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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/07/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2597/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Cimminiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avv. Umberto LA COMMARA e dall'Avv. Stefania LUPINI, come da procura in atti;
RICORRENTE OPPONENTE nei confronti di
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Francesco GIANNESE CP_1 C.F._1
e dall'Avv. Davide VENDRAMIN, come da procura in atti;
RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di diritto di accesso ai dati personali
CONCLUSIONI:
Per l'opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il
25 marzo 2025.
Per l'opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 7 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso regolarmente depositato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
pagina 1 di 6 ingiuntivo n. 713/2024, emesso da questo Tribunale in data 15 marzo 2024, col quale le è stato ingiunto di consegnare alla signora una copia del del contratto da CP_1 Parte_2
Par quest'ultima stipulato con , domandando in via pregiudiziale e di rito di dichiarare l'improcedibilità dell'avversa azione, e, per l'effetto, di revocare, annullare o dichiarare nullo, inefficace o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ovvero, ritenendo l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 51 del D.lgs 206/2006 (c.d. “Codice del Consumo”), per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. Nel merito, l'opponente ha chiesto di revocare o di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, rappresentando l'inesistenza di un avendo la signora concluso il Parte_2 CP_1 contratto a mezzo web e non quindi per via telefonica, come invece contrariamente asserito.
Regolarmente costituitasi in diritto, parte opposta ha domandato, previa richiesta di comunicazione della pendenza della controversia al Garante per la Protezione dei dati personali, Par ai sensi dell'art. 10, co. 9, D.L. n. 150/2011, di rigettare l'opposizione di con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero in via subordinata, in caso di conferma dell'inesistenza del Vocal di dichiarare la cessazione della materia del contendere con Pt_2 conferma della liquidazione delle spese del procedimento monitorio. In particolare, parte opposta ha dedotto che il contratto in oggetto non era stato concluso nella modalità via web, bensì telefonicamente e che l'operatore era tenuto a conservare il file audio. La difesa di parte opponente ha altresì contestato che l'esercizio del diritto di accesso non postula il previo esperimento del procedimento di conciliazione, riguardante soltanto le controversie in materia di telecomunicazioni e non già i procedimenti monitori con domanda di consegna di documenti.
A seguito dell'udienza di prima comparizione del 3 ottobre 2024, con provvedimento del 30 ottobre 2024 la causa è stata assegnata allo scrivente Giudice, trattandosi asseritamente di materie relative al diritto di privacy, di competenza tabellare della Prima Sezione Civile.
Con ordinanza del 5 novembre 2024 il Giudice, considerato che, in materia di telecomunicazioni,
è previsto l'esperimento del c.d. tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 1, comma 11, l.
249/1997 ai fini della procedibilità, ha assegnato un termine a parte opposta per l'avvio del tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio e ha rinviato all'udienza a trattazione scritta del 5 marzo 2025 per l'ulteriore trattazione.
Con ordinanza adottata fuori udienza il 17 marzo 2025 il Giudice, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In data 30 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle pagina 2 di 6 parti.
Considerato in diritto
In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire in capo alla parte opposta sollevata dall'opponente, osservando che – così come correttamente ritenuto dalla giurisprudenza di merito – non sussistono dubbi a che l'interessato abbia diritto ad ottenere la documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto di telefonia intercorso con la società opponente, senza che sia necessaria la prova dei motivi sottostanti all'azione giudiziale esperita. E invero, l'interesse ad agire è quell'utilità concreta che l'istante può ottenere dall'accoglimento della propria domanda e l'accesso alla documentazione contrattuale de qua è, in sé, l'utilità che consente al soggetto di chiedere informazioni in ordine ai propri dati e di soddisfarne l'interesse concreto, quale diritto sostanziale al controllo dei dati trattati dalla controparte.
Quanto al merito, occorre premettere che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prende avvio un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'onere in capo alla parte che ha promosso il procedimento monitorio di provare quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (v. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4103 del 21.02.2007).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali
(art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17371 del
17.11.2003).
Qualora, poi, il creditore agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, spettando invece al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533;
Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
Nel caso di specie, parte opponente ha dedotto l'avvenuta conclusione del contratto on line sul proprio sito internet, “cliccando sul pulsante previsto per l'accettazione, il c.d. tasto negoziale
pagina 3 di 6 virtuale (c.d. “contratto point and click”)”, mentre parte opposta ha sostenuto di aver stipulato telefonicamente il predetto contratto come risulterebbe dalla registrazione (c.d Vocal order), del quale ha chiesto la consegna di una copia in sede monitoria.
A ben vedere, il diritto alla consegna di tale registrazione vocale del contratto è previsto dall'art. 51, commi 1 e 6 del Codice del consumo, laddove è disposto che “Per quanto riguarda i contratti
a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili” e che “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile”.
Si veda sul punto anche il provvedimento n. 379/2022 del Garante della Privacy, che ha ribadito come il Vocal order debba essere considerato “l'unico elemento documentale in grado di cristallizzare il momento decisionale dell'interessata sia in ordine al consenso per il trattamento dei propri dati personali, sia, più complessivamente, per ciò che riguarda la decisione di aderire alle offerte dell'operatore”.
Alla luce di quanto sopra detto, dunque, graverebbe su parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova di aver concluso telefonicamente il contratto de quo.
Sennonchè, deve ritenersi che, in virtù del principio di vicinanza della prova e tenuto conto dello squilibrio tra le posizioni contrattuale della società di telefonia, da un alto, e della consumatrice, dall'altro, tale prova sia particolarmente complessa per quest'ultima, essendo invece obbligo dell'operatore telefonico conservare la registrazione vocale delle conclusioni contrattuali telefoniche e di produrre il vocal order nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla conservazione dei dati.
In tale prospettiva, le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'avvenuta stipulazione da parte dell'opposta del contratto a mezzo web anziché per telefono non paiono idonee a smentire le deduzioni della sig.ra la quale ha effettivamente attivato nell'agosto 2024 una linea CP_1
pagina 4 di 6 Par telefonica con , come risulta dal documento prodotto da quest'ultima sub doc. 2.
A tale specifico riguardo, deve rilevarsi che il documento de quo è stato prodotto soltanto in sede del presente giudizio – e pur non essendo equiparabile ad una registrazione vocale – ben avrebbe Par potuto e dovuto essere trasmesso da sin dai primi contatti intercorsi tra le odierne parti in occasione dello scambio di corrispondenza avvenuto a gennaio 2024 (v. doc.
2-3 fasc. opposta). Par Quanto, poi, alle contestazioni circa la rilevanza del riscontro fornito da in data 30/01/2024, ove veniva indicato alla signora le modalità con cui entrare in possesso della copia richiesta, CP_1 senza invece specificare l'inesistenza della stessa, appare condivisibile ritenere che la resistente si sia convinta circa l'esistenza di un Vocal Order o comunque a svolgere le opportune verifiche circa l'eventuale presenza di una registrazione ad ella riferibile, così determinandola ad agire in giudizio al fine di ottenerne una copia. Par Nel corso del presente giudizio di opposizione, a fronte delle deduzioni difensive di , parte opposta ha quindi preso atto dell'assenza del Vocal order e ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese di lite. Parte opponente si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo, a sua volta, la condanna della opposta al pagamento delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ritenuta quindi l'inesistenza del bene oggetto della pretesa creditoria, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, cui consegue tanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, quanto la necessità di provvedere sulle spese processuali, sulla base del principio di soccombenza virtuale (Cass. 29/11/2016 n. 24234).
Ebbene, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione acquisita, si ritiene che le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbano essere poste a carico dell'opponente, da liquidarsi secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nella somma di € 2.906,00, oltre oneri e accessori di legge.
Quanto, infine, alle spese del procedimento monitorio, si osserva come la sig.ra abbia CP_1 correttamente agito in tale sede, domandando legittimamente la consegna di un file audio che non poteva ottenere altrimenti. Conseguentemente, parte opponente deve essere tenuta a rifondere alla parte opposta anche le spese della fase monitoria, che si rideterminano applicando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per i procedimenti di ingiunzione di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto dell'effettivo oggetto della domanda, nella misura di € 685,00 per compenso professionale ed €
pagina 5 di 6 286,00 per spese esenti oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed eventuali accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 713/2024, emesso da questo Tribunale in data 15 marzo 2024;
2. condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite per il presente giudizio di opposizione, liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
3. condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite per la fase monitoria, liquidate in € 685,00 per compensi e in € 286,00 per spese esenti, oltre
15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi imponibili e le ulteriori spese necessarie.
Così deciso in Bergamo, il 28 luglio 2025.
Il Giudice
Raffaella Cimminiello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Cimminiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avv. Umberto LA COMMARA e dall'Avv. Stefania LUPINI, come da procura in atti;
RICORRENTE OPPONENTE nei confronti di
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Francesco GIANNESE CP_1 C.F._1
e dall'Avv. Davide VENDRAMIN, come da procura in atti;
RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di diritto di accesso ai dati personali
CONCLUSIONI:
Per l'opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il
25 marzo 2025.
Per l'opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 7 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso regolarmente depositato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
pagina 1 di 6 ingiuntivo n. 713/2024, emesso da questo Tribunale in data 15 marzo 2024, col quale le è stato ingiunto di consegnare alla signora una copia del del contratto da CP_1 Parte_2
Par quest'ultima stipulato con , domandando in via pregiudiziale e di rito di dichiarare l'improcedibilità dell'avversa azione, e, per l'effetto, di revocare, annullare o dichiarare nullo, inefficace o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ovvero, ritenendo l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 51 del D.lgs 206/2006 (c.d. “Codice del Consumo”), per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. Nel merito, l'opponente ha chiesto di revocare o di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, rappresentando l'inesistenza di un avendo la signora concluso il Parte_2 CP_1 contratto a mezzo web e non quindi per via telefonica, come invece contrariamente asserito.
Regolarmente costituitasi in diritto, parte opposta ha domandato, previa richiesta di comunicazione della pendenza della controversia al Garante per la Protezione dei dati personali, Par ai sensi dell'art. 10, co. 9, D.L. n. 150/2011, di rigettare l'opposizione di con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero in via subordinata, in caso di conferma dell'inesistenza del Vocal di dichiarare la cessazione della materia del contendere con Pt_2 conferma della liquidazione delle spese del procedimento monitorio. In particolare, parte opposta ha dedotto che il contratto in oggetto non era stato concluso nella modalità via web, bensì telefonicamente e che l'operatore era tenuto a conservare il file audio. La difesa di parte opponente ha altresì contestato che l'esercizio del diritto di accesso non postula il previo esperimento del procedimento di conciliazione, riguardante soltanto le controversie in materia di telecomunicazioni e non già i procedimenti monitori con domanda di consegna di documenti.
A seguito dell'udienza di prima comparizione del 3 ottobre 2024, con provvedimento del 30 ottobre 2024 la causa è stata assegnata allo scrivente Giudice, trattandosi asseritamente di materie relative al diritto di privacy, di competenza tabellare della Prima Sezione Civile.
Con ordinanza del 5 novembre 2024 il Giudice, considerato che, in materia di telecomunicazioni,
è previsto l'esperimento del c.d. tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 1, comma 11, l.
249/1997 ai fini della procedibilità, ha assegnato un termine a parte opposta per l'avvio del tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio e ha rinviato all'udienza a trattazione scritta del 5 marzo 2025 per l'ulteriore trattazione.
Con ordinanza adottata fuori udienza il 17 marzo 2025 il Giudice, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza a trattazione scritta del 5 giugno 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In data 30 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle pagina 2 di 6 parti.
Considerato in diritto
In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire in capo alla parte opposta sollevata dall'opponente, osservando che – così come correttamente ritenuto dalla giurisprudenza di merito – non sussistono dubbi a che l'interessato abbia diritto ad ottenere la documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto di telefonia intercorso con la società opponente, senza che sia necessaria la prova dei motivi sottostanti all'azione giudiziale esperita. E invero, l'interesse ad agire è quell'utilità concreta che l'istante può ottenere dall'accoglimento della propria domanda e l'accesso alla documentazione contrattuale de qua è, in sé, l'utilità che consente al soggetto di chiedere informazioni in ordine ai propri dati e di soddisfarne l'interesse concreto, quale diritto sostanziale al controllo dei dati trattati dalla controparte.
Quanto al merito, occorre premettere che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prende avvio un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova.
La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'onere in capo alla parte che ha promosso il procedimento monitorio di provare quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (v. Cass. civ. Sez. I, sent. n. 4103 del 21.02.2007).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali
(art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 17371 del
17.11.2003).
Qualora, poi, il creditore agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte, spettando invece al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533;
Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
Nel caso di specie, parte opponente ha dedotto l'avvenuta conclusione del contratto on line sul proprio sito internet, “cliccando sul pulsante previsto per l'accettazione, il c.d. tasto negoziale
pagina 3 di 6 virtuale (c.d. “contratto point and click”)”, mentre parte opposta ha sostenuto di aver stipulato telefonicamente il predetto contratto come risulterebbe dalla registrazione (c.d Vocal order), del quale ha chiesto la consegna di una copia in sede monitoria.
A ben vedere, il diritto alla consegna di tale registrazione vocale del contratto è previsto dall'art. 51, commi 1 e 6 del Codice del consumo, laddove è disposto che “Per quanto riguarda i contratti
a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili” e che “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile”.
Si veda sul punto anche il provvedimento n. 379/2022 del Garante della Privacy, che ha ribadito come il Vocal order debba essere considerato “l'unico elemento documentale in grado di cristallizzare il momento decisionale dell'interessata sia in ordine al consenso per il trattamento dei propri dati personali, sia, più complessivamente, per ciò che riguarda la decisione di aderire alle offerte dell'operatore”.
Alla luce di quanto sopra detto, dunque, graverebbe su parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova di aver concluso telefonicamente il contratto de quo.
Sennonchè, deve ritenersi che, in virtù del principio di vicinanza della prova e tenuto conto dello squilibrio tra le posizioni contrattuale della società di telefonia, da un alto, e della consumatrice, dall'altro, tale prova sia particolarmente complessa per quest'ultima, essendo invece obbligo dell'operatore telefonico conservare la registrazione vocale delle conclusioni contrattuali telefoniche e di produrre il vocal order nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla conservazione dei dati.
In tale prospettiva, le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'avvenuta stipulazione da parte dell'opposta del contratto a mezzo web anziché per telefono non paiono idonee a smentire le deduzioni della sig.ra la quale ha effettivamente attivato nell'agosto 2024 una linea CP_1
pagina 4 di 6 Par telefonica con , come risulta dal documento prodotto da quest'ultima sub doc. 2.
A tale specifico riguardo, deve rilevarsi che il documento de quo è stato prodotto soltanto in sede del presente giudizio – e pur non essendo equiparabile ad una registrazione vocale – ben avrebbe Par potuto e dovuto essere trasmesso da sin dai primi contatti intercorsi tra le odierne parti in occasione dello scambio di corrispondenza avvenuto a gennaio 2024 (v. doc.
2-3 fasc. opposta). Par Quanto, poi, alle contestazioni circa la rilevanza del riscontro fornito da in data 30/01/2024, ove veniva indicato alla signora le modalità con cui entrare in possesso della copia richiesta, CP_1 senza invece specificare l'inesistenza della stessa, appare condivisibile ritenere che la resistente si sia convinta circa l'esistenza di un Vocal Order o comunque a svolgere le opportune verifiche circa l'eventuale presenza di una registrazione ad ella riferibile, così determinandola ad agire in giudizio al fine di ottenerne una copia. Par Nel corso del presente giudizio di opposizione, a fronte delle deduzioni difensive di , parte opposta ha quindi preso atto dell'assenza del Vocal order e ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese di lite. Parte opponente si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo, a sua volta, la condanna della opposta al pagamento delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ritenuta quindi l'inesistenza del bene oggetto della pretesa creditoria, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, cui consegue tanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, quanto la necessità di provvedere sulle spese processuali, sulla base del principio di soccombenza virtuale (Cass. 29/11/2016 n. 24234).
Ebbene, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione acquisita, si ritiene che le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbano essere poste a carico dell'opponente, da liquidarsi secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nella somma di € 2.906,00, oltre oneri e accessori di legge.
Quanto, infine, alle spese del procedimento monitorio, si osserva come la sig.ra abbia CP_1 correttamente agito in tale sede, domandando legittimamente la consegna di un file audio che non poteva ottenere altrimenti. Conseguentemente, parte opponente deve essere tenuta a rifondere alla parte opposta anche le spese della fase monitoria, che si rideterminano applicando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per i procedimenti di ingiunzione di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto dell'effettivo oggetto della domanda, nella misura di € 685,00 per compenso professionale ed €
pagina 5 di 6 286,00 per spese esenti oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed eventuali accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 713/2024, emesso da questo Tribunale in data 15 marzo 2024;
2. condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite per il presente giudizio di opposizione, liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
3. condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite per la fase monitoria, liquidate in € 685,00 per compensi e in € 286,00 per spese esenti, oltre
15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi imponibili e le ulteriori spese necessarie.
Così deciso in Bergamo, il 28 luglio 2025.
Il Giudice
Raffaella Cimminiello
pagina 6 di 6