pluralità di ricorsi di fronte al Giudice del lavoro, in parte con riferimento alla scelta dell'avv. di procedere singolarmente contro i propri assistiti, Pt_1 che non avevano provveduto a pagare il compenso, come detta scelta integrasse un abuso del diritto di azione, in assenza di qualsivoglia concreto interesse legittimante tale tutela processuale frazionata, chiedendo di tenere conto di ciò e di tutto quanto sopra, ai fini dell'applicazione dei minimi tabellari, rispetto alla determinazione del compenso richiesto, oltre che in ordine alla liquidazione delle spese del presente procedimento. Si è tenuta in data 14-10-2025 l'udienza di discussione della causa mediante il deposito di note scritte. In esito a tale ultima udienza, dunque, la causa è stata trattenuta in decisione. Ciò detto, dato atto della sussistenza dei presupposti in rito per procedere ex art.14 D.L.vo 150/11, come novellato, nonché della competenza funzionale di questa A.G., ove il giudizio si è concluso, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di questa Corte, sez. lavoro, occorre porre in risalto, in primo luogo, che la riunione della presente vertenza alle altre non risulta necessaria, né determina alcuna accelerazione del presente giudizio, giunto già a decisione (per quanto rileva, così come gli altri ricorsi), a fronte del fatto che, pare opportuno rammentare, i provvedimenti di riunione e di separazione si fondano su valutazioni di mera opportunità, in rapporto al potere discrezionale del Giudice, avendo natura meramente ordinatoria (ex plurimis Cass. sez.1, n.28539, 30.9.22). Fermo restando che non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa afferente segnatamente al CP_1 in rapporto allo scaglione delle cause di valore da 5.200,01€ a 26.000,00€, merita di essere ulteriormente trattato il criterio di calcolo da applicare a fronte delle mere difese svolte dalla resistente, il tutto dando atto che pacifiche sono le fasi processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute, rispetto all'iter processuale descritto in atti. In ordine a tale questione, è necessario comunque fare riferimento a quanto recentemente la Suprema Corte ha inteso chiarire in ordine ai criteri di liquidazione del compenso professionale di avvocato, come da pronuncia Cass., sez. III, n.10367, 17.4.24, secondo la quale: “…4.12. Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti principi: a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4 comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23-10-2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la cd. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c; f) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata. …”. Muovendo da tali principi, cui la Corte intende attenersi, non sussistendo ragione alcuna per discostarsi dagli stessi, va osservato, nel caso di specie, in rapporto, comunque, al “petitum” che:
- il valore della controversia è rimasto invariabilmente quello originario, ricorrendo la fattispecie di cui sopra, indicata dalla Suprema Corte sub lettere e) ed f), essendo tutte le controversie rientranti nelle cause di valore compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00;
- l'aumento e la riduzione del 30%, come prospettato dallo stesso ricorrente, in ragione del fatto che la particolarità della causa, predisposta in esito ad uno studio dei diritti azionabili specifico, è, comunque, compensata dalla serialità della vertenza, con relativa proliferazione di ricorsi, vanno ritenuti equivalenti e, pertanto, appare corretto, come richiesto di fatto dall'avv. a fronte del Pt_1 compenso determinando, eliderli. Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al 200%, rispetto alla soluzione adottata in precedenti pronunciamenti (ove importi così determinati si è ritenuto dovessero essere divisi, a loro volta, per lo stesso numero di Parti prese in considerazione in aumento -10- e non per il numero di tutte le Parti assistite, come, invece, prospettato dal resistente), occorre svolgere alcune considerazioni che collocano, a ben vedere, il caso in esame al di fuori di quelle fattispecie “estreme”, rispetto alle quali l'evidenza del notevole, importante, maggior onere del Difensore, per il numero molto elevato di soggetti assistiti, risulta stridere con il D.M. 55/14, che non prevederebbe, comunque, adeguamenti maggiori di quelli massimi previsti, il tutto, ancor più, in caso di riunioni di più cause, per connessione, si noti, disposte dal Giudice. Non deve dimenticarsi, infatti, a riguardo, che è pacifico in causa che l'avv. abbia Pt_1 raggiunto un accordo in merito all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti, accordo rifiutato solo da 22 clienti (tra cui l'odierno resistente), il che, a ben vedere, rappresenta una circostanza di particolare rilevanza. Devesi, allora, ricordare che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che i parametri di cui al D.M. stesso hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto alla volontà delle Parti (Cass. 33053/22). Coerentemente, d'altra parte, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”. Da quanto precede, osserva la Corte, discende, dunque, che i 218 clienti dell'avv. che hanno Pt_1 concordato il compenso con quest'ultimo non rilevano ai fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha messo in campo è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso, non concordato, deve essere determinato dal DM 55/14. Muovendo da tale prospettiva, allora, l'incremento richiesto del 200%, quale maggiore impegno comportato dai citati 22 assistiti è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un incremento inferiore del 10% per ogni soggetto, sì che la situazione oggetto di causa si riconduce ad un ambito di “ordinarietà” coerente anche con la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza richiamata dal Difesa resistente n. 29651/18, il tutto superando le preoccupazioni del Collegio, di cui agli ultimi precedenti citati dalla rispetto alla compatibilità fra “ equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con CP_2 riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico. In ragione di quanto sopra, per l'effetto, reputa questa A.G. che il compenso dovuto dall'attuale resistente debba essere determinato dividendo gli importi complessivi, in aumento del 200% come richiesto da ricorrente, per 22. A fronte di tale approdo metodologico, che tiene conto della realtà negoziale, al di là di calcoli teorici, neppure coerenti con le domande dell'avv. prima di Pt_1 procedere alla determinazione esatta dei compensi dovuti, va considerata la valenza delle doglianze della Parte resistente circa le prestazioni ricevute, afferenti alla richiesta di applicare i minimi tabellari. A prescindere da ogni considerazione circa la natura di tali deduzioni, rispetto ad una costituzione tardiva, con riferimento alla valenza o meno di mere difese, piuttosto che di eccezioni, deve, comunque, essere osservato nel merito quanto segue:
- circa la domanda relativa alla reperibilità passiva, di per sé la proposizione di pronunciamenti negativi pregressi non è valorizzabile quale negligenza, nel momento in cui, in particolare, tale domanda viene proposta insieme ad altre, così da configurare pretese nei confronti della controparte, comunque, economicamente più rilevanti e, dunque, rischiose per la controparte medesima, anche nell'ottica di pervenire ad una transazione, come poi accaduto;
- proprio per tale ragione poco rileva che sia stata abbandonata o meno tale prima domanda ed il rischio paventato da rischio che, infatti, non si è affatto realizzato, alla luce della transazione CP_1 raggiunta, il tutto descrivendo una strategia difensiva risultata, comunque, “vincente” ed utile, attesa la somma percepita;
- la pretesa poca trasparenza della proposta transattiva, che, comunque, al di là della questione delle spese legali il resistente ha sottoscritto, va letta nell'ambito di lunghe trattative, afferenti ad una vertenza collettiva, in cui è evidente che le informazioni fossero veicolate all'insieme dei lavoratori anche attraverso dei referenti, a prescindere dal fatto che, in base a tale transazione, il resistente ebbe a percepire, come detto, la somma di spettanza, senza alcun pregiudizio, non essendo stati esclusi i “ dissidenti” dalla transazione stessa: è, dunque, del tutto irrilevante dolersi dello svantaggio, in tesi, che la transazione anche in punto spese legali avrebbe avuto per il resistente rispetto all'opera professionale prestata;
- ogni interpretazione afferente alla transazione medesima, circa il fatto se la stessa fosse stata stipulata a spese compensate, non elide, a maggior ragione, il dovere del resistente di pagare il compenso al proprio Difensore, cui, è pacifico in causa, nulla anticipò durante le innumerevoli fasi del processo e dopo, a fronte di una transazione del 2021, cui seguì, solo il 13-04-23, il pagamento di
€ 2.131,00 per compensi professionali;
- le doglianze afferenti alla mancata fatturazione e alle esorbitanti e variabili richieste di pagamento afferiscono a condotte successive al termine dell'incarico professionale, che non possono rilevare nella determinazione dei parametri di liquidazione del compenso;
- le doglianze afferenti ai difetti informativi, durante l'incarico professionale, si scontrano con la natura collettiva della vertenza e con le varie fasi in cui si è articolata la stessa, senza, nelle more, alcuna contestazione da parte del resistente, confortando ancor più come la gestione stragiudiziale, rispetto ai ricorrenti originari, fosse veicolata e coordinata da referenti dei lavoratori, essendo del tutto inverosimile, diversamente da quanto pare opinare la Difesa del resistente, che un cliente, pienamente capace, abbia aderito alle successive iniziative giudiziarie e, dunque, si noti, alla transazione, con conseguente utile, senza sapere dell'evolversi del giudizio dal ricorso originario in poi: ciò palesa, va detto, la strumentalità della deduzione, peraltro, generica in rapporto alle conseguenze negative che ne sarebbero discese, rispetto agli effetti, pienamente accettati;
- le doglianze relative alle somme ridotte, non colgono nel segno, atteso che, al di là delle aspettative, infondate, le stesse non possono riverberarsi negativamente sul compenso del Difensore, rispetto agli esiti di una CTU, inevitabile, esiti che il Difensore avrebbe potuto contrastare solo con documentazione di segno opposto nella disponibilità del lavoratore, documentazione che lo stesso non ha neppure dedotto di aver fornito: a ben vedere, pertanto, il resistente aveva sovrastimato le proprie spettanze, il che non rileva ai fini “ de quibus”;
- le ulteriori doglianze afferenti ai difetti informativi sono assorbite dalle considerazioni che precedono, dovendosi considerare, ancora una volta, la natura palesemente “collettiva” della causa, tenuto, altresì conto:
- del fatto che, peraltro, il resistente non ha affatto dedotto, e ancor meno provato, che non avrebbe promosso la causa stessa, se avesse meglio conosciuto i costi;
- dell'ulteriore fatto che il resistente odierno ha percepito una per nulla irrisoria somma di denaro, in esito alla transazione, senza, peraltro, va, ancora una volta ricordato, aver pagato alcunchè, per anni, al proprio Difensore, anche dopo la fine della vertenza, così da arrivare, come detto, ad aprile 2023;
- la doglianza circa l'abuso del diritto, ove afferente al fatto che la vertenza era stata iniziata con centinaia di singoli ricorsi, risulta meramente suggestiva, poiché di ciò si sarebbe, semmai, potuta lamentare la controparte, non potendosi tacere come, comunque, ogni ricorrente avesse pretese economiche proprie e come appartenga alla strategia difensiva lecita parcellizzare le cause, in particolare, di lavoro, anche al fine di rendere più complessa la difesa avversaria, salvo poi procedere alla riunione, qualora le vertenze giungano nella stessa fase processuale, come avvenuto;
- la doglianza di cui sopra, ove riferita, invece, alla pluralità di ricorsi ex art. 14, si scontra con il fatto che, al di là delle modalità di determinazione del compenso, non vi è dubbio che ciascuno dei 22 clienti, fra cui risulta compreso avesse stipulato un autonomo contratto d'opera CP_1 professionale, come dimostrato dall'autonomo versamento effettuato nel 2023, sì che, ancor più alla luce della particolarità delle situazione, rispetto anche alle diverse pronunce susseguitesi, non può ravvedersi alcun abuso del diritto in capo all'avv. a maggior ragione nell'inerzia di detti clienti, Pt_1 determinati ad autoliquidarsi quanto dovuto ed attendere di essere citati, senza essi stessi assumere iniziative collettive. Da quanto precede, che esclude, in radice, la fondatezza di ogni pretesa di applicare il minimo tabellare, essendo corretto applicare il parametro medio, discende che:
- per il primo grado sono dovuti da per le fasi ante riunione, € 2.475,00 (fase di studio e CP_1 introduttiva); per le fasi post riunione, complessivamente, € 7.968,00 (fase istruttoria/trattazione e decisionale), importo che va diviso per 22, pari, dunque ad € 362,18 euro, sì che per tutto primo grado deve essere liquidato un compenso totale di € 2.837,18;
-per l'appello (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 16.596,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 754,36;
-per il giudizio di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 8.805,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 400,22;
-per il giudizio in riassunzione, sono dovuti, ancora, complessivamente, valutata anche la conciliazione, € 11.591,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase di € 526,83. Complessivamente, quindi, il credito dell'avv. nei confronti dell'odierna resistente ammonta ad Pt_1
€ 4.518,59, importo per compenso, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta (somma che, al di là delle asserzioni, non è mai stata fatturata da chicchessia e deve essere, pertanto, imputata per intero al compenso medesimo), così da determinare un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, va chiarito, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, al di là del “quantum”, con una valutazione, relativa all'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione, comunque, in effetti, intervenuta, e decisionale, spese, dunque, da determinarsi € 2.186,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, rispetto all'importo di € 4.518,59, irrilevante essendo, ai fini dello scaglione, la detrazione di € 2.131,00), oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv. Roberto Galletti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/11 DICHIARA TENUTO E CONDANNA a pagare al ricorrente, quale compenso per CP_1 le prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo di € 4.518,59, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta, con un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 2.186,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
Così deciso in Genova il 14 ottobre del 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno