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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa NA PA Presidente dott. RI AV Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1366 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Mariotti contro
(CF ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(CF Parte_2 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_4 appellati rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Berti
e contro
(C.F. Controparte_3 C.F._5 appellato rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bracesco
1
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 1477/2024 del Tribunale di
Verona emessa in data 20.06.2024 e depositata in data 21.06.2024.
Conclusioni di Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e domanda, in accoglimento dell'appello ed in riforma, in parte qua, dell'impugnata sentenza parziale del tribunale di Verona, previo accertamento dei denunciati vizi della pronuncia appellata, nonché delle carenze, lacunosità, incongruenze ed illogicità delle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del primo grado del giudizio rubricato al ruolo generale n. 2017/2021 del tribunale di Verona, in relazione alle risposte date al quesito contraddistinto con la lettera “e” [“indichi il valore attuale di mercato del compendio immobiliare oggetto della comunione ereditaria, anche alla luce dei rilievi sub b), c) e d)”], afferente alla valutazione del valore del compendio immobiliare oggetto della domanda di divisione, disporre, con riferimento a detto quesito, la rinnovazione della c.t.u., ovvero la convocazione del c.t.u., allo scopo di ottenere le necessarie integrazioni e gli opportuni chiarimenti in relazione alla stima del corretto valore di mercato degli immobili facenti parte del palazzo Verità
Poeta – da effettuarsi sulla base dei valori espressi nelle tabelle OMI di riferimento, in funzione delle differenti tipologie e caratteristiche di ogni singola unità immobiliare e delle risultanze di specifiche indagini del mercato immobiliare, e con valorizzazione, per ciascuna di esse, anche dei costi eventualmente necessari per la loro regolarizzazione sotto il profilo urbanistico-edilizio – nonché allo scopo di addivenire ad una compiuta ed attendibile valutazione del valore dell'intero compendio immobiliare oggetto di domanda di divisione, in base ad una corretta valutazione del valore delle differenti unità immobiliari ricomprese nel palazzo Verità Poeta, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dei relativi incombenti istruttori e adozione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno al fine indicato. Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio”.
Conclusioni di , e : Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
“In via preliminare e di merito dichiararsi l'inammissibilità per violazione dell'art. 342
c.p.c. dell'appello avversario, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nei modi prescritti
2 dall'art. 348 ter c.p.c.;
Nel merito rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, comprensivi del rimborso forfettario nella misura del 15%, di IVA e CPA”.
Conclusioni di : Controparte_3
“In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario;
Nel merito: rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato premettendo di essere Parte_1 comproprietaria unitamente a , , Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
e , del complesso immobiliare denominato “Palazzo Verità
[...] Controparte_2
Poeta” censito nel NCEU del Comune di Verona al foglio 162, particella 215, sub da 1 a
12, conveniva in giudizio gli altri comproprietari chiedendo la divisione del suddetto compendio immobiliare e l'attribuzione in natura della quota di spettanza, pari a 3/36 dell'intero.
Si costituivano , e , i quali Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 eccepivano che il compendio immobiliare non era comodamente divisibile e chiedevano l'attribuzione dell'intero ai convenuti, quali coeredi aventi diritto alla quota maggiore.
Si costituiva , il quale dichiarava di non opporsi alla divisione e Controparte_3 chiedeva, qualora il compendio non fosse risultato comodamente divisibile, che ai sensi dell'art. 720 c.c. venisse ricompreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni dei comproprietari convenuti.
Veniva esperita ctu al fine di verificare se il compendio fosse comodamente divisibile e per l'eventuale predisposizione di progetti divisionali, e quindi il Tribunale di Verona, con la sentenza non definitiva in epigrafe indicata, dichiarava che il compendio non era comodamente divisibile e, siccome il ctu aveva riscontrato la presenza di irregolarità edilizie ed i convenuti avevano manifestato la disponibilità ad eseguire gli interventi in
3 sanatoria, disponeva con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria al fine di verificare se gli abusi fossero stati eliminati o consentire comunque agli stessi di procedere alla loro sanatoria.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, con il Parte_1 quale censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha ritenuto condivisibili le valutazioni contenute nella relazione peritale in merito alla stima del valore del compendio immobiliare, nonché ha disatteso la richiesta dell'attrice di rinnovazione o integrazione della ctu sul punto, affermando che: “Con riferimento in particolare ai valori unitari in questa ci si limita, in questa sede, ad osservare che il valore espresso dal CTU non risulta affatto eccentrico nemmeno prendendo quali parametri i valori delle tabelle OMI di cui al punto 6 delle osservazioni del CT di parte attrice e che lo stesso tiene conto della particolarità del compendio in esame”, senza prendere in esame le specifiche e circostanziate contestazioni formulate dal proprio ctp.
3. Si sono costituiti , , e Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
, i quali hanno eccepito preliminarmente che l'appello è inammissibile Controparte_2 perché la sentenza parziale impugnata ha statuito soltanto sulla non comoda divisibilità del compendio e tale capo non è stato impugnato.
Essi deducono in ogni caso che la contestazione della stima del compendio operata dal ctu è infondata e chiedono nel merito il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
Conviene innanzitutto rammentare che il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati;
di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche
4 quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote
(giurisprudenza costante: v. da ultimo Cass. n. 24300 del 09/08/2023).
E' dunque evidente che la sentenza impugnata dalla ha carattere non definitivo, Pt_1 perché non provvede alla formazione definitiva dei lotti ma si limita a dichiarare che il compendio immobiliare non è comodamente divisibile.
E' inoltre pacifico, come riconosciuto dalla stessa appellante, che il capo della sentenza che ha dichiarato non comodamente divisibile il compendio immobiliare non è stato impugnato e che pertanto sullo stesso si è formato il giudicato.
Va altresì tenuto presente che al fine di stabilire la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale, occorre considerare non soltanto le statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche le enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione (Cass. n. 160 del 10/01/2006).
Il tribunale, nella parte motiva della sentenza, ha chiarito che oggetto della decisione sono solo le questioni preliminari relative alla divisibilità dei beni in comunione ed alla riscontrata presenza di abusi edilizi (v. pag. 5 “la causa è stata posta in decisione sulle questioni preliminari della divisibilità o meno del compendio e della procedibilità del giudizio a fronte di quanto rilevato dal CTU al punto d) della perizia”).
Il giudice di prime cure ha dunque chiaramente circoscritto il thema decidendum sul quale si è pronunciato, come trova conferma nella successiva locuzione a pag. 6 (“Per quanto concerne specificamente il tema in esame in questa sede…”).
Da esso esulano le uniche due statuizioni che sono state fatte oggetto di gravame dalla che giova riportare per esteso: “Deve nuovamente essere rigettata la richiesta di Pt_1 rinnovazione o integrazione della CTU che ha dato puntuale e condivisibile risposta ai quesiti posti ed ha anche adeguatamente risposto alle osservazioni del CTP. Con riferimento in particolare ai valori unitari in questa ci si limita, in questa sede, ad osservare che il valore espresso dal CTU non risulta affatto eccentrico nemmeno prendendo quali parametri i valori delle tabelle OMI di cui al punto 6 delle osservazioni del CT di parte attrice e che lo tesso tiene conto della particolarità del compendio in esame”.
Con riferimento alla prima, si osserva che secondo giurisprudenza consolidata il provvedimento che abbia deciso esclusivamente sulla condivisibilità o meno del metodo di
5 stima seguito dalla c.t.u. già esperita ed eventualmente sulla necessità di disporre una nuova indagine peritale, ancorché contenuto nella sentenza non definitiva, ha natura e funzione ordinatoria e, pertanto, non pregiudica il merito della decisione, restando revocabile e modificabile nel successivo corso del giudizio;
ne consegue che esso non è idoneo ad acquistare autorità di giudicato interno, il quale può formarsi soltanto su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (v.
Cass. n. 16034 del 16/06/2025).
Riguardo alla seconda statuizione, si rileva che nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario (v.
Cass. n. 19145 dell'11/07/2024).
Nel caso in esame, la valutazione del valore del compendio da dividere non costituisce il fondamento logico-giuridico della statuizione che ha dichiarato la non comoda divisibilità dei beni e dunque l'enunciazione fatta dal giudice di prime cure riguardo ad essa non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato interno.
Può quindi escludersi che l'affermazione contenuta nella sentenza non definitiva comporti la formazione di una preclusione, tale da impedire un rinnovato apprezzamento in ordine al metodo da utilizzare per la stima o al valore unitario dei beni, ben potendo il tribunale risolvere la medesima questione in senso diverso con la sentenza definitiva, di guisa che solo in sede di impugnazione di quest'ultima potrà essere sollevata la relativa contestazione.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
6 1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2) condanna a rifondere a , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €7.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_3 di giudizio, che si liquidano in €7.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore
RI AV
Il Presidente
NA PA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa NA PA Presidente dott. RI AV Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1366 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Mariotti contro
(CF ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(CF Parte_2 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_4 appellati rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Berti
e contro
(C.F. Controparte_3 C.F._5 appellato rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bracesco
1
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 1477/2024 del Tribunale di
Verona emessa in data 20.06.2024 e depositata in data 21.06.2024.
Conclusioni di Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e domanda, in accoglimento dell'appello ed in riforma, in parte qua, dell'impugnata sentenza parziale del tribunale di Verona, previo accertamento dei denunciati vizi della pronuncia appellata, nonché delle carenze, lacunosità, incongruenze ed illogicità delle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del primo grado del giudizio rubricato al ruolo generale n. 2017/2021 del tribunale di Verona, in relazione alle risposte date al quesito contraddistinto con la lettera “e” [“indichi il valore attuale di mercato del compendio immobiliare oggetto della comunione ereditaria, anche alla luce dei rilievi sub b), c) e d)”], afferente alla valutazione del valore del compendio immobiliare oggetto della domanda di divisione, disporre, con riferimento a detto quesito, la rinnovazione della c.t.u., ovvero la convocazione del c.t.u., allo scopo di ottenere le necessarie integrazioni e gli opportuni chiarimenti in relazione alla stima del corretto valore di mercato degli immobili facenti parte del palazzo Verità
Poeta – da effettuarsi sulla base dei valori espressi nelle tabelle OMI di riferimento, in funzione delle differenti tipologie e caratteristiche di ogni singola unità immobiliare e delle risultanze di specifiche indagini del mercato immobiliare, e con valorizzazione, per ciascuna di esse, anche dei costi eventualmente necessari per la loro regolarizzazione sotto il profilo urbanistico-edilizio – nonché allo scopo di addivenire ad una compiuta ed attendibile valutazione del valore dell'intero compendio immobiliare oggetto di domanda di divisione, in base ad una corretta valutazione del valore delle differenti unità immobiliari ricomprese nel palazzo Verità Poeta, con conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dei relativi incombenti istruttori e adozione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno al fine indicato. Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio”.
Conclusioni di , e : Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
“In via preliminare e di merito dichiararsi l'inammissibilità per violazione dell'art. 342
c.p.c. dell'appello avversario, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nei modi prescritti
2 dall'art. 348 ter c.p.c.;
Nel merito rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di lite, comprensivi del rimborso forfettario nella misura del 15%, di IVA e CPA”.
Conclusioni di : Controparte_3
“In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario;
Nel merito: rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato premettendo di essere Parte_1 comproprietaria unitamente a , , Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
e , del complesso immobiliare denominato “Palazzo Verità
[...] Controparte_2
Poeta” censito nel NCEU del Comune di Verona al foglio 162, particella 215, sub da 1 a
12, conveniva in giudizio gli altri comproprietari chiedendo la divisione del suddetto compendio immobiliare e l'attribuzione in natura della quota di spettanza, pari a 3/36 dell'intero.
Si costituivano , e , i quali Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 eccepivano che il compendio immobiliare non era comodamente divisibile e chiedevano l'attribuzione dell'intero ai convenuti, quali coeredi aventi diritto alla quota maggiore.
Si costituiva , il quale dichiarava di non opporsi alla divisione e Controparte_3 chiedeva, qualora il compendio non fosse risultato comodamente divisibile, che ai sensi dell'art. 720 c.c. venisse ricompreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni dei comproprietari convenuti.
Veniva esperita ctu al fine di verificare se il compendio fosse comodamente divisibile e per l'eventuale predisposizione di progetti divisionali, e quindi il Tribunale di Verona, con la sentenza non definitiva in epigrafe indicata, dichiarava che il compendio non era comodamente divisibile e, siccome il ctu aveva riscontrato la presenza di irregolarità edilizie ed i convenuti avevano manifestato la disponibilità ad eseguire gli interventi in
3 sanatoria, disponeva con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria al fine di verificare se gli abusi fossero stati eliminati o consentire comunque agli stessi di procedere alla loro sanatoria.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, con il Parte_1 quale censura la sentenza laddove il giudice di prime cure ha ritenuto condivisibili le valutazioni contenute nella relazione peritale in merito alla stima del valore del compendio immobiliare, nonché ha disatteso la richiesta dell'attrice di rinnovazione o integrazione della ctu sul punto, affermando che: “Con riferimento in particolare ai valori unitari in questa ci si limita, in questa sede, ad osservare che il valore espresso dal CTU non risulta affatto eccentrico nemmeno prendendo quali parametri i valori delle tabelle OMI di cui al punto 6 delle osservazioni del CT di parte attrice e che lo stesso tiene conto della particolarità del compendio in esame”, senza prendere in esame le specifiche e circostanziate contestazioni formulate dal proprio ctp.
3. Si sono costituiti , , e Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
, i quali hanno eccepito preliminarmente che l'appello è inammissibile Controparte_2 perché la sentenza parziale impugnata ha statuito soltanto sulla non comoda divisibilità del compendio e tale capo non è stato impugnato.
Essi deducono in ogni caso che la contestazione della stima del compendio operata dal ctu è infondata e chiedono nel merito il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
Conviene innanzitutto rammentare che il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati;
di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche
4 quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote
(giurisprudenza costante: v. da ultimo Cass. n. 24300 del 09/08/2023).
E' dunque evidente che la sentenza impugnata dalla ha carattere non definitivo, Pt_1 perché non provvede alla formazione definitiva dei lotti ma si limita a dichiarare che il compendio immobiliare non è comodamente divisibile.
E' inoltre pacifico, come riconosciuto dalla stessa appellante, che il capo della sentenza che ha dichiarato non comodamente divisibile il compendio immobiliare non è stato impugnato e che pertanto sullo stesso si è formato il giudicato.
Va altresì tenuto presente che al fine di stabilire la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale, occorre considerare non soltanto le statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche le enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione (Cass. n. 160 del 10/01/2006).
Il tribunale, nella parte motiva della sentenza, ha chiarito che oggetto della decisione sono solo le questioni preliminari relative alla divisibilità dei beni in comunione ed alla riscontrata presenza di abusi edilizi (v. pag. 5 “la causa è stata posta in decisione sulle questioni preliminari della divisibilità o meno del compendio e della procedibilità del giudizio a fronte di quanto rilevato dal CTU al punto d) della perizia”).
Il giudice di prime cure ha dunque chiaramente circoscritto il thema decidendum sul quale si è pronunciato, come trova conferma nella successiva locuzione a pag. 6 (“Per quanto concerne specificamente il tema in esame in questa sede…”).
Da esso esulano le uniche due statuizioni che sono state fatte oggetto di gravame dalla che giova riportare per esteso: “Deve nuovamente essere rigettata la richiesta di Pt_1 rinnovazione o integrazione della CTU che ha dato puntuale e condivisibile risposta ai quesiti posti ed ha anche adeguatamente risposto alle osservazioni del CTP. Con riferimento in particolare ai valori unitari in questa ci si limita, in questa sede, ad osservare che il valore espresso dal CTU non risulta affatto eccentrico nemmeno prendendo quali parametri i valori delle tabelle OMI di cui al punto 6 delle osservazioni del CT di parte attrice e che lo tesso tiene conto della particolarità del compendio in esame”.
Con riferimento alla prima, si osserva che secondo giurisprudenza consolidata il provvedimento che abbia deciso esclusivamente sulla condivisibilità o meno del metodo di
5 stima seguito dalla c.t.u. già esperita ed eventualmente sulla necessità di disporre una nuova indagine peritale, ancorché contenuto nella sentenza non definitiva, ha natura e funzione ordinatoria e, pertanto, non pregiudica il merito della decisione, restando revocabile e modificabile nel successivo corso del giudizio;
ne consegue che esso non è idoneo ad acquistare autorità di giudicato interno, il quale può formarsi soltanto su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (v.
Cass. n. 16034 del 16/06/2025).
Riguardo alla seconda statuizione, si rileva che nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario (v.
Cass. n. 19145 dell'11/07/2024).
Nel caso in esame, la valutazione del valore del compendio da dividere non costituisce il fondamento logico-giuridico della statuizione che ha dichiarato la non comoda divisibilità dei beni e dunque l'enunciazione fatta dal giudice di prime cure riguardo ad essa non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato interno.
Può quindi escludersi che l'affermazione contenuta nella sentenza non definitiva comporti la formazione di una preclusione, tale da impedire un rinnovato apprezzamento in ordine al metodo da utilizzare per la stima o al valore unitario dei beni, ben potendo il tribunale risolvere la medesima questione in senso diverso con la sentenza definitiva, di guisa che solo in sede di impugnazione di quest'ultima potrà essere sollevata la relativa contestazione.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
6 1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2) condanna a rifondere a , e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €7.000,00 per Controparte_2 compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_3 di giudizio, che si liquidano in €7.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore
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