Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2691
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Sentenza 23 febbraio 2001

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Massime1

In tema di azione diretta proposta dal danneggiato contro l'assicuratore della R.C.A., la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sono dovuti dall'assicuratore a titolo di indennizzo fino a concorrenza del massimale di polizza, in quanto il debito da indennizzo deve essere calcolato nella misura risultante dal riferimento al debito da risarcimento gravante sul danneggiante, che è di valore e comprende dunque anche la rivalutazione della somma dovuta e gli interessi fino al momento della liquidazione. Oltre il limite del massimale, per contro, il meccanismo liquidatorio proprio dei debiti di valore non ha alcun fondamento giuridico, giacché l'obbligazione che ha per oggetto il pagamento del massimale, il cui adempimento non è stato tempestivo, integra un debito di valuta, nel quale la svalutazione può assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1224, comma secondo cod. civ., solo quale maggior danno rispetto a quello già coperto dagli interessi e non concorre invece a determinare essa stessa la prestazione, come accade nei debiti di valore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2691
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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