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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3963/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Messina Marine n.365, elettivamente domiciliato in questa via Notarbartolo n.44, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cutietta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE contro
in persona dell'amministratore Controparte_1
protempore, rag. CP_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il GN ha proposto impugnazione contro i punti 1) e Parte_1
2) dell'ordine del giorno della delibera approvata dal nel corso Controparte_3
dell'adunanza assembleare tenutasi in data 9 Febbraio 2024, relativi all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2023 e alla nomina del nuovo amministratore condominiale.
L'odierno ricorrente ha sostenuto che il rendiconto fosse stato approvato nonostante la mancata allegazione del registro di contabilità e l'irregolarità della nota esplicativa allegata e che l'approvazione della nomina del nuovo amministratore fosse avvenuta senza il rispetto della maggioranza prescritta pagina 1 di 4 dall'articolo 1136 comma quarto c.c..
Il ricorrente pertanto ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della delibera, limitatamente ai punti impugnati e, nel merito, l'annullamento della stessa, con la condanna del al CP_1
rimborso delle spese di lite
Il non ha partecipato all'incontro in mediazione attivato Controparte_3
dal ricorrente;
inoltre, benché ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio ed è stato pertanto dichiarato contumace all'udienza dell'11 luglio 2024.
La causa, istruita in forma documentale, è stata rinviata per la decisione all' udienza del 25 novembre 2024, nel corso della quale il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo ai due punti impugnati. Lo stesso ha infatti spiegato che il con delibera del 22/4/2024 aveva provveduto alla ratifica della delibera di approvazione CP_1
del bilancio consuntivo del 2023 e alla nomina del nuovo amministratore, anch'essa impugnata dal GN . Il relativo giudizio si era concluso con la sentenza del Tribunale di Palermo n. Pt_1
5998//2024, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, giacche la delibera di ratifica di quella oggetto del presente giudizio era stata sostituita da una ulteriore delibera di approvazione del rendiconto del 2023, assunta dall'assemblea condominiale in data 8 luglio 2024.
L'odierno ricorrente chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere con riguardo ai due punti di impugnazione della delibera in oggetto, con la soccombenza virtuale dell'odierno contumace.
La causa istruita in forma documentale veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. ed è stata decisa ai sensi del terzo comma del suindicato articolo.
Motivi della decisione
Alla luce delle difese spiegate dalla parte ricorrente le domande formulate appaiono fondate e vanno pertanto accolte.
La delibera oggetto del presente giudizio è stata approvata nuovamente dall'assemblea condominiale con la successiva delibera del 22/4/2024, a sua volta impugnata dall'odierno ricorrente e sostituita dalla delibera dell'8/7/2024, in seguito alla quale il giudice dell'impugnazione della delibera
22 Aprile 2024 ha dichiarato cessata la materia del contendere con la condanna del alla CP_3
refusione delle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza.
pagina 2 di 4 Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, anche nel presente giudizio va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie vanno liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Il odierno resistente va condannato quindi al rimborso delle spese del presente CP_1
giudizio a favore del GN , a causa dell'accertata mancanza nel rendiconto del 2023 del Pt_1
registro di contabilità.
L'art. 1130 bis c.c. così recita:"Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità di un riepilogo finanziario nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti".
Un rendiconto che non renda di per sé intelligibili ai condomini le voci di entrata e uscita e quindi non solo la loro entità ma anche le loro specifiche causali, che non consenta ai condomini di conoscere l'esatta situazione patrimoniale del condominio e che non sia accompagnato da una sintetica nota esplicativa, lede il diritto di informazione di ciascun condomino (ribadito anche dalle pronunce che si occupano del diritto di accedere in ogni tempo ai documenti contabili - cfr. Cass. n. 19799/2014 -
e che ricostruiscono le conseguenze di tale violazione in termini di annullabilità delle delibere adottate in carenza delle richieste informazioni - cfr. ad esempio Cass. 13350/2003) e, quindi, é suscettibile di incidere negativamente sul procedimento di informazione dell'assemblea e di conseguenza sulla formazione della volontà assembleare, rendendo annullabile la delibera adottata (cfr. anche Cass. S.U.
4806/2005).
La deduzione di un vizio siffatto attiene ad una violazione di legge che ciascun condomino ha diritto ed interesse a denunciare.
Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno della delibera impugnata, si precisa che, a norma dell'articolo 1136 comma quarto c.c.” Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca pagina 3 di 4 dell'amministratore devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo”, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (cfr.Cass. n. 4269/1994).
Nella fattispecie che ci occupa, le dimissioni dell'amministratore e la nomina del nuovo amministratore sono state approvate con un numero di voti inferiore alla metà del valore dell'edificio, come si evince dal quorum dei partecipanti all'assemblea, inferiore alla metà della compagine condominiale.
In ossequio al principio della soccombenza, quindi, il va condannato al rimborso CP_1
delle spese del presente giudizio a favore dell'odierno ricorrente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 147 del 2022, nella fascia di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Dichiara cessata la materia del contendere;
.- Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, in € 117,60 per spese di mediazione e in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma terzo c.p.c.. pubblicata mediante allegazione al verbale.
Palermo, 11 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3963/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Messina Marine n.365, elettivamente domiciliato in questa via Notarbartolo n.44, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cutietta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
RICORRENTE contro
in persona dell'amministratore Controparte_1
protempore, rag. CP_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il GN ha proposto impugnazione contro i punti 1) e Parte_1
2) dell'ordine del giorno della delibera approvata dal nel corso Controparte_3
dell'adunanza assembleare tenutasi in data 9 Febbraio 2024, relativi all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2023 e alla nomina del nuovo amministratore condominiale.
L'odierno ricorrente ha sostenuto che il rendiconto fosse stato approvato nonostante la mancata allegazione del registro di contabilità e l'irregolarità della nota esplicativa allegata e che l'approvazione della nomina del nuovo amministratore fosse avvenuta senza il rispetto della maggioranza prescritta pagina 1 di 4 dall'articolo 1136 comma quarto c.c..
Il ricorrente pertanto ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della delibera, limitatamente ai punti impugnati e, nel merito, l'annullamento della stessa, con la condanna del al CP_1
rimborso delle spese di lite
Il non ha partecipato all'incontro in mediazione attivato Controparte_3
dal ricorrente;
inoltre, benché ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio ed è stato pertanto dichiarato contumace all'udienza dell'11 luglio 2024.
La causa, istruita in forma documentale, è stata rinviata per la decisione all' udienza del 25 novembre 2024, nel corso della quale il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo ai due punti impugnati. Lo stesso ha infatti spiegato che il con delibera del 22/4/2024 aveva provveduto alla ratifica della delibera di approvazione CP_1
del bilancio consuntivo del 2023 e alla nomina del nuovo amministratore, anch'essa impugnata dal GN . Il relativo giudizio si era concluso con la sentenza del Tribunale di Palermo n. Pt_1
5998//2024, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, giacche la delibera di ratifica di quella oggetto del presente giudizio era stata sostituita da una ulteriore delibera di approvazione del rendiconto del 2023, assunta dall'assemblea condominiale in data 8 luglio 2024.
L'odierno ricorrente chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere con riguardo ai due punti di impugnazione della delibera in oggetto, con la soccombenza virtuale dell'odierno contumace.
La causa istruita in forma documentale veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. ed è stata decisa ai sensi del terzo comma del suindicato articolo.
Motivi della decisione
Alla luce delle difese spiegate dalla parte ricorrente le domande formulate appaiono fondate e vanno pertanto accolte.
La delibera oggetto del presente giudizio è stata approvata nuovamente dall'assemblea condominiale con la successiva delibera del 22/4/2024, a sua volta impugnata dall'odierno ricorrente e sostituita dalla delibera dell'8/7/2024, in seguito alla quale il giudice dell'impugnazione della delibera
22 Aprile 2024 ha dichiarato cessata la materia del contendere con la condanna del alla CP_3
refusione delle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza.
pagina 2 di 4 Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, anche nel presente giudizio va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie vanno liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Il odierno resistente va condannato quindi al rimborso delle spese del presente CP_1
giudizio a favore del GN , a causa dell'accertata mancanza nel rendiconto del 2023 del Pt_1
registro di contabilità.
L'art. 1130 bis c.c. così recita:"Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità di un riepilogo finanziario nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti".
Un rendiconto che non renda di per sé intelligibili ai condomini le voci di entrata e uscita e quindi non solo la loro entità ma anche le loro specifiche causali, che non consenta ai condomini di conoscere l'esatta situazione patrimoniale del condominio e che non sia accompagnato da una sintetica nota esplicativa, lede il diritto di informazione di ciascun condomino (ribadito anche dalle pronunce che si occupano del diritto di accedere in ogni tempo ai documenti contabili - cfr. Cass. n. 19799/2014 -
e che ricostruiscono le conseguenze di tale violazione in termini di annullabilità delle delibere adottate in carenza delle richieste informazioni - cfr. ad esempio Cass. 13350/2003) e, quindi, é suscettibile di incidere negativamente sul procedimento di informazione dell'assemblea e di conseguenza sulla formazione della volontà assembleare, rendendo annullabile la delibera adottata (cfr. anche Cass. S.U.
4806/2005).
La deduzione di un vizio siffatto attiene ad una violazione di legge che ciascun condomino ha diritto ed interesse a denunciare.
Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno della delibera impugnata, si precisa che, a norma dell'articolo 1136 comma quarto c.c.” Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca pagina 3 di 4 dell'amministratore devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo”, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (cfr.Cass. n. 4269/1994).
Nella fattispecie che ci occupa, le dimissioni dell'amministratore e la nomina del nuovo amministratore sono state approvate con un numero di voti inferiore alla metà del valore dell'edificio, come si evince dal quorum dei partecipanti all'assemblea, inferiore alla metà della compagine condominiale.
In ossequio al principio della soccombenza, quindi, il va condannato al rimborso CP_1
delle spese del presente giudizio a favore dell'odierno ricorrente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 147 del 2022, nella fascia di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- Dichiara cessata la materia del contendere;
.- Condanna altresì la parte soccombente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, in € 117,60 per spese di mediazione e in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma terzo c.p.c.. pubblicata mediante allegazione al verbale.
Palermo, 11 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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