Articolo 1258 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 1258. Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni; b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali ((...)) ; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ((...)) ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente; b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente; c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente. 3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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