Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2003, n. 14984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14984 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA IT1 49 84/0 3 IN NOME L POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio Presidente R.G. N. 7298/01 RAVAGNANI Consigliere Cron.30206 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere Ud. 28/04/03 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PR EL TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M DE BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2003 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2485 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 7492/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/03/00 R.G. N. 52651/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato: che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma -in parziale accoglimento dell'appello dell'INPS avverso la decisione del Pretore della stessa città- ha ridotto, sulla base di c.t.u., le somme determinate dal primo giudice a titolo di interessi e rivalutazione monetaria spettanti sulla pensione liquidata all'odierna ricorrente in regime di convenzione italo-jugoslava e decorrenti dalla data di presentazione della domanda amministrativa all'ente previdenziale estero;
che la pensionata ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, mentre l'INPS ha depositato procura;
che col primo motivo di ricorso - denunciante, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché 47 -4° comma- del D.P.R. 30/04/1970 n° 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, dell'art. 1219 c.c., e dell'art. 16 -6° comma- della legge 30/12/1991 n° 412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/06/1960 n° 885, e, segnatamente, agli artt.
2 -paragrafi 1 e 2-, 31 -paragrafo 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19 -paragrafi 1, 3, 4 e 5-, 20 e 30)”- si deduce, in particolare, che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministrativo dell'anno successivo si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero o italiano, aggiungendosi che solo l'art. 17 (recte, art. 3, c.17) della legge n. 335 del 1995 ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria;
3 M che con il secondo motivo -denunciante, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione- si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dal pensionato;
che il ricorso è inammissibile, per incongruenza dei motivi di impugnazione rispetto al decisum, in quanto la sentenza impugnata si è limitata a ridurre l'importo degli interessi e della rivalutazione monetaria, ferma restando, in assenza di appello dell'Istituto sul punto, la decorrenza di tali accessori così determinata dal Pretore, e cioè dal centoventunesimo giorno dalla presentazione della domanda;
che non deve provvedersi sulle spese, in mancanza di attività difensive da parte dell'Istituto intimato;
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 28 aprile 2003 Il Presidente Il Cons. Est. Vejan Moreanall Криша Ролиш IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 10 OTT. 2003 A M E R P U S IL CANCELLIERE 1805 V