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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 11.03.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dalle parti,
a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3319/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
5124/2021 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Danilo Prisco Parte_1 ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Amato Gaetano ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2022, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., la parte ricorrente dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. nell'ambito del procedimento a.t.p. Persona_1 nr. 5124/2021 R.g., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e/o dell'assegno di invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto invalido al 52% e non avente, dunque, diritto alle prestazioni richieste.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito
Pag. 1 di 4 sanitario con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.06.2020, con condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, CP_1 diritti e onorari da attribuirsi al pagamento al procuratore antistatario. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Pertanto, esaminata la relazione peritale depositata dal ctu nel procedimento ATP, lette le contestazioni di parte ricorrente contenute nell'atto di opposizione, ritenute le stesse rilevanti ed ammissibili, all'udienza del 17.10.2023, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, lette le note di udienza, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 20.06.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 21.06.2022, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 23.06.2022, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. CP_ Il ricorso, contrariamente a quanto dedotto dall' è ammissibile attesa la specificità dei motivi di impugnazione.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati alla presente motivazione.
La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico. Tale beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Invece, l'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai
Pag. 2 di 4 quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Tale beneficio spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni (dal 2019).
Le infermità riscontrate dal ctu, sulla scorta di tutta la documentazione medica in atti nonché a seguito della sottoposizione della parte ricorrente a visita sono quelle risultanti dalla perizia.
Il consulente d'ufficio ha riscontrato che la parte ricorrente è affetta da “Esiti di recente (07/2023) intervento di sostituzione dell'aorta ascendente per aneurisma, con decorso post-operatorio complicato da sindrome infiammatoria e pancitopenia in paziente con iniziale cardiopatia ipertensiva (disfunzione diastolica di I° grado). 2)Sindrome depressiva endo-reattiva di grado medio. 3)Note poli-artrosiche a prevalente localizzazione al rachide dorso- lombare, alle mani ed ai piedi. 4)Colelitiasi in paziente con esiti di pregresso remoto intervento chirurgico per ernia iatale.”, e che le sue attuali condizioni di salute determinano una invalidità pari al 74%.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti e sulla visita sanitaria a cui è stata sottoposta la parte ricorrente, è condivisibile anche in punto di decorrenza delle prestazioni sanitarie richieste.
A tal riguardo, il ctu ha ritenuto opportuno ancorare la data di decorrenza del requisito sanitario a decorrere da luglio 2023, epoca in cui è stato documentato l'aggravarsi delle patologie a cui è affetta parte ricorrente. Si legge nella perizia: “In base alla documentazione disponibile, si può affermare che il danno funzionale permanente derivante dal complesso morboso precedentemente delineato, si sia concretizzato, così come è stato descritto e valutato, con il superamento della soglia invalidante del 74% dalla data del 01.07.2023 (quando appare documentata
l'evoluzione aneurismatica dell'ectasia aortica con la conseguente necessità dell'intervento cardio-chirurgico, con decorso post- operatorio complicato)”.
In definitiva, il ricorso in opposizione va accolto e la parte ricorrente va considerata soggetto con una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 74% con decorrenza dal 01.07.2023 (cfr. perizia in atti).
Le spese del giudizio a.t.p. sono irripetibili atteso il deposito di idonea dichiarazione ex art. 152 disp.
Att. c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione, attesa la decorrenza del requisito sanitario successivamente sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia al deposito del presente ricorso in opposizione, sono interamente compensate tra le parti.
Le spese delle consulenze medico – legali, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara sussistente in capo a il Parte_1 requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal
01.07.2023;
2) dichiara le spese del giudizio a.t.p. irripetibili;
3) compensa interamente le spese del presente giudizio;
CP_
4) pone le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 11.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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