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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/06/2024, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa Alessandra Contestabile, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1092/2019 R.G., promossa da:
(c.f. ), in proprio e in qualità di tutore Parte_1 C.F._1
di (c.f. ) nonché in qualità di erede di Persona_1 C.F._2 Per_2
[...
(c.f. ), deceduta in Avezzano il 22.05.2023, C.F._3 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ), in C.F._4 Parte_3 C.F._5
proprio e in qualità di erede di (c.f. Persona_2 Parte_4
), (c.f. ), C.F._6 Parte_5 C.F._7
(c.f. ) in qualità di eredi di Parte_6 C.F._8 Persona_2
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Cascianelli del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del detto difensore in Avezzano Via Cassinelli, 2B giusta procura alle liti ed elezioni di domicilio legata in atti
Attori
CONTRO
(c.f. CP C.F._9
Convenuto contumace
Oggetto: Accettazione tacita/presunta dell'eredità
CONCLUSIONI per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Avezzano: 1) accertare e dichiarare che il Sig. ha compiuto molteplici ed univoci atti quali CP quelli descritti nella premessa dell'atto di citazione e per l'effetto accertare e dichiarare la intervenuta accettazione tacita dell'eredità dei beni immobili analiticamente descritti sempre nella premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio, facenti parte del compendio immobiliare relitto dai genitori e Controparte_2 Controparte_3
, con ogni consequenziale e necessaria statuizione in ordine alla trascrizione
[...] dell'emananda sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
2) in subordine e nel caso in cui l'Ill.mo G.I., diversamente da quanto già espresso nell'Ordinanza del 19.10.2021, ne ravvisasse la necessità rimettere la causa in istruttoria al fine dell'espletamento di tutti i mezzi istruttori già richiesti dalla parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
In particolare gli attori deducevano nel proprio atto di citazione di aver pignorato i seguenti beni immobili:
- piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Trasacco in via Monte Velino n. 73, individuato in NCEU del medesimo Comune al foglio 3, particella 1582, cat. C/6, Via
Monte Velino n. 9, piano T;
Particella 1577, sub 6, Cat. A/2, Via Monte Velino n. 9, Piano
2 e 3 e Particella 1577, sub. 8, cat. C/2, Via Monte Velino n. 9, Piano S1;
- quota pari a 1/2 dei terreni siti in Trasacco, riportati in N.C.T. del medesimo Comune: al foglio 14, particelle 222, 247, 373; al foglio 17, particelle 12, 13; al foglio 26, particelle 28,
50, 6.
- quota pari a 1/2 del terreno sito in Trasacco, riportato in N.C.T. del medesimo Comune al foglio 4, particella 287.
Evidenziavano altresì che gli immobili siti nel Comune di Trasacco identificati catastalmente al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 3, particelle 1582 e 1577, subalterni 6 e 8, nonché quota pari a 1/2 del terreno sito in Trasacco, riportato in N.C.T. del medesimo Comune al foglio 4, particella 287 nn. 1, 2, 3 e 12, sono pervenuti a CP
per successione al padre, , deceduto in data 15.11.1984 mentre, Controparte_2
tutti gli altri terreni (censiti al Catasto terreni del Comune di Trasacco al foglio 14, particelle 222, 247, 373; al foglio 17, particelle 12, 13; al foglio 26, particelle 28, 50, 6) risultano pervenuti a per successione alla madre, CP Controparte_3
deceduta in data 26.04.2012.
Sulla stregua di detti assunti evidenziavano che è interesse degli attori far accertare l'intervenuta accettazione tacita, da parte di , dell'eredità dei genitori al fine di CP
proseguire la procedura esecutiva n. 1/2019 R.G. pendente davanti all'intestato Tribunale finalizzata alla vendita del compendio immobiliare;
Sul punto gli attori sottolineavano che risiede con la sua famiglia CP
nell'immobile di via Monte Velino, 9 in Trasacco, ivi abitandovi da sempre e che al momento dell'apertura della successione lo stesso è immesso nel pieno possesso dell'immobile compreso nel compendio ereditario del de cuius e che il ad ogni buon CP
conto, non aveva nel termine di tre mesi dalla morte (né successivamente) dato corso all'inventario di cui all'art. 485 c.c. onde è erede puro e semplice di CP_2
.
[...]
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 8
Sul punto sottolineavano anche l'ulteriore circostanza ovvero che ha dato CP
esecuzione al testamento olografo lasciato dal padre con atto per Notaio il Per_3
10.06.2010 e che ha chiesto ed eseguito la voltura catastale in suo nome;
Rappresentavano altresì che versa, al Comune di Trasacco, le imposte dovute CP
per la proprietà del suddetto bene immobile nonché che lo stesso, ha concesso in affitto, in favore dell' e di i terreni Parte_7 Persona_4
pervenuti in seguito alla successione della madre, riscuotendone i relativi canoni.
Nessuno si costituiva per sebbene ritualmente citato e il Giudice in udienza CP
ne dichiarava la contumacia assegnando alle parti i termini istruttori, parzialmente fruiti dagli attori e, su richiesta dagli stessi, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/11/2022.
A tale udienza è comparso il difensore degli attori il quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in cancelleria in pari data e soprarichiamate.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione con termini di legge per conclusionali.
Con provvedimento del 20/01/2023 il Giudice, Dott.ssa Francesca Greco, rimetteva la causa in fase istruttoria e fissava per l'escussione del testimone e la Testimone_1 discussione l'udienza dell' 08/03/2023, ore 10:00, successivamente rinviata d'ufficio.
Con comparsa del 22/09/2023, si costituiva in giudizio l'Avv. Andrea Cascianelli in sostituzione dei precedenti difensori degli attori che avevano rinunciato al mandato conferito. Il nuovo difensore costituito rilevava altresì che il 22/05/2023 (c.f. Persona_2
) era deceduta in Avezzano e che suoi eredi risultavano: C.F._3
Parte_1 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6
Con nota di deposito del 22/09/2023 parte attrice provvedeva al deposito di documenti decisivi ai fini del decidere costituiti dal contratto di affitto di fondi rustici del 17/12/2022 tra e CP Persona_4
Alla udienza del 28/09/2023 questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, dato atto della rinuncia degli attori a sentire i testimoni intimati, avendo depositato prova documentale dell'accettazione tacita del terreno da parte del convenuto, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/10/2023.
All'udienza del 26/10/2023 questo Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c,, parzialmente fruiti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 8
La domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito evidenziato.
Preliminarmente giova evidenziare che il giudizio per cui è causa è di mero accertamento poiché volto ad accertare che il convenuto ha accettato tacitamente l'eredità dei genitori
, deceduto in data 15/11/1984, e Controparte_2 Controparte_3
deceduta in data 26/04/2012, comprendente nel compendio relitto la piena proprietà dell'immobile sito in Trasacco, via Velino, 9 e dei terreni elencati. Sul punto rilevano le emergenze procedimentali assunte e i documenti prodotti ed, in particolare, il certificato di residenza e stato di famiglia di;
l'atto di Pubblicazione del testamento Olografo CP
di avvenuta con atto per Notaio di Avezzano;
la visura Controparte_2 Per_3
catastale del 29.05.2019 con tre estratti planimetrici da cui si evince la volturazione, a nome del convenuto. del compendio immobiliare a lui pervenuto per successione testamentaria (docc. nn. 8, 9 e 10 fascicolo di parte attrice) e il contratto di affitto di fondi rustici del 17.12.2022 tra e . CP Persona_4
In diritto, infatti, giova ricordare che quanto all'accettazione presunta di eredità, la stessa è prevista e regolata dall'art. 485 c,c,, in base al quale il chiamato nel possesso che non forma l'inventario nel termine di tre mesi deve essere considerato erede puro e semplice. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius" (Cass. civ. sez. 6-2, ordinanza n.15690 del 23.07.2020 Rv. 658781-01).
Inoltre, quanto all'accertamento dell'accettazione tacita ovvero presunta di eredità si osserva che in base all'art. 476 c.c. "l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che "L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede." (Cass. civ. sez.
6-2 del 1A.03.2021 n. 5569) e, tra le altre: "L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta
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anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile" (Cass. civ. sez. 2 n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. civ. sez.
6-2 n. 22317del 21.10.2014;
Cass. civ. sez.
6-2 n. 11478 del 30.04.2021).
Infine, si rileva che in base dell'art. 2648 co. 3 cc le sentenze che accertano l'accettazione tacita di eredità debbono essere trascritte.
Il Tribunale prima di passare all'analisi nel merito osserva altresì che sulla scorta del pignoramento immobiliare eseguito sussiste evidenza dell'interesse ad agire della parte attrice, quale creditore, per poter dare corso all'azione esecutiva.
Alla luce di quanto posto nonché dei principi di diritto da applicare alla fattispecie e delle emergenze fattuali di causa, le domande svolte da parte attrice sono risultate integralmente fondate e debbono essere accolte, con riferimento a entrambi i profili dedotti. Dai documenti in atti è emerso che:
- è deceduto in data 15/11/1984 e Controparte_2 Controparte_3
è deceduta in data 26/04/2012 come si ricava dai certificati di morte degli stessi;
- e sono i genitori del Convenuto, Controparte_2 Controparte_3
come si ricava dalla visura catastale, dalla visura dei Registri immobiliari e dalla relazione notarile, da cui risulta che il Convenuto ha acquistato mortis causa l'intera quota immobiliare dell'immobile di via Monte Velino, 9 in Trasacco per successione dal padre e la quota di ½ di proprietà dei terreni su elencati per successione dalla madre;
- l'intera quota del diritto di proprietà sull'unità immobiliare sita in via Monte Velino a
Trasacco, identificata catastalmente come da atto introduttivo, apparteneva al de cuius
, come da relazione notarile;
Controparte_2
- il Convenuto risiede nell'immobile di Trasacco via Monte Velino, 9 come da documentazione anagrafica allegata e non risulta abbia provveduto a far erigere l'inventario dell'eredità relitta dei genitori;
- il Convenuto si è fatto carico degli oneri tributari relativi agli immobili ed ha concesso in affitto in favore di i terreni su menzionati di cui in Persona_4
successione, riscuotendone i relativi canoni, come risulta dal contratto di affitto di fondi rustici del 17.12.2022 allegato con nota di deposito del 22/09/2023 di parte
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attrice.
Orbene, alla luce di tali circostanze fattuali, provate per tabulas, risultano integrati i requisiti per accogliere la domanda con riferimento sia al profilo dell'accettazione presunta di eredità, sia con riferimento al profilo dell'accettazione tacita di eredità.
Difatti, quanto all'accettazione tacita, dalla morte del padre il chiamato si è immesso nel possesso di un bene ereditario del de cuius, senza che risulti che abbia nei tre mesi fatto erigere l'inventario, onde deve essere considerato erede puro e semplice del padre.
Altresì, è emerso che il convenuto si è fatto carico degli oneri tributari relativi agli immobili ed ha concesso in affitto i terreni nella qualità di erede della madre
[...]
onde ha compiuto atti che denotano inequivocabilmente la volontà di CP_3
accettare puramente e semplicemente l'eredità relitta dal padre e dalla madre.
Alla luce di quanto precede la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta, con declaratoria come da dispositivo, unitamente alla domanda diretta a disporsi la trascrizione della presente sentenza, a mente dell'art. 2648 co. 3 cc.
Le spese di lite sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n.
77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
Nel caso di specie la causa si è conclusa con la soccombenza integrale del convenuto, che deve pertanto essere condannato a rifondere le spese di lite di parte attrice, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite prevista dagli artt. 91 e ss cpc.
Quanto alla liquidazione delle dette spese, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato D.M. n. dal 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, considerato il tenore delle memorie, si reputa congruo liquidare il compenso in misura pari ai
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 8
parametri medi della fase di studio, introduttiva e per la fase istruttoria e decisionale per l'importo complessivo di Euro 14.103,00 oltre rimborso delle spese vive ex actis
(c.u. e diritti di cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, ovvero assorbita, definitivamente pronunciando, così decide:
HI erede di , deceduto in data 15/11/1984 e di CP Controparte_2
Con
deceduta in data 26/04/2012, per effetto di accettazione ex Controparte_3
artt. 476 e 485 cc dell'eredità dagli stessi relitta;
pieno proprietario, per averlo acquistatomortis causa dal de cuius CP
, dell'unità immobiliare site in Trasacco, via Monte Velino, Controparte_2
9 piano terra, piani 2-3 e piano S1, identificate catastalmente al N.C.E.U. del medesimo Comune, Foglio 3, particelle 1582 e 1577 subalterni 6 e 8 nonché quota pari a 1/2 del terreno sito in Trasacco, riportato in N.C.T. del medesimo Comune al foglio 4, particella 287;
proprietario per l'intero e dal 1984 delle unità immobiliari sopra CP
indicate; ha acquistato, mortis causa, dalla de cuius la CP Controparte_3
quota pari a 1/2 della proprietà dei terreni siti in Trasacco e di seguito identificati catastalmente in N.C.T. del medesimo Comune:
− al foglio 14, particelle 222, 247, 373;
− al foglio 17, particelle 12, 13;
− al foglio 26, particelle 28, 50, 6.
ORDINA la trascrizione ex art. 2648 cc della presente sentenza, a cura e spese di parte Attrice, salvo rivalsa verso il Convenuto;
CONDANNA
a pagare a favore di parte attrice a titolo di refusione integrale delle CP
spese di lite, la somma di Euro 14.103,00 per compenso oltre al rimborso delle spese vive ex actis, oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se come dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Avezzano in data 15/06/2024.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 8
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Dott.ssa Alessandra Contestabile, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1092/2019 R.G., promossa da:
(c.f. ), in proprio e in qualità di tutore Parte_1 C.F._1
di (c.f. ) nonché in qualità di erede di Persona_1 C.F._2 Per_2
[...
(c.f. ), deceduta in Avezzano il 22.05.2023, C.F._3 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ), in C.F._4 Parte_3 C.F._5
proprio e in qualità di erede di (c.f. Persona_2 Parte_4
), (c.f. ), C.F._6 Parte_5 C.F._7
(c.f. ) in qualità di eredi di Parte_6 C.F._8 Persona_2
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Cascianelli del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio del detto difensore in Avezzano Via Cassinelli, 2B giusta procura alle liti ed elezioni di domicilio legata in atti
Attori
CONTRO
(c.f. CP C.F._9
Convenuto contumace
Oggetto: Accettazione tacita/presunta dell'eredità
CONCLUSIONI per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Avezzano: 1) accertare e dichiarare che il Sig. ha compiuto molteplici ed univoci atti quali CP quelli descritti nella premessa dell'atto di citazione e per l'effetto accertare e dichiarare la intervenuta accettazione tacita dell'eredità dei beni immobili analiticamente descritti sempre nella premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio, facenti parte del compendio immobiliare relitto dai genitori e Controparte_2 Controparte_3
, con ogni consequenziale e necessaria statuizione in ordine alla trascrizione
[...] dell'emananda sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
2) in subordine e nel caso in cui l'Ill.mo G.I., diversamente da quanto già espresso nell'Ordinanza del 19.10.2021, ne ravvisasse la necessità rimettere la causa in istruttoria al fine dell'espletamento di tutti i mezzi istruttori già richiesti dalla parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
In particolare gli attori deducevano nel proprio atto di citazione di aver pignorato i seguenti beni immobili:
- piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Trasacco in via Monte Velino n. 73, individuato in NCEU del medesimo Comune al foglio 3, particella 1582, cat. C/6, Via
Monte Velino n. 9, piano T;
Particella 1577, sub 6, Cat. A/2, Via Monte Velino n. 9, Piano
2 e 3 e Particella 1577, sub. 8, cat. C/2, Via Monte Velino n. 9, Piano S1;
- quota pari a 1/2 dei terreni siti in Trasacco, riportati in N.C.T. del medesimo Comune: al foglio 14, particelle 222, 247, 373; al foglio 17, particelle 12, 13; al foglio 26, particelle 28,
50, 6.
- quota pari a 1/2 del terreno sito in Trasacco, riportato in N.C.T. del medesimo Comune al foglio 4, particella 287.
Evidenziavano altresì che gli immobili siti nel Comune di Trasacco identificati catastalmente al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 3, particelle 1582 e 1577, subalterni 6 e 8, nonché quota pari a 1/2 del terreno sito in Trasacco, riportato in N.C.T. del medesimo Comune al foglio 4, particella 287 nn. 1, 2, 3 e 12, sono pervenuti a CP
per successione al padre, , deceduto in data 15.11.1984 mentre, Controparte_2
tutti gli altri terreni (censiti al Catasto terreni del Comune di Trasacco al foglio 14, particelle 222, 247, 373; al foglio 17, particelle 12, 13; al foglio 26, particelle 28, 50, 6) risultano pervenuti a per successione alla madre, CP Controparte_3
deceduta in data 26.04.2012.
Sulla stregua di detti assunti evidenziavano che è interesse degli attori far accertare l'intervenuta accettazione tacita, da parte di , dell'eredità dei genitori al fine di CP
proseguire la procedura esecutiva n. 1/2019 R.G. pendente davanti all'intestato Tribunale finalizzata alla vendita del compendio immobiliare;
Sul punto gli attori sottolineavano che risiede con la sua famiglia CP
nell'immobile di via Monte Velino, 9 in Trasacco, ivi abitandovi da sempre e che al momento dell'apertura della successione lo stesso è immesso nel pieno possesso dell'immobile compreso nel compendio ereditario del de cuius e che il ad ogni buon CP
conto, non aveva nel termine di tre mesi dalla morte (né successivamente) dato corso all'inventario di cui all'art. 485 c.c. onde è erede puro e semplice di CP_2
.
[...]
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 8
Sul punto sottolineavano anche l'ulteriore circostanza ovvero che ha dato CP
esecuzione al testamento olografo lasciato dal padre con atto per Notaio il Per_3
10.06.2010 e che ha chiesto ed eseguito la voltura catastale in suo nome;
Rappresentavano altresì che versa, al Comune di Trasacco, le imposte dovute CP
per la proprietà del suddetto bene immobile nonché che lo stesso, ha concesso in affitto, in favore dell' e di i terreni Parte_7 Persona_4
pervenuti in seguito alla successione della madre, riscuotendone i relativi canoni.
Nessuno si costituiva per sebbene ritualmente citato e il Giudice in udienza CP
ne dichiarava la contumacia assegnando alle parti i termini istruttori, parzialmente fruiti dagli attori e, su richiesta dagli stessi, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/11/2022.
A tale udienza è comparso il difensore degli attori il quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in cancelleria in pari data e soprarichiamate.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione con termini di legge per conclusionali.
Con provvedimento del 20/01/2023 il Giudice, Dott.ssa Francesca Greco, rimetteva la causa in fase istruttoria e fissava per l'escussione del testimone e la Testimone_1 discussione l'udienza dell' 08/03/2023, ore 10:00, successivamente rinviata d'ufficio.
Con comparsa del 22/09/2023, si costituiva in giudizio l'Avv. Andrea Cascianelli in sostituzione dei precedenti difensori degli attori che avevano rinunciato al mandato conferito. Il nuovo difensore costituito rilevava altresì che il 22/05/2023 (c.f. Persona_2
) era deceduta in Avezzano e che suoi eredi risultavano: C.F._3
Parte_1 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6
Con nota di deposito del 22/09/2023 parte attrice provvedeva al deposito di documenti decisivi ai fini del decidere costituiti dal contratto di affitto di fondi rustici del 17/12/2022 tra e CP Persona_4
Alla udienza del 28/09/2023 questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, dato atto della rinuncia degli attori a sentire i testimoni intimati, avendo depositato prova documentale dell'accettazione tacita del terreno da parte del convenuto, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/10/2023.
All'udienza del 26/10/2023 questo Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c,, parzialmente fruiti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 8
La domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito evidenziato.
Preliminarmente giova evidenziare che il giudizio per cui è causa è di mero accertamento poiché volto ad accertare che il convenuto ha accettato tacitamente l'eredità dei genitori
, deceduto in data 15/11/1984, e Controparte_2 Controparte_3
deceduta in data 26/04/2012, comprendente nel compendio relitto la piena proprietà dell'immobile sito in Trasacco, via Velino, 9 e dei terreni elencati. Sul punto rilevano le emergenze procedimentali assunte e i documenti prodotti ed, in particolare, il certificato di residenza e stato di famiglia di;
l'atto di Pubblicazione del testamento Olografo CP
di avvenuta con atto per Notaio di Avezzano;
la visura Controparte_2 Per_3
catastale del 29.05.2019 con tre estratti planimetrici da cui si evince la volturazione, a nome del convenuto. del compendio immobiliare a lui pervenuto per successione testamentaria (docc. nn. 8, 9 e 10 fascicolo di parte attrice) e il contratto di affitto di fondi rustici del 17.12.2022 tra e . CP Persona_4
In diritto, infatti, giova ricordare che quanto all'accettazione presunta di eredità, la stessa è prevista e regolata dall'art. 485 c,c,, in base al quale il chiamato nel possesso che non forma l'inventario nel termine di tre mesi deve essere considerato erede puro e semplice. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius" (Cass. civ. sez. 6-2, ordinanza n.15690 del 23.07.2020 Rv. 658781-01).
Inoltre, quanto all'accertamento dell'accettazione tacita ovvero presunta di eredità si osserva che in base all'art. 476 c.c. "l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che "L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede." (Cass. civ. sez.
6-2 del 1A.03.2021 n. 5569) e, tra le altre: "L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta
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anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile" (Cass. civ. sez. 2 n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. civ. sez.
6-2 n. 22317del 21.10.2014;
Cass. civ. sez.
6-2 n. 11478 del 30.04.2021).
Infine, si rileva che in base dell'art. 2648 co. 3 cc le sentenze che accertano l'accettazione tacita di eredità debbono essere trascritte.
Il Tribunale prima di passare all'analisi nel merito osserva altresì che sulla scorta del pignoramento immobiliare eseguito sussiste evidenza dell'interesse ad agire della parte attrice, quale creditore, per poter dare corso all'azione esecutiva.
Alla luce di quanto posto nonché dei principi di diritto da applicare alla fattispecie e delle emergenze fattuali di causa, le domande svolte da parte attrice sono risultate integralmente fondate e debbono essere accolte, con riferimento a entrambi i profili dedotti. Dai documenti in atti è emerso che:
- è deceduto in data 15/11/1984 e Controparte_2 Controparte_3
è deceduta in data 26/04/2012 come si ricava dai certificati di morte degli stessi;
- e sono i genitori del Convenuto, Controparte_2 Controparte_3
come si ricava dalla visura catastale, dalla visura dei Registri immobiliari e dalla relazione notarile, da cui risulta che il Convenuto ha acquistato mortis causa l'intera quota immobiliare dell'immobile di via Monte Velino, 9 in Trasacco per successione dal padre e la quota di ½ di proprietà dei terreni su elencati per successione dalla madre;
- l'intera quota del diritto di proprietà sull'unità immobiliare sita in via Monte Velino a
Trasacco, identificata catastalmente come da atto introduttivo, apparteneva al de cuius
, come da relazione notarile;
Controparte_2
- il Convenuto risiede nell'immobile di Trasacco via Monte Velino, 9 come da documentazione anagrafica allegata e non risulta abbia provveduto a far erigere l'inventario dell'eredità relitta dei genitori;
- il Convenuto si è fatto carico degli oneri tributari relativi agli immobili ed ha concesso in affitto in favore di i terreni su menzionati di cui in Persona_4
successione, riscuotendone i relativi canoni, come risulta dal contratto di affitto di fondi rustici del 17.12.2022 allegato con nota di deposito del 22/09/2023 di parte
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attrice.
Orbene, alla luce di tali circostanze fattuali, provate per tabulas, risultano integrati i requisiti per accogliere la domanda con riferimento sia al profilo dell'accettazione presunta di eredità, sia con riferimento al profilo dell'accettazione tacita di eredità.
Difatti, quanto all'accettazione tacita, dalla morte del padre il chiamato si è immesso nel possesso di un bene ereditario del de cuius, senza che risulti che abbia nei tre mesi fatto erigere l'inventario, onde deve essere considerato erede puro e semplice del padre.
Altresì, è emerso che il convenuto si è fatto carico degli oneri tributari relativi agli immobili ed ha concesso in affitto i terreni nella qualità di erede della madre
[...]
onde ha compiuto atti che denotano inequivocabilmente la volontà di CP_3
accettare puramente e semplicemente l'eredità relitta dal padre e dalla madre.
Alla luce di quanto precede la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta, con declaratoria come da dispositivo, unitamente alla domanda diretta a disporsi la trascrizione della presente sentenza, a mente dell'art. 2648 co. 3 cc.
Le spese di lite sono regolate ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n.
77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
Nel caso di specie la causa si è conclusa con la soccombenza integrale del convenuto, che deve pertanto essere condannato a rifondere le spese di lite di parte attrice, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite prevista dagli artt. 91 e ss cpc.
Quanto alla liquidazione delle dette spese, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato D.M. n. dal 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, considerato il tenore delle memorie, si reputa congruo liquidare il compenso in misura pari ai
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parametri medi della fase di studio, introduttiva e per la fase istruttoria e decisionale per l'importo complessivo di Euro 14.103,00 oltre rimborso delle spese vive ex actis
(c.u. e diritti di cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, ovvero assorbita, definitivamente pronunciando, così decide:
HI erede di , deceduto in data 15/11/1984 e di CP Controparte_2
Con
deceduta in data 26/04/2012, per effetto di accettazione ex Controparte_3
artt. 476 e 485 cc dell'eredità dagli stessi relitta;
pieno proprietario, per averlo acquistatomortis causa dal de cuius CP
, dell'unità immobiliare site in Trasacco, via Monte Velino, Controparte_2
9 piano terra, piani 2-3 e piano S1, identificate catastalmente al N.C.E.U. del medesimo Comune, Foglio 3, particelle 1582 e 1577 subalterni 6 e 8 nonché quota pari a 1/2 del terreno sito in Trasacco, riportato in N.C.T. del medesimo Comune al foglio 4, particella 287;
proprietario per l'intero e dal 1984 delle unità immobiliari sopra CP
indicate; ha acquistato, mortis causa, dalla de cuius la CP Controparte_3
quota pari a 1/2 della proprietà dei terreni siti in Trasacco e di seguito identificati catastalmente in N.C.T. del medesimo Comune:
− al foglio 14, particelle 222, 247, 373;
− al foglio 17, particelle 12, 13;
− al foglio 26, particelle 28, 50, 6.
ORDINA la trascrizione ex art. 2648 cc della presente sentenza, a cura e spese di parte Attrice, salvo rivalsa verso il Convenuto;
CONDANNA
a pagare a favore di parte attrice a titolo di refusione integrale delle CP
spese di lite, la somma di Euro 14.103,00 per compenso oltre al rimborso delle spese vive ex actis, oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se come dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Avezzano in data 15/06/2024.
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IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Contestabile
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