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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2025, n. 29933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29933 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE FILIPPO CASA Sent. n. sez. 1938/2025 - Relatore - FF MA AR GR ZO ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 29933 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CU LA ER Data Udienza: 30/05/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO Il regime dell'espulsione amministrativa contempla una serie di limiti all'adozione della misura, previsti dall'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, e pacificamente applicabili anche all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione. Tra le situazioni che impediscono l'adozione del provvedimento espulsivo è compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, e del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dall'ordinamento penitenziario, operata dall'art. 1, comma 38, della citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038). 3.Nel caso di specie, il Tribunale, seppure con motivazione sintetica, ha dato sufficiente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998; si è, in particolare, sottolineato come il XXXXXX sia stato condannato alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni dell’ex compagna e del figlio minore;
il Tribunale ha anche evidenziato come al XXXXXX fosse stata sospesa la potestà genitoriale e come, in ogni caso, non fosse stata fornita alcuna prova della permanenza in Italia del figlio minore. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata. Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento delle spese. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Il Consigliere estensore LA ER CU 4
il Tribunale ha anche evidenziato come al XXXXXX fosse stata sospesa la potestà genitoriale e come, in ogni caso, non fosse stata fornita alcuna prova della permanenza in Italia del figlio minore. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata. Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento delle spese. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Il Consigliere estensore LA ER CU 4