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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/09/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09.09.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 536/2025
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 09/09/2025 davanti al giudice D.ssa Elisa Pinna (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft secondo le credenziali fornite dal ) Controparte_2 viene chiamata la causa n. 536/2025 e sono comparsi, tramite collegamento da remoto:
Per 'Avv. SIRIO GENOVESI;
Parte_1
Per 'Avv. BUGGIANI MATTIA. Controparte_1
Il giudice dà atto che l'udienza odierna si tiene con collegamento da remoto tramite applicazione Microsoft Teams 365. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
1 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 189, 281-sexies c.p.c. SENTITE le parti, RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'avv. GENOVESI precisa le conclusioni come da istanza di rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite, già depositata in data 28/08/2025.
L'avv. BUGGIANI precisa le conclusioni come segue: accettazione della rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo “Teams” è avvenuto regolarmente.
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”.
2 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, all'udienza del 09/09/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 536 dell'anno 2025, pendente
TRA Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. GENOVESI FERDINANDO, GENOVESI SIRIO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIALE GALILEO GALILEI N.134 54033 MARINA DI CARRARA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , C.F._3
DIFENSORE: Avv. BUGGIANI MATTIA, , : c/o Studio legale VIA G.T. INVREA N.11/6 (STUDIO AVV.ANTONIO Controparte_3
SOLINAS) 16100 GENOVA
- PARTE CONVENUTA -
3 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Massa , al fine di sentir accertare e dichiarare che l'opposto non Controparte_1 aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, in forza dell'ordinanza collegiale pronunciata dal Tribunale di Massa, nel procedimento contenzioso di separazione iscritto al n. 731/2018, quale titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto notificato. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , domandando di Controparte_1 respingere la presente opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Successivamente, nelle more del giudizio, con atto depositato in data 28/08/2025, Parte_1
, a mezzo del di lui costituito procuratore, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio ex art.
[...]
306 c.p.c., con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite. Alla prima udienza del 09/09/2025, , a mezzo del di lei costituito Controparte_1 procuratore speciale, dichiarava di accettare la rinuncia gli atti del giudizio, formulata dall'opponente, a spese integralmente compensate. Pertanto, il giudice invitava, alla medesima udienza, le parti a precisare le conclusioni, ritenuto di dover pronunciare sentenza, trattandosi di un provvedimento idoneo a definire il giudizio (Cass. civ. Sez. lavoro, 12-02-2016, n. 2837 ed essendoci, nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica, sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.: circostanza che rende quindi necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
cfr. Tribunale Torino 12 febbraio 2016). Le parti discutevano oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Terminata la discussione, il giudice pronunciava la sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione concisa della decisione.
1. RINUNCIA AGLI ATTI EX ART. 306 C.P.C.. Svolte le superiori premesse in fatto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c.. La disposizione normativa citata richiede che al perfezionamento della fattispecie estintiva partecipino, attraverso l'accettazione, soltanto a) le parti;
b) costituite;
c) interessate alla prosecuzione. Il tenore dell'art. 306, primo comma, c.p.c. ("Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione"), chiarisce che l'accettazione della rinuncia è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia interesse alla prosecuzione del giudizio. Il significato della disposizione risulta ancor più chiaro, se si considera che il testo vigente (introdotto per agevolare la estinzione dei giudizi) costituisce una evoluzione della disciplina anteriore, fissata nell'art. 345 del cod.1865 ("la rinuncia accettata produce gli effetti della perenzione"), che esigeva in tutti i casi l'accettazione della controparte
4 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
per rendere efficace la rinuncia. L'accettazione, è, quindi, necessaria nel solo caso in cui la parte si costituisca per conseguire una pronunzia di merito, o, comunque, un'utilità meritevole di tutela, come quando incomba l'onere di coltivare il giudizio, per evitare la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo (art. 647, primo comma, c.p.c.). L'interesse alla prosecuzione del giudizio non sussiste, invece, quando questa sia determinata, come nella fattispecie, dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11384 del 1999). Pertanto, si osserva che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (Sez. I Sent., 24/03/2011, n. 6850). Dunque, il perfezionamento della fattispecie estintiva non richiede il consenso del convenuto contumace (cui non deve essere notificata la dichiarazione, semplicemente da depositare in cancelleria, Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995). La Suprema Corte ha interpretato la norma attribuendo il potere di accettare la rinuncia soltanto al convenuto effettivamente costituito, non anche al convenuto (non ancora costituito) cui sia notificata la rinuncia prima della scadenza dei termini per la costituzione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6850 del 24/03/2011). Ancora, l'interesse alla prosecuzione del giudizio deve essere valutato in concreto, esaminando l'atteggiamento processuale della parte. Secondo una accreditata dottrina è richiesta l'accettazione del convenuto quando la sua condotta processuale sia volta ad ottenere un provvedimento finale con effetti più favorevoli di quelli discendenti dall'estinzione del processo. La giurisprudenza aderisce a questa interpretazione, ritenendo che l'interesse debba concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9066 del 21/06/2002 (Rv. 555233 - 01)). Ai fini della declaratoria di estinzione, pertanto, si ritiene necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti è richiesta quando, in un rapporto processuale già instaurato, vi siano parti costituite che abbiano interesse prosecuzione del giudizio. Non si ritiene, dunque, necessaria l'accettazione del convenuto che intenda unicamente ottenere la rifusione delle spese processuali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11384 del 11/10/1999 (Rv. 530581 - 01)). Il giudice deve dichiarare estinto il processo dopo aver verificato la formale regolarità (oggettiva e soggettiva) della rinuncia e dell'eventuale accettazione. Il provvedimento dichiara il perfezionamento della fattispecie estintiva, ma non ha valenza costitutiva dell'effetto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995). Alla luce di quanto sin qui evidenziato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., posto che la parte attrice ha reso, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ed la parte convenuta, anch'essa a mezzo del procuratore speciale costituito, ha dichiarato di accettare della rinuncia dell'altra parte processuale (cfr. verbale udienza del 09/09/2025).
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti in causa, alla luce delle concordi conclusioni dalle stesse rassegnate anche su questo punto.
5 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 536 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
Visto l'art. 306 c.p.c.,
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, in data 09.09.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
sentenza pronunciata all'udienza del 09.09.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
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TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09.09.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 536/2025
Parte_1
- PARTE ATTRICE -
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 09/09/2025 davanti al giudice D.ssa Elisa Pinna (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft secondo le credenziali fornite dal ) Controparte_2 viene chiamata la causa n. 536/2025 e sono comparsi, tramite collegamento da remoto:
Per 'Avv. SIRIO GENOVESI;
Parte_1
Per 'Avv. BUGGIANI MATTIA. Controparte_1
Il giudice dà atto che l'udienza odierna si tiene con collegamento da remoto tramite applicazione Microsoft Teams 365. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
1 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 189, 281-sexies c.p.c. SENTITE le parti, RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'avv. GENOVESI precisa le conclusioni come da istanza di rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite, già depositata in data 28/08/2025.
L'avv. BUGGIANI precisa le conclusioni come segue: accettazione della rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.
Terminata la discussione, i procuratori a questo punto dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo “Teams” è avvenuto regolarmente.
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”.
2 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, all'udienza del 09/09/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 536 dell'anno 2025, pendente
TRA Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. GENOVESI FERDINANDO, GENOVESI SIRIO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIALE GALILEO GALILEI N.134 54033 MARINA DI CARRARA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , C.F._3
DIFENSORE: Avv. BUGGIANI MATTIA, , : c/o Studio legale VIA G.T. INVREA N.11/6 (STUDIO AVV.ANTONIO Controparte_3
SOLINAS) 16100 GENOVA
- PARTE CONVENUTA -
3 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Massa , al fine di sentir accertare e dichiarare che l'opposto non Controparte_1 aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, in forza dell'ordinanza collegiale pronunciata dal Tribunale di Massa, nel procedimento contenzioso di separazione iscritto al n. 731/2018, quale titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto notificato. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , domandando di Controparte_1 respingere la presente opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Successivamente, nelle more del giudizio, con atto depositato in data 28/08/2025, Parte_1
, a mezzo del di lui costituito procuratore, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio ex art.
[...]
306 c.p.c., con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite. Alla prima udienza del 09/09/2025, , a mezzo del di lei costituito Controparte_1 procuratore speciale, dichiarava di accettare la rinuncia gli atti del giudizio, formulata dall'opponente, a spese integralmente compensate. Pertanto, il giudice invitava, alla medesima udienza, le parti a precisare le conclusioni, ritenuto di dover pronunciare sentenza, trattandosi di un provvedimento idoneo a definire il giudizio (Cass. civ. Sez. lavoro, 12-02-2016, n. 2837 ed essendoci, nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica, sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.: circostanza che rende quindi necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
cfr. Tribunale Torino 12 febbraio 2016). Le parti discutevano oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Terminata la discussione, il giudice pronunciava la sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione concisa della decisione.
1. RINUNCIA AGLI ATTI EX ART. 306 C.P.C.. Svolte le superiori premesse in fatto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c.. La disposizione normativa citata richiede che al perfezionamento della fattispecie estintiva partecipino, attraverso l'accettazione, soltanto a) le parti;
b) costituite;
c) interessate alla prosecuzione. Il tenore dell'art. 306, primo comma, c.p.c. ("Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione"), chiarisce che l'accettazione della rinuncia è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia interesse alla prosecuzione del giudizio. Il significato della disposizione risulta ancor più chiaro, se si considera che il testo vigente (introdotto per agevolare la estinzione dei giudizi) costituisce una evoluzione della disciplina anteriore, fissata nell'art. 345 del cod.1865 ("la rinuncia accettata produce gli effetti della perenzione"), che esigeva in tutti i casi l'accettazione della controparte
4 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
per rendere efficace la rinuncia. L'accettazione, è, quindi, necessaria nel solo caso in cui la parte si costituisca per conseguire una pronunzia di merito, o, comunque, un'utilità meritevole di tutela, come quando incomba l'onere di coltivare il giudizio, per evitare la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo (art. 647, primo comma, c.p.c.). L'interesse alla prosecuzione del giudizio non sussiste, invece, quando questa sia determinata, come nella fattispecie, dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11384 del 1999). Pertanto, si osserva che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (Sez. I Sent., 24/03/2011, n. 6850). Dunque, il perfezionamento della fattispecie estintiva non richiede il consenso del convenuto contumace (cui non deve essere notificata la dichiarazione, semplicemente da depositare in cancelleria, Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995). La Suprema Corte ha interpretato la norma attribuendo il potere di accettare la rinuncia soltanto al convenuto effettivamente costituito, non anche al convenuto (non ancora costituito) cui sia notificata la rinuncia prima della scadenza dei termini per la costituzione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6850 del 24/03/2011). Ancora, l'interesse alla prosecuzione del giudizio deve essere valutato in concreto, esaminando l'atteggiamento processuale della parte. Secondo una accreditata dottrina è richiesta l'accettazione del convenuto quando la sua condotta processuale sia volta ad ottenere un provvedimento finale con effetti più favorevoli di quelli discendenti dall'estinzione del processo. La giurisprudenza aderisce a questa interpretazione, ritenendo che l'interesse debba concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9066 del 21/06/2002 (Rv. 555233 - 01)). Ai fini della declaratoria di estinzione, pertanto, si ritiene necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti è richiesta quando, in un rapporto processuale già instaurato, vi siano parti costituite che abbiano interesse prosecuzione del giudizio. Non si ritiene, dunque, necessaria l'accettazione del convenuto che intenda unicamente ottenere la rifusione delle spese processuali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11384 del 11/10/1999 (Rv. 530581 - 01)). Il giudice deve dichiarare estinto il processo dopo aver verificato la formale regolarità (oggettiva e soggettiva) della rinuncia e dell'eventuale accettazione. Il provvedimento dichiara il perfezionamento della fattispecie estintiva, ma non ha valenza costitutiva dell'effetto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995). Alla luce di quanto sin qui evidenziato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., posto che la parte attrice ha reso, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ed la parte convenuta, anch'essa a mezzo del procuratore speciale costituito, ha dichiarato di accettare della rinuncia dell'altra parte processuale (cfr. verbale udienza del 09/09/2025).
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti in causa, alla luce delle concordi conclusioni dalle stesse rassegnate anche su questo punto.
5 VERBALE UDIENZA DISCUSSIONE ORALE UDIENZA DA REMOTO
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 536 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
Visto l'art. 306 c.p.c.,
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, in data 09.09.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
sentenza pronunciata all'udienza del 09.09.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
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