Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di azione diretta proposta dal danneggiato contro l'assicuratore della R.C.A., la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sono dovuti dall'assicuratore a titolo di indennizzo fino a concorrenza del massimale di polizza, in quanto il debito da indennizzo deve essere calcolato nella misura risultante dal riferimento al debito da risarcimento gravante sul danneggiante, che è di valore e comprende dunque anche la rivalutazione della somma dovuta e gli interessi fino al momento della liquidazione. Oltre il limite del massimale, per contro, il meccanismo liquidatorio proprio dei debiti di valore non ha alcun fondamento giuridico, giacché l'obbligazione che ha per oggetto il pagamento del massimale, il cui adempimento non è stato tempestivo, integra un debito di valuta, nel quale la svalutazione può assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1224, comma secondo cod. civ., solo quale maggior danno rispetto a quello già coperto dagli interessi e non concorre invece a determinare essa stessa la prestazione, come accade nei debiti di valore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SIAD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL NN AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AR CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che la difende, giusta procura speciale per OT IO NI di Bari del 12/05/2000 rep. n. 32124;
- controricorrente -
nonché contro
COSIDA ASSIC SPA LCA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 54/98 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 16/12/97 e depositata il 20/01/98 (R.G. 1049/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Gregorio IANNOTTA;
udito l'Avvocato Goffredo GOBBI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È stato proposto ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata a seguito di cassazione con rinvio. La vicenda processuale è connotata dalle seguenti salienti scansioni.
2. Con sentenza del 13.5.1983 il tribunale di Bari condannò solidalmente ZO AL e la AD, quale cessionaria del portafoglio della Cosida posta in liquidazione coatta amministrativa, al pagamento della somma rivalutata di L. 19.467.500, oltre agli interessi, in favore di AN RI SO a titolo di risarcimento dei danni dal la stessa subiti (lesioni con postumi permanenti) a seguito dell'investimento, avvenuto il 26.7.1975, da parte dell'autovettura del AL.
3. Con sentenza del 10.9.1985 la corte d'appello di Bari, decidendo sul gravame della AD (dolutasi tra l'altro della propria condanna oltre il limite del massimale di legge di L. 15.000.000, pur se rivalutato) e su quello incidentale della SO (in ordine al quantum), rigettò il primo e dichiarò inammissibile il secondo. Ritenne in particolare la corte d'appello che l'appellante non potesse ragionevolmente dolersi della misura della rivalutazione del massimale da L. 15.000.000 a L. 19.467.500, "dopo anni di svalutazione monetaria".
4. La sentenza fu impugnata per cassazione in via principale dalla AD ed in via incidentale dalla SO.
La ricorrente principale si dolse col primo motivo della propria condanna ultra massimale, censurando la sentenza laddove aveva ravvisato il suo colpevole ritardo nell'adempimento e sostenendo che alla rivalutazione del massimale in relazione alla intervenuta svalutazione monetaria potesse procedersi solo a decorrere dalla data alla quale all'assicuratore poteva imputarsi di non aver posto l'intera somma a disposizione del danneggiato;
dedusse, col secondo motivo, che la corte di merito aveva omesso di esaminare il motivo di appello col quale la AD aveva dedotto che il tribunale non aveva provveduto a rivalutare, nel determinare la somma dovuta, quanto provvisionalmente pagato alla SO.
La SO censurò a sua volta la sentenza in punto di ritenuta inammissibilità dell'appello incidentale tardivo. Con sentenza n. 8555/91 la corte di cassazione rigettò il primo motivo del ricorso principale, accolse il secondo ed il ricorso incidentale e cassò in relazione con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale.
5. Con sentenza n. 54/98 la corte d'appello di Bari, decidendo in sede di rinvio, premesso che "a seguito del rigetto del primo motivo del ricorso per cassazione si era formato il giudicato sulla questione della responsabilità della società assicuratrice per rivalutazione, interessi e spese oltre il limite del massimale (pari a L. 15.000.000)" ha determinato in L. 64.662.138 la somma dovuta alla SO, oltre agli interessi sulla somma rivalutata anno per anno, al netto di L. 954.000 per gli interessi sulla provvisionale rivalutata dal luglio 1978 al maggio del 1983.
6. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Società Italiana Assicurazione Danni - AD s.p.a. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria, cui resiste con controricorso AN RI SO.
La Cosida Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è censurata per "violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969 e dei principi e norme che disciplinano la liquidazione per ritardo nell'adempimento del debito di valuta", nonché per "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia".
Sostiene la ricorrente che, accertato che l'obbligazione indennitaria della AD era contenuta nei limiti del massimale di legge e che la stessa era responsabile per aver colpevolmente ritardato il pagamento, la corte d'appello "avrebbe potuto e dovuto riconoscere il diritto del danneggiato ad ottenere su tale somma gli interessi e la rivalutazione a titolo di maggior danno e qualora il danno effettivamente conseguito e provato dal danneggiato non fosse coperto dagli interessi"; e che non avrebbe potuto, invece, "procedere alla duplicazione delle voci di danno".
Afferma dunque che la sentenza debba essere cassata nella parte in cui ha erroneamente riconosciuto alla SO "il diritto a percepire sulla somma di L. 15.000.000 sia la rivalutazione sia gli interessi sulle somme via via rivalutate come se nella specie si trattasse di debito di valore, vertendosi invece in ipotesi di debito di valuta, il quale comporta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., secondo il quale gli interessi e la svalutazione non sono cumulabili, costituendo forme alternative di liquidazione del medesimo danno prodotto dalla mora del debitore".
2. È opportuno chiarire preliminarmente che, a seguito della richiesta rivolta dal danneggiato all'assicuratore ex art. 22, l. 24.12.1969, n. 990, questi è tenuto ad adempiere il debito di indennizzo, derivante dal contratto di assicurazione ed il cui creditore è l'assicurato, direttamente nei confronti del danneggiato. L'iniziativa del danneggiato non altera la natura pecuniaria del debito dell'assicuratore, ma produce il solo effetto di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione (Cass., Sez. un., 29.7.1983, n. 5216). Tale indennizzo viene calcolato nel quantum - fino ai limiti del massimale di polizza stabilito per contratto - in misura corrispondente al debito di risarcimento per responsabilità extracontrattualè gravante sul danneggiato assicurato, che è debito di valore. Sicché, per determinare - entro la soglia fissata dal massimale - il contenuto di un debito di valuta, occorre far riferimento ad un debito che è strutturalmente di valore e che dunque comprende sia la rivalutazione della somma dovuta sia gli eventuali interessi (cosiddetti compensativi) fino al momento della liquidazione.
Allorché il massimale di polizza non sia sufficiente a risarcire integralmente il danno complessivamente subito dal danneggiato e l'assicuratore abbia ingiustificatamente adottato un comportamento dilatorio, sorge a suo carico un'ulteriore ed autonoma obbligazione, che ha come contenuto il pagamento degli interessi e del maggior danno (anche) da svalutazione monetaria secondo la disciplina tipica delle obbligazioni pecuniarie dettata dall'art. 1224 c.c.; interessi e maggior danno da calcolarsi sulla base del massimale di polizza, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione dell'assicuratore, che deve appunto rispondere del danno da ritardo per non aver tempestivamente corrisposto il massimale di polizza. Fino a concorrenza del massimale, dunque, la rivalutazione e gli interessi (compensativi) sono dovuti dall'assicuratore a titolo di indennizzo in quanto, come si è detto, il debito da indennizzo deve essere calcolato nella misura risultante dal riferimento al debito da risarcimento gravante sul danneggiante, che è di valore e comprende dunque anche la rivalutazione della somma dovuta e gli interessi fino al momento della liquidazione. Oltre il limite del massimale, per contro, il meccanismo liquidatorio proprio dei debiti di valore non ha alcun fondamento giuridico, giacché l'obbligazione che ha per oggetto il pagamento del massimale, il cui adempimento non è stato tempestivo, integra un debito di valuta (Cass., nn. 5876/99, 7975/97, 6461/96), nel quale la svalutazione può assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., solo quale maggior danno rispetto a quello già coperto dagli interessi e non concorre invece a determinare essa stessa la prestazione, come accade nei debiti di valore.
Sicché, alla stregua di tali principi, determinato dalla corte d'appello il danno in L. 24.400.000, in relazione all'epoca del fatto ed al riconosciuto concorso di colpa della vittima, ed in L. 64.662.138 in riferimento all'epoca della sentenza, il quantum da riconoscere complessivamente alla SO non avrebbe potuto eccedere, rispetto al massimale di legge di L. 15.000.000, il limite entro il quale l'assicuratore era tenuto a rispondere oltre il massimale;
limite costituito, atteso il ravvisato colpevole ritardo nella corresponsione del massimale (detratto quanto già versato), dalla somma corrispondente agli interessi maturati su tale importo, oltre al maggior danno (anche presunto) rappresentato dalla svalutazione monetaria, calcolata sempre su tale importo, nella parte non coperta dagli interessi.
3. La controricorrente obietta che i criteri liquidatori adottati dal giudice di, prime cure che aveva riconosciuto rivalutazione ed interessi non erano stati oggetto di specifica impugnazione, onde sul punto si era formato il giudicato interno;
e, inoltre, che la corte di cassazione, con la sentenza che ha dato luogo al giudizio di rinvio, ha rigettato il motivo di ricorso che investiva il capo della sentenza di condanna ultramassimale. L'obiezione coglie nel segno giacché con l'atto di appello recante la data del 22.7.1983 e notificato in data 1.9.1983 la AD aveva dedotto che la "sola rivalutazione che si poteva pretendere nei confronti dell'odierna appellante, ammesso e non concesso che ne ricorressero i presupposti, era quella afferente al massimale di legge e non all'intero danno", sicché l'errata operazione di rivalutazione del massimale e di riconoscimento degli interessi effettuata dal tribunale non era stata oggetto di specifica, impugnazione.
Del resto, neppure col ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Bari n. 565/85 la AD si era doluta del fatto che si fosse proceduto alla rivalutazione monetaria del massimale di L. 15.000.000 secondo l'erroneo criterio proprio dei debiti di valore e che fossero stati riconosciuti anche gli interessi, ma solo che non fosse stata individuata la concreta inadempienza della AD, giacché "solo con riferimento a tale momento si poteva rivalutare il massimale accollando all'assicuratore la relativa eccedenza".
L'intervenuta formazione del giudicato interno sull'adozione - per quanto del tutto erronea - dei criteri liquidatori propri dei debiti di valore, nei quali la somma dovuta va rivalutata all'attualità e gli interessi compensativi vengono computati sulle somme progressivamente rivalutate, preclude dunque una statuizione conforme a quanto esposto sub 2 e comporta il rigetto del ricorso.
4. Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità fra le parti che vi hanno partecipato.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2001