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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 319 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2024 vertente tra:
IN PROPRIO E QUALE LEG.RAPPR. Parte_1
(C.F. CP_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GAMBERONI ANTONELLA e C.F._1
dell'avv. NATALE GENNARO ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO DI ANCONA elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 55 ANCONA
APPELLATO/I
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che, in data 31/12/2009, veniva emessa e notificata dall'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Camerino, alla e al Controparte_3
legale rappresentante sig.ra , Ordinanza-ingiunzione per violazione Parte_1
degli artt. 53, co. 9 e 11, D.lgs. n. 165/2001, 6, co.
1. D.L. n. 79/1997 e 1, co. 56 58 60
61, L. n. 662/1996, per essersi avvalsa negli anni 2004, 2005 e 2006, di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato rese da dipendenti pubblici in regime di incompatibilità con l'incarico ricoperto nella pubblica amministrazione di appartenenza e senza aver comunicato a tale amministrazione i compensi agli stessi erogati, così come risultante dal processo verbale di constatazione redatto e notificato dalla Guardia di
Finanza di Camerino in data 04/09/2007.
La sig.ra per sé e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
, adiva il Tribunale di Camerino proponeva ricorso in Controparte_3
opposizione in data 12/02/2010 alla predetta istanza di ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981, per l'annullamento, previa sospensiva della stessa;
l
[...]
di Macerata si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_4
pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 22 L. 689/981, nonché l'infondatezza nel merito con richiesta di respingimento del ricorso. All'udienza del 20/10/2010 il Giudice adito rinviava la causa, per la discussione sulle questioni pregiudiziali, all'udienza del 15/12/2010 a conclusione della quale, ritenute fondate le stesse, con la sentenza n. 268/2010, decideva dichiarando l'inammissibilità del ricorso stante la regolarità delle notifiche dell'ordinanza di ingiunzione e la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine perentorio di 30 gg..
La sig.ra impugnava la sentenza n. 268/2011 innanzi a questa Corte di appello Pt_1
(n. R.G. 712/2011), rappresentando, peraltro, di avere proposto anche giudizio per querela di falso relativa alla notifica dell'ordinanza ingiunzione, avanti al Tribunale di
Macerata (R.G. 328/2011). La Corte d'Appello, con ordinanza depositata il 12/07/2012, pagina 2 di 9 sospendeva il processo R.G. 712/2011, ex art. 295 c.p.c., a causa della pendenza del giudizio per la querela di falso.
Nel frattempo, il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 7/2017, depositata il
02/02/2017, rigettava la querela di falso, così come la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 149/202, pubblicata l'8/2/2022; impugnata quest'ultima sentenza il giudizio sulla querela di falso si è concluso con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3057, pubblicata il 02/02/2024, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dalla e dalla . Parte_1 Controparte_3
Dunque, la SI.ra , per sé e in qualità all'epoca di Parte_1
legale rappresentate della Controparte_5
., in data 29/04/2024, hanno proposto ricorso per la riassunzione del procedimento
[...]
di appello, R.G. 712/2011, avverso la sentenza di primo grado sull'ordinanza ingiunzione emessa il 31.12.2009, rappresentando che, nelle more, la Parte_3
è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e che l'
[...] Controparte_2
ha proceduto a sgravio parziale in data 19/04/2023. Hanno, dunque, chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del processo e/o disporre la sua interruzione ex art. 300
c.p.c..
Si è costituita l richiamando le precedenti difese, Controparte_2
confermando l'avvenuto sgravio parziale dell'ordinanza ingiunzione e concludendo come segue: “respingere la richiesta di interruzione del processo ai sensi dell'art. 300
c.p.c., per essere il procedimento di liquidazione coatta amministrativa concluso e la società cancellata dal Registro Imprese e, di conseguenza, per l'inammissibilità di una riassunzione del processo da parte del Commissario Liquidatore;
- a conferma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità del proposto ricorso, in quanto presentato oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della L. 689/198; - respingere tutte le eccezioni pregiudiziali e di merito nonché le richieste formulate in via subordinata con l'atto di appello, confermando la piena legittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata e della sanzione con la stessa”.
pagina 3 di 9 Fissata udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, la Corte si è riservata di decidere.
MOTIVAZIONE
A giudizio del Collegio, l'appello, riassunto dopo la definizione del giudizio di querela di falso, è infondato.
Come sopra visto, il presente giudizio è stato sospeso, avendo la Corte ritenuto pregiudiziale, la decisione sulla querela di falso depositata dalla al fine di Pt_1
valutare la validità o meno della notifica dell'ordinanza ingiunzione in parola avvenuta alla stessa in proprio e quale legale rappresentante della cooperativa in data Pt_2
4.1.2010.
Come sopra anticipato, tale giudizio si è concluso sfavorevolmente per la parte qui appellante.
Il Tribunale di Macerata ha, infatti, respinto la querela di falso affermando, quanto alla notifica avvenuta alla personalmente, che “parte attrice non ha fornito Pt_1
elementi sufficienti a dimostrare la falsità della relata nella parte in cui l'ufficiale giudiziario avrebbe falsamente attestato di aver ricevuto tale dichiarazione dal soggetto che ha ritirato l'atto. Deve infatti al riguardo evidenziarsi che non può essere ritenuta prova idonea la dichiarazione del soggetto che al quale è stato consegnato l'atto di non aver mai avuto l'incarico di ricevere atti inviati a quell'indirizzo, né quella di non aver reso una siffatta dichiarazione al messo notificatore al momento della notifica, atteso che tale deposizione proviene da un soggetto che potrebbe avere interesse ad invalidare la notifica per venir meno ad eventuali responsabilità a suo carico. In assenza di ulteriori elementi pertanto la querela di falso avverso tale notifica deve essere rigettata”.
Per ciò che concerne la querela di falso proposta avverso la relata di notifica effettuata nei confronti della , secondo il Tribunale di Parte_4
Macerata “i dedotti motivi di falsità, oltre alla qualità del soggetto che ha ricevuto l'atto
e all'insussistenza di un rapporto di lavoro tra e la Società Persona_1
pagina 4 di 9 , in ordine ai quali la querela però si presenta in parte inammissibile e in CP_1
parte infondata per le stesse considerazioni sopra esposte, attengono anche al luogo ove sarebbe avvenuta la relativa notifica”.
Ebbene, secondo il Tribunale “Quanto invece all'asserita falsa attestazione da parte del messo notificatore del luogo di avvenuta notifica, vale a dire via Osvaldo
Casali, anziché via Aristide Conti, dove la stessa sarebbe in realtà stata effettuata, gli elementi posti a sostegno della tesi difensiva della querelante non appaiono idonei ad assurgere a elementi gravi, precisi e concordanti, tali da non essere suscettibili di diverse interpretazioni e da confluire nella stessa direzione, inducendo così a ritenere provata la falsità dell'attestazione del luogo in cui l'attività di notifica sarebbe stata compiuta. In particolare la circostanza che risulta aver ricevuto Persona_1
entrambe le notifiche lo stesso giorno, una in via Aristide Conti e l'altra in via Osvaldo
Casali, 6, non appare impossibile e quindi inequivocabilmente rivelatrice della falsità della relata di notifica effettuata alla società Cooperativa, atteso che non risulta annotato l'orario di avvenuta consegna dei plichi, che invero potrebbero essere stati ritirati in due momenti diversi, e tenuto anche conto che i luoghi indicati nelle relazioni sono limitrofi. Né le prove testimoniali espletate sul punto appaiono dirimenti e idonee a fornire la prova della falsità del documento..”.
La statuizione di rigetto della querela di falso è oramai passata in giudicato, stante il rigetto dell'appello e del ricorso per cassazione, sicché ciò non può che confermare la validità del ragionamento seguito dal Tribunale di Camerino che ha dichiarato la regolarità delle due notifiche avvenute in data 4.1.2010, con conseguente tardività del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione depositato soltanto in data 12.2.2010.
D'altronde, risulta evidente l'errore giuridico commesso dalla parte opponente laddove ha calcolato i 30 giorni per l'opposizione facendoli decorrere dalla data del 13 gennaio 2010, senza avvedersi che la notifica avvenuta alla nella duplice sua Pt_1
veste, in tale data, era relativa alla mera c.a.n. ossia alla comunicazione di avvenuta notifica. Si ricorda, infatti, (avuto riguardo alla versione dell'art. 7 della L. n. 890/1982
pagina 5 di 9 vigente all'epoca ed applicabile anche alle notificazioni a mezzo dei messi speciali dell'amministrazione finanziaria ex art. 14 l.cit.) che l'art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, ha introdotto una particolare cautela per l'ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell'atto, aggiungendo al citato art. 7 un comma, l'ultimo, con cui si prevede che, in tal caso, «l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».
Ebbene, secondo la Corte di Cassazione “la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, senza l'ulteriore adempimento della spedizione, allo stesso destinatario dell'atto, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell'atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del
03/10/2016).
Dunque, premesso che l'originaria notifica del 4.1.2010 era avvenuta, a prescindere dalla contestata qualifica di addetto alla ricezione degli atti, a mani del figlio della e quindi a soggetto che certo non può dirsi privo di collegamento con la Pt_1
destinataria, alla data della ricezione della c.a.n. del 13.1.2010, la stessa era posta in condizione di sapere dell'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione nei giorni precedenti (alla c.a.n. era infatti allegata la relata di notifica della raccomandata precedente).
Va, in ogni caso, rilevato che non risulta che in primo grado l'opponente avesse pagina 6 di 9 articolato prove al fine di dimostrare che il consegnatario degli atti (ossia il figlio non rivestisse il ruolo di “addetto al ritiro degli atti” e non fosse al servizio Per_1
del destinatario.
Le prove orali sul punto articolate in sede di appello non risultano, infatti, essere state proposte né nell'atto di opposizione, né nel foglio di deduzioni per l'udienza del
14.7.2010, né all'udienza del 20.10.2010, nè nelle memorie autorizzate del 23.11.2010, essendosi la parte limitata a produrre la certificazione anagrafica di residenza del figlio, chiedendo, genericamente, prova testimoniale sul punto.
Al riguardo non è superfluo evidenziare che, come evidenziato in Cass. 10554/15,
“la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona "vicina", ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario”.
Dunque, considerato che, come statuito dalla Cassazione, la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della l. n. 890 del 1982, con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo, è chiaro che, nel caso in esame, quale data di perfezionamento della procedimento notificatorio non poteva considerarsi il 13 gennaio 2010 di ricezione della c.a.n., quanto, invece, semmai la data del 5.1.2010, data di spedizione della stessa.
Da ciò consegue che l'opposizione depositata in data 12 febbraio 2010 è inesorabilmente tardiva rispetto al termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 22 L.
pagina 7 di 9 n. 689/1981 (ora art. 6 D.lgs. 150/2011).
Per quanto sopra esposto, l'appello non può essere accolto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Va, ad ogni modo, dato atto che, nelle more della sospensione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 09/06/2015 che ha dichiarato incostituzionale la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinate dal comma 15 dell'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 (secondo cui “… I soggetti di cui al comma
9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.”), l'amministrazione ha proceduto, ai sensi dell'art.
2-quater del
D.L. 564/1994, in autotutela parziale con l'annullamento della sanzione prevista dall'art. 53, comma 15, in combinato disposto con il comma 9, D.lgs 165/2001, pari ad €
104.130,00.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del
D.P.R. n.115/2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
• Condanna gli appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €. 5.000,00, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A.
e C.P.A.;
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte degli pagina 8 di 9 appellanti, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma
1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 319 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2024 vertente tra:
IN PROPRIO E QUALE LEG.RAPPR. Parte_1
(C.F. CP_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GAMBERONI ANTONELLA e C.F._1
dell'avv. NATALE GENNARO ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO DI ANCONA elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 55 ANCONA
APPELLATO/I
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che, in data 31/12/2009, veniva emessa e notificata dall'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Camerino, alla e al Controparte_3
legale rappresentante sig.ra , Ordinanza-ingiunzione per violazione Parte_1
degli artt. 53, co. 9 e 11, D.lgs. n. 165/2001, 6, co.
1. D.L. n. 79/1997 e 1, co. 56 58 60
61, L. n. 662/1996, per essersi avvalsa negli anni 2004, 2005 e 2006, di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato rese da dipendenti pubblici in regime di incompatibilità con l'incarico ricoperto nella pubblica amministrazione di appartenenza e senza aver comunicato a tale amministrazione i compensi agli stessi erogati, così come risultante dal processo verbale di constatazione redatto e notificato dalla Guardia di
Finanza di Camerino in data 04/09/2007.
La sig.ra per sé e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
, adiva il Tribunale di Camerino proponeva ricorso in Controparte_3
opposizione in data 12/02/2010 alla predetta istanza di ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981, per l'annullamento, previa sospensiva della stessa;
l
[...]
di Macerata si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_4
pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 22 L. 689/981, nonché l'infondatezza nel merito con richiesta di respingimento del ricorso. All'udienza del 20/10/2010 il Giudice adito rinviava la causa, per la discussione sulle questioni pregiudiziali, all'udienza del 15/12/2010 a conclusione della quale, ritenute fondate le stesse, con la sentenza n. 268/2010, decideva dichiarando l'inammissibilità del ricorso stante la regolarità delle notifiche dell'ordinanza di ingiunzione e la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine perentorio di 30 gg..
La sig.ra impugnava la sentenza n. 268/2011 innanzi a questa Corte di appello Pt_1
(n. R.G. 712/2011), rappresentando, peraltro, di avere proposto anche giudizio per querela di falso relativa alla notifica dell'ordinanza ingiunzione, avanti al Tribunale di
Macerata (R.G. 328/2011). La Corte d'Appello, con ordinanza depositata il 12/07/2012, pagina 2 di 9 sospendeva il processo R.G. 712/2011, ex art. 295 c.p.c., a causa della pendenza del giudizio per la querela di falso.
Nel frattempo, il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 7/2017, depositata il
02/02/2017, rigettava la querela di falso, così come la Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 149/202, pubblicata l'8/2/2022; impugnata quest'ultima sentenza il giudizio sulla querela di falso si è concluso con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3057, pubblicata il 02/02/2024, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dalla e dalla . Parte_1 Controparte_3
Dunque, la SI.ra , per sé e in qualità all'epoca di Parte_1
legale rappresentate della Controparte_5
., in data 29/04/2024, hanno proposto ricorso per la riassunzione del procedimento
[...]
di appello, R.G. 712/2011, avverso la sentenza di primo grado sull'ordinanza ingiunzione emessa il 31.12.2009, rappresentando che, nelle more, la Parte_3
è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e che l'
[...] Controparte_2
ha proceduto a sgravio parziale in data 19/04/2023. Hanno, dunque, chiesto fissarsi udienza per la prosecuzione del processo e/o disporre la sua interruzione ex art. 300
c.p.c..
Si è costituita l richiamando le precedenti difese, Controparte_2
confermando l'avvenuto sgravio parziale dell'ordinanza ingiunzione e concludendo come segue: “respingere la richiesta di interruzione del processo ai sensi dell'art. 300
c.p.c., per essere il procedimento di liquidazione coatta amministrativa concluso e la società cancellata dal Registro Imprese e, di conseguenza, per l'inammissibilità di una riassunzione del processo da parte del Commissario Liquidatore;
- a conferma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità del proposto ricorso, in quanto presentato oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della L. 689/198; - respingere tutte le eccezioni pregiudiziali e di merito nonché le richieste formulate in via subordinata con l'atto di appello, confermando la piena legittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata e della sanzione con la stessa”.
pagina 3 di 9 Fissata udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, la Corte si è riservata di decidere.
MOTIVAZIONE
A giudizio del Collegio, l'appello, riassunto dopo la definizione del giudizio di querela di falso, è infondato.
Come sopra visto, il presente giudizio è stato sospeso, avendo la Corte ritenuto pregiudiziale, la decisione sulla querela di falso depositata dalla al fine di Pt_1
valutare la validità o meno della notifica dell'ordinanza ingiunzione in parola avvenuta alla stessa in proprio e quale legale rappresentante della cooperativa in data Pt_2
4.1.2010.
Come sopra anticipato, tale giudizio si è concluso sfavorevolmente per la parte qui appellante.
Il Tribunale di Macerata ha, infatti, respinto la querela di falso affermando, quanto alla notifica avvenuta alla personalmente, che “parte attrice non ha fornito Pt_1
elementi sufficienti a dimostrare la falsità della relata nella parte in cui l'ufficiale giudiziario avrebbe falsamente attestato di aver ricevuto tale dichiarazione dal soggetto che ha ritirato l'atto. Deve infatti al riguardo evidenziarsi che non può essere ritenuta prova idonea la dichiarazione del soggetto che al quale è stato consegnato l'atto di non aver mai avuto l'incarico di ricevere atti inviati a quell'indirizzo, né quella di non aver reso una siffatta dichiarazione al messo notificatore al momento della notifica, atteso che tale deposizione proviene da un soggetto che potrebbe avere interesse ad invalidare la notifica per venir meno ad eventuali responsabilità a suo carico. In assenza di ulteriori elementi pertanto la querela di falso avverso tale notifica deve essere rigettata”.
Per ciò che concerne la querela di falso proposta avverso la relata di notifica effettuata nei confronti della , secondo il Tribunale di Parte_4
Macerata “i dedotti motivi di falsità, oltre alla qualità del soggetto che ha ricevuto l'atto
e all'insussistenza di un rapporto di lavoro tra e la Società Persona_1
pagina 4 di 9 , in ordine ai quali la querela però si presenta in parte inammissibile e in CP_1
parte infondata per le stesse considerazioni sopra esposte, attengono anche al luogo ove sarebbe avvenuta la relativa notifica”.
Ebbene, secondo il Tribunale “Quanto invece all'asserita falsa attestazione da parte del messo notificatore del luogo di avvenuta notifica, vale a dire via Osvaldo
Casali, anziché via Aristide Conti, dove la stessa sarebbe in realtà stata effettuata, gli elementi posti a sostegno della tesi difensiva della querelante non appaiono idonei ad assurgere a elementi gravi, precisi e concordanti, tali da non essere suscettibili di diverse interpretazioni e da confluire nella stessa direzione, inducendo così a ritenere provata la falsità dell'attestazione del luogo in cui l'attività di notifica sarebbe stata compiuta. In particolare la circostanza che risulta aver ricevuto Persona_1
entrambe le notifiche lo stesso giorno, una in via Aristide Conti e l'altra in via Osvaldo
Casali, 6, non appare impossibile e quindi inequivocabilmente rivelatrice della falsità della relata di notifica effettuata alla società Cooperativa, atteso che non risulta annotato l'orario di avvenuta consegna dei plichi, che invero potrebbero essere stati ritirati in due momenti diversi, e tenuto anche conto che i luoghi indicati nelle relazioni sono limitrofi. Né le prove testimoniali espletate sul punto appaiono dirimenti e idonee a fornire la prova della falsità del documento..”.
La statuizione di rigetto della querela di falso è oramai passata in giudicato, stante il rigetto dell'appello e del ricorso per cassazione, sicché ciò non può che confermare la validità del ragionamento seguito dal Tribunale di Camerino che ha dichiarato la regolarità delle due notifiche avvenute in data 4.1.2010, con conseguente tardività del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione depositato soltanto in data 12.2.2010.
D'altronde, risulta evidente l'errore giuridico commesso dalla parte opponente laddove ha calcolato i 30 giorni per l'opposizione facendoli decorrere dalla data del 13 gennaio 2010, senza avvedersi che la notifica avvenuta alla nella duplice sua Pt_1
veste, in tale data, era relativa alla mera c.a.n. ossia alla comunicazione di avvenuta notifica. Si ricorda, infatti, (avuto riguardo alla versione dell'art. 7 della L. n. 890/1982
pagina 5 di 9 vigente all'epoca ed applicabile anche alle notificazioni a mezzo dei messi speciali dell'amministrazione finanziaria ex art. 14 l.cit.) che l'art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, ha introdotto una particolare cautela per l'ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell'atto, aggiungendo al citato art. 7 un comma, l'ultimo, con cui si prevede che, in tal caso, «l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».
Ebbene, secondo la Corte di Cassazione “la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, senza l'ulteriore adempimento della spedizione, allo stesso destinatario dell'atto, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell'atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del
03/10/2016).
Dunque, premesso che l'originaria notifica del 4.1.2010 era avvenuta, a prescindere dalla contestata qualifica di addetto alla ricezione degli atti, a mani del figlio della e quindi a soggetto che certo non può dirsi privo di collegamento con la Pt_1
destinataria, alla data della ricezione della c.a.n. del 13.1.2010, la stessa era posta in condizione di sapere dell'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione nei giorni precedenti (alla c.a.n. era infatti allegata la relata di notifica della raccomandata precedente).
Va, in ogni caso, rilevato che non risulta che in primo grado l'opponente avesse pagina 6 di 9 articolato prove al fine di dimostrare che il consegnatario degli atti (ossia il figlio non rivestisse il ruolo di “addetto al ritiro degli atti” e non fosse al servizio Per_1
del destinatario.
Le prove orali sul punto articolate in sede di appello non risultano, infatti, essere state proposte né nell'atto di opposizione, né nel foglio di deduzioni per l'udienza del
14.7.2010, né all'udienza del 20.10.2010, nè nelle memorie autorizzate del 23.11.2010, essendosi la parte limitata a produrre la certificazione anagrafica di residenza del figlio, chiedendo, genericamente, prova testimoniale sul punto.
Al riguardo non è superfluo evidenziare che, come evidenziato in Cass. 10554/15,
“la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona che, secondo una ragionevole previsione, è a contatto con il destinatario, trova giustificazione della propria diversità nell'ambito di un sistema dove è richiesto sempre l'avviso di ricevimento per la notificazione dell'atto e dove lo stesso avviso viene richiesto qualora l'atto non si sia potuto consegnare a persona "vicina", ma è stato depositato in un ufficio lontano dal normale accesso del destinatario. Ed infatti, le persone che ricevono l'atto sono soggetti che, o per vincoli contrattuali o per vincoli parentali, secondo l'id quod plerumque accidit consegneranno l'atto al destinatario”.
Dunque, considerato che, come statuito dalla Cassazione, la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della l. n. 890 del 1982, con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo, è chiaro che, nel caso in esame, quale data di perfezionamento della procedimento notificatorio non poteva considerarsi il 13 gennaio 2010 di ricezione della c.a.n., quanto, invece, semmai la data del 5.1.2010, data di spedizione della stessa.
Da ciò consegue che l'opposizione depositata in data 12 febbraio 2010 è inesorabilmente tardiva rispetto al termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 22 L.
pagina 7 di 9 n. 689/1981 (ora art. 6 D.lgs. 150/2011).
Per quanto sopra esposto, l'appello non può essere accolto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Va, ad ogni modo, dato atto che, nelle more della sospensione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 09/06/2015 che ha dichiarato incostituzionale la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinate dal comma 15 dell'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 (secondo cui “… I soggetti di cui al comma
9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.”), l'amministrazione ha proceduto, ai sensi dell'art.
2-quater del
D.L. 564/1994, in autotutela parziale con l'annullamento della sanzione prevista dall'art. 53, comma 15, in combinato disposto con il comma 9, D.lgs 165/2001, pari ad €
104.130,00.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del
D.P.R. n.115/2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
• Condanna gli appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €. 5.000,00, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A.
e C.P.A.;
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte degli pagina 8 di 9 appellanti, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma
1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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