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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria
AO SA , ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 9379 R.G. anno 2022 Affari Civili Contenziosi, previa discussione ex art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusive all'udienza del 28.10.2025
TRA
, in qualità di coobbligato di Parte_1 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Rappresentato e difeso dall'avv.to Fernando Barbara , in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 quale incorporante della società (incorporanda) per atto di fusione CP_3 del 31.10.2024 con il Notaio dott.ssa Rep. n. 88912 e Racc. n.19863, Persona_1
(registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano in data
5.11.2024 al n.106268 Serie IT)
Rappresentata e difesa dall'avv.to Calogero Lanza e dall'avv.to Matteo Giarratana, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario l'avv.to Alessandra Deodato
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato da nella sua espressa qualità, comparsa Parte_1 di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla società opposta CP_3 incorporanda in incorporante), sia i verbali di causa,
[...] Controparte_2 le memorie istruttorie e le note conclusive. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note e repliche di trattazione scritta, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n.
22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza del
30.10.2023 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione ed esperito il tentativo di mediazione obbligatoria che dava esito negativo. Seguivano alcuni rinvii per bonario componimento della lite che non sortivano esito positivo.
Precisate le conclusioni all'udienza del 3.2.2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.9.25, con termine alle parti per note conclusive..
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Ritiene il giudice che l'opposizione non sia fondata e, pertanto, non meriti accoglimento. Osserva il giudice che le doglianze di parte opponente sono risultate mere asserzioni di stile, non supportate da alcuna valida allegazione dei fatti.
Parte opponente non ha assolto l'onere probatorio che gravava sulla stessa in ordine alla sussistenza dei motivi di opposizione.
Per contro, parte opposta ha dimostrato con la documentazione depositata nel fascicolo telematico quanto asserito nei suoi atti.
In definitiva, alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 2077/2022 del 16.10.2022, ritualmente notificato con il quale si ingiungeva a di pagare in favore della società Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di Controparte_4 euro 6.891,86 oltre gli interessi come da domanda ed oltre le spese e competenze della procedura di ingiunzione.
Tuttavia non può essere accolta la richiesta di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. avanzata dalla società opposta. Per giurisprudenza Controparte_2 costante alla quale il giudicante si uniforma :”La condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento, la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della colpevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.( vedi per tutte Cass.
30/6/10 ord.n.15629). Ed ancora :”In tema di responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c., il carattere temerario della lite, che costituisce il presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6/7/03 n.9060), non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 21/7/00 n.9579).
Non si ravvisa, pertanto, nel caso di specie alcun dolo o colpa grave nel comportamento dell'opponente che non ha fatto altro che sostenere in Parte_1 giudizio le proprie ragioni
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria AO SA definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti della società in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, incorporante la società , in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni altra azione, istanza ed eccezione, così decide :
1. Rigetta l'opposizione per le motivazioni di cui in premessa e conferma il decreto ingiuntivo n. 2077/2022 del 16.10.2022, ritualmente notificato, con il quale si ingiungeva a di pagare in favore della società Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4 poi oggi incorporata in in persona del CP_3 Controparte_2 suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro 6.891,86 oltre gli interessi come da domanda ed oltre le spese e competenze della procedura di ingiunzione.
2. Rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da parte opposta per quanto argomentato in premessa.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio in favore della società opposta in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro-tempore, incorporante in CP_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e che si liquidano in euro
2.800,00, oltre le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 28.10.2025 ore 16.00
Il giudice on.
dott.ssa Maria AO SA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria
AO SA , ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 9379 R.G. anno 2022 Affari Civili Contenziosi, previa discussione ex art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusive all'udienza del 28.10.2025
TRA
, in qualità di coobbligato di Parte_1 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Rappresentato e difeso dall'avv.to Fernando Barbara , in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 quale incorporante della società (incorporanda) per atto di fusione CP_3 del 31.10.2024 con il Notaio dott.ssa Rep. n. 88912 e Racc. n.19863, Persona_1
(registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano in data
5.11.2024 al n.106268 Serie IT)
Rappresentata e difesa dall'avv.to Calogero Lanza e dall'avv.to Matteo Giarratana, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario l'avv.to Alessandra Deodato
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato da nella sua espressa qualità, comparsa Parte_1 di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla società opposta CP_3 incorporanda in incorporante), sia i verbali di causa,
[...] Controparte_2 le memorie istruttorie e le note conclusive. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note e repliche di trattazione scritta, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n.
22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza del
30.10.2023 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione ed esperito il tentativo di mediazione obbligatoria che dava esito negativo. Seguivano alcuni rinvii per bonario componimento della lite che non sortivano esito positivo.
Precisate le conclusioni all'udienza del 3.2.2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 23.9.25, con termine alle parti per note conclusive..
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Ritiene il giudice che l'opposizione non sia fondata e, pertanto, non meriti accoglimento. Osserva il giudice che le doglianze di parte opponente sono risultate mere asserzioni di stile, non supportate da alcuna valida allegazione dei fatti.
Parte opponente non ha assolto l'onere probatorio che gravava sulla stessa in ordine alla sussistenza dei motivi di opposizione.
Per contro, parte opposta ha dimostrato con la documentazione depositata nel fascicolo telematico quanto asserito nei suoi atti.
In definitiva, alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 2077/2022 del 16.10.2022, ritualmente notificato con il quale si ingiungeva a di pagare in favore della società Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di Controparte_4 euro 6.891,86 oltre gli interessi come da domanda ed oltre le spese e competenze della procedura di ingiunzione.
Tuttavia non può essere accolta la richiesta di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. avanzata dalla società opposta. Per giurisprudenza Controparte_2 costante alla quale il giudicante si uniforma :”La condanna per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento, la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della colpevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.( vedi per tutte Cass.
30/6/10 ord.n.15629). Ed ancora :”In tema di responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c., il carattere temerario della lite, che costituisce il presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6/7/03 n.9060), non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. 21/7/00 n.9579).
Non si ravvisa, pertanto, nel caso di specie alcun dolo o colpa grave nel comportamento dell'opponente che non ha fatto altro che sostenere in Parte_1 giudizio le proprie ragioni
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria AO SA definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti della società in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, incorporante la società , in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni altra azione, istanza ed eccezione, così decide :
1. Rigetta l'opposizione per le motivazioni di cui in premessa e conferma il decreto ingiuntivo n. 2077/2022 del 16.10.2022, ritualmente notificato, con il quale si ingiungeva a di pagare in favore della società Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4 poi oggi incorporata in in persona del CP_3 Controparte_2 suo legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro 6.891,86 oltre gli interessi come da domanda ed oltre le spese e competenze della procedura di ingiunzione.
2. Rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da parte opposta per quanto argomentato in premessa.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio in favore della società opposta in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro-tempore, incorporante in CP_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e che si liquidano in euro
2.800,00, oltre le spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 28.10.2025 ore 16.00
Il giudice on.
dott.ssa Maria AO SA