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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/12/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE AGRARIA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. agr. Lorenzo Del Rizzo Componente Esperto dott. agr. Daniele Vaccari Componente Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1200/2025 R.G. e promossa con ricorso notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in VILLAFRANCA DI VERONA, C.SO VITTORIO
EMANUELE n. 81/A, con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI ADOLFO PE, contro
Controparte_1
(C.F. C.F._2
pagina 1 di 18 - appellata - contumace,
CP_2
(C.F. ) C.F._3
- appellata - elettivamente domiciliata in VENEZIA, SAN POLO n. 720, con il patrocinio degli avv.ti CAPPIOTTI PE, CAPPIOTTI UL e IN GE,
, Controparte_3 Controparte_4
,
[...]
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliata in VERONA, CORSO PORTA NUOVA n. 43, con il patrocinio degli avv.ti RAVIGNANI RICCARDO e NUZZI DANIELA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 858/2025, pubblicata in data
20.5.25.
Conclusioni dell'appellante:
A) riformarsi la sentenza del Tribunale di Verona Sezione Specializzata Agraria n.
858/2025 pubblicata il 20/05/25 nella parte in cui ha pronunciato la nullità del contratto di affitto agrario 11/02/2020;
B) In accoglimento di tutti i motivi esposti in premessa, qui per intero richiamati, riformarsi la sentenza n. 858/2025 del Tribunale di Verona Sezione Specializzata
Agraria pubblicata il 20/05/25 nella parte in cui ha emesso nei confronti di Pt_1
condanna generica al risarcimento dei danni. Conseguentemente dichiararsi che
[...]
pagina 2 di 18 nulla è dovuto da a , Parte_1 Controparte_5 CP_1
; Controparte_4
C) Riformarsi la sentenza del Tribunale di Verona nella parte in cui condanna il sig.
alla rifusione delle spese a favore di di , Parte_1 Controparte_5 Pt_1
e CP_1 Controparte_4 CP_2
D) Spese di entrambi i giudizi rifuse.
Conclusioni della appellata CP_2
1) respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto Parte_1
inammissibile e, comunque, perché totalmente infondato per le ragioni esposte, confermandosi la sentenza impugnata;
2) spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse;
3) sentenza esecutiva.
Conclusioni della appellata , , Controparte_5 CP_1 [...]
: Controparte_4
1. respingersi l'impugnazione ex adverso proposta perché infondata sia in fatto che in diritto, confermandosi l'impugnata sentenza.
2. Spese e compensi del grado interamente rifusi con ulteriore condanna a sensi dell'art. 96 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso promosso avanti al Tribunale di Verona, Sezione Specializzata Agraria, la premettendo: Parte_2
- di essere proprietaria di un fondo rustico di ragguardevole valore costituito da terreni agricoli ed un fabbricato, della superficie complessiva di ettari 33.42.19, ubicato nel Comune di Nogarole Rocca, nonché di tutte le attrezzature agricole pagina 3 di 18 utilizzate per la conduzione e coltivazione del medesimo,
- che agendo nella totale illegittimità, nonostante che la compagine da Parte_1
lui rappresentata fosse in scadenza per il 9.10.20, pochi mesi prima di tale termine,
senza dare alcun avviso preventivo agli altri soci, aveva stipulato senza l'assistenza delle competenti organizzazioni professionali, un contratto di affitto con sé stesso in data 11.2.20, della durata di quattordici annate agrarie per il risibile importo di €
8.000,00 annuo, registrandolo il successivo 20.2.20,
- che in base alle previsioni dello statuto sociale al predetto socio era peraltro unicamente affidata l'amministrazione ordinaria,
- che il contratto risultava annullabile, se non addirittura nullo, giacché stipulato dal
motu proprio in totale conflitto di interessi, senza la preventiva adesione Pt_1
degli altri soci, con l'unica finalità di impoverire irrimediabilmente la compagine e di impedirne la liquidazione,
- che a seguito dell'atto in questione la società agricola in liquidazione non poteva nemmeno più ritenersi tale, essendo pacifico che l'attività di concessione a terzi di terreni in locazione debba essere considerata attività commerciale, di tal che la condotta posta in essere dal resistente risultava averne anche violato lo statuto, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che il contratto d'affitto in questione venisse dichiarato nullo, invalido ed inefficace, o comunque annullato o risolto, con condanna del all'immediata restituzione dei terreni, del fabbricato e Pt_1
delle attrezzature nonché al risarcimento di tutti i danni così provocati, da quantificarsi in separato giudizio.
Costituitosi in giudizio, il resistente:
- faceva presente:
o che, sebbene in forza dello statuto i soci si fossero impegnati a prestare la pagina 4 di 18 propria attività in favore della società, e si erano CP_1 CP_2
peraltro astenute dall'adempiere a tale obbligo,
o che solo lui aveva provveduto alla coltivazione del fondo, bonificandolo e rendendolo coltivabile, così da maturare un credito di € 120.000,00 nei confronti degli altri soci per ingiustificato arricchimento,
- sosteneva che la scelta di procedere alla conclusione del contestato affitto era l'unica idonea a consentire la coltivazione del fondo, dal momento che la compagine non era dotata di macchine agricole,
- ribadiva la congruità del prezzo sia poiché il terreno era paludoso e calcareo, oltre che privo di canali irrigui, sia poiché egli si era fatto carico di accollarsi anche i costi del per l'ammontare di € 2.547,53 annui, sia giacché riceveva, nella CP_6
veste di coltivatore diretto, a titolo di PAC, la sola somma di € 3.553,35 annua,
- ricordava che il contratto era stato concluso con l'espresso accordo della sorella e previa conoscenza della sorella che lo avevano ratificato, CP_4 CP_1
- deduceva che, alla luce di quanto osservato, non sussisteva alcun rapporto di incompatibilità tra gli interessi della società rappresentata e quelli suoi di rappresentante,
- eccepiva la genericità della domanda di restituzione delle attrezzature,
- invocava, in via riconvenzionale, la condanna delle sorelle a rimborsargli:
o l'equivalente economico dell'attività lavorativa prestata per la coltivazione del fondo in loro vece, quantificato in €. 15.000,00 annui ciascuna, a decorrere dal 5.11.17,
o il costo delle opere di miglioramento fondiario relative al disboscamento del pioppeto, da liquidarsi nell'importo di € 120.000,00.
Procedutosi alla trattazione meramente orale del giudizio, la causa è stata quindi decisa pagina 5 di 18 con la sentenza impugnata, in forza della quale il Tribunale di Verona:
- dichiarata l'incompetenza per materia della Sezione Specializzata Agraria in ordine alle domande riconvenzionali trasversali proposte dal resistente nei confronti delle socie, in quanto attinenti al rapporto societario,
- ricordato che nella società semplice il potere di rappresentanza e di amministrazione si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, senza necessità di distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ma trovando comunque un limite negli atti che non si pongono in rapporto di strumentalità rispetto alla realizzazione dell'oggetto sociale delineato nell'atto costitutivo,
- osservato che in forza dell'art. 6 dell'atto costitutivo la società agricola ricorrente aveva esclusivamente ad oggetto l'allevamento zootecnico e la coltivazione dei terreni agricoli in proprietà, in affitto o in comodato, mentre non era previsto che la stessa potesse concedere in affitto i propri terreni, sicché il contratto di affitto concluso in proprio da doveva pertanto essere dichiarato nullo ed Parte_1
inefficace in quanto finiva inevitabilmente per impedire lo svolgimento dell'attività di coltivazione fino ad allora svolta e, quindi, per precludere il perseguimento dell'oggetto sociale,
- atteso che la ricorrente aveva espresso rinuncia in corso di causa alla richiesta di rilascio del fondo,
- ritenuta la fondatezza della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni a carico del resistente, dal momento che la società ricorrente era stata privata della materiale disponibilità del fondo per effetto dell'occupazione dello stesso da parte del Pt_1
ha dichiarato la nullità del contratto di affitto agrario stipulato in data 11.2.20 tra la compagine ricorrente ed il resistente, condannando quest'ultimo a risarcire la pagina 6 di 18 controparte dei danni conseguenti alla illegittima occupazione del fondo, da liquidarsi in separato giudizio, nonché a rifonderle le spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario resistente formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese, con refusione delle spese di lite in proprio favore, come meglio precisato in epigrafe.
Rimasta contumace come già in primo grado, si costituivano invece Controparte_1
in giudizio e la , CP_2 Controparte_5 CP_1 CP_4
chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
[...]
Procedutosi alla fissazione della discussione e datosi luogo alla stessa nel corso dell'udienza del 3 dicembre 2025, la causa è stata quindi decisa dal collegio con la lettura in pari data di separato dispositivo.
3. I motivi della decisione
Il gravame è solo parzialmente fondato e merita quindi accoglimento negli stretti limiti di cui al dispositivo, dovendosi comunque, innanzi tutto, rilevare che l'appellante, pur censurando nell'esposizione dei vari motivi la relativa dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Tribunale sul punto, non ha riproposto le domande riconvenzionali esperite in primo grado avverso le altre socie, sulle quali, pertanto, questa Corte non deve pronunciarsi.
3.1 Con il primo motivo d'appello il censura la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui ha pronunciato la nullità del contratto d'affitto agrario concluso in data
11.2.20 lamentando che il Tribunale:
- abbia esaminato l'atto costitutivo al fine di decidere circa le domande formulate pagina 7 di 18 dalla ricorrente pur contestualmente escludendo la propria competenza relativamente alla domanda riconvenzionale trasversale da lui formulata nei confronti delle controparti poiché ritenuta attinente ai rapporti societari,
- abbia affermato l'esistenza di uno stravolgimento dell'oggetto sociale senza tenere conto del fatto che il contratto sociale era già cessato alla data del 9.10.20 e che, comunque, il fondo continuava ad essere coltivato dalla società agricola,
- abbia omesso di considerare che il terreno era da lui coltivato nell'interesse della compagine sociale e che egli si era sin da subito dimostrato disponibile a rilasciarlo,
- abbia dichiarato la nullità e non, invece, l'annullamento del contratto in oggetto,
comunque tacitamente ratificato dalle altre socie, che per quattro anni nulla avevano avuto da ridire in merito alla sua conclusione.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sotto un primo profilo va, invero, osservato, come l'affermata esclusione della competenza del Tribunale a conoscere della domanda riconvenzionale trasversale formulata dal resistente nei confronti delle controparti, assunta nel presupposto della attinenza di essa ai rapporti societari in essere fra i vari componenti della compagine agricola, non comportasse in alcun modo la preclusione per il giudice di primo grado di valutare la fondatezza della domanda principale esperita dalla ricorrente tenendo conto di quanto disposto dallo statuto sociale.
Nella prima delle ipotesi citate, infatti, il Tribunale di Verona ha declinato la propria cognizione con riferimento ad una domanda esplicitamente finalizzata ad impingere nel merito di questioni societarie volte a determinare quali fossero le obbligazioni gravanti su ciascun componente della compagine ed a verificare se le medesime risultassero o meno adempiute, dovendosi pronunciare sulle stesse con forza di giudicato, ciò che pagina 8 di 18 imponeva la trattazione della questione da parte dell'ufficio competente in materia.
Nella seconda delle predette ipotesi, invece, l'ufficio giudiziario era chiamato a pronunciarsi su di una domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia di un contratto agrario, sicuramente rientrante nella propria sfera di competenza proprio in ragione del petitum e della causa petendi ora declamate, riguardo alla quale la questione attinente alla latitudine dei poteri riconosciuti dallo statuto ed in concreto esercitabili dal legale rappresentante della società agricola doveva, invece,
essere trattata solo in via incidentale, al fine di risolvere la questione principale.
Sotto un secondo profilo va, poi, notato che la cessazione del contratto sociale alla data del 9.10.20 non costituiva, di per sé sola, ragione tale da escludere l'esistenza di uno stravolgimento dell'oggetto sociale determinata dalla conclusione dell'atto di affittanza agraria, dal momento che la relativa valutazione non poteva che essere compiuta con riferimento alla data di conclusione dell'atto stesso, risalente all'11.2.20, e cioè ad un momento nel quale la società era ancora pienamente in essere ed operativa e rispetto al quale la condotta denunciata veniva, in effetti, a comportare un pregiudizio della sua posizione, come meglio si vedrà infra.
E ciò senza contare, poi, la circostanza che gli effetti negativi di cui più oltre venivano a ripercuotersi sulla compagine non solo nel momento in cui l'atto veniva concluso,
rendendo impossibile la prosecuzione dell'oggetto sociale, ma anche con riferimento alla sua fase di liquidazione, la cui fruttuosità risultava posta fortemente in dubbio dal gravare sull'unico bene conferito nella compagine di un contratto di affittanza, della durata di ben quattordici anni e caratterizzato da un canone particolarmente esiguo, tale da scoraggiare fortemente l'acquisto del fondo da parte di terzi.
pagina 9 di 18 Sotto un terzo profilo deve, invece contestarsi l'affermazione del secondo cui il Pt_1
fondo avrebbe comunque continuato ad essere coltivato dalla società agricola,
deponendo in senso contrario la circostanza, invero pacifica, che esso fosse stato al contrario direttamente affittato a Né, a contrario, vale sottolineare che Parte_1
quest'ultimo è socio della Parte_2
giacché il contratto d'affitto risulta stipulato con il medesimo quale persona fisica del tutto distinta dalla compagine e senza che nemmeno sia in qualche modo esplicitata nell'atto la sua qualifica di socio della concedente, conseguendone che tutti gli effetti giuridici del contratto devono intendersi acquisiti alla sfera giuridica del medesimo.
E, d'altro canto, laddove vi fosse mai stata la volontà di demandare la conduzione di pertinenza della società ad uno solo dei soci, e cioè nella specie al nella veste di Pt_1
unico interessato a siffatto tipo di attività, allora tale volontà dei soci avrebbe semmai dovuto essere formalizzata mediante una specifica delibera societaria, avente valenza endogena, volta a determinare in concreto gli apporti dovuti da ciascun singolo componente della compagine, e non invece a mezzo di un contratto d'affitto, che, quale atto intercorso fra due contraenti autonomi, necessariamente presentava valenza esogena, venendo a costituire situazioni giuridiche distinte in capo a ciascuno di essi,
formalizzando il fatto che la conduzione non era più gestita dalla società agricola ma da un soggetto terzo. Laddove, poi, il fatto che la delibera di cui sopra non venisse assunta,
ben vale a dimostrare l'assenza di una qualsiasi volontà sociale di operare nel senso sopra indicato ed il tentativo solitario del di impossessarsi di fatto del fondo. Pt_1
Sotto un quarto profilo va, del pari rigettata, la censura attinente al fatto che il contratto sarebbe stato ratificato dalle altre socie poiché, a tal fine, non è sufficiente dimostrare pagina 10 di 18 che le stesse siano rimaste silenti per quattro anni prima di sollevare contestazioni in merito alla intervenuta stipula dell'atto, dovendosi, al contrario procedere, da parte del
dominus, alla manifestazione di una volontà diretta ad approvare l'operato del suo rappresentante o del mandatario, per la quale, sebbene non siano richieste formule sacramentali, occorre comunque che essa sia esplicitata in modo chiaro ed inequivoco,
non necessariamente per iscritto, ma con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti.
Ciò che non può, evidentemente, desumersi da una mera mancanza di immediata reazione all'attività posta in essere dal e, tanto più, in assenza di una prova certa Pt_1
– il cui onere dimostrativo incombeva sul resistente – del momento in cui le altre socie venivano effettivamente a conoscenza dell'esistenza del contratto.
E, del pari, sotto un quinto profilo, va rigettata la considerazione secondo cui il
Tribunale avrebbe dovuto tenere presente che il si era sin da subito dimostrato Pt_1
disponibile a rilasciare il fondo a richiesta della società, trattandosi di un mero flatus
vocis, mai concretizzatosi prima dell'instaurazione del giudizio e quindi privo di un qualsiasi oggettivo rilievo ai fini della decisione
Va invece riscontrata, sotto un sesto profilo, la fondatezza della doglianza nella parte in cui si lamenta che sia stata dichiarata la nullità del contratto anziché disposto il suo annullamento. A mente del disposto dell'art. 1394 cc, infatti, la sanzione per un contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con la parte rappresentata è
quella dell'annullamento e non quella della nullità, con tutto ciò che ne consegue in tema di effetti giacché, mentre il contratto nullo è considerato inesistente fin dall'origine e non produce pertanto alcun effetto giuridico, quello annullabile continua a produrre i pagina 11 di 18 suoi effetti finché la relativa declaratoria non viene pronunciata con sentenza.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia pronunciato il capo di condanna generica al risarcimento dei danni pur non avendo accertato l'esistenza di un qualsiasi atto lesivo, in contrasto con la più
recente giurisprudenza di legittimità in materia, e senza nemmeno tenere conto del fatto che egli si era dichiarato disponibile all'immediato rilascio del fondo, come poi regolarmente avvenuto comperando davanti al notaio per dare corso alla vendita a terzi del terreno in questione. Sottolinea, inoltre, il fatto che, in ipotesi di annullamento del contratto, i danni potrebbero verificarsi solo ex nunc, e cioè a far data dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva che dispone in tal senso.
Il motivo è solo in parte fondato.
La più recente giurisprudenza di legittimità in materia ha invero ben avuto modo di chiarire che – se, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 cpc, non è sufficiente riscontrare l'illegittimità della condotta, occorrendo anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato – comunque ciò che deve essere dimostrato è
unicamente l'esistenza del fatto illecito nonché della sua mera potenzialità dannosa, da provarsi in maniera sommaria e generica (Cass. 29.8.18 n. 21326).
Tale posizione è poi stata rinforzata ed ulteriormente chiarita:
- dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 29862 del 12.10.22, la quale ha statuito che, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che pagina 12 di 18 l'esistenza del danno appaia anche solo probabile, conseguendone che non è
necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il quantum debeatur, le quali andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio,
- dall'ordinanza n. 8729 del 28.3.23, la quale ha specificato che, in tale ambito, non occorre nemmeno la prova certa di un danno ma è sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli, conseguendone che anche il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa,
nel caso concreto, negarne poi l'esistenza.
Sicché, essendosi nella fattispecie in presenza della stipula di un contratto tale da comportare la sottrazione della disponibilità del fondo alla società agricola che ne era proprietaria e da precluderne la diretta coltivazione, con tutto quel che ne consegue in tema:
- da un lato, di impossibilità di prosecuzione dell'oggetto sociale, che esclusivamente a tale attività faceva riferimento,
- d'altro lato, di ritardo e di minor fruttuosità delle operazioni di liquidazione della compagine,
non vi è chi non veda come l'atto in oggetto risulti almeno potenzialmente idoneo a cagionare un danno alla odierna appellata, la cui effettiva esistenza e quantificazione dovranno peraltro poi essere rimesse al giudice che eventualmente, in futuro, sarà
chiamato ad occuparsi della liquidazione di esso.
Conseguendone allora l'infondatezza della presente doglianza, salvo per quanto attiene pagina 13 di 18 al fatto che, a seguito dell'accoglimento del primo motivo di doglianza, il danno da legittima occupazione riguarda unicamente il periodo successivo all'annullamento del contratto, il quale esplica i suoi effetti ex nunc.
3.3 Con il terzo motivo di censura viene, infine, contestato il capo di pronuncia con il quale è stata disposta la condanna del alla refusione delle spese di lite in favore Pt_1
delle controparti, opinandosi che all'accoglimento dei motivi di gravame debba conseguire la modifica della decisione anche in punto di spese processuali.
Il motivo è infondato.
Ed invero, sebbene a seguito del parziale accoglimento dell'appello risulti necessario modificare la statuizione di cui al capo 2) della sentenza impugnata, dichiarandosi l'annullamento e non la nullità del contratto di affittanza agraria, resta comunque innegabile che la domanda svolta dalla ricorrente sia stata accolta, sebbene per un motivo diverso rispetto a quello individuato dal Tribunale. Ciò che comporta in ogni caso il gravare delle spese di lite in capo all'odierno appellante.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le pagina 14 di 18 disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che il valore della causa è pari al valore del contratto di affittanza sino alla sua scadenza (€ 8.000,00 annui di canone per quattordici mensilità);
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto comunque soccombente all'esito del giudizio che, se ha visto rigettata la domanda di nullità dell'atto contestato, si è peraltro concluso con l'accoglimento della domanda subordinata di annullamento dello stesso, liquidandole come già determinato dal Tribunale quanto al giudizio di primo grado (anche in ragione del fatto che tale capo di sentenza non è stato impugnato dagli appellati) ed in €
9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Con la precisazione che, in adesione alle più recenti pronunce della Suprema Corte
(Cass. 11.11.24 n. 29077 e 16.4.21 n. 10206), non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora pagina 15 di 18 questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie,
come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, formulata dalla compagine appellata, dal momento che il contegno del non evidenzia né una Pt_1
specifica mala fede né altre condotte censurabili, bensì solo il semplice esercizio del diritto di difesa, il quale gli ha comunque consentito di ottenere un ridimensionamento delle pretese avanzate ex adverso a seguito della riforma del capo di pronuncia relativo pagina 16 di 18 alla dichiarata nullità del contratto di affitto agrario.
E, del pari, non merita accoglimento l'istanza di cancellazione dell'espressione “Siamo
su scherzi a parte!”, contenuta a pag. 3 della comparsa di costituzione della
[...]
essendo in proposito sufficiente notare: Parte_2
- da un lato, come, con la frase in oggetto, non si sia in alcun modo inteso colpire l'onore o la reputazione della controparte bensì unicamente sottolineare la scarsa credibilità delle tesi sostenute in giudizio,
- d'altro lato, come la Corte di cassazione abbia a propria volta osservato che in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi vada peraltro esclusa la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc di quelle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa addirittura investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive (Cass. 18.10.16 n. 21031 e Cass.
6.12.11 n. 26195).
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 858/2025, pubblicata in data
20.5.25, che per il resto conferma:
1) dispone l'annullamento del contratto di affitto agrario stipulato in data 11.2.20 tra e la , Parte_1 Controparte_5 CP_1 Controparte_4
;
[...]
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della di Controparte_5
pagina 17 di 18 , in liquidazione le spese processuali di questo grado di Pt_1 Parte_2
giudizio che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna la parte appellante a rifondere in favore di le spese CP_2
processuali di questo grado di giudizio che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pagina 18 di 18
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE AGRARIA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. agr. Lorenzo Del Rizzo Componente Esperto dott. agr. Daniele Vaccari Componente Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1200/2025 R.G. e promossa con ricorso notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in VILLAFRANCA DI VERONA, C.SO VITTORIO
EMANUELE n. 81/A, con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI ADOLFO PE, contro
Controparte_1
(C.F. C.F._2
pagina 1 di 18 - appellata - contumace,
CP_2
(C.F. ) C.F._3
- appellata - elettivamente domiciliata in VENEZIA, SAN POLO n. 720, con il patrocinio degli avv.ti CAPPIOTTI PE, CAPPIOTTI UL e IN GE,
, Controparte_3 Controparte_4
,
[...]
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliata in VERONA, CORSO PORTA NUOVA n. 43, con il patrocinio degli avv.ti RAVIGNANI RICCARDO e NUZZI DANIELA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 858/2025, pubblicata in data
20.5.25.
Conclusioni dell'appellante:
A) riformarsi la sentenza del Tribunale di Verona Sezione Specializzata Agraria n.
858/2025 pubblicata il 20/05/25 nella parte in cui ha pronunciato la nullità del contratto di affitto agrario 11/02/2020;
B) In accoglimento di tutti i motivi esposti in premessa, qui per intero richiamati, riformarsi la sentenza n. 858/2025 del Tribunale di Verona Sezione Specializzata
Agraria pubblicata il 20/05/25 nella parte in cui ha emesso nei confronti di Pt_1
condanna generica al risarcimento dei danni. Conseguentemente dichiararsi che
[...]
pagina 2 di 18 nulla è dovuto da a , Parte_1 Controparte_5 CP_1
; Controparte_4
C) Riformarsi la sentenza del Tribunale di Verona nella parte in cui condanna il sig.
alla rifusione delle spese a favore di di , Parte_1 Controparte_5 Pt_1
e CP_1 Controparte_4 CP_2
D) Spese di entrambi i giudizi rifuse.
Conclusioni della appellata CP_2
1) respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto Parte_1
inammissibile e, comunque, perché totalmente infondato per le ragioni esposte, confermandosi la sentenza impugnata;
2) spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse;
3) sentenza esecutiva.
Conclusioni della appellata , , Controparte_5 CP_1 [...]
: Controparte_4
1. respingersi l'impugnazione ex adverso proposta perché infondata sia in fatto che in diritto, confermandosi l'impugnata sentenza.
2. Spese e compensi del grado interamente rifusi con ulteriore condanna a sensi dell'art. 96 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso promosso avanti al Tribunale di Verona, Sezione Specializzata Agraria, la premettendo: Parte_2
- di essere proprietaria di un fondo rustico di ragguardevole valore costituito da terreni agricoli ed un fabbricato, della superficie complessiva di ettari 33.42.19, ubicato nel Comune di Nogarole Rocca, nonché di tutte le attrezzature agricole pagina 3 di 18 utilizzate per la conduzione e coltivazione del medesimo,
- che agendo nella totale illegittimità, nonostante che la compagine da Parte_1
lui rappresentata fosse in scadenza per il 9.10.20, pochi mesi prima di tale termine,
senza dare alcun avviso preventivo agli altri soci, aveva stipulato senza l'assistenza delle competenti organizzazioni professionali, un contratto di affitto con sé stesso in data 11.2.20, della durata di quattordici annate agrarie per il risibile importo di €
8.000,00 annuo, registrandolo il successivo 20.2.20,
- che in base alle previsioni dello statuto sociale al predetto socio era peraltro unicamente affidata l'amministrazione ordinaria,
- che il contratto risultava annullabile, se non addirittura nullo, giacché stipulato dal
motu proprio in totale conflitto di interessi, senza la preventiva adesione Pt_1
degli altri soci, con l'unica finalità di impoverire irrimediabilmente la compagine e di impedirne la liquidazione,
- che a seguito dell'atto in questione la società agricola in liquidazione non poteva nemmeno più ritenersi tale, essendo pacifico che l'attività di concessione a terzi di terreni in locazione debba essere considerata attività commerciale, di tal che la condotta posta in essere dal resistente risultava averne anche violato lo statuto, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che il contratto d'affitto in questione venisse dichiarato nullo, invalido ed inefficace, o comunque annullato o risolto, con condanna del all'immediata restituzione dei terreni, del fabbricato e Pt_1
delle attrezzature nonché al risarcimento di tutti i danni così provocati, da quantificarsi in separato giudizio.
Costituitosi in giudizio, il resistente:
- faceva presente:
o che, sebbene in forza dello statuto i soci si fossero impegnati a prestare la pagina 4 di 18 propria attività in favore della società, e si erano CP_1 CP_2
peraltro astenute dall'adempiere a tale obbligo,
o che solo lui aveva provveduto alla coltivazione del fondo, bonificandolo e rendendolo coltivabile, così da maturare un credito di € 120.000,00 nei confronti degli altri soci per ingiustificato arricchimento,
- sosteneva che la scelta di procedere alla conclusione del contestato affitto era l'unica idonea a consentire la coltivazione del fondo, dal momento che la compagine non era dotata di macchine agricole,
- ribadiva la congruità del prezzo sia poiché il terreno era paludoso e calcareo, oltre che privo di canali irrigui, sia poiché egli si era fatto carico di accollarsi anche i costi del per l'ammontare di € 2.547,53 annui, sia giacché riceveva, nella CP_6
veste di coltivatore diretto, a titolo di PAC, la sola somma di € 3.553,35 annua,
- ricordava che il contratto era stato concluso con l'espresso accordo della sorella e previa conoscenza della sorella che lo avevano ratificato, CP_4 CP_1
- deduceva che, alla luce di quanto osservato, non sussisteva alcun rapporto di incompatibilità tra gli interessi della società rappresentata e quelli suoi di rappresentante,
- eccepiva la genericità della domanda di restituzione delle attrezzature,
- invocava, in via riconvenzionale, la condanna delle sorelle a rimborsargli:
o l'equivalente economico dell'attività lavorativa prestata per la coltivazione del fondo in loro vece, quantificato in €. 15.000,00 annui ciascuna, a decorrere dal 5.11.17,
o il costo delle opere di miglioramento fondiario relative al disboscamento del pioppeto, da liquidarsi nell'importo di € 120.000,00.
Procedutosi alla trattazione meramente orale del giudizio, la causa è stata quindi decisa pagina 5 di 18 con la sentenza impugnata, in forza della quale il Tribunale di Verona:
- dichiarata l'incompetenza per materia della Sezione Specializzata Agraria in ordine alle domande riconvenzionali trasversali proposte dal resistente nei confronti delle socie, in quanto attinenti al rapporto societario,
- ricordato che nella società semplice il potere di rappresentanza e di amministrazione si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, senza necessità di distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ma trovando comunque un limite negli atti che non si pongono in rapporto di strumentalità rispetto alla realizzazione dell'oggetto sociale delineato nell'atto costitutivo,
- osservato che in forza dell'art. 6 dell'atto costitutivo la società agricola ricorrente aveva esclusivamente ad oggetto l'allevamento zootecnico e la coltivazione dei terreni agricoli in proprietà, in affitto o in comodato, mentre non era previsto che la stessa potesse concedere in affitto i propri terreni, sicché il contratto di affitto concluso in proprio da doveva pertanto essere dichiarato nullo ed Parte_1
inefficace in quanto finiva inevitabilmente per impedire lo svolgimento dell'attività di coltivazione fino ad allora svolta e, quindi, per precludere il perseguimento dell'oggetto sociale,
- atteso che la ricorrente aveva espresso rinuncia in corso di causa alla richiesta di rilascio del fondo,
- ritenuta la fondatezza della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni a carico del resistente, dal momento che la società ricorrente era stata privata della materiale disponibilità del fondo per effetto dell'occupazione dello stesso da parte del Pt_1
ha dichiarato la nullità del contratto di affitto agrario stipulato in data 11.2.20 tra la compagine ricorrente ed il resistente, condannando quest'ultimo a risarcire la pagina 6 di 18 controparte dei danni conseguenti alla illegittima occupazione del fondo, da liquidarsi in separato giudizio, nonché a rifonderle le spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario resistente formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di rigetto delle avverse pretese, con refusione delle spese di lite in proprio favore, come meglio precisato in epigrafe.
Rimasta contumace come già in primo grado, si costituivano invece Controparte_1
in giudizio e la , CP_2 Controparte_5 CP_1 CP_4
chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
[...]
Procedutosi alla fissazione della discussione e datosi luogo alla stessa nel corso dell'udienza del 3 dicembre 2025, la causa è stata quindi decisa dal collegio con la lettura in pari data di separato dispositivo.
3. I motivi della decisione
Il gravame è solo parzialmente fondato e merita quindi accoglimento negli stretti limiti di cui al dispositivo, dovendosi comunque, innanzi tutto, rilevare che l'appellante, pur censurando nell'esposizione dei vari motivi la relativa dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Tribunale sul punto, non ha riproposto le domande riconvenzionali esperite in primo grado avverso le altre socie, sulle quali, pertanto, questa Corte non deve pronunciarsi.
3.1 Con il primo motivo d'appello il censura la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui ha pronunciato la nullità del contratto d'affitto agrario concluso in data
11.2.20 lamentando che il Tribunale:
- abbia esaminato l'atto costitutivo al fine di decidere circa le domande formulate pagina 7 di 18 dalla ricorrente pur contestualmente escludendo la propria competenza relativamente alla domanda riconvenzionale trasversale da lui formulata nei confronti delle controparti poiché ritenuta attinente ai rapporti societari,
- abbia affermato l'esistenza di uno stravolgimento dell'oggetto sociale senza tenere conto del fatto che il contratto sociale era già cessato alla data del 9.10.20 e che, comunque, il fondo continuava ad essere coltivato dalla società agricola,
- abbia omesso di considerare che il terreno era da lui coltivato nell'interesse della compagine sociale e che egli si era sin da subito dimostrato disponibile a rilasciarlo,
- abbia dichiarato la nullità e non, invece, l'annullamento del contratto in oggetto,
comunque tacitamente ratificato dalle altre socie, che per quattro anni nulla avevano avuto da ridire in merito alla sua conclusione.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sotto un primo profilo va, invero, osservato, come l'affermata esclusione della competenza del Tribunale a conoscere della domanda riconvenzionale trasversale formulata dal resistente nei confronti delle controparti, assunta nel presupposto della attinenza di essa ai rapporti societari in essere fra i vari componenti della compagine agricola, non comportasse in alcun modo la preclusione per il giudice di primo grado di valutare la fondatezza della domanda principale esperita dalla ricorrente tenendo conto di quanto disposto dallo statuto sociale.
Nella prima delle ipotesi citate, infatti, il Tribunale di Verona ha declinato la propria cognizione con riferimento ad una domanda esplicitamente finalizzata ad impingere nel merito di questioni societarie volte a determinare quali fossero le obbligazioni gravanti su ciascun componente della compagine ed a verificare se le medesime risultassero o meno adempiute, dovendosi pronunciare sulle stesse con forza di giudicato, ciò che pagina 8 di 18 imponeva la trattazione della questione da parte dell'ufficio competente in materia.
Nella seconda delle predette ipotesi, invece, l'ufficio giudiziario era chiamato a pronunciarsi su di una domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia di un contratto agrario, sicuramente rientrante nella propria sfera di competenza proprio in ragione del petitum e della causa petendi ora declamate, riguardo alla quale la questione attinente alla latitudine dei poteri riconosciuti dallo statuto ed in concreto esercitabili dal legale rappresentante della società agricola doveva, invece,
essere trattata solo in via incidentale, al fine di risolvere la questione principale.
Sotto un secondo profilo va, poi, notato che la cessazione del contratto sociale alla data del 9.10.20 non costituiva, di per sé sola, ragione tale da escludere l'esistenza di uno stravolgimento dell'oggetto sociale determinata dalla conclusione dell'atto di affittanza agraria, dal momento che la relativa valutazione non poteva che essere compiuta con riferimento alla data di conclusione dell'atto stesso, risalente all'11.2.20, e cioè ad un momento nel quale la società era ancora pienamente in essere ed operativa e rispetto al quale la condotta denunciata veniva, in effetti, a comportare un pregiudizio della sua posizione, come meglio si vedrà infra.
E ciò senza contare, poi, la circostanza che gli effetti negativi di cui più oltre venivano a ripercuotersi sulla compagine non solo nel momento in cui l'atto veniva concluso,
rendendo impossibile la prosecuzione dell'oggetto sociale, ma anche con riferimento alla sua fase di liquidazione, la cui fruttuosità risultava posta fortemente in dubbio dal gravare sull'unico bene conferito nella compagine di un contratto di affittanza, della durata di ben quattordici anni e caratterizzato da un canone particolarmente esiguo, tale da scoraggiare fortemente l'acquisto del fondo da parte di terzi.
pagina 9 di 18 Sotto un terzo profilo deve, invece contestarsi l'affermazione del secondo cui il Pt_1
fondo avrebbe comunque continuato ad essere coltivato dalla società agricola,
deponendo in senso contrario la circostanza, invero pacifica, che esso fosse stato al contrario direttamente affittato a Né, a contrario, vale sottolineare che Parte_1
quest'ultimo è socio della Parte_2
giacché il contratto d'affitto risulta stipulato con il medesimo quale persona fisica del tutto distinta dalla compagine e senza che nemmeno sia in qualche modo esplicitata nell'atto la sua qualifica di socio della concedente, conseguendone che tutti gli effetti giuridici del contratto devono intendersi acquisiti alla sfera giuridica del medesimo.
E, d'altro canto, laddove vi fosse mai stata la volontà di demandare la conduzione di pertinenza della società ad uno solo dei soci, e cioè nella specie al nella veste di Pt_1
unico interessato a siffatto tipo di attività, allora tale volontà dei soci avrebbe semmai dovuto essere formalizzata mediante una specifica delibera societaria, avente valenza endogena, volta a determinare in concreto gli apporti dovuti da ciascun singolo componente della compagine, e non invece a mezzo di un contratto d'affitto, che, quale atto intercorso fra due contraenti autonomi, necessariamente presentava valenza esogena, venendo a costituire situazioni giuridiche distinte in capo a ciascuno di essi,
formalizzando il fatto che la conduzione non era più gestita dalla società agricola ma da un soggetto terzo. Laddove, poi, il fatto che la delibera di cui sopra non venisse assunta,
ben vale a dimostrare l'assenza di una qualsiasi volontà sociale di operare nel senso sopra indicato ed il tentativo solitario del di impossessarsi di fatto del fondo. Pt_1
Sotto un quarto profilo va, del pari rigettata, la censura attinente al fatto che il contratto sarebbe stato ratificato dalle altre socie poiché, a tal fine, non è sufficiente dimostrare pagina 10 di 18 che le stesse siano rimaste silenti per quattro anni prima di sollevare contestazioni in merito alla intervenuta stipula dell'atto, dovendosi, al contrario procedere, da parte del
dominus, alla manifestazione di una volontà diretta ad approvare l'operato del suo rappresentante o del mandatario, per la quale, sebbene non siano richieste formule sacramentali, occorre comunque che essa sia esplicitata in modo chiaro ed inequivoco,
non necessariamente per iscritto, ma con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti.
Ciò che non può, evidentemente, desumersi da una mera mancanza di immediata reazione all'attività posta in essere dal e, tanto più, in assenza di una prova certa Pt_1
– il cui onere dimostrativo incombeva sul resistente – del momento in cui le altre socie venivano effettivamente a conoscenza dell'esistenza del contratto.
E, del pari, sotto un quinto profilo, va rigettata la considerazione secondo cui il
Tribunale avrebbe dovuto tenere presente che il si era sin da subito dimostrato Pt_1
disponibile a rilasciare il fondo a richiesta della società, trattandosi di un mero flatus
vocis, mai concretizzatosi prima dell'instaurazione del giudizio e quindi privo di un qualsiasi oggettivo rilievo ai fini della decisione
Va invece riscontrata, sotto un sesto profilo, la fondatezza della doglianza nella parte in cui si lamenta che sia stata dichiarata la nullità del contratto anziché disposto il suo annullamento. A mente del disposto dell'art. 1394 cc, infatti, la sanzione per un contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con la parte rappresentata è
quella dell'annullamento e non quella della nullità, con tutto ciò che ne consegue in tema di effetti giacché, mentre il contratto nullo è considerato inesistente fin dall'origine e non produce pertanto alcun effetto giuridico, quello annullabile continua a produrre i pagina 11 di 18 suoi effetti finché la relativa declaratoria non viene pronunciata con sentenza.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia pronunciato il capo di condanna generica al risarcimento dei danni pur non avendo accertato l'esistenza di un qualsiasi atto lesivo, in contrasto con la più
recente giurisprudenza di legittimità in materia, e senza nemmeno tenere conto del fatto che egli si era dichiarato disponibile all'immediato rilascio del fondo, come poi regolarmente avvenuto comperando davanti al notaio per dare corso alla vendita a terzi del terreno in questione. Sottolinea, inoltre, il fatto che, in ipotesi di annullamento del contratto, i danni potrebbero verificarsi solo ex nunc, e cioè a far data dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva che dispone in tal senso.
Il motivo è solo in parte fondato.
La più recente giurisprudenza di legittimità in materia ha invero ben avuto modo di chiarire che – se, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 cpc, non è sufficiente riscontrare l'illegittimità della condotta, occorrendo anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato – comunque ciò che deve essere dimostrato è
unicamente l'esistenza del fatto illecito nonché della sua mera potenzialità dannosa, da provarsi in maniera sommaria e generica (Cass. 29.8.18 n. 21326).
Tale posizione è poi stata rinforzata ed ulteriormente chiarita:
- dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 29862 del 12.10.22, la quale ha statuito che, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che pagina 12 di 18 l'esistenza del danno appaia anche solo probabile, conseguendone che non è
necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il quantum debeatur, le quali andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio,
- dall'ordinanza n. 8729 del 28.3.23, la quale ha specificato che, in tale ambito, non occorre nemmeno la prova certa di un danno ma è sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli, conseguendone che anche il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa,
nel caso concreto, negarne poi l'esistenza.
Sicché, essendosi nella fattispecie in presenza della stipula di un contratto tale da comportare la sottrazione della disponibilità del fondo alla società agricola che ne era proprietaria e da precluderne la diretta coltivazione, con tutto quel che ne consegue in tema:
- da un lato, di impossibilità di prosecuzione dell'oggetto sociale, che esclusivamente a tale attività faceva riferimento,
- d'altro lato, di ritardo e di minor fruttuosità delle operazioni di liquidazione della compagine,
non vi è chi non veda come l'atto in oggetto risulti almeno potenzialmente idoneo a cagionare un danno alla odierna appellata, la cui effettiva esistenza e quantificazione dovranno peraltro poi essere rimesse al giudice che eventualmente, in futuro, sarà
chiamato ad occuparsi della liquidazione di esso.
Conseguendone allora l'infondatezza della presente doglianza, salvo per quanto attiene pagina 13 di 18 al fatto che, a seguito dell'accoglimento del primo motivo di doglianza, il danno da legittima occupazione riguarda unicamente il periodo successivo all'annullamento del contratto, il quale esplica i suoi effetti ex nunc.
3.3 Con il terzo motivo di censura viene, infine, contestato il capo di pronuncia con il quale è stata disposta la condanna del alla refusione delle spese di lite in favore Pt_1
delle controparti, opinandosi che all'accoglimento dei motivi di gravame debba conseguire la modifica della decisione anche in punto di spese processuali.
Il motivo è infondato.
Ed invero, sebbene a seguito del parziale accoglimento dell'appello risulti necessario modificare la statuizione di cui al capo 2) della sentenza impugnata, dichiarandosi l'annullamento e non la nullità del contratto di affittanza agraria, resta comunque innegabile che la domanda svolta dalla ricorrente sia stata accolta, sebbene per un motivo diverso rispetto a quello individuato dal Tribunale. Ciò che comporta in ogni caso il gravare delle spese di lite in capo all'odierno appellante.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le pagina 14 di 18 disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che il valore della causa è pari al valore del contratto di affittanza sino alla sua scadenza (€ 8.000,00 annui di canone per quattordici mensilità);
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto comunque soccombente all'esito del giudizio che, se ha visto rigettata la domanda di nullità dell'atto contestato, si è peraltro concluso con l'accoglimento della domanda subordinata di annullamento dello stesso, liquidandole come già determinato dal Tribunale quanto al giudizio di primo grado (anche in ragione del fatto che tale capo di sentenza non è stato impugnato dagli appellati) ed in €
9.991,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Con la precisazione che, in adesione alle più recenti pronunce della Suprema Corte
(Cass. 11.11.24 n. 29077 e 16.4.21 n. 10206), non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora pagina 15 di 18 questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie,
come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, formulata dalla compagine appellata, dal momento che il contegno del non evidenzia né una Pt_1
specifica mala fede né altre condotte censurabili, bensì solo il semplice esercizio del diritto di difesa, il quale gli ha comunque consentito di ottenere un ridimensionamento delle pretese avanzate ex adverso a seguito della riforma del capo di pronuncia relativo pagina 16 di 18 alla dichiarata nullità del contratto di affitto agrario.
E, del pari, non merita accoglimento l'istanza di cancellazione dell'espressione “Siamo
su scherzi a parte!”, contenuta a pag. 3 della comparsa di costituzione della
[...]
essendo in proposito sufficiente notare: Parte_2
- da un lato, come, con la frase in oggetto, non si sia in alcun modo inteso colpire l'onore o la reputazione della controparte bensì unicamente sottolineare la scarsa credibilità delle tesi sostenute in giudizio,
- d'altro lato, come la Corte di cassazione abbia a propria volta osservato che in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi vada peraltro esclusa la cancellazione ai sensi dell'art. 89 cpc di quelle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa addirittura investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive (Cass. 18.10.16 n. 21031 e Cass.
6.12.11 n. 26195).
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 858/2025, pubblicata in data
20.5.25, che per il resto conferma:
1) dispone l'annullamento del contratto di affitto agrario stipulato in data 11.2.20 tra e la , Parte_1 Controparte_5 CP_1 Controparte_4
;
[...]
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della di Controparte_5
pagina 17 di 18 , in liquidazione le spese processuali di questo grado di Pt_1 Parte_2
giudizio che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna la parte appellante a rifondere in favore di le spese CP_2
processuali di questo grado di giudizio che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
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