Articolo 21 della Legge 16 aprile 1973, n. 171
Articolo 20Articolo 22
Versione
23 maggio 1973
Art. 21.
Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
Entrata in vigore il 23 maggio 1973