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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3279 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Erica VICEDOMINI e Amilda BIBAJ
e
WA ME, C.F. nata a [...] C.F._2
Popolare Cinese) il 15/07/1995, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita DE
MARCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale li autorizzi a vivere separati e pronunci la separazione personale dei coniugi, alle seguenti concordate
CONDIZIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, sig.ra ME NG ed il sig. IG. , autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo Parte_1
del reciproco rispetto e ordinare al Comune di Bassano del PA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- i figli minori e saranno affidati in maniera Persona_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori come per legge, con collocazione prevalente presso la madre;
- la casa adibita a residenza familiare, sita in Viale Venezia n. 96 a Bassano
del PA (VI) rimarrà assegnata alla IG.ra ME NG con tutti i suoi beni e corredi ed ivi manterrà la propria residenza con i figli minori. Qualora la sig.ra ME NG decida di andare provvisoriamente dai propri genitori nella Repubblica Popolare Cinese con i propri bambini, previo consenso del padre, le parti stabiliscono sin d'ora che durante tutto il periodo di permanenza
Pa all'estero il sig. potrà liberamente tornare a vivere nella sua abitazione sino al rientro della sig.ra IG.ra NG con i bambini;
- il IG. , come concordato con la moglie IG.ra ME NG, Parte_1
si trasferirà con la residenza altrove entro massimo sei mesi dal deposito del
2 ricorso;
- il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita come segue:
- in ogni giorno scolastico, preleverà i figli all'uscita da scuola e li accompagnerà alle varie attività extrascolastiche, per poi riportarli presso la residenza della madre, al termine delle attività medesime;
- avrà diritto di tenere i figli con sé il lunedì, giorno di chiusura del ristorante in cui lavora: a tal fine li andrà a prendere all'uscita da scuola o, nell'ipotesi in cui non siano a scuola, si recherà a prenderli presso la madre alle ore 10:00 e li terrà fino alle ore 21:00 quando li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
Pa
- durante i periodi festivi il IG. e la IG.ra NG divideranno a metà i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico ai figli nel rispetto dei rispettivi impegni;
- nel periodo estivo (Giugno - Agosto), il padre avrà diritto/dovere, di tenere con sé i figli per 10 giorni continuativi, da comunicarsi alla NG entro CP_1
il 1° Giugno di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo dove intende portare i figli in vacanza e dovrà essere reperibile;
- per le altre festività/ricorrenze e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o, preferibilmente e in caso di accordo, lo trascorreranno assieme ad entrambi i genitori;
- qualora la IG.ra NG decida in futuro di volersi trasferire a vivere con i minori nella Repubblica Popolare Cinese e lasciare l'Italia si stabilisce sin d'ora che i due figli minori rimarranno con la madre durante tutto il periodo
3 scolastico, con il diritto del padre di recarsi a trovarli, previo avviso alla madre almeno una settimana prima della partenza. Durante i periodi di pausa scolastica, ovvero nei mesi di Luglio e Agosto, nonché di Gennaio e Febbraio,
i minori torneranno in Italia, a spese di entrambi i genitori, e saranno collocati presso la residenza del padre che si prenderà cura di loro;
- il IG. , con la sottoscrizione del presente ricorso, fermo quanto Parte_1
sopra esposto, dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti della
IG.ra ME NG in merito ai beni mobili presenti nella casa familiare, ad eccezione dei beni personali che porterà con sé non appena si trasferirà
altrove;
- in merito al contributo per il mantenimento dei figli, il IG. si Parte_1
impegna a versare alla IG.ra ME NG, entro il giorno 15 di ogni mese,
€ 250,00 per ciascun figlio, ovvero la somma complessiva di € 500,00
(cinquecento/00) oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario;
- Le spese straordinarie, previamente concordate, verranno sostenute dai coniugi al 50%;
- In merito all'esatta determinazione e ripartizione delle già menzionate spese straordinarie, le stesse saranno regolate secondo le modalità prescritte dall'apposito Protocollo del Tribunale di Vicenza attualmente in vigore;
- Con riferimento all'assegno unico per i figli a carico, il sig. Parte_1
lascerà l'intero importo alla IG.ra ME NG rendendosi disponibile a sottoscrivere qualunque documento utile a tale fine;
- Oltre a quanto detto, i coniugi si riconoscono economicamente autonomi
4 poiché entrambi lavorano e perciò dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro in punto di mantenimento personale;
- Con il presente accordo, i coniugi dichiarano di avere esaustivamente regolato e definito tutti i loro rapporti personali e patrimoniali, e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione (salvi naturalmente gli obblighi di contribuzione per i figli);
- i coniugi rilasciano espresso consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti d'identità e dei passaporti dei figli;
- compensare tra le parti le spese e i compensi del giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del PA (VI)
in data 17/07/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 3/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
5 -i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Bassano del PA (VI), viale Venezia n. 96, in favore di WA
ME quale genitore convivente con i figli minori e Persona_1 [...]
; Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti d'identità e dei passaporti dei figli;
6 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e WA Parte_1
ME, uniti in matrimonio in Bassano del PA (VI) in data 17/07/2017
con atto trascritto al n. 25, Parte I, Anno 2017, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bassano del PA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3279 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Erica VICEDOMINI e Amilda BIBAJ
e
WA ME, C.F. nata a [...] C.F._2
Popolare Cinese) il 15/07/1995, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita DE
MARCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale li autorizzi a vivere separati e pronunci la separazione personale dei coniugi, alle seguenti concordate
CONDIZIONI
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, sig.ra ME NG ed il sig. IG. , autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo Parte_1
del reciproco rispetto e ordinare al Comune di Bassano del PA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- i figli minori e saranno affidati in maniera Persona_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori come per legge, con collocazione prevalente presso la madre;
- la casa adibita a residenza familiare, sita in Viale Venezia n. 96 a Bassano
del PA (VI) rimarrà assegnata alla IG.ra ME NG con tutti i suoi beni e corredi ed ivi manterrà la propria residenza con i figli minori. Qualora la sig.ra ME NG decida di andare provvisoriamente dai propri genitori nella Repubblica Popolare Cinese con i propri bambini, previo consenso del padre, le parti stabiliscono sin d'ora che durante tutto il periodo di permanenza
Pa all'estero il sig. potrà liberamente tornare a vivere nella sua abitazione sino al rientro della sig.ra IG.ra NG con i bambini;
- il IG. , come concordato con la moglie IG.ra ME NG, Parte_1
si trasferirà con la residenza altrove entro massimo sei mesi dal deposito del
2 ricorso;
- il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita come segue:
- in ogni giorno scolastico, preleverà i figli all'uscita da scuola e li accompagnerà alle varie attività extrascolastiche, per poi riportarli presso la residenza della madre, al termine delle attività medesime;
- avrà diritto di tenere i figli con sé il lunedì, giorno di chiusura del ristorante in cui lavora: a tal fine li andrà a prendere all'uscita da scuola o, nell'ipotesi in cui non siano a scuola, si recherà a prenderli presso la madre alle ore 10:00 e li terrà fino alle ore 21:00 quando li riaccompagnerà presso la residenza della madre;
Pa
- durante i periodi festivi il IG. e la IG.ra NG divideranno a metà i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico ai figli nel rispetto dei rispettivi impegni;
- nel periodo estivo (Giugno - Agosto), il padre avrà diritto/dovere, di tenere con sé i figli per 10 giorni continuativi, da comunicarsi alla NG entro CP_1
il 1° Giugno di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo dove intende portare i figli in vacanza e dovrà essere reperibile;
- per le altre festività/ricorrenze e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o, preferibilmente e in caso di accordo, lo trascorreranno assieme ad entrambi i genitori;
- qualora la IG.ra NG decida in futuro di volersi trasferire a vivere con i minori nella Repubblica Popolare Cinese e lasciare l'Italia si stabilisce sin d'ora che i due figli minori rimarranno con la madre durante tutto il periodo
3 scolastico, con il diritto del padre di recarsi a trovarli, previo avviso alla madre almeno una settimana prima della partenza. Durante i periodi di pausa scolastica, ovvero nei mesi di Luglio e Agosto, nonché di Gennaio e Febbraio,
i minori torneranno in Italia, a spese di entrambi i genitori, e saranno collocati presso la residenza del padre che si prenderà cura di loro;
- il IG. , con la sottoscrizione del presente ricorso, fermo quanto Parte_1
sopra esposto, dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti della
IG.ra ME NG in merito ai beni mobili presenti nella casa familiare, ad eccezione dei beni personali che porterà con sé non appena si trasferirà
altrove;
- in merito al contributo per il mantenimento dei figli, il IG. si Parte_1
impegna a versare alla IG.ra ME NG, entro il giorno 15 di ogni mese,
€ 250,00 per ciascun figlio, ovvero la somma complessiva di € 500,00
(cinquecento/00) oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario;
- Le spese straordinarie, previamente concordate, verranno sostenute dai coniugi al 50%;
- In merito all'esatta determinazione e ripartizione delle già menzionate spese straordinarie, le stesse saranno regolate secondo le modalità prescritte dall'apposito Protocollo del Tribunale di Vicenza attualmente in vigore;
- Con riferimento all'assegno unico per i figli a carico, il sig. Parte_1
lascerà l'intero importo alla IG.ra ME NG rendendosi disponibile a sottoscrivere qualunque documento utile a tale fine;
- Oltre a quanto detto, i coniugi si riconoscono economicamente autonomi
4 poiché entrambi lavorano e perciò dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro in punto di mantenimento personale;
- Con il presente accordo, i coniugi dichiarano di avere esaustivamente regolato e definito tutti i loro rapporti personali e patrimoniali, e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione (salvi naturalmente gli obblighi di contribuzione per i figli);
- i coniugi rilasciano espresso consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti d'identità e dei passaporti dei figli;
- compensare tra le parti le spese e i compensi del giudizio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del PA (VI)
in data 17/07/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 3/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
5 -i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Bassano del PA (VI), viale Venezia n. 96, in favore di WA
ME quale genitore convivente con i figli minori e Persona_1 [...]
; Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti d'identità e dei passaporti dei figli;
6 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e WA Parte_1
ME, uniti in matrimonio in Bassano del PA (VI) in data 17/07/2017
con atto trascritto al n. 25, Parte I, Anno 2017, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bassano del PA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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