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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, nella persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 334/2023 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avvocati LUCA TADOLINI e ISABELLA Parte_1
ALBERTINI e presso lo studio di quest'ultima in REGGIO EMILIA, VIA DON ANDREOLI, N.
1, elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCESCA Controparte_1
GHIRRI e presso l'Avvocatura Civica di Reggio Emilia, Piazza Prampolini, n. 1, elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 20.3.2025.
FATTO
La signora ha convenuto in giudizio il per sentirlo Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, di complessivi euro
14.543,44 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro al saldo, sofferti, cadendo mentre percorreva, in data 8.7.2020, alle ore 13,10 circa, in sella alla propria bicicletta, il percorso ciclopedonale “Passeggiata del lungo Crostolo” verso il centro cittadino, a causa di una buca, difficilmente visibile e non segnalata, sul manto di asfalto della predetta sede stradale.
pagina 2 di 8 Il ha negato la propria responsabilità, essendosi il sinistro verificato Controparte_1 per colpa esclusiva dell'attrice, e contestato i danni lamentati, in quanto indimostrati e, in ogni caso, sovrastimati.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata ammessa la prova per testi formulata da entrambe le parti e disposta una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice.
Ultimata l'istruttoria, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 20.3.2025, con termine sino al 21.2.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità delle cose in custodia.
Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. S.U.
30.6.2022, n. 20943).
In ordine al nesso di causa, si ritiene che lo stesso sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad es. scoppio di una caldaia); qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte la quale richiede che l'agire umano, ed in particolare quello danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso caudale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (ad es. buche).
Quanto al caso fortuito, la Corte di Cassazione ha precisato, anche di recente, che incombe sul custode
“la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte
pagina 3 di 8 (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa
(ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del
2023, cit.)” (Cass. 8.7.2024, n. 18518).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta del danneggiato è imprevedibile allorché, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, essa costituisca un'evenienza non ragionevole o accettabile e, quindi, possa ritenersi eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona sensata, in applicazione del criterio della causalità adeguata. Solo in tal caso, la condotta incauta della vittima determina il completo venir meno del nesso eziologico, assumendo altrimenti rilievo ai fini del concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c.. Sempre in argomento, la Corte di Cassazione ha ben evidenziato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere
pagina 4 di 8 che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 3.4.2019, n. 9315).
Il giudizio di imprevedibilità deve svolgersi considerando la prospettiva del custode, accertando se, secondo una prognosi postuma, era prevedibile ex ante, da parte di quest'ultimo, la condotta colposa tenuta dal danneggiato (Cass. 31.10.2017, n. 25837, Cass. S.U. 30.6.2022, n. 20943).
Pertanto, e concludendo sul punto, a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode che voglia liberarsi dalla sua responsabilità deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale tra la cosa ed il danno, “comprensivo anche della condotta incauta della vittima”, che determina il completo venir meno del nesso eziologico solo allorquando assuma i connotati del comportamento abnorme (Cass. ord. 1.2,2018, n. 2481) e che assume altrimenti rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 c. c. (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27724) ovvero “della condotta di un terzo, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa” (Cass., ord. 23 gennaio 2019, n. 1725), attesa, peraltro, la necessità, ai fini della ricorrenza del fortuito, che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., ord. 10 giugno 2020, n.
11096; Cass., ord. 1 febbraio 2018, n. 2481; Cass., ord. 19 marzo 2018, n. 6703).
2.
Passando al merito, l'attrice ha adeguatamente provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, avendo trovato le deduzioni attoree plurime conferme.
I testi e , presenti ai fatti, all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
22.2.2024 hanno reso dichiarazioni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, che confermano le allegazioni attoree.
In particolare, è dimostrato che il giorno 8 luglio 2020, alle ore 13,10 circa, la signora Parte_1 cadeva, mentre percorreva, in sella alla propria bicicletta, il percorso ciclopedonale “Passeggiata del lungo Crostolo”, nel tratto verso il centro cittadino prima del cavalcavia di viale Piero Fornaciari, in corrispondenza di una buca, non segnalata (testi e Testimone_1 Testimone_2 [...]
). L'infortunio si verificava “al ritorno” (testi e ). Testimone_3 Testimone_2 Testimone_3
Lo stato dei luoghi era quello raffigurato nelle fotografie allegate all'atto di citazione (testi
[...]
e ). Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
pagina 5 di 8 In definitiva, le risultanze istruttorie confermano che la caduta dell'attrice si è verificata, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto di citazione, a causa della presenza di una buca non segnalata. Vi è dunque evidenza della derivazione causale del danno dalla cosa in custodia.
Così assolto, da parte dell'attrice, l'onere della prova su di essa gravante, spettava al offrire la CP_1 prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. ovvero la prova del caso fortuito. Tale onere non è stato però assolto dalla parte convenuta, che si è limitata ad allagare la visibilità della buca e, dunque,
l'evitabilità della caduta. In proposito, si osserva che, alla luce della giurisprudenza richiamata sopra, gli elementi offerti dal a supporto dell'interruzione del nesso eziologico, non consentono di CP_1 ritenere che il comportamento tenuto dall'attrice costituisca un'evenienza inattesa: ribadito che è tale solo il comportamento che costituisca un'evenienza non ragionevole e, quindi, eccezionale, in applicazione del criterio della causalità adeguata, la signora è caduta mentre percorreva, in Tes_2 sella alla propria bicicletta, la pista ciclopedonale e tale condotta è, all'evidenza, priva di connotati di eccezionalità.
Ciò posto, la buca era ben visibile in considerazione delle sue dimensioni e delle circostanze di tempo in cui si è verificata la caduta, ossia in pieno giorno e, dunque, in condizioni di visibilità ottima;
l'infortunio è avvenuto “al ritorno”, quando quindi il tratto ciclopedonale era conosciuto, essendo stato già percorso all'andata; da ultimo, il manto stradale non era costituito da asfalto, ma da un manto conglomerato bituminoso che, sulla base di quanto riferito dallo stesso teste attoreo, sig.
[...]
in corrispondenza del sottopassaggio di Via Fornaciari, da una parte e dall'altra e Testimone_4 per circa 15/20 metri, risultava “gravemente compromesso”, essendo, in particolare, presenti “fenditure nel manto parallele al senso di marcia, sgretolamenti laterali del manto, avvallamenti e vere e proprie buche”, come reso evidente dalle stesse fotografie prodotte con l'atto di citazione. Quindi, la presenza della buca era di immediata percezione.
Pertanto, e concludendo sul punto, il comportamento tenuto dall'attrice non interrompe il nesso causale tra la cosa ed il danno, ma integra un concorso di colpa nella misura del 50%, idoneo a diminuire la responsabilità del con la conseguenza che il risarcimento del danno deve essere ridotto CP_1
proporzionalmente.
3.
Passando al quantum del risarcimento, sulla base della c.t.u. medico – legale risulta accertato che le lesioni lamentate, consistenti in un “trauma contusivo polso dx e ginocchio sx con ferita lacero-contusa in sede rotulea”, hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 2, al
50% di giorni 12 e al 25% di ulteriori giorni 9 e postumi, ormai stabilizzati, rappresentati da un danno estetico al ginocchio sinistro, menomativi dell'integrità psico-fisica nella misura del 2-3%. Le spese pagina 6 di 8 mediche, congrue e pertinenti, ammontano a complessivi euro 92,29.
Le suesposte conclusioni peritali, in quanto motivate in maniera logica e coerente, meritano piena adesione.
Tanto premesso, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, il danno va quantificato come segue:
1) euro 1.121,25 per il danno da inabilità temporanea parziale;
2) euro 2.503,50 per il danno dinamico-relazionale, avuto riguardo alla percentuale di invalidità intermedia tra il 2% ed il 3% stimata dal C.T.U.; oltre interessi legali su dette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (8.7.2020) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, sino all'effettivo pagamento.
La personalizzazione del danno non trova giustificazione.
Sul punto, si riporta, per esteso, quanto osservato dalla Corte di Cassazione: “Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età
(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi.
Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. “calcolo a punto” può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente […] oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez.
3- Sentenza n. 28988 del 11/11/2019)” (Cass. ordinanza n. 5865/2021).
Nel caso di specie, l'attrice non ha allegato e provato la sussistenza di circostanze di fatto specifiche ed eccezionali che rendano il danno sofferto più grave rispetto a quello ordinariamente derivante da lesioni dello stesso grado sofferte da persone della stessa età. In applicazione dei principi di diritto sopra riportati, difatti, le esigenze di personalizzazione del risarcimento del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono diretta e naturale conseguenza del danno biologico.
pagina 7 di 8 Quanto al danno patrimoniale per spese mediche, esso va liquidato nella misura di euro 92,29 oltre rivalutazione monetaria dalla data di ogni esborso ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate sino al saldo.
In conclusione, tenuto conto del concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50%, il va CP_1
condannato a risarcire il danno nella misura di complessivi euro 1.858,52 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi come indicato sopra.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano, nell'ammontare indicato in CP_1
dispositivo, tenendo a mente i parametri minimi delle fasi di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Analogamente, nei rapporti interni le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 19.12.2024, vanno definitivamente poste a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il al risarcimento del danno di euro 1.858,52 in favore di Controparte_1 [...]
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
Pt_1
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 1.278,00 per compensi ed in euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Controparte_1
Reggio Emilia, 21.3.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, nella persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 334/2023 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avvocati LUCA TADOLINI e ISABELLA Parte_1
ALBERTINI e presso lo studio di quest'ultima in REGGIO EMILIA, VIA DON ANDREOLI, N.
1, elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCESCA Controparte_1
GHIRRI e presso l'Avvocatura Civica di Reggio Emilia, Piazza Prampolini, n. 1, elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 20.3.2025.
FATTO
La signora ha convenuto in giudizio il per sentirlo Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, di complessivi euro
14.543,44 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro al saldo, sofferti, cadendo mentre percorreva, in data 8.7.2020, alle ore 13,10 circa, in sella alla propria bicicletta, il percorso ciclopedonale “Passeggiata del lungo Crostolo” verso il centro cittadino, a causa di una buca, difficilmente visibile e non segnalata, sul manto di asfalto della predetta sede stradale.
pagina 2 di 8 Il ha negato la propria responsabilità, essendosi il sinistro verificato Controparte_1 per colpa esclusiva dell'attrice, e contestato i danni lamentati, in quanto indimostrati e, in ogni caso, sovrastimati.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata ammessa la prova per testi formulata da entrambe le parti e disposta una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice.
Ultimata l'istruttoria, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 20.3.2025, con termine sino al 21.2.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità delle cose in custodia.
Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. S.U.
30.6.2022, n. 20943).
In ordine al nesso di causa, si ritiene che lo stesso sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (ad es. scoppio di una caldaia); qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte la quale richiede che l'agire umano, ed in particolare quello danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso caudale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (ad es. buche).
Quanto al caso fortuito, la Corte di Cassazione ha precisato, anche di recente, che incombe sul custode
“la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte
pagina 3 di 8 (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa
(ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del
2023, cit.)” (Cass. 8.7.2024, n. 18518).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, la condotta del danneggiato è imprevedibile allorché, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, essa costituisca un'evenienza non ragionevole o accettabile e, quindi, possa ritenersi eccezionale, inconsueta, inattesa da una persona sensata, in applicazione del criterio della causalità adeguata. Solo in tal caso, la condotta incauta della vittima determina il completo venir meno del nesso eziologico, assumendo altrimenti rilievo ai fini del concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c.. Sempre in argomento, la Corte di Cassazione ha ben evidenziato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere
pagina 4 di 8 che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 3.4.2019, n. 9315).
Il giudizio di imprevedibilità deve svolgersi considerando la prospettiva del custode, accertando se, secondo una prognosi postuma, era prevedibile ex ante, da parte di quest'ultimo, la condotta colposa tenuta dal danneggiato (Cass. 31.10.2017, n. 25837, Cass. S.U. 30.6.2022, n. 20943).
Pertanto, e concludendo sul punto, a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode che voglia liberarsi dalla sua responsabilità deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale tra la cosa ed il danno, “comprensivo anche della condotta incauta della vittima”, che determina il completo venir meno del nesso eziologico solo allorquando assuma i connotati del comportamento abnorme (Cass. ord. 1.2,2018, n. 2481) e che assume altrimenti rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 c. c. (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27724) ovvero “della condotta di un terzo, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa” (Cass., ord. 23 gennaio 2019, n. 1725), attesa, peraltro, la necessità, ai fini della ricorrenza del fortuito, che il fattore di pericolo abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., ord. 10 giugno 2020, n.
11096; Cass., ord. 1 febbraio 2018, n. 2481; Cass., ord. 19 marzo 2018, n. 6703).
2.
Passando al merito, l'attrice ha adeguatamente provato il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, avendo trovato le deduzioni attoree plurime conferme.
I testi e , presenti ai fatti, all'udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
22.2.2024 hanno reso dichiarazioni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, che confermano le allegazioni attoree.
In particolare, è dimostrato che il giorno 8 luglio 2020, alle ore 13,10 circa, la signora Parte_1 cadeva, mentre percorreva, in sella alla propria bicicletta, il percorso ciclopedonale “Passeggiata del lungo Crostolo”, nel tratto verso il centro cittadino prima del cavalcavia di viale Piero Fornaciari, in corrispondenza di una buca, non segnalata (testi e Testimone_1 Testimone_2 [...]
). L'infortunio si verificava “al ritorno” (testi e ). Testimone_3 Testimone_2 Testimone_3
Lo stato dei luoghi era quello raffigurato nelle fotografie allegate all'atto di citazione (testi
[...]
e ). Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
pagina 5 di 8 In definitiva, le risultanze istruttorie confermano che la caduta dell'attrice si è verificata, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto di citazione, a causa della presenza di una buca non segnalata. Vi è dunque evidenza della derivazione causale del danno dalla cosa in custodia.
Così assolto, da parte dell'attrice, l'onere della prova su di essa gravante, spettava al offrire la CP_1 prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. ovvero la prova del caso fortuito. Tale onere non è stato però assolto dalla parte convenuta, che si è limitata ad allagare la visibilità della buca e, dunque,
l'evitabilità della caduta. In proposito, si osserva che, alla luce della giurisprudenza richiamata sopra, gli elementi offerti dal a supporto dell'interruzione del nesso eziologico, non consentono di CP_1 ritenere che il comportamento tenuto dall'attrice costituisca un'evenienza inattesa: ribadito che è tale solo il comportamento che costituisca un'evenienza non ragionevole e, quindi, eccezionale, in applicazione del criterio della causalità adeguata, la signora è caduta mentre percorreva, in Tes_2 sella alla propria bicicletta, la pista ciclopedonale e tale condotta è, all'evidenza, priva di connotati di eccezionalità.
Ciò posto, la buca era ben visibile in considerazione delle sue dimensioni e delle circostanze di tempo in cui si è verificata la caduta, ossia in pieno giorno e, dunque, in condizioni di visibilità ottima;
l'infortunio è avvenuto “al ritorno”, quando quindi il tratto ciclopedonale era conosciuto, essendo stato già percorso all'andata; da ultimo, il manto stradale non era costituito da asfalto, ma da un manto conglomerato bituminoso che, sulla base di quanto riferito dallo stesso teste attoreo, sig.
[...]
in corrispondenza del sottopassaggio di Via Fornaciari, da una parte e dall'altra e Testimone_4 per circa 15/20 metri, risultava “gravemente compromesso”, essendo, in particolare, presenti “fenditure nel manto parallele al senso di marcia, sgretolamenti laterali del manto, avvallamenti e vere e proprie buche”, come reso evidente dalle stesse fotografie prodotte con l'atto di citazione. Quindi, la presenza della buca era di immediata percezione.
Pertanto, e concludendo sul punto, il comportamento tenuto dall'attrice non interrompe il nesso causale tra la cosa ed il danno, ma integra un concorso di colpa nella misura del 50%, idoneo a diminuire la responsabilità del con la conseguenza che il risarcimento del danno deve essere ridotto CP_1
proporzionalmente.
3.
Passando al quantum del risarcimento, sulla base della c.t.u. medico – legale risulta accertato che le lesioni lamentate, consistenti in un “trauma contusivo polso dx e ginocchio sx con ferita lacero-contusa in sede rotulea”, hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 2, al
50% di giorni 12 e al 25% di ulteriori giorni 9 e postumi, ormai stabilizzati, rappresentati da un danno estetico al ginocchio sinistro, menomativi dell'integrità psico-fisica nella misura del 2-3%. Le spese pagina 6 di 8 mediche, congrue e pertinenti, ammontano a complessivi euro 92,29.
Le suesposte conclusioni peritali, in quanto motivate in maniera logica e coerente, meritano piena adesione.
Tanto premesso, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, il danno va quantificato come segue:
1) euro 1.121,25 per il danno da inabilità temporanea parziale;
2) euro 2.503,50 per il danno dinamico-relazionale, avuto riguardo alla percentuale di invalidità intermedia tra il 2% ed il 3% stimata dal C.T.U.; oltre interessi legali su dette somme, devalutate secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (8.7.2020) sino alla data di redazione delle tabelle e poi via via rivalutata, anno per anno, sino all'effettivo pagamento.
La personalizzazione del danno non trova giustificazione.
Sul punto, si riporta, per esteso, quanto osservato dalla Corte di Cassazione: “Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età
(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi.
Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. “calcolo a punto” può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente […] oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez.
3- Sentenza n. 28988 del 11/11/2019)” (Cass. ordinanza n. 5865/2021).
Nel caso di specie, l'attrice non ha allegato e provato la sussistenza di circostanze di fatto specifiche ed eccezionali che rendano il danno sofferto più grave rispetto a quello ordinariamente derivante da lesioni dello stesso grado sofferte da persone della stessa età. In applicazione dei principi di diritto sopra riportati, difatti, le esigenze di personalizzazione del risarcimento del danno devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono diretta e naturale conseguenza del danno biologico.
pagina 7 di 8 Quanto al danno patrimoniale per spese mediche, esso va liquidato nella misura di euro 92,29 oltre rivalutazione monetaria dalla data di ogni esborso ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate sino al saldo.
In conclusione, tenuto conto del concorso di colpa dell'attrice nella misura del 50%, il va CP_1
condannato a risarcire il danno nella misura di complessivi euro 1.858,52 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi come indicato sopra.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano, nell'ammontare indicato in CP_1
dispositivo, tenendo a mente i parametri minimi delle fasi di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Analogamente, nei rapporti interni le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 19.12.2024, vanno definitivamente poste a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il al risarcimento del danno di euro 1.858,52 in favore di Controparte_1 [...]
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in motivazione;
Pt_1
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 1.278,00 per compensi ed in euro 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Controparte_1
Reggio Emilia, 21.3.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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