Art. 21.
Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.