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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/10/2025, n. 4063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4063 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4068/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, dall'Avv.
PP Caso, presso il cui studio, sito in Capaccio Paestum alla via
SA RT n. 9, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., e per essa rappresentata e CP_2
difesa, giusta procura generale alle liti per Notar del Persona_1
15/7/2010, Rep. n. 67.182, Racc. n. 18445, dall'Avv. Tecla Bianco, presso il cui studio, sito in Salerno al Corso Garibaldi n. 153, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza (unitamente alla e Controparte_3
ha proposto opposizione, quale garante della debitrice CP_3
principale, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 413/2018, con il quale è stato ingiunto al pagamento immediatamente, in solido tra loro, in favore dell'opposta, dell'importo complessivo di € 40.472,86 (di cui € 22.427,54 quale scoperto del conto corrente anticipo crediti e fatture n. 400324767, €
15.957,83 quale scoperto del conto corrente n. 400641897 ed € 2.087,79 quale saldo debitore del mutuo chirografario n. 1001517079), oltre e accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la notificazione del Decreto Ingiuntivo è affetta da nullità per violazione dell'articolo 137 c.p.c., poichè effettuata dall'Avv. Tecla Bianco quale procuratrice e difensore della ma, in realtà, Controparte_1
procuratrice della sola (poi quale CP_4 CP_2
secondo motivo di opposizione, che il contratto di mutuo posto a fondamento del ricorso monitorio è affetto da usurarietà genetica, come dimostrato dalla consulenza tecnica di parte che produce, ed è stato utilizzato per consolidare le passività dei conti correnti n. 34753/10 e n.
6971/92, intestati alla debitorie che costituiscono il Controparte_3
risultato di addebiti illegittimi;
quale terzo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria, non essendo a tal fine sufficiente il deposito di un mero “saldaconto”, non rispettoso dei requisiti di cui all'articolo 50 T.U.B.; quale quarto motivo di opposizione, che nel corso dei rapporti di conto corrente la non ha CP_5
inviato gli estratti dei conti correnti n. 34753/10 e n. 6971/92; quale quinto motivo di opposizione, che contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non corrisponde al vero che il contratto di conto corrente n. 34753/10 abbia assunto la nuova numerazione n. 400641897 e quello n. 6971/92 abbia assunto la nuova numerazione n. 400324767; quale sesto motivo di
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza opposizione, che contesta il saldo dei conti correnti nn. 400324767,
400641897, 35753/10 e 6971/82, in quanto costituenti il risultato dell'addebito di interessi passivi in misura ultralegale non pattuiti per iscritto, di interessi usurari, della illegittima capitalizzazione degli interessi debitori in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., delle commissioni di massimo scoperto, spese e voci di costo non pattuite, nonché di valute cc.dd. “fittizie” e dell'illegittimo esercizio dello “ius variandi”; quale settimo motivo di opposizione, che il contratto di mutuo chirografario del 09/10/2007 posto alla base del ricorso monitorio è affetto da nullità parziale per usurarietà degli interessi, per la divergenza tra il
S.C. indicato in contratto e quello effettivamente applicato, CP_6
nonchè per la mancata indicazione della modalità di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto, nonché nullo in quanto volto ad appianare debitorie di conti correnti, in realtà inesistenti;
che, in ogni caso, previa rideterminazione dell'esatto rapporto di dare-avere in relazione ai contratti di conto corrente oggetto di causa e del mutuo chirografario del 09/10/2007, formula eccezione di compensazione;
quale ottavo motivo di opposizione, che la fideiussione rilasciata in relazione al mutuo chirografario del 09/10/2007 è affetta da nullità ai sensi dell'articolo
2 della L. n. 287/1990, in quanto contenente le clausole redatte in conformità al modello A.B.I. del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla
Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005; quale nono motivo di opposizione, che con riferimento alla fideiussione rilasciata il 13/6/2012 la
Banca opposta è incorsa in decadenza, atteso che avrebbe dovuto agire entro 36 mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite, scadute rispettivamente il 15/1/2013 ed il 10/7/2014, laddove ciò non è avvenuto;
quale decimo motivo di opposizione, che in ogni caso la fideiussione è affetta da nullità derivata, essendo accessoria rispetto ai contratti di mutuo e conto corrente, nulli per le ragioni esposte, nonchè annullabile per vizio del
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza consenso al momento della sottoscrizione, rilasciata sulla errata convinzione dell'effettiva esistenza e validità del rapporto obbligatorio, nonchè che si concretizzasse, ai danni della il rischio del Controparte_3
diniego di ogni agevolazione creditizia o, successivamente, di ingiuste azioni giudiziarie al fine di ottenere le somme dovute.
In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 431/2018; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GIUSEPPE CAPO, dichiaratosi anticipatario.
Si costituivai in giudizio la e per essa Controparte_1
deducendo: in via preliminare, che eccepisce CP_2
l'intervenuta prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., di ogni e qualsiasi pretesa in ipotesi maturata in data anteriore al 27/4/2008 (stante la notifica dell'atto di citazione il 27/4/2018) e, in ogni caso, alla stregua dei principi sanciti dalla sentenza n. 24418/2010 delle SS.UU. della Suprema
Corte, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle competenze addebitate ante decennio estinte a mezzo delle rimesse eseguite dalla data di accensione del conto del 19/5/2005 fino al 27/4/2008 sul c/c n. 400324767, ex n. 6971/92, e, parimenti, dalla data di accensione del conto del 12/5/2005 fino al 27/4/2008 sul c/c n. 400641897, ex n.
34753/10, aventi funzione solutoria, non essendo i rapporti di conto corrente, oggetto di causa, assistiti, nel periodo considerato, da alcun affidamento formalmente concesso dalla che l'opposizione proposta CP_5
dal sig. è inammissibile, avendo questi sottoscritto Parte_1
dei contratti autonomi di garanzia;
che l'eventuale nullità della notificazione del Decreto Ingiuntivo è sanata dalla proposizione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c.; che non vi è alcuna prova che il mutuo chirografario del 09/10/2007 sia stato stipulato per estinguere la debitoria
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza di altri contratti di conto corrente;
che è vero, invece, che la
[...]
nell'ottobre 2007 si determinò, spontaneamente e Parte_2
liberamente, per le proprie esigenze aziendali, a richiedere all'Istituto di credito un mutuo dell'importo di complessivi € 40.000,00 da destinare ad investimenti produttivi, come risulta dalla premessa del contratto;
che la somma di cui al mutuo venne regolarmente erogata, entrando così nella disponibilità della mutuataria affinché ne potesse disporre secondo le proprie esigenze, come da contabile di erogazione sottoscritta per ricevuta e quietanza dalla opponente società allegata al contratto di finanziamento;
che, tenuto conto del fatto che la ha messo a disposizione della CP_5
beneficiaria la somma mutuata, non può essere messa in dubbio la sussistenza di un finanziamento in favore di questa e, dunque, la esistenza della causa tipica del contratto che nel mutuo è, per l'appunto, quella di finanziare i mutuatari attraverso l'erogazione di denaro;
che ha depositato fin dalla fase monitoria i certificati ex art. 50 T.U.B., riservandosi di depositare nel corso del giudizio la sequenza integrale degli estratti dei conti correnti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione;
che non corrisponde al vero che parte opponente non abbia ricevuto comunicazione degli estratti conto, atteso che nel piano di rientro sottoscritto in data 16/11/2012 la ed i suoi fideiussori sigg.ri , e Controparte_3 CP_3 CP_3
, dopo aver elencato i rapporti di conto corrente in Parte_1
essere e la loro data di accensione, riconoscono di aver ricevuto gli estratti conto di chiusura con l'indicazione delle condizioni praticate e la segnalazione delle relative modifiche, ciò ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
che, in ogni caso, nell'ulteriore corso del giudizio saranno depositati gli estratti conto ed è principio pacifico in giurisprudenza che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni;
che agli estratti ex art. 50 T.U.B., depositati come
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza allegati nn. 10 e 11del ricorso per Decreto Ingiuntivo, è stata allegata documentazione ad uso interno della Banca attestante, rispettivamente, la corrispondenza della numerazione primitiva del c/c n. 697192 alla numerazione successiva n. 400324767 e la corrispondenza della numerazione primitiva del c/c n. 3475310 alla numerazione successiva n.
400641897, come risulta dalla descrizione nell'indice del ns fasc. di parte della fase monitoria dei documenti esibiti ai numeri 11)e 13); che si tratta di una mera ricodifica tecnica ossia di un cambio di numerazione del conto corrente che non necessitava di alcuna formale comunicazione al correntista, essendo rilevabile dall'estratto conto, né era necessaria una nuova sottoscrizione dei contratti con la che tutte le Controparte_7
condizioni dei contratti di conto corrente sono state validamente pattuite;
che occorre attribuire al piano di rientro del 16/11/2012 valenza di riconoscimento del debito da parte della correntista debitrice principale e dei suoi fideiussori , anche quale erede di Controparte_3 CP_3
, e;
che nel suddetto piano di rientro, CP_3 Parte_1
in cui gli opponenti riconoscevano, altresì, di aver sempre ricevuto gli estratti conto e di essere a conoscenza delle modalità di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che passivi, la correntista ed i fideiussori dichiaravano espressamente che “con la sottoscrizione della presente (piano di rientro) rinunciamo all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti in oggetto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla a far data CP_5
dall'accensione dei rapporti”; che la debitrice principale si impegnava ad estinguere il suo debito mediante versamenti mensili fino al completo ripianamento dell'esposizione debitoria, oltre spese ed accessori;
che a maggiore garanzia del concordato piano di rientro rilasciavano, coevamente, un pagherò cambiario a firma della società ed avallato dai fideiussori, i
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza quali, tuttavia, non onoravano il concordato piano di rientro;
che il suddetto piano di rientro ed, in particolare, le dichiarazioni ivi contenute, hanno, senza dubbio, natura confessoria giacché “un riconoscimento del debito che contenga l'indicazione del rapporto sottostante o del fatto costitutivo del debito stesso deve equipararsi ad una confessione”; che la consulenza tecnica di parte opponente è errata laddove ha ritenuto sussistente l'usurarietà del mutuo chirografario del 09/10/2007, atteso che con essa ha sommato al T.E.G. l'aumento del tasso di mora e la penale di estinzione anticipata, che è un costo del tutto eventuale;
che stante la natura
“facoltativa” della polizza sottoscritta, il T.A.E.G./I.S.C. del mutuo chirografario non è diverso da quello indicato in contratto;
che, in ogni caso,
l'I.S.C. può considerarsi un “tasso” al pari dei tassi di interesse, posto che esso assume una funzione tipicamente informativa, assolvendo il compito di rappresentare con un unico dato numerico il costo effettivo del finanziamento, che si può, tuttavia, ricavare anche dall'indicazione di tutte le altre voci (tassi corrispettivi e moratori, commissioni e spese), sicchè la sua mancanza o eventuale divergenza rispetto a quello indicato in contratto non può inficiare la validità del contratto stesso;
che la modalità di ammortamento “alla francese” non determina alcuna violazione del divieto di anatocismo;
che l'eccezione di nullità anticoncorrenziale della fideiussione “specifica” rilasciata in relazione al mutuo chirografario del
09/10/2017 va proposta innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di imprese, essendo funzionalmente incompetente sul punto il Tribunale di Salerno;
che in ordine all'eccezione di intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c., dalla garanzia fideiussoria prestata dagli opponenti fideiussori di cui all'atto di fideiussione omnibus sottoscritto in data 13/6/2012, si precisa, innanzitutto, che le linee di credito concesse col piano di rientro del 16/11/2012, come ivi precisato, non costituivano novazione delle originarie obbligazioni derivanti dai saldi debitori del c/c n.
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza 400641897 e del c/c n. 400324767, oggetto dell'opposto Decreto Ingiuntivo, per cui occorre far riferimento unicamente al recesso dai predetti conti correnti ed alla chiusura dei rapporti, essendo inconferente la dilazione accordata nel suindicato piano di rientro, non rispettato;
che nel caso in esame, di un contratto di garanzia con clausola “a prima richiesta” (art. 6), la decadenza prevista, in tema di fideiussione, dall'art. 1957 c.c. può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore richiesta di adempimento;
che, pertanto, poiché dell'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento, nonché della revoca di ogni facilitazione creditizia e del recesso dai conti correnti, fu data comunicazione agli odierni opponenti – fideiussori con lettera raccomandata a/r del 22/10/2013 con la quale veniva agli stessi intimato il pagamento del complessivo importo di €
36.927,64 in virtù della prestata fideiussione omnibus indicata a mò di oggetto, va da sé che non si è verificata alcuna decadenza, ex art. 1957 c.c., avendo la Banca richiesto il pagamento ai fideiussori, obbligati a prima richiesta, ben prima del termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
che le norme in materia di vizio del consenso e/o di errore sono richiamate del tutto a sproposito dagli opponenti, così come, per quanto riguarda l'eccepita violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, le affermazioni formulate sul punto dagli opponenti sono del tutte gratuite in quanto la banca, come è suo dovere, ha gestito tutti i rapporti con trasparenza, correttezza e buona fede, nulla influendo sul suo preteso scorretto comportamento le doglianze sollevate riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, unita alla incidenza della C.M.S.
e delle ulteriori spese e quant'altro, essendo, tra l'altro, tutte le condizioni praticate specificamente approvate per iscritto dalla correntista, nè gli opponenti hanno addotto un benché minimo altro elemento per sostenere la pretesa scorrettezza e malafede da parte dell' Controparte_7
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto la e Controparte_1
per essa ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare CP_2
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 431/2018; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare, in ogni caso, gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di
€ 40.472,86, per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo, ovvero della maggiore e/o minore somma che, eventualmente, sarà accertata in corso di causa, compensandola “pro concurrenti quantitate” con le somme che eventualmente saranno riconosciute a credito della correntista, oltre gli interessi come liquidati nel Decreto Ingiuntivo opposto, sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed onerava le parti di provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010 “ratione temporis” applicabile, ed a tanto provvedeva parte opponente (cfr. verbale negativo di mediazione depositato da parte opponente il 28/11/2019).
All'udienza del 01/10/2020, tenuta con la modalità di trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” applicabile, questo
Giudice, rilevato che con le note di trattazione scritta del 24/9/2020
l'opponente sig. aveva dato atto che con la Parte_1
sentenza n. 21/2020 del Tribunale di Salerno, Sezione Fallimentare, pubblicata il 01/7/2020, era stato dichiarato il fallimento di
[...]
nonché di , Controparte_3 CP_3
dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato il 19/10/2020 il sig. Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza riassumeva tempestivamente il giudizio.
Alla successiva udienza venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile, di cui veniva poi disposta altresì integrazione.
All'udienza del 12/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. - In via del tutto preliminare va esaminata l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla parte opponente con le note depositate telematicamente il
24/9/2020 (cfr.) di improcedibilità della domanda monitoria, per non essere quest'ultima, all'incontro di mediazione del 20/11/2019, comparsa personalmente a mezzo di legale rappresentante p.t. e/o di altra persona munita di valida procura speciale sostanziale conferita a tal fine, ma soltanto per il tramite del difensore costituito.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Invero, occorre premettere che, come dedotto dall'opponente, all'incontro di mediazione conclusosi con esito negativo, tenutosi il 20/11/2019 (cfr. verbale negativo di mediazione all. 1 del deposito telematico del
27/11/2019 di parte opponente), la e Controparte_1
per essa ha partecipato tramite l'Avv. Tecla Bianco, CP_2
procuratore costituito della stessa nel presente giudizio. Il suddetto procuratore, tuttavia, non era munito di alcuna procura speciale sostanziale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ, n.
8473/2019), secondo cui “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia)”.
Infatti, tra i documenti prodotti dalla parte opposta in allegato al deposito telematico del 24/9/2020 (cfr.) si rinviene sì una “procura speciale sostanziale” diversa ed ulteriore rispetto a quella alle liti conferita dalla all'Avv. Tecla Bianco per partecipare, Controparte_1
appunto, all'incontro di mediazione, ma essa è stata autenticata dallo stesso
Avv. Tecla Bianco, delegata, e non dal Notaio (Cass. Civ., n. 8473/2019).
Ciononostante, ritiene questo Giudice che la mancata partecipazione della parte opposta all'incontro di mediazione non equivalga al mancato esperimento della condizione di procedibilità di cui all'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile ai fatti di causa.
Infatti, da un lato l'articolo 5, comma 2-bis vigente all'epoca dell'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria stabilisce che
“Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.”, non richiedendo in alcun modo, onde ritenere assolta tale condizione di procedibilità, la partecipazione personale o tramite procuratore speciale della parte invitata in mediazione. Dall'altro lato, poi, che sia così, si desume dall'articolo 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010 4-bis. Che individua le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, della parte al procedimento di mediazione, sancendo:
“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”.
Sicchè le conseguenze legali derivanti dall'omessa partecipazione della parte invitata all'incontro di mediazione si esauriscono sul piano della valutabilità di tale contegno da parte del Giudice (art. 116, co. 2, c.p.c.) e nella condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria di quest'ultima in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Da tanto consegue, dunque, che la condizione di procedibilità dell'esperimento della mediazione obbligatoria deve ritenersi avverata e che la domanda monitoria è procedibile.
2. – Va poi scrutinato il primo motivo di opposizione, con cui l'opponente lamenta che la notificazione del Decreto Ingiuntivo sarebbe affetta da nullità per violazione dell'articolo 137 c.p.c., poichè effettuata dall'Avv. Tecla
Bianco quale procuratrice e difensore della Controparte_1
laddove è, in realtà, procuratrice della sola CP_4
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Infatti, la circostanza che parte opponente ha proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio comporta che la notifica dello stesso, ancorchè viziata, abbia raggiunto il suo scopo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
156, comma 3, c.p.c., perdendo in tal modo ogni rilevanza.
3. – Parte opponente ha poi eccepito che la Controparte_1
e per essa non avrebbe fornito la prova della
[...] CP_2
titolarità del credito azionato in via monitoria, non avendo questa dimostrato che i crediti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione rientrino tra quelli oggetto della cessione “in blocco” ai sensi dell'articolo 58
T.U.B. e non avendo neppure depositato in giudizio il contratto di cessione del credito.
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza L'eccezione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari
“in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante
a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n.
385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati
e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un
'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione,
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”. In termini si è espressa altresì la Suprema Corte, Sezione Prima, con l'ordinanza n.
28790/2024, secondo cui ai fini della prova della titolarità in ordine al diritto di credito oggetto di cessione non occorre indefettibilmente la produzione del contratto di cessione ai fini della prova della sua esistenza, ed essendo sufficienti altri elementi – finanche presuntivi – come la dichiarazione della parte cedente, che va considerata insieme alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ed alla disponibilità, in capo all'opposta, della documentazione contrattuale e contabile del rapporto bancario intrattenuto dalla società debitrice principale con la cedente.
3.1. – Applicando le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità al caso di specie ne deriva, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente secondo cui la Controparte_1
e per essa non avrebbe dimostrato che i crediti
[...] CP_2
oggetto di ingiunzione rientrano tra quelli oggetto della cessione “in blocco” ai sensi dell'articolo 58 T.U.B.
Infatti, dalla lettura dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 93, Parte
Seconda, del 08/8/2017 (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria) risulta che in forza di contratto di cessione Controparte_7
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza concluso il 14/7/2017, ha ceduto alla odierna opposta “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi
e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura Controparte_7
di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016
e qualificati come attivitò finanziarie deteriorate.”.
Tali criteri di individuazione dei crediti trasferiti “in blocco”, certamente molto ampi quanto alla finestra temporale (1971-2016), risultano integrati dalla dichiarazione, tempestivamente prodotta dalla opposta in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. (cfr. all. 11) proveniente dalla cedente con cui queesta ha attestato di avere trasferito alla Controparte_7
i crediti derivanti dai rapporti di conto Controparte_1
corrente n. 400324767, n. 400641897 e di finanziamento n. 1001517079.
Ragion per cui deve ritenersi fornita la prova dell'inclusione dei crediti attivati in via monitoria tra quelli oggetto della cessione “in blocco” del
17/7/2017 da alla opposta. Controparte_7
3.2. – Analogamente, poi, parte opposta ha fornito la prova di essersi resa titolare dei diritti di credito fatti valere mediante ricorso per ingiunzione, atteso che non è indispensabile ai fini della dimostrazione dell'avvenuto trasferimento la produzione del contratto traslativo di cessione del credito
(cfr. Cass. Civ., n. 28970/2024, apparendo assertive le ordinanze della
Suprema Corte, Sezione Prima, nn. 23834, 23849 e 23852, che hanno escluso che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito equivalga a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute), e che l'opposta ha prodotto documenti idonei a comprovare, sia pure in via presuntiva, che ha acquistato i crediti di cui al Decreto Ingiuntivo da avendo Controparte_7
ritualmente depositato la dichiarazione proveniente dalla cedente CP_7
con cui questa ha attestato di avere trasferito alla
[...] CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza i crediti derivanti dai rapporti di conto corrente n. Controparte_1
400324767, n. 400641897 e di finanziamento n. 1001517079 (cfr. all. 11 della produzione della fase monitoria), oltre alla documentazione contrattuale e contabile (cfr. all.ti 10-11-12-13-14-15-16-17 e 18 della produzione della fase monitoria, allegati al deposito telematico del
16/10/2019, all.ti 16-17-18 e 20 della seconda memoria istruttoria di parte opposta), documentazione di cui non può che essere, evidentemente, in possesso per essersi resa cessionaria del credito (art. 1262 c.c.).
Quanto poi alla contestazione dell'opponente secondo cui l'opposta avrebbe violato il disposto dell'articolo 58, comma 2, T.U.B. e 4 della L. n. 130/1999 per non avere prodotto in giudizio la trascrizione del contratto di cessione dei crediti “in blocco” nel Registro delle imprese, essa è del tutto irrilevante, trattandosi di un adempimento legale che incide soltanto sull'efficacia notiziale della pubblicazione in G.U. e, dunque, per sostituire la notificazione dell'avvenuta cessione ai singoli creditori o la loro accettazione, ai fini dell'adempimento liberatorio al creditore cedente oppure di risolvere eventuali conflitti tra più aventi causa (artt. 1264 e 1265 c.c.); circostanze, queste, ininfluenti nel presente giudizio, atteso che da una parte la natura pacificamente bilaterale del contratto di cessione del credito, che si perfeziona in forza del consenso validamente prestato da cedente e cessionario, rende superflua per il prodursi dell'effetto traslativo la notificazione o l'accettazione del debitore ceduto, oltre a non avere quest'ultimo pagato gli importi azionati in via monitoria in suo danno e, dall'altra parte, che non risultano esservi conflitti tra più aventi causa dalla cedente Controparte_7
4. – L'opponente ha poi dedotto che la non Controparte_1
avrebbe fornito la prova di essere inserita nell'elenco di cui all'articolo 106
con conseguente illegittimità della sua pretesa creditoria. Pt_3
Anche tale contestazione non può trovare accoglimento:
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n. 4427/2024; Cass.
Civ., n. 7243/2024) ha sancito inequivocabilmente che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. ed i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, non sono affetti da invalidità, poiché l'articolo 2, comma 6, della L. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali.
5. – Con il secondo ed il settimo motivo di opposizione – che possono essere saminati congiuntamente poiché entrambi riguardanti il contratto di mutuo chirografario n. 517079 del 09/10/2007 - l'opponente lamenta che il contratto di mutuo posto a fondamento del ricorso monitorio sarebbe affetto da usurarietà genetica, come dimostrato dalla consulenza tecnica di parte che produce, oltre ad essere affetto da illiceità della causa, essendo stato stipulato ed utilizzato per consolidare le passività dei conti correnti n.
34753/10 e n. 6971/92, intestati alla debitorie che Controparte_3
costituiscono a loro volta il risultato di addebiti illegittimi. Inoltre, secondo la prospettazione di parte opponente, tale mutuo sarebbe affetto da nullità parziale a causa della divergenza tra il .C. indicato in contratto CP_6
e quello effettivamente applicato, nonchè per la mancata indicazione della modalità di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione composto.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato
In ordine alla dedotta usurarietà degli interessi, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, in quanto appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione prodotta dalle parti e delle
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza norme “ratione temporis” applicabili: ragion per cui, avendo l'ausiliario nominato, con riguardo al rapporto di finanziamento chirografario, escluso l'usurarietà degli interessi, ne consegue che essa non sussiste.
Parimenti infondata è la tesi dell'opponente circa l'illiceità della causa del suddetto finanziamento, in quanto esso sarebbe diretto ad appianare la debitoria dei conti correnti n. 34753/10 e n. 6971/92, intestati alla debitoria che a sua volta scaturisce da addebiti illegittimi. Controparte_3
Invero, la destinazione funzionale di tale finanziamento al suddetto scopo risulta smentita documentalmente da quanto riportato nel contratto stesso
(cfr. all. 15 della produzione della fase monitoria), in cui è indicato che le somme prese a prestito sono “da destinare a INVESTIMENTI PRODUTTIVI”.
Inoltre le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 5841 del 2025, a composizione del contrasto ermeneutico insorto sul punto, hanno chiarito che il mutuo c.d. “solutorio”, diretto a ripianare pregressi debiti, non è per ciò solo un mutuo c.d. “di scopo”, oltre ad essere di per sé assolutamente valido e lecito per l'ordinamento.
Per ciò che concerne la doglianza di parte opponente di nullità del contratto di mutuo per discrasia tra .C. indicato in contratto e quello CP_6
effettivamente applicato, questo Giudice ritiene di dover condividere l'orientamento (“ex multis” Trib. Roma, 19/4/2017; Trib. Milano, n. 10832 del 26/10/2017; Trib. Napoli, 12/2/2021) secondo cui la mancanza o la divergenza tra T.A.E.G. (o pattuito e T.A.E.G. (o I.S.C.) applicato CP_8
possa assumere rilevanza giuridica in termini di validità/invalidità parziale del contratto di finanziamento soltanto laddove si tratti di contratto di
“credito al consumo”. A ben vedere, infatti, una siffatta sanzione, quella della nullità parziale, è stata espressamente prevista dal legislatore solo per il caso del “credito al consumo”, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125- bis, comma 6 T.U.B., introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010; tale norma prevede espressamente che, nel caso in cui il T.A.E.G. indicato nel contratto non sia
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' sono CP_8
da considerarsi nulle. Secondo questa ricostruzione, in caso di contratti di prestito non stipulati da consumatori - la difformità tra I.S.C. pattuito ed
I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il T.A.E.G.) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l' non rappresenta CP_8
una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'I.S.C., quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento
(non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6, T.U.B. In termini si è espresso di recente anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4597 del
2023 con cui ha stabilito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.”.
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una tale sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6,
T.U.B., dispone che, nel caso in cui il T.A.E.G. indicato nel contratto non sia stato determinato, o non lo sia stato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) siano da considerarsi nulle: qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità l'assenza e/o la difformità tra l'I.S.C. pattuito ed applicato nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, sesto comma, T.U.B. In altri termini, in base al principio ermeneutico per cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, deve ritenersi che la mancata previsione di una norma analoga a quella di cui all'articolo 125-bis T.U.B., prevista “ad hoc” per il credito al consumo, non costituisca una lacuna normativa da colmare mediante il ricorso all'interpretazione analogica del disposto della succitata disposizione, stante l'assenza della “eadem ratio legis” tra le due fattispecie – atteso che nei finanziamenti al consumo, stante la “debolezza” della parte contrattuale del consumatore, appare più cognruo il rimedio della nullità parziale del contratto in caso di violazione delle norme sulla trasparenza in ordine al costo complessivo del prestito stesso – nonché considerato che le norme che sanciscono la nullità “testuale” (art. 1418, comma 3, c.c.) vanno interpretate, nel dubbio, restrittivamente, portando esse alla più grave forma di sanzione civilistica, appunto la nullità del contratto.
Quanto poi alla eccepita produzione di effetti anatocistici del mutuo conformato con ammortamento “alla francese”, si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130 del 2024, che hanno sancito che il contratto di mutuo con ammortamento
“alla francese” non genera alcun effetto anatocistico, salvo che la parte che
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza lo invochi dimostri in concreto che vi è stata capitalizzazione composta degli interessi, il che non è avvenuto nel caso di specie.
6. – Con il terzo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che l'opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria, non essendo a tal fine sufficiente il deposito di un mero “saldaconto”, non rispettoso dei requisiti di cui all'articolo 50 T.U.B.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Parte opponente, infatti, ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, depositando:
- estratto del c/c n. 400324767 con relativa certificazione ex art. 50
T.U.B. (cfr. all. 10 della produzione della fase monitoria);
- contratto di accensione del c/c anticipo crediti e fatture n. 400324767
(precedente numerazione 6971/92 (cfr. all. 11 della produzione della fase monitoria);
- estratto del c/c n. 400641897 con relativa certificazione ex art. 50
T.U.B. (cfr. all. 12 della produzione della fase monitoria);
- contratto di accensione del c/c “nuovi cl. Business” n. 400641897
(precedente numerazione 34753/10) (cfr. all. 13 della produzione della fase monitoria);
- estratto del rapporto di finanziamento n. 1001517079 con relativa certificazione ex art. 50 T.U.B. (cfr. all. 14 della produzione della fase monitoria);
- contratto di mutuo chirografario n. 1001517079 con relativo piano di ammortamento (cfr. all. 15 della produzione della fase monitoria);
- atto di fideiussione personale “omnibus” del 13/6/2012 a firma dei sigg.ri , e (cfr. CP_3 CP_3 Parte_1
all. 16 della produzione della fase monitoria);
- piano di rientro del 16/11/2012 a firma dei debitori e copia n. 1 pagherò cambiario rilasciato a garanzia a firma della EUROPLAST
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza ed avallato dai sigg.ri , e CP_3 CP_3 CP_3 [...]
(cfr. all. 17 della produzione della fase monitoria); Parte_1
- lettere raccomandate A/R del 15/7/2013 e del 22/10/2013 di messa in mora/revoca delle linee di credito/ recesso dal conto/risoluzione del finanziamento inviate dalla Banca alla società debitrice principale ed ai suoi fideiussori (cfr. all. 18 della produzione della fase monitoria);
- estratti conto ed estratti conto scalare relativi al conto corrente anticipo crediti e fatture n. 400324767 (precedente numerazione 6971/92) dall'accensione del rapporto all'estinzione (cfr. all. deposito telematico del 16/10/2019 di parte opposta);
- estratti conto ed estratti conto scalare relativi al conto corrente ordinario “nuovi cl. Business” n. 400641897 (precedente numerazione
34753/10) dall'origine sino all'estinzione (cfr. all. deposito telematico del 16/10/2019 di parte opposta);
- dettaglio rata impagata finanziamento chirografario n. 1001517079 (cfr. all. 20 della seconda memoria istruttoria di parte opposta).
Dal canto suo, poi, l'opponente, non ha contestato di avere sottoscritto i contratti di garanzia in forza dei quali l'opposta ha agito nei suoi confronti, nè tantomeno di non avere provveduto a restituire gli importi di cui si chiede la condanna mediante ingiunzione, nè ha provato, pur essendo a ciò tenuto (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di avere provveduto ad adempiere alla propria obbligazione di pagamento.
7. – Con il quarto motivo di opposizione parte opponente lamenta che nel corso dei rapporti di conto corrente la non avrebbe inviato gli estratti CP_5
dei conti correnti n. 34753/10 e n. 6971/92.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Invero, dalla lettura del piano di rientro del 16/11/2012 (cfr. all. 17 della produzione della fase monitoria), sottoscritto anche dall'opponente, questi dichiarava di aver sempre ricevuto gli estratti conto e di essere a conoscenza
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza delle modalità di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi che passivi.
8. – Con il quinto motivo di opposizione parte opponente ha poi eccepito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non corrisponde al vero che il contratto di conto corrente n. 34753/10 abbia assunto la nuova numerazione n. 400641897 e quello n. 6971/92 abbia assunto la nuova numerazione n. 400324767.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Sul punto la parte opposta ha dedotto che la originaria numerazione del c/c n. 697192 corrisponde alla numerazione successiva n. 400324767 e quella del c/c n. 3475310 alla numerazione successiva n. 400641897, sicchè tale discrasia risulta del tutto irrilevante.
9. – Con l'ottavo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che la fideiussione “specifica” da lui rilasciata in relazione al mutuo chirografario del 09/10/2007 sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'articolo 2 della L. n.
287/1990, così come quella “omnibus” del 13./6/2012 fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di € 170.000,00, in quanto contenenti le clausole redatte in conformità al modello A.B.I. del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2005.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Per ciò che riguarda la fideiussione “specifica” con cui l'odierno opponente si è obbligato a garantire, fino alla concorrenza dell'importo massimo di €
169.000,00, le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento del
09/10/2007 (cfr. all. 16 della produzione della fase monitoria), deve osservarsi che la Prima Sezione della Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 657, 660, 675 e 1170 del 2025 ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni
“specifiche” della nullità parziale per conformità delle stesse allo schema
ABI del 2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza provvedimento n. 55 del 2005, di talché la doglianza è priva di fondamento giuridico.
Per quanto concerne, invece, la fideiussione “omnibus” del 13/6/2012 fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di € 170.000,00 (cfr. all.
16 della produzione della fase monitoria), come chiarito dal Tribunale di
Milano (cfr. sentenza n. 294/2022; n. 846/2023; n. 5120/2023; n.
10926/2023) l'efficacia probatoria privilegiata propria del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 circa la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” rispetto alle fideiussioni stipulate “a valle” della stessa riguarda soltanto gli anni tra il 2003 ed il 2005 oggetto dell'accertamento da parte dell'Autorità
Amministrativa indipendente, di talché per le fideiussioni “omnibus” anteriori al 2003, oppure successive al 2005, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Nella fattispecie concreta il sig. risulta avere sottoscritto la Parte_1
fideiussione “omnibus” di cui lamenta la nullità il 13/6/2012 (cfr. all. 16 della produzione della fase monitoria), dunque in un momento anteriore rispetto a quello del lasso temporale 2003-2005 oggetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia che, pertanto, non può avere alcuna efficacia probatoria in questa sede, non essendo sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” un solo modello di fideiussione “omnibus” prodotto in allegato alla seconda memoria istruttoria
(cfr.) con la il 24/10/2012 in Marsciano;
e Controparte_9
ciò specie considerato, in ogni caso, che nella fideiussione “omnibus” del
13/6/2012, all'articolo 5), non si prevede la radicale esclusione dell'operatività del disposto dell'articolo 1957 c.c. (come nel modello ABI del
2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia), bensì la semplice
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza deroga convenzionale a tale norma, con estensione del termine decadenziale da 6 a 36 mesi, ragion per cui essa non appare comunque sussumibile nell'alveo dell'intesa già ritenuta anticoncorrenziale.
10. – Con il nono motivo di opposizione il sig. ha Parte_1
eccepito la nullità delle clausole di cui agli articoli 5) e 6) della fideiussione
“omnibus” del 13/6/2012 e 7 ter del contratto di mutuo chirografario del
09/10/2007, laddove contemplano una deroga al disposto dell'articolo 1957
c.c., in quanto vessatorie ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33, comma 2, lett. t) del Codice del Consumo a lui applicabile, con la conseguenza che avendo parte opposta agito giudizialmente nei suoi confronti soltanto nel 2018, laddove l'obbligazione garantita cui fa riferimento la opposta è quella relativa al presunto credito di € 24.744,00 con scadenza al 15/1/2013 e quella di € 15.569,00 da saldare, a mezzo di n. 18 versamenti di € 900,00 ciascuno, con decorrenza dal 10/12/2012; inoltre, secondo l'opponente, anche laddove le pattuizioni derogatrici al disposto dell'articolo 1957 c.c. dovessero essere ritenute valide, l'opposta sarebbe comunque incorsa in decadenza ai sensi dell'articolo 1957 c.c., avendo coltivato le sue istanze, per tali dovendosi intendere solo quelle
“giudiziali”, oltre il termine prorogato di 36 mesi.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
10.1. - Preliminarmente deve rilevarsi che dalla documentazione agli atti di causa non emerge alcun collegamento tra l'opponente sig. Parte_1
e la debitrice principale
[...] Controparte_3
poi dichiarata fallita (cfr. all. 9 della produzione della fase
[...]
monitoria), in favore della quale ha rilasciato la garanzia “specifica” per le obbligazioni derivanti dal mutuo del 09/10/2007 e quella “omnibus” del
13/6/2012 fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di €
170.000,00 (cfr. all.ti 15 e 16 della produzione della fase monitoria), né tanto meno risulta che egli abbia rivestito o rivesta alcun ruolo all'interno
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza della predetta società, né che abbia avuto oppure abbia la titolarità di quote sociali, di talché non potendo operare la logica del c.d. “contagio” dello status del debitore principale (indubbiamente “professionista”, essendo la poi dichiarata fallita una Controparte_3
persona giuridica, che come tale non può rivestire la qualifica di
“consumatore” ai sensi dell'art. 3, comma 1, letta a) del Codice del
Consumo), deve ritenersi che il sig. sia Parte_1
qualificabile alla stregua di “consumatore” ai sensi e per gli effetti dell'applicabilità nei suoi confronti della disciplina di cui al D.Lgs. n.
206 del 2005 e, segnatamente, dell'articolo 33, comma 2, lettera t) del
Codice del Consumo, in forza del quale “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: … sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. Tale norma prevede la c.d. “grey list” di alcune pattuizioni stipulate nei contratti “B2C”, che cioè si presumono vessatorie, fino a prova contraria, salvo che il professionista dimostri che le pattuizioni siano state oggetto di “trattativa individuale” ai sensi dell'articolo 34, comma 4, D.Lgs. n. 206/2005.
Orbene, ad avviso di questo Giudice deve ritenersi, condivisibilmente con la giurisprudenza più recente sul punto (cfr. Trib. Torino, n. 555/2025; Trib.
Napoli, n. 6591/2025) che la pattuizione di cui all'articolo 7-ter) della fideiussione “specifica” rilasciata dall'opponente per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal finanziamento del 09/10/2007 rientri nell'alveo dell'articolo 33, comma 2, lett. t) del D.Lgs. n. 206/2005, poiché ha per oggetto o per effetto, di “… sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni…”, precludendo radicalmente al fideiubente la facoltà di sollevare l'eccezione di decadenza di cui all'articolo
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza 1957 c.c., anche tenuto conto che a fronte di essa non risulta, dal complesso del regolamento contrattuale, alcun apprezzabile vantaggio per il consumatore, tale da giustifica la perdita totale dell'eccezione di decadenza.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la clausola di deroga del termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. comporta un prolungamento del “tempo in cui la parte pиò agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita, ma siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) (v. Cass.,
15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n.
6802; Cass., 26/9/2008, п. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890;
Cass. Sez. III - 28/09/2023, n. 27558).”.
Dunque, stante la vessatorietà ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. t) della pattuizione di cui all'articolo 5) delle fideiussioni “specifiche” rilasciate dagli opponenti è possibile escludere la vessatorietà della clausola presunta come tale soltanto laddove il professionista, a ciò onerato, fornisca la prova dell'esistenza di una “trattativa individuale” avente ad oggetto la specifica pattuizione ai sensi dell'articolo 34, co. 4, Codice del Consumo (in termini
Cass. Civ., n. 24262/2019), a nulla rilevando la tutela soltano formale dell'approvazione per iscritto mediante sottoscrizione ai sensi degli articoli
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza 1341 e 1342 c.c., che riguardano il diverso ambito applicativo dei contratti conclusi tra contraenti di pari forza negoziale (“B2B”), ma predisposti unilateralmente da uno di essi.
Ebbene, caso di specie non risulta né dedotto né provato da parte dell'opposta, a ciò onerata, il fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, cioè della individualità, serietà, effettività (cfr. Cass. Civ., n. 24262/2008), quale fatto impeditivo della applicazione della disciplina consumeristica. Risultando incontroverso, nonché escluso dalla documentazione in atti, che la Banca opposta non abbia fornito la prova, sulla stessa incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 34, co. 4, Cod. Cons., della specifica trattativa individuale con i consumatori, ne deriva la nullità ex art. 33, co. 2, lett. t) del D.Lgs n. 206/2005 della sola clausola di rinuncia alla possibilità di invocare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. di cui all'art.
7-ter del contratto di fideiussione “specifica” stipulati dall'opponente (art. 36, co. 1,
Cod. Cons.).
Tuttavia, tale nullità non comporta, in ogni caso, l'accoglimento dell'opposizione, atteso che parte attrice ha comunque agito in forza anche della fideiussione “omnibus” fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di € 170.000,00 – la cui deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c. è valida per quanto si dirà di seguito infra 10.2 -, il cui importo massimo garantito, € 170.000,00, è sufficiente a coprire anche la debitoria del mutuo, pari ad € 2.087,79, stante anche la natura omnicomprensiva della garanzia, che copre l'adempimento di tutte le obbligazioni che dovessero sorgere in capo alla ragion per cui essa ha comunque titolo per CP_3
chiedere ed ottenere dal sig. il pagamento del relativo Parte_1
importo.
10.2. - Quanto poi all'articolo 5) della fideiussione “omnibus” del
13/6/2012, rilasciata dall'opponente per l'importo massimo garantito di €
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza 170.000,00, essa contempla la semplice deroga in senso estensivo al disposto dell'articolo 1957 c.c., non escludendo tout court l'invocabilità dell'eccezione di decadenza da parte del garante, ma dilatando soltanto il termine legale perché la Banca possa agire, ampliato da 6 a 36 mesi. Di talché, non sancendo tale pattuizione a carico del consumatore decadenze o limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, non è sussumibile nell'alveo dell'articolo 33, comma 2, lettera t) del D.Lgs. n. 206/2005 e, dunque, essa non è suscettibile di essere considerata come clausola presunta vessatoria
“ex lege”; ragion per cui, riespandendosi i principi circa la vessatorietà delle clausole, incombeva sul sig. l'onere di dimostrare Parte_1
che tale pattuizione, malgrado la buona fede, abbia determinato a suo carico un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e non essendo stata tale prova fornita, ne deriva che la deroga pattizia al disposto dell'articolo 1957 c.c. nel solo senso di allargare il termine perché la Banca possa agire senza incorrere in decadenza è perfettamente valida ed efficace.
10.3. – Ad ogni modo, poi, anche laddove la clausola di cui all'articolo 5) della fideiussione “omnibus” del 13/6/2012 fosse ritenuta nulla, in ogni caso non potrebbe ritenersi che la sia Controparte_1
incorsa in decadenza ai sensi dell'articolo 1957 c.c.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla Banca risulta che l'obbligazione restitutoria di € 24.744,00 con scadenza al 15/1/2013 e quella di €
15.569,00 da saldare, a mezzo di n. 18 versamenti di € 900,00 ciascuno, con decorrenza dal 10/12/2012, dunque scadute rispettivamente il
10/12/2012 ed il 15/3/2013 (cfr. ricorso monitorio e lettere di messa in mora – all. 18 della produzione della fase monitoria), allorquando venne comunicata all'odierno opponente il mancato rispetto del piano di rientro sottoscritto nel 2012, l'intervenuta revoca delle aperture di credito concesse alla società debitrice principale ed intimato il pagamento di quanto dovuto
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza da quest'ultima.
Dunque, stante la data di scadenza dell'obbligazione per il cui adempimento la opposta ha chiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo, e considerato che l'opposta ha coltivato le sue “istanze” ai sensi dell'articolo 1957, comma 1, c.c., nei confronti dei garanti già il 22/10/2013 (cfr. all. 18 della produzione della fase monitoria), quando venne comunicata agli odierni opponenti l'intervenuta delle aperture di credito concesse alla società debitrice principale ed intimato loro il pagamento di quanto dovuto da quest'ultima, ne consegue che essa ha diligentemente assolto all'obbigo
“ex lege” di cui al primo comma dell'articolo 1957 c.c. di intraprendere o proseguire le sue istanze di tutela nei confronti del debitore principale entro il termine di 36 mesi dalla scadenza delle obbligazioni. Non può, di contro, ritenersi che tale obbligo legale non sia stato assolto entro il termine decadenziale di 36 mesi pattiziamente previsto, dovendosi di contro considerare quali istanze coltivate tempestivamente soltanto quelle consistenti in iniziative giudiziali, atteso che nel caso di specie opera il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, n.
5720/2024; Cass. Civ., Sez. III, n. 5179/2025) secondo cui “… la statuizione della corte di merito è conforme alla giurisprudenza là dove ha ritenuto che, in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 c.c., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che,
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”. Sicchè, essendo stato pattuito nella fideiussione rilasciata dall'opponente (cfr. all. 16 della produzione della fase monitoria) all'articolo 6) che “il fideiussore è tenuto a pagare alla Banca quanto dovuto immediatamente, a semplice richiesta scritta…”, deve ritenersi che la Banca possa evitare di incorrere in decadenza anche agendo in via stragiudiziale nei confronti del garante, come avvenuto nella fattispecie concreta.
10.4. – Per le medesime ragioni di cui infra 10.3, dunque, deve ritenersi che in ogni caso la opposta non è incorsa in decadenza nei confronti dell'odierno opponente.
11. - Con il decimo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che, comunque, le fideiussioni da lui rilasciate sarebbero affette da nullità derivata, essendo accessorie rispetto ai contratti di mutuo e conto corrente, nulli per le ragioni esposte, nonchè annullabili per vizio del consenso al momento della sottoscrizione, rilasciata sulla errata convinzione dell'effettiva esistenza e validità del rapporto obbligatorio, nonchè che si concretizzasse, ai danni della il rischio del diniego di ogni Controparte_3
agevolazione creditizia o, successivamente, di ingiuste azioni giudiziarie al fine di ottenere le somme dovute.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Infatti, per le ragioni innanzi esposte, che si intendono qui richiamate per ragioni di sinteticità (art. 121 c.p.c.), essendo i contratti bancari posti a fondamento del ricorso monitorio validi (fatta eccezione per quanto si dirà in ordine ai contratti di conto corrente circa la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori), e non avendo parte opponente provato, né articolato richieste istruttorie volte a dimostrare la sussistenza dei vizi invaidanti del consenso invocati, ne consegue che le fideiussioni, “specifica” ed “omnibus”, da questi rilasciate, sono perfettamente valide.
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza 12. – Con il sesto motivo di opposizione parte opponente ha contestato il saldo dei conti correnti nn. 400324767, 400641897, 35753/10 e 6971/82, in quanto costituenti il risultato dell'addebito di interessi passivi in misura ultralegale non pattuiti per iscritto, di interessi usurari, della illegittima capitalizzazione degli interessi debitori in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., delle commissioni di massimo scoperto, spese e voci di costo non pattuite, nonché di valute cc.dd. “fittizie” e dell'illegittimo esercizio dello “ius variandi”.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto nei termini che seguono.
12.1. – Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata dalla opposta di inammissibilità delle doglianze sopra sollevate dal sig. Parte_1
, per avere questi sottoscritto un piano di rientro il 16/11/2012
[...]
(cfr. all. 17 della produzione della fase monitoria) con cui ha dichiarato espressamente che “con la sottoscrizione della presente (piano di rientro) rinunciamo all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti in oggetto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla a far data dall'accensione dei rapporti”. CP_5
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., n.
19792/2014; Cass. Civ., n. 2855/2022) “In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”, per cui non può ritenersi preclusiva della possibilità di eccepire la nullità delle clausole negoziali nei rapporti bancari preesistenti la conclusione di un piano di rientro che non abbia natura novativa, bensì semplicemente ricognitiva, come quello concluso dall'odierno opponente.
12.2. – Analogamente infondata è l'eccezione di inammissibilità delle
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza contestazioni formulate dall'opponente per avere questi sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, atteso che anche laddove la garanzia personale rilasciata dal sig. il 13/6/2012 dovesse Parte_1
essere qualificata come “garantievertrag”, egli potrebbe comunque eccepire la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, essendo l'articolo 1283 c.c. norma imperativa, sicchè la nullità lamentata è virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.) e può essere fatta valere anche dal garante autonomo (“ex pluribus” Cass. Civ., n.
10786/2024).
13.3. – Fermo quanto innanzi esposto, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato in sede di integrazione dell'elaborato peritale con l'ipotesi ricostruttiva n. 2, in cui ha proceduto ad eliminare qualsiasi forma di capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori sia in relazione al contratto di conto corrente n.
1897, sia al contratto di conto anticipi n. 4767. Infatti, in entrambi i contratti (cfr. all.ti 11 e 13 della produzione della fase monitoria), pur essendo stata pattuita la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità trimestrale, il T.A.N. ed il T.A.E. degli interessi creditori coincidono, per cui va applicato il principio (Cass. Civ., 18864/2023; Cass. Civ., n. 10775/2024) per cui “… la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”.
Non può, invece, escludersi quanto addebitato nel corso dei suddetti
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza rapporti a titolo di commissione di massimo scoperto, essendo questa stata pattuita validamente per iscritto in modo determinato e determinabile sia nel contratto di conto corrente n. 1897, sia nel contratto di conto anticipi n.
4767 (cfr. all.ti 11 e 13 della produzione della fase monitoria): sono infatti puntualmente individuati la misura dell'aliquota (1,25%), della base di calcolo (il saldo negativo di maggiore importo registratosi nel trimestre) e la periodicità (trimestrale, appunto).
Dunque, utilizzando le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. limitatamente allo storno di tutti gli addebiti a titolo di capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori dai suddetti conti correnti, il saldo del conto corrente n.
1897 va rideterminato da complessivi € 15.957,93 a debito della società debitrice principale, come risultante dagli estratti conto, in complessivi €
13.382,94 a debito della Controparte_3
(pari alla differenza tra il saldo “banca” di € 15.957,93 e gli addebiti
[...]
individuati dal C.T.U. a titolo di interessi capitalizzati, pari ad € 2.574,99) ed il saldo del conto anticipi n. 4767 va rideterminato da complessivi €
22.427,54 a debito della società debitrice principale, come risultante dagli estratti conto, in complessivi € 19.076,00 a debito della
[...]
(pari alla differenza tra il saldo “banca” Controparte_3
di € 22.427,54 e gli addebiti individuati dal C.T.U. a titolo di interessi capitalizzati, pari ad € 3.351,54). A tali importi va poi sommato quanto dovuto dalla società debitrice principale in relazione al finanziamento chirografario n. 517079, ovvero € 2.087,79.
14. Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 431/2018 va revocato e il sig. va condannato al pagamento, in Parte_1
favore di e per essa di di Controparte_1 CP_2
complessivi € 34.456,73 (pari alla sommatoria delle esposizioni debitorie
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza rideterminate del conto corrente n. 1897, del conto anticipi 4767 e quella confermata del mutuo chirografario n. 517079).
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
15. Le spese seguono il criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e, stante la riduzione del credito azionato in via monitoria in misura estremamente ridotta (da € 40.472,86 ad € 34.456,73), sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (€ 34.456,73 Parte_1
– pari a quello del “decisum”) e la complessità delle questioni (media), in assenza di nota spese si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
16. - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separate decreti, sono poste definitivamente a carico del sig.
[...]
. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
431/2018 e condanna al pagamento, in Parte_1
favore di e per essa di Controparte_1 CP_2
di complessivi € 34.456,73 (pari alla sommatoria delle debitorie
[...]
rideterminate del conto corrente n. 1897, del conto anticipi 4767 e quella confermata del mutuo chirografario n. 517079);
2) Condanna alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
e per essa delle spese di Controparte_1 CP_2
lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di Parte_1
.
[...]
Così deciso in Salerno il 12/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 4068/2018 - Sentenza