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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016 153
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 153/2016 tra:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
nella Via Regina Elena n.73, cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso lo C.F._1
studio dell'avv. Domenico Acciarito, sito in Vizzini nella Via Vittorio Emanuele n. 8, che lo rappresenta e difenda, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , P. IV , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Generale f.f. , elettivamente domiciliata a Caltagirone in via V.E. Orlando n.48, Controparte_2
presso lo studio dell'avv. Eleonora Di Nora, che la difende e rappresenta giusta procura in atti
APPELLATA
E CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in , nella Via Controparte_3 CP_3
Prefettura n. 14
1 APPELLATA
E CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in nella Via Controparte_4 CP_4
Mario Rapisardi 124
Entrambe rappresentate dall'Avvocatura dello Stato di Catania
APPELLATA
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e la impugnando la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
sentenza n.216/2015, resa dal Giudice di Pace di Caltagirone in data 18.06.2015 e pubblicata in data
19.06.2015, con la quale era stata rigettata la domanda attorea con condanna dello stesso attore alle spese di lite ed alla somma di €432,00 ciascuno a favore di e Controparte_1 CP_3
ex art. 96 comma 3° c.p.c.
[...]
Nel giudizio di primo grado aveva convenuto in giudizio gli odierni Parte_1
appellati chiedendo al Giudice, previa sospensione dell'esecuzione, di dichiarare che nulla deve l'attore opponente alla e alla per le cartelle impugnate Controparte_1 Controparte_3
per violazione degli artt. 20 e 25 del D.P.R. n.602/1973 e dell'art.6 comma 5 L. n.212/2000, nonché
per prescrizione del credito, con conseguente nullità delle predette cartelle ed inesistenza del titolo esecutivo che legittima l'emissione delle stesse, con condanna in solido dei convenuti alle spese di lite ex art. 96 c.p.c.
In particolare, l'odierno appellante riferiva che in data 24/10/2014 gli veniva recapitata una lettera raccomandata A.R. con la quale gli intimava il pagamento di tre cartelle Controparte_1
esattoriali, la n. 295 2008 0046702740/000, notificata in data 31.08.2009, per l'omesso pagamento di una sanzione al C.d.S. commessa nel 2007 dall'odierno appellante, iscritta a ruolo dalla CP_5
[..
[...] , per un totale di €1134,22, la n.295 2008 0030941361/000, notificata in data 19.05.2009, per
[...]
l'omesso pagamento di una sanzione al C.d.S. commessa nel 2007 dall'odierno appellante, iscritta a ruolo dalla , per un totale di €2.517,86 e la n. 295 2008 0034054235/000, Controparte_3
notificata in data 19.05.2009, per l'omesso pagamento di una sanzione al C.d.S. commessa nel 2007
sempre dall'odierno appellante, iscritta a ruolo dalla , per un totale di €1.279,96. Controparte_4
Rappresentava, inoltre, che allo stesso non erano mai stati notificati i verbali di accertamento della violazione nonché le relative cartelle di pagamento sopra citate.
Si costituivano nel giudizio di primo grado le amministrazioni resistenti, le quali chiedevano il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
Il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla CP_4
la quale aveva già provveduto allo sgravio della cartella n. 295 2008 0034054235/000
[...]
dalla stessa iscritta a ruolo, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese del relativo giudizio ex art. 96 c.p.c.
Il sig. , con il presente atto di appello, con il primo motivo di Parte_1
impugnazione ha censurato l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice avrebbe ritenuto che la domanda spiegata fosse una opposizione a cartella anziché “una
opposizione agli atti esecutivi ex art.615 c.p.c.”.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato “l'errata ricostruzione della
validità del titolo posto a fondamento delle cartelle oggetto del giudizio”, più specificamente “il
giudice di primo grado ha errato la ricostruzione della circostanza relativa alla esistenza dei verbali
posti a fondamento e nella fattispecie l'esistenza dei verbali elevati dalla a danno del Sig.
[...]
”. Parte_1
Costituitasi nel presente giudizio di gravame, la chiedeva al Giudice adito Controparte_1
di rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 216/15 resa Parte_1
dal Giudice di pace di Caltagirone nella causa iscritta al n. 59/15 RG, contestandone la fondatezza e,
per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
3 Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata dunque trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
§
In via preliminare, stante il rilievo dello ius superveniens, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sotto tale aspetto giova, infatti, evidenziare che si ha cessazione della materia del contendere ogni qualvolta sia configurabile la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio per essere accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (in tal senso, si veda
Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n.10553).
Nel caso di specie, le cartelle di pagamento impugnate, la n. 295 2008 0046702740/000, notificata in data 31.08.2009, per l'omesso pagamento di una sanzione al C.d.S. commessa nel 2007 dall'odierno appellante, iscritta a ruolo dalla , per un totale di €1134,22 e la n. 295 2008 Controparte_3
0030941361/000, notificata in data 19.05.2009, per l'omesso pagamento di una sanzione al C.d.S.
commessa nel 2007 dall'odierno appellante, iscritta a ruolo dalla , per un totale Controparte_3
di €2.517,86, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4 del decreto-legge n.41/2021 (cd.
Decreto Sostegni), convertito in legge n. 69/2021, al pari di quanto precedentemente previsto dal decreto-legge n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018.
Il quarto comma dell'art. 4 del d.l. n. 41/2021 prevede espressamente l'annullamento automatico dei
“debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (...) delle
4 persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi sino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che hanno
conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai
fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.
Al fine di individuare i debiti oggetto di stralcio, i fattori specificatamente richiesti sono:
1. il carico risulta affidato all'ente impositore dalla riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; 2. i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 23 marzo 2021
sia di importo residuo massimo di euro 5.000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi);
3. il reddito imponibile delle persone fisiche, nel periodo d'imposta 2019 ai fini delle imposte sui redditi, non sia superiore a 30.000,00 euro;
4. il reddito imponibile dei soggetti diversi dalle persone fisiche, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai fini delle imposte sui redditi non sia superiore a 30.000,00 euro.
Tanto precisato, occorre rilevare che le due cartelle oggetto del presente giudizio riguardano un carico affidato all' entro l'anno 2009 e per un debito complessivo di euro 3.652,08 Controparte_6
per sanzione amministrativa conseguente alla violazione del codice della strada.
Dunque, la pretesa creditoria - per natura dell'ammontare e arco temporale di riferimento - rientra nell'ambito applicativo della normativa sopra citata e, pertanto, la debenza delle somme indicate nella stessa viene meno a prescindere da una qualsiasi valutazione di legittimità.
Si osserva in proposito che, come anche evidenziato dalla giurisprudenza già sviluppatasi in materia con riferimento al D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni in L. n. 136 del 2018, (cd.
decreto fiscale 2019) ed applicabile anche al caso di specie data l'identità della ratio legis, che
“l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136
del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente
"ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata
5 adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (cfr. Cass. civ., n. 15471 del 2019).
In conclusione, l'annullamento ope legis dei pertinenti carichi tributari oggetto della controversia comporta la nullità iure superveniente della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.
Stante la definizione ope legis della controversia, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti (Cass. n. 17506/2021; Cass. n. 15471/2019; Cass. n.11410/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo così dispone:
1.. DICHIARA l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere per le ragioni espresse in parte motiva;
2. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Caltagirone 6.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 153/2016 tra:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
nella Via Regina Elena n.73, cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso lo C.F._1
studio dell'avv. Domenico Acciarito, sito in Vizzini nella Via Vittorio Emanuele n. 8, che lo rappresenta e difenda, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , P. IV , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Generale f.f. , elettivamente domiciliata a Caltagirone in via V.E. Orlando n.48, Controparte_2
presso lo studio dell'avv. Eleonora Di Nora, che la difende e rappresenta giusta procura in atti
APPELLATA
E CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in , nella Via Controparte_3 CP_3
Prefettura n. 14
1 APPELLATA
E CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in nella Via Controparte_4 CP_4
Mario Rapisardi 124
Entrambe rappresentate dall'Avvocatura dello Stato di Catania
APPELLATA
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e la impugnando la Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
sentenza n.216/2015, resa dal Giudice di Pace di Caltagirone in data 18.06.2015 e pubblicata in data
19.06.2015, con la quale era stata rigettata la domanda attorea con condanna dello stesso attore alle spese di lite ed alla somma di €432,00 ciascuno a favore di e Controparte_1 CP_3
ex art. 96 comma 3° c.p.c.
[...]
Nel giudizio di primo grado aveva convenuto in giudizio gli odierni Parte_1
appellati chiedendo al Giudice, previa sospensione dell'esecuzione, di dichiarare che nulla deve l'attore opponente alla e alla per le cartelle impugnate Controparte_1 Controparte_3
per violazione degli artt. 20 e 25 del D.P.R. n.602/1973 e dell'art.6 comma 5 L. n.212/2000, nonché
per prescrizione del credito, con conseguente nullità delle predette cartelle ed inesistenza del titolo esecutivo che legittima l'emissione delle stesse, con condanna in solido dei convenuti alle spese di lite ex art. 96 c.p.c.
In particolare, l'odierno appellante riferiva che in data 24/10/2014 gli veniva recapitata una lettera raccomandata A.R. con la quale gli intimava il pagamento di tre cartelle Controparte_1
esattoriali, la n. 295 2008 0046702740/000, notificata in data 31.08.2009, per l'omesso pagamento di una sanzione al C.d.S. commessa nel 2007 dall'odierno appellante, iscritta a ruolo dalla CP_5
[..
[...] , per un totale di €1134,22, la n.295 2008 0030941361/000, notificata in data 19.05.2009, per
[...]
l'omesso pagamento di una sanzione al C.d.S. commessa nel 2007 dall'odierno appellante, iscritta a ruolo dalla , per un totale di €2.517,86 e la n. 295 2008 0034054235/000, Controparte_3
notificata in data 19.05.2009, per l'omesso pagamento di una sanzione al C.d.S. commessa nel 2007
sempre dall'odierno appellante, iscritta a ruolo dalla , per un totale di €1.279,96. Controparte_4
Rappresentava, inoltre, che allo stesso non erano mai stati notificati i verbali di accertamento della violazione nonché le relative cartelle di pagamento sopra citate.
Si costituivano nel giudizio di primo grado le amministrazioni resistenti, le quali chiedevano il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.
Il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla CP_4
la quale aveva già provveduto allo sgravio della cartella n. 295 2008 0034054235/000
[...]
dalla stessa iscritta a ruolo, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese del relativo giudizio ex art. 96 c.p.c.
Il sig. , con il presente atto di appello, con il primo motivo di Parte_1
impugnazione ha censurato l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice avrebbe ritenuto che la domanda spiegata fosse una opposizione a cartella anziché “una
opposizione agli atti esecutivi ex art.615 c.p.c.”.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato “l'errata ricostruzione della
validità del titolo posto a fondamento delle cartelle oggetto del giudizio”, più specificamente “il
giudice di primo grado ha errato la ricostruzione della circostanza relativa alla esistenza dei verbali
posti a fondamento e nella fattispecie l'esistenza dei verbali elevati dalla a danno del Sig.
[...]
”. Parte_1
Costituitasi nel presente giudizio di gravame, la chiedeva al Giudice adito Controparte_1
di rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 216/15 resa Parte_1
dal Giudice di pace di Caltagirone nella causa iscritta al n. 59/15 RG, contestandone la fondatezza e,
per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
3 Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata dunque trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
§
In via preliminare, stante il rilievo dello ius superveniens, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sotto tale aspetto giova, infatti, evidenziare che si ha cessazione della materia del contendere ogni qualvolta sia configurabile la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio per essere accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (in tal senso, si veda
Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n.10553).
Nel caso di specie, le cartelle di pagamento impugnate, la n. 295 2008 0046702740/000, notificata in data 31.08.2009, per l'omesso pagamento di una sanzione al C.d.S. commessa nel 2007 dall'odierno appellante, iscritta a ruolo dalla , per un totale di €1134,22 e la n. 295 2008 Controparte_3
0030941361/000, notificata in data 19.05.2009, per l'omesso pagamento di una sanzione al C.d.S.
commessa nel 2007 dall'odierno appellante, iscritta a ruolo dalla , per un totale Controparte_3
di €2.517,86, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4 del decreto-legge n.41/2021 (cd.
Decreto Sostegni), convertito in legge n. 69/2021, al pari di quanto precedentemente previsto dal decreto-legge n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018.
Il quarto comma dell'art. 4 del d.l. n. 41/2021 prevede espressamente l'annullamento automatico dei
“debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (...) delle
4 persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi sino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che hanno
conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai
fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.
Al fine di individuare i debiti oggetto di stralcio, i fattori specificatamente richiesti sono:
1. il carico risulta affidato all'ente impositore dalla riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; 2. i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 23 marzo 2021
sia di importo residuo massimo di euro 5.000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi);
3. il reddito imponibile delle persone fisiche, nel periodo d'imposta 2019 ai fini delle imposte sui redditi, non sia superiore a 30.000,00 euro;
4. il reddito imponibile dei soggetti diversi dalle persone fisiche, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai fini delle imposte sui redditi non sia superiore a 30.000,00 euro.
Tanto precisato, occorre rilevare che le due cartelle oggetto del presente giudizio riguardano un carico affidato all' entro l'anno 2009 e per un debito complessivo di euro 3.652,08 Controparte_6
per sanzione amministrativa conseguente alla violazione del codice della strada.
Dunque, la pretesa creditoria - per natura dell'ammontare e arco temporale di riferimento - rientra nell'ambito applicativo della normativa sopra citata e, pertanto, la debenza delle somme indicate nella stessa viene meno a prescindere da una qualsiasi valutazione di legittimità.
Si osserva in proposito che, come anche evidenziato dalla giurisprudenza già sviluppatasi in materia con riferimento al D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni in L. n. 136 del 2018, (cd.
decreto fiscale 2019) ed applicabile anche al caso di specie data l'identità della ratio legis, che
“l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136
del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente
"ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata
5 adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (cfr. Cass. civ., n. 15471 del 2019).
In conclusione, l'annullamento ope legis dei pertinenti carichi tributari oggetto della controversia comporta la nullità iure superveniente della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.
Stante la definizione ope legis della controversia, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti (Cass. n. 17506/2021; Cass. n. 15471/2019; Cass. n.11410/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo così dispone:
1.. DICHIARA l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere per le ragioni espresse in parte motiva;
2. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Caltagirone 6.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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