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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/02/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 480/2020 RG. alla udienza del 16/02/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Di Nicola e A. Parte_1
De Iuliis
ricorrente
E
in persona del suo l.r. pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lamberto Giusti e Boris Giorgetti
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.8.2020, Parte_1 chiedeva la condanna della società al pagamento Controparte_1 della somma di 82.553,88 a titolo di differenze retributive.
Esponeva quanto segue:
di essere stato assunto dalla società convenuta a far data dal 18 marzo 2013;
che dal 18 marzo 2016 il contratto di apprendistato veniva trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il raggiungimento della qualifica definitiva di commesso addetto alla vendita inquadrato al 3° livello del CCNL applicato;
di aver in data 13 agosto 2019, rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali rispettando il termine di preavviso contrattualmente pattuito, con cessazione definitiva del rapporto al 13 settembre 2019;
di aver prestato, nel periodo 1 novembre 2015 – 13 settembre 2019 ore di lavoro straordinario per un numero complessivo pari a circa 4.825 ore,
non retribuite poiché pretestuosamente qualificate come
“straordinario non autorizzato”;
che dall'esame dei fogli presenze e dei prospetti paga si desume che le ore lavorative indicate in un foglio presenza venivano successivamente accreditate nel prospetto paga del mese successivo;
di aver sempre lavorato sei giorni la settimana su sette con la domenica come giorno di riposo, lavorando sia la mattina che il pomeriggio per circa 60 ore settimanali, con i seguenti orari di lavoro:
2 dalle ore 6:00/6:30 sino alle ore 20:30 con pausa pranzo dalle ore
13:00 alle ore 14:00 o, in alternativa, dalle ore 14:00 alle ore 15:00:
di aver, per tutta la durata dell'intercorso rapporto di lavoro, sotto le direttive del signor , sempre disimpegnato le seguenti Parte_2 mansioni:
a) attività di scarico merce;
b) attività di posizionamento della merce sugli scaffali;
c) attività di addetto alla cassa;
Si costituiva il resistente, contestando specificamente ed analiticamente i conteggi prodotti dal ricorrente. Contestava che il ricorrente fosse stabilmente adibito all'attività di cassiere e che quindi avesse diritto all'indennità di maneggio denaro.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Dall'istruttoria orale emerso che il ricorrente ha effettivamente svolto la prestazione lavorativa in favore della resistente osservando l'orario indicato nel ricorso, e cioè dalle 6,30 circa del mattino alle 20/
20,30 con un'ora di pausa per il pranzo.
Non è emerso con certezza che il ricorrente fosse destinato stabilmente alle casse, attesa la prova contraddittoria sul punto.
Con riferimento alle ore di straordinario di cui il ricorrente chiede la retribuzione, si rileva che le sesse risultano dai fogli presenza del ricorrente e dalle timbrature in essi apposte.
3 Gli stessi non sono stati disconosciuti dalla società resistente, la quale ha anzi prodotto i fogli mancanti.
Verificata la fondatezza del ricorso nell'an, va affrontata la quantificazione delle somme spettanti al . Parte_1
Sul punto è stata disposta perizia contabile.
Il nominato perito ha determinato in € 44.299,61 le somme spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive derivanti dalla mancata corresponsione delle somme spettanti a titolo di straordinario, di cui
41.435,08 a titolo di differenze retributive e la restante somma a titolo di
TFR.
Le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, raggiunte mediante corretta applicazione delle regole disciplinanti gli istituti esaminati ed approfonditi accertamenti ed immuni da vizi logici, devono essere condivise dal Giudicante.
Né si ritiene di disporre rinnovazioni o approfondimenti peritali, come richiesti dalla resistente, avendo il nominato perito tenuto pienamente conto delle osservazioni formulate dalla società convenuta ed avendo altresì argomentato ampiamente, in sedi di risposta alle osservazioni delle parti, sia in ordine alla questione dell'indennità di assegnazione, sia in ordine a quella dell'indennità straordinario
4 forfettizzata sia in ordine, infine agli ulteriori elementi di calcolo della paga base.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, si ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e resistente dovrà pertanto corrispondere al ricorrente la somma di € 44.299,61, con gli interessi e la rivalutazione dal sorgere del credito al saldo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Vanno infine poste, in via definitiva, a carico della resistente, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 44.299,61, con gli interessi e la rivalutazione dal sorgere del credito al saldo.
b) pone a carico del ricorrente le spese di causa, che liquida, in favore della resistente, in complessivi € 3.000,00 per competenze, oltre IVA
e CAP come per legge e rimborso spese generali;
c) pone in via definitiva, a carico della resistente, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
Ascoli Piceno, li 16.2.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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