TRIB
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/07/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6661 /2023 V.G. promossa con ricorso depositato il 30/05/2023
da
( ), con l'avv. VALLINI VACCARI Parte_1 C.F._1
NICOLO' MARIA
ricorrente nei confronti di
), irreperibile Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni di parte ricorrente
“ 1) Confermarsi lo scioglimento del matrimonio come da sentenza del
19.04.2018 presso il Tribunale di Balti (Moldavia);
2) Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, Persona_1
la quale eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale. In
subordine, qualora si ritenesse di affidare la figlia minore a entrambi i genitori, la stessa sarà collocata prevalentemente presso la madre, alla 2
quale sarà riconosciuto il potere di prendere autonomamente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, ivi comprese quelle relative alle cure mediche, al rinnovo di documenti d'identità (passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio) e ogni altra decisione per la quale viene solitamente chiesto il consenso dell'altro genitore;
3) Stabilire che il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 Parte_2
entro il 5 di ogni mese la somma di euro 400,00 a titolo di
[...]
contributo al mantenimento della figlia , da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche, scolastiche,
parascolastiche e ludico sportive saranno a carico di entrambi i coniugi al 50% con anticipo da parte di un genitore e rimborso da parte secondo quanto stabilisce il Protocollo Famiglia sottoscritto nell'ambito del
Tribunale di Verona il 3 dicembre 2018.
4) Il padre potrà vedere la figlia, previo accordo con la madre e richiesta formulata con congruo anticipo, organizzandosi direttamente con la madre stessa, uno o due pomeriggi a settimana senza pernottamento,
previa verifica della sua idoneità a tenere con sé la figlia e previo inizio di un percorso avanti gli assistenti sociali per valutare la sua idoneità a vedere la figlia e le modalità attraverso le quali farlo;
in mancanza di accordo, dovrà essere chiesto l'intervento del Giudice affinché stabilisca un calendario di visite padre/figlia, che tenga conto del periodo trascorso dall'ultima volta che ha visto il padre. Per_1
5) Con vittoria di spese e compensi di causa”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
2 3
Con sentenza del 19/4/2018, divenuta irrevocabile il 22/5/2018
il Tribunale moldavo di Balti ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, senza stabilire alcunché in ordine all'affidamento e il mantenimento della figlia nata il Per_1
4/9/2013 (doc. 6 di parte ricorrente), cittadina moldava e rumena, residente abitualmente in Italia con la madre già
all'epoca del divorzio.
Al fine di individuare i requisiti per il riconoscimento, si deve fare riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo della Repubblica Moldova per l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmato il 7/12/2006 e ratificato dall'Italia con legge 12/11/2009 n. 174, e dalla Repubblica di
Moldova il 24.12.2010, vigente dal 1/2/2011, a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica (comunicato dal Ministero
degli Esteri in GU n. 221 DEL 22.09.2011).
Ai sensi dell'art. 17 dell'accordo bilaterale: “Le sentenze
pronunciate in materia civile dalle Autorità giudiziarie di ciascuna
Parte, nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e
la restituzione dei beni contenute in sentenze penali, sono
riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti
condizioni:
a) la sentenza è stata pronunciata da una Autorità giudiziaria
competente ai sensi dell'articolo 18 del presente Accordo;
b) il convenuto, in caso di contumacia, è stato regolarmente citato
ovvero se incapace è stato regolarmente rappresentato, secondo la
legge della Parte ove la sentenza è stata emessa”.
3 4
Tuttavia, ai sensi dell'art. 67 3° comma della legge 31.5.1995 n.
218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) la pronuncia sulla riconoscibilità incidenter tantum
della sentenza straniera presuppone la contestazione nel corso del processo.
Nel caso concreto in esame, ritiene il Tribunale che, poiché la riconoscibilità della sentenza non è in contestazione, posto che il resistente è contumace, alcuna valutazione sulla rispondenza della sentenza ai requisiti previsti dall'art. 17 del predetto Accordo vada effettuata.
La medesima sentenza non può tuttavia essere qui confermata, in quanto, non solo vi è carenza di interesse perché nel nostro ordinamento vige il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere (art. 64
della l. 218/1995), ma in caso di contestazione o mancata ottemperanza (per es. qualora l'ufficiale di stato civile rifiuti la trascrizione), vi è un procedimento specifico da promuovere davanti alla Corte d'Appello (art. 30 del d.lgs. 1/9/2011 n. 150),
che la parte può attivare, non essendo il Tribunale competente a pronunciarsi in via principale.
2. FATTI ALLEGATI
La ricorrente ha allegato che l'ex marito, cittadino moldavo,
dal 20.9.2017 ha abbandonato l'abitazione coniugale, fino al
4 5
Nonostante egli avesse una residenza anagrafica in Moldavia,
non risultava abitarvi.
Tale situazione ha creato gravi disagi per quelle decisioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori, fra le quali quelle relative al rilascio dei documenti, anche validi per l'espatrio.
3. DOMANDE e SVOLGIMENTO del PROCESSO
La ricorrente ha proposto le domande riportate in epigrafe. Il
resistente, benché regolarmente notificato come irreperibile,
dopo ripetuti tentativi di notifica, non si è costituito, né è
comparso all'udienza.
All'udienza del 22/4/2025 è comparsa solo la ricorrente, che ha dichiarato:
“Mi chiamo nata in [...] [...], Parte_1
residente a [...]. Vivo a Verona insieme a mia
figlia minore che ora ha 11 anni, con mia mamma e mio figlio minore
di un anno nato da un'altra relazione e il mio nuovo compagno, che
però ha una residenza anagrafica diversa. Sono operatore fiscale al
Caf Cisl con una retribuzione di 980 euro quando lavoro part time,
1890 euro nei 6 mesi in cui lavoro full time durante la campagna
fiscale. Percepisco l 'intero assegno unico di 475 euro per entrambi i
figli. Non ho beni immobili di proprietà né in Moldavia né in Italia.
va a scuola, alle medie, sta bene, non ha problemi Per_1
particolari, va bene a scuola. Dal 2018 il papà non ha più visto
, non si è più fatto vivo nemmeno per telefono. Non ho mai Per_1
avuto problemi nell'iscrizioni a scuola, non mi è mai stato chiesto il
consenso dell'altro genitore. Il padre non ha nemmeno versato mai
nulla. Non so dove possa essere il padre, sono stata anche contattata
dai suoi parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui e
5 6
che non sapevano dove fosse. ADR: in realtà fino al 2021 c'è stato
qualche messaggino e contatto con il padre, mi sono confusa, non
ricordavo più l'anno. Io ho doppia cittadinanza moldava e rumena
così come mia figlia”
Con ordinanza resa a verbale d'udienza la Presidente delegata ha così provveduto:
“letti il ricorso introduttivo;
dato atto che il resistente, regolarmente notificato, non si è costituito,
né è comparso in udienza;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentita la sola ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il
tentativo di conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed
urgenti nell'interesse della figlia nata il Persona_1
4.09.2013;
ritenuto che, vista la situazione creatasi dopo la fine della relazione,
in considerazione delle allegazioni riguardo il disinteresse del
resistente e nella contumacia del medesimo, appare preferibile
disporre la residenza prevalente della figlia di anni undici presso la
madre, con affidamento esclusivo rafforzato e tempi e modalità
d'incontro con il padre solo previo accordo tra i genitori;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento corrispondendo alla madre un contributo in denaro
che appare congruo determinare in via provvisoria nell'importo fisso
mensile di € 300 rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze
della bambina, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei
genitori (non constano impedimenti al lavoro del padre), dei compiti
di cura e domestici che continueranno ad essere svolti
6 7
esclusivamente dalla madre, dell'assenza di contribuzione diretta e
del percepimento dell'assegno unico universale esclusivamente da
parte di quest'ultima;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) Affida la figlia minore in via superesclusiva alla madre, che potrà
assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute,
l'educazione, l'istruzione e i documenti anche validi per l'espatrio,
senza necessità del consenso del padre;
gli incontri tra il padre e la
minore saranno concordati tra i genitori;
2) Dispone che il sig. con decorrenza dalla Controparte_1
domanda, contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo
mensilmente alla madre sig. entro il 5° giorno di Parte_1
ciascun mese, l'importo di € 300, rivalutabile annualmente secondo
gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla
madre, affidataria esclusiva.
RIMETTE la causa al Collegio per la decisione”
4. AFFIDAMENTO e MANTENIMENTO della FIGLIA
MINORENNE
Va innanzitutto dichiarata la competenza giurisdizionale su tutte le domande, nonostante la cittadinanza moldava e rumena della minore, posto che quest'ultima fin dall'epoca precedente alla proposizione della domanda risiedeva
7 8
abitualmente in Italia, dove risiede tuttora con la madre (art. 7
del Reg. UE 2019/1111 e art. 4 del Reg. CE 4/2009). Per le medesime ragioni trova applicazione la legge italiana (art. 5
della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 e art. 3 del
Protocollo dell'Aja del 23/11/2007).
Nel merito, reputa il Collegio che vadano integralmente confermati i provvedimenti provvisori già emessi, in considerazione dell'irreperibilità del padre, dell'assenza di relazione tra il padre e la figlia e di condizioni per ripristinarla a breve, dell'assenza di contribuzione al mantenimento, delle presumibili esigenze della bambina, della situazione economica della madre e del fatto che quest'ultima percepisce integralmente l'assegno unico universale.
Trattandosi di minore infradodicenne e in ragione dell'irreperibilità del padre, non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della figlia.
5. SPESE di LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione della modesta attività svolta
(studio, introduttiva, decisionale senza scritti conclusivi), della media difficoltà delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida la figlia minore nata il Persona_1
4/9/2013, in via superesclusiva alla madre, che potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute,
8 9
l'educazione, l'istruzione e i documenti anche validi per l'espatrio, senza necessità del consenso del padre;
gli incontri tra il padre e la minore saranno concordati tra i genitori;
2) Dispone che il sig. con decorrenza Controparte_1
dalla domanda, contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla madre sig. Parte_1
entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 300,
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50%
delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre, affidataria esclusiva;
4) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3562 per compensi, € 111,63 per anticipazioni, oltre
IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 01/07/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 ha avuto contatti solo occasionali con la figlia, non ha più
contribuito al suo mantenimento e si è reso irreperibile, non essendo noto se lo stesso viva in Italia o in Moldavia.