Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1240/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
23/5/25
promossa da
Avv. rappresentata e difesa dall'avv. Mary Tomaselli ed Parte_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Parma, P.le Santafiora 1 come da mandato in atti
– appellante –
contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Sara Bertocchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo G. Cantelli 11 come da mandato in atti - appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Parma n. 745/23 emessa il
25.5.23 e pubblicata il 31.5.23
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
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opponeva il decreto ingiuntivo chiesto ed Controparte_1 ottenuto dall'avv. per il saldo del corrispettivo dovuto per Parte_1 prestazioni professionali rese a vantaggio di , Controparte_2 coniuge separata dell'opponente e deceduta in data 7 Aprile 2000, risultando all'avvocato egli erede.
Eccepiva di aver rinunciato all'eredità, unitamente al figlio e CP_3 di aver chiesto ed ottenuto la nomina di un curatore dell'eredità giacente al fine di regolamentare i rapporti sull'ex casa coniugale della quale risultavano proprietari al 50% i citati coniugi.
Il decreto ingiuntivo veniva revocato per carenza di legittimazione passiva, risultando provato che il prima della emissione del CP_1 decreto di ingiunzione avvenuta il 6 agosto 2021, aveva rinunciato all'eredità, esattamente il 21.4.21, col figlio.
In aggiunta la separazione tra e la era stata pubblicata CP_1 CP_2 in data 1.6.20 e quindi successivamente al decesso avvenuto in data
7.4.20.
La domanda di pagamento degli onorari doveva quindi essere rivolta alla
Curatela dell'Eredità Giacente.
Entrava il Tribunale poi anche nel merito della controversia accertando che, al momento del decesso della moglie, il risultava ancora CP_1 coniugato con la stante la pubblicazione della sentenza CP_2 successivamente alla morte di quest'ultima, con conseguente diritto del marito di godere del diritto di abitazione dell'immobile familiare del quale, oltretutto, era anche proprietario nella misura del 50%; conseguenza di ciò è che non può dichiararsi l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità ex art. 540 c.c. come reclamata dall'avv. non Pt_1 potendo trarsi dall'utilizzo dell'immobile conclusione in tal senso.
Con ulteriore argomentazione il Tribunale accertava poi che il monitorio era stato rivolto esclusivamente nei confronti del e non dei CP_1 figli, seppur dall'istruttoria sia risultato che tutti gli stessi avessero rinunciato precedentemente all'emissione del decreto all'eredità, e gli stessi dovevano essere considerati litisconsorti necessari.
Condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio l'appellato chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 23.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante non svolge specifici motivi di censura ma si limita,
Pagina 2 di 4 rendendo l'appello ai limiti dell'ammissibilità, a trascrivere la sentenza, paragrafo per paragrafo, per poi commentarla e trarre motivi di doglianza.
Riassumendo lamenta che seppur sia vero che la sia morta prima CP_2 della emissione della sentenza di separazione, sarebbe altrettanto vero che le l'evento si era verificato “dopo la sottoscrizione di un accordo circa le condizioni della separazione medesima;
accordo, trasfuso poi nella sentenza” (pag. 7 appello) di separazione;
da ciò il tribunale avrebbe dovuto concludere che al momento del decesso il marito non era in alcun modo beneficiario di alcun diritto sulla casa “di Ramiola, poiché la stessa non era da considerarsi residenza coniugale (addirittura da tempo precedente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di separazione stessa) e che, per tale motivo, l'occupazione del CP_1 del predetto immobile deve identificare un possesso dei beni ereditari” (pag. 9 appello) per cui avrebbe dovuto redigere l'inventario dei beni entro il termine di cui all'art. 458 c.c., diversamente agendo deve considerarsi erede puro e semplice. Avrebbe poi scoperto della rinuncia solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non avendo il notiziato di ciò la nonostante CP_1 Pt_1 avesse ricevuto lettera di diffida di pagamento. Secondo l'appellante non esisteva alcun diritto di abitazione a vantaggio del poiché “l'immobile di Via De Sanctis n. 11 in Ramiola, CP_1 non poteva essere in alcun modo identificato come CASA CONIUGALE, poiché la coabitazione e/o la convivenza dei coniugi era cessata già da diverso tempo, addirittura risalente ad epoca precedente al deposito ed alla successiva notifica del ricorso per separazione” (pag. 13 appello) e la abitava altrove. CP_2
Passando ad altro argomento lamenta anche erronea declaratoria di litisconsorte necessario del figlio, dal momento che egli avrebbe denunciato validamente all'eredità materna, non risultando in possesso della abitazione ma ivi avendovi soltanto l'indirizzo di residenza. L'appello è infondato.
Non è in alcun modo condivisibile il tentativo di anticipare gli effetti della separazione al momento della sottoscrizione del ricorso, apparendo del tutto irrilevante che quanto concordato sia poi stato riportato nella sentenza di separazione. In base all'art. 133 c.p.c. solo con la pubblicazione della sentenza si producono gli effetti accertativi, dichiarativi o di condanna dalla stessa scaturenti.
Relativamente al fatto che l'immobile non fosse da considerarsi, a detta della appellante, casa coniugale perché la se ne era allontanata, CP_2 non vale a far si che il coniuge perda il diritto di abitazione.
A prescindere dal fatto che il risulta, per stessa ammissione CP_1 dell'appellante, aver continuato ad abitare la abitazione coniugale e pertanto non può subire pregiudizi dal volontario, anche a voler ammettere giustificato, allontanamento della dovendo quindi CP_2 ritenere l'immobile abitazione coniugale non essendo intervenuta alcuna pronuncia di separazione ed ivi risiedendo il coniuge superstite, invero “i diritti di abitazione ed uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2 c.c., spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata
Pagina 3 di 4 da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare” (Cass. 22566 del 26 luglio 2023); detto orientamento della Suprema Corte, che questa Corte condivide, supera il precedente orientamento che subordinava il diritto di abitazione all'effettiva esistenza di immobile adibito ad abitazione familiare (Cass. 15277/19; Cass 13407/14). Non risulta quindi la richiesta accettazione tacita di eredità.
Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Avv. contro Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 745/23 emessa il 25.5.23 e pubblicata il 31.5.23
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.850,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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