Articolo 9 della Legge 17 aprile 1985, n. 141
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 maggio 1985
Art. 9.
A decorrere dal 1 maggio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall' articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 e' elevata a all'8,25 per cento.
Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall' articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , come modificato dall' articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , e fissata al 7,06 per cento con il del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevata all'8,25 per cento.
Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1 maggio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della gia' menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177 , e fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevato all'8,25 per cento.
A decorrere dal 1 maggio 1985, il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, e fissato al 5,35 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.
Entrata in vigore il 4 maggio 1985