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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/08/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 490/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. , elettiv.te domiciliato in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Romagnosi 7, Messina, presso lo studio degli Avv.ti Damiano Micali e Francesco
Longo che lo rappresentano e difendono per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettiv.te domiciliato in Via Ghibellina 21, Messina, presso lo studio dell'Avv. Angela Martelli che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale (appello avverso la sentenza n. 1007/21 R.S. del Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2022 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1007/21 R.S. con la quale il Tribunale di
Patti aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 102/11 proposta dal
; con tale decreto il Tribunale di Patti aveva Controparte_2 ingiunto al opponente il pagamento della somma di € 65.114,23 a favore CP_1
1 dell'odierno appellante a titolo di compensi per la prestazione professionale svolta su incarico dell'ente locale. Con la sentenza impugnata il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato al pagamento Parte_1 delle spese processuali.
Con delibera del 9 maggio 1991 il aveva Controparte_2 conferito incarico all'odierno appellante di redigere una relazione geotecnica per i lavori di riqualificazione del centro storico del Comune disponendo che il bilancio dell'ente dell'ente locale non sarebbe stato gravato di alcuna spesa in quanto il pagamento dei compensi spettanti al professionista era subordinato al finanziamento dell'opera pubblica. Il giudice di primo grado ha dichiarato l'inefficacia del contratto stipulato tra le odierne parti in causa in conseguenza della mancanza dell'impegno di spesa ex art. 23 D.L n. 66/89 applicabile alla fattispecie ratione temporis; aveva inoltre ritenuto inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall' in quanto tardivamente proposta. Pt_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata laddove, in assenza di espressa contestazione sul punto da parte del
, il Tribunale aveva affermato che l'impegno di Controparte_2 spesa relativo ai compensi spettanti all'Isgrò non era stato correttamente indicato nel bilancio comunale;
al contrario, la delibera comunale ed il disciplinare d'incarico avevano previsto la clausola di subordinazione del pagamento dei compensi spettanti al professionista al finanziamento dell'opera con conseguente automatica indicazione dei mezzi necessari per far fronte alle prestazioni deliberate.
Con il secondo motivo l ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto tardiva, e quindi inammissibile, la domanda di arricchimento senza causa formulata in via subordinata dall'odierno appellante.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del al pagamento, in suo favore, della somma di € Controparte_2
65.114,23, oltre accessori e spese a titolo di compensi in forza del contratto intercorso tra le parti o, in subordine, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
2 Il , costituendosi, ha ribadito le eccezioni di Controparte_2 nullità della delibera e del disciplinare di incarico per violazione dell'art. 55 L. n.
142/90, di inesistenza del credito vantato dall'appellante per mancanza del visto ex art. 23 L.R. n. 21/85 sulla parcella trasmessa dal professionista, di prescrizione del credito ex art. 2946 c.c.; ha contestato, in ogni caso, la misura dei compensi chiesti dall' , superiori rispetto agli importi preventivati. Ha reiterato Pt_1
l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell' , avvenuta alla Pt_1 prima udienza di comparizione, rilevando anche la tardività del deposito del documento allegato alle note conclusive autorizzate. Ha eccepito, inoltre,
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.; ha contestato la fondatezza delle censure svolte all'appellante e ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna dell' al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Pt_1
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Come chiarito dalla S.C., gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Civ. ss.uu., 13 dicembre 2022 n. 36481).
Alla luce del novellato art. 342 c.p.c., l'appello dell' deve ritenersi Pt_1 ammissibile avendo l'appellante indicato i capi della decisione di primo grado impugnati, le censure proposte alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate, rilevanti ai fini della decisione.
L'eccezione sollevata dal deve, pertanto, Controparte_2 essere rigettata.
Nel merito l'appello è infondato.
3 La S.C., con innumerevoli pronunce, ha chiarito che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (ex multis, Cass. Civ. Sez.
3, 14 maggio 2024 n. 13159).
L' ha evidenziato che, nel caso in esame, vi era la copertura finanziaria Pt_1 atteso che il progetto doveva essere finanziato da altro ente.
Si osserva, tuttavia, che la S.C. è intervenuta sulla questione a sezioni unite affermando che il divieto, per i Comuni, in base all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267), di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilancio del che ne assume l'impegno (Cass. Civ. ss.uu., 18 dicembre CP_1
2014 n. 26657). La Corte ha precisato che tale principio era già stato espresso con la sentenza della Sez. 1 della S.C. del 23 maggio 2003 n. 8189, che aveva evidenziato l'estraneità dell'ente finanziatore al contratto di opera professionale dedotto in causa, l'azionabilità del credito del professionista direttamente nei confronti del e l'autonomia finanziaria di ciascun ente locale, con la CP_1 conseguente necessità per ciascuno di essi, e specificamente per quello che ha assunto l'obbligazione contrattuale, di verificare le compatibilità e rispettare i vincoli di bilancio stabiliti dalla legge.
Come chiarito dalla S.C., occorre, dunque, distinguere il rapporto di finanziamento, che intercorre tra l'ente finanziatore e il che riceve il CP_1 beneficio, dall'impegno di spesa richiesto dal contratto d'opera professionale, che
è impegno proprio del Comune e non già dell'ente finanziatore, con la
4 conseguenza che esso deve risultare necessariamente nel bilancio comunale
(Cass. Civ. ss.uu. n. 26657/14 che ha affermato che, anche nel caso in cui il pagamento del compenso professionale sia subordinato alla erogazione del finanziamento da parte di altro ente, ciò non può, comunque, consentire di rinviare il momento in cui il Comune deve indicare l'ammontare della spesa e i mezzi per farvi fronte, nonché provvedere alla registrazione del relativo impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione, giusta l'inderogabile disposto dell'art. 23 cit., con la conseguenza che, in difetto, il contratto non sarà riferibile all'ente, intercorrendo il rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il contratto intercorso tra l'odierno appellante ed il non può che ritenersi Controparte_2 nullo.
La tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui la circostanza che l'impegno di spesa sia stato correttamente registrato a bilancio non è mai stata oggetto di contestazione né di discussione tra le parti, che hanno sempre dato per premessa ed assodata la registrazione dell'impegno di spesa, comportamento senz'altro rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (pag. 6 atto di appello), oltre ad essere smentita dalla lettura delle difese del non può essere condivisa, CP_1 emergendo dalla stessa delibera di conferimento dell'incarico la mancata indicazione della spesa relativa al pagamento dei compensi del professionista nel competente capitolo di bilancio, con conseguente nullità del contratto, nullità rilevabile d'ufficio, come precisato dalla S.C. nelle pronunce sopra richiamate.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L' ha chiesto in via subordinata il riconoscimento dell'indennizzo a lui Pt_1 spettante ex art. 2041 c.c., essendosi il Comune avvalso della sua prestazione e dovendo ritenersi tempestiva, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la domanda da lui formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza di comparizione del 2 febbraio 2012.
Secondo il più recente orientamento della S.C., pronunciatasi sul punto a sezioni unite, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto
5 può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Cass. Cv. ss.uu., 15 ottobre 2024 n. 26727); la comparsa di costituzione, tuttavia, deve essere tempestivamente depositata (Cass. Civ. Sez. 1,
24marzo 2022 n. 9633) mentre, nel caso di specie, l'appellante-opposto si era costituito in primo grado all'udienza di prima comparizione e non già nel termine di venti giorni prima ex art. 166 c.p.c. (applicabile ratione temporis).
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva, e conseguentemente inammissibile, la domanda ex art. 2041 c.c. svolta dall' . Pt_1
In ogni caso la S.C. ha chiarito che, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento (Cass. Civ. Sez. 3, 14 maggio 2025 n. 12943; Cass. Civ. Sez. 1,
21 novembre 2018 n. 30109); la domanda ex art. 2041 c.c., pertanto, anche se fosse stata formulata tempestivamente dal professionista, sarebbe stata comunque inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà (Cass. Civ. Sez. 1, 20 novembre 2018 n. 29988).
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, come chiesto dal appellato. CP_1
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza,
6 distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2021 n.
26545).
Nel caso di specie, la condotta dell'appellante non può ritenersi caratterizzata da dolo o colpa grave, avendo peraltro la controversia ad oggetto questioni dibattute in giurisprudenza.
La domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dal deve, Controparte_2 quindi, essere rigettata.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1007/21 R.S. del
Tribunale di Patti, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. formulata dal;
Controparte_2
7 condanna al pagamento, a favore del Comune appellato, delle Parte_1 spese processuali liquidate in € 10.800,00 per compensi (€ 2.000,00 fase studio, €
1.300,00 fase introduttiva, € 2.300,00 fase trattazione, € 3.400,00 fase decisoria), importo già aumentato del 20% ex art. 4 comma 1bis, D.M. n. 55/14, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 31 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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