Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 5 68 7 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Dott. Giovanni R.G. N. 16594/0Presidente Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 126-16 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.10/12/02 Rel. ConsigliereDott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: RT EN, elettivamente domiciliato in ROMA i presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato ' difeso dall'avvocato CAMILLO PADULA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
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contro
AUSL/2 POTENZA;
intimato avverso 1a sentenza n 1376/99 del Tribunale di POTENZA, depositata il 16/08/99 - R.G.N. 269/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5352 udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il Generale rigetto de ! P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il l ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROESSO Con sentenzadefi 5 gennaio 1997, il Pretore di Potcuza dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da NR IL nei confronti della A.S.L. n.2 di Potenza onde ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di somme dovute per l'espletamento di attività di medico convenzionato, compensando per la metà le spese processuali e condannando la A.S.L. al pagamento della residua metà, tale quota liquidata in complessive lire 385.000. Avverso tale pronuncia proponeva appello il IL, dolendosi tanto della compensazione illegittimamente disposta dal Pretore, quanto della liquidazione delle spese processuali, perché effettuata in violazione dei limiti inderogabili previsti dalla tariffa. Si costituiva la A.S.L., chiedendo il rigetto della impugnazione. Con sentenza del 14 luglio-16 agosto 1999. l'adíto Tribunale di Potenza rigettava i gravame, osservando, quanto alle doglianze relative alla (parziale) compensazione delle spese, che la determinazione del primo Giudice aveva natura di ampia ed insindacabile discrezionalità, sottoposta al solo limite di divieto di condanna al pagamento delle spese della parte integralmente vittoriosa nel merito;
e, quanto alla violazione dei minimi tariffari, che, non avendo il difensore, ai sensi dell'art 75 disp. att. c.p.c., al momento del passaggio in decisione della sentenza unito al fascicolo di parte la nota spese, la sua censura, in sede di appello, costituiva domanda nuova, come tale inammissibile ex artt. 345, comma 1, e 437, comma 1, c.p.c. Per la cassazione di tale decisionc, ricorre il IL con due motivi. La A.S.L. n.2 di Potenza non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo di ricorso, il dott. NR IL, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.91, 92, 112 c.p.c. e del principio della soccombenza, nonché vizio di motivazione, sostiene che il Tribunale di Potenza aveva erroncamente confermato la sentenza del Pretore in ordine alla parziale compensazione delle spese, nonostante la denunciata illogicità della motivazione posta a base di tale decisione. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione c falsa applicazione dell'art.91 e 112 c.p.c. sotto altro profilo dell'art.24 della legge 794 del 1942 e degli artt.345 e 437 c.p.c. nonché vizi di motivazione (art.360 n. 5 c.p.c.), assume che le spese processuali, come liquidate dal Pretore, sarebbero inferiori a quelli dovuti in base ai minimi tariffari, che il Tribunale, a giustificazione della by suddena liquidazione avrebbe erroneamente affermato che nessuna doglianza poteva avanzare l'appellante in mancanza "di una formale e concreta domanda per spese processuali formulata nei modi e nei termini previsti dall'art. 75 disp. att. c.p.c." Il ricorso, pur nella sua duplice articolazione, non può trovare accoglimento. Invero, va in primo luogo rammentato che come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n.13045) il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, poiché il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi che ritiene rilevanti per la decisionc, senza necessità di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. 2 In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un ricsame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi acquisiti al processo confermino, in modo sufficiente. l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Il controllo, dunque, ha per oggetto solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisionc assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza. Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficicuza o contraddittorietà delia motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Orbene, il Tribunale di Potenza, dopo avere correttamente premesso che, in tema di condanna al pagamento e liquidazione delle spese processuali, gli artt. 91 e ss. c.p.c. riconoscono al giudice ampi poteri di carattere essenzialmente discrezionale, in ordine alla attribuzione delle spese, con l'unico limite del divieto di condanna della parte risultata vincitrice, e dopo avere altrettanto correttamente affermato che il giudice può compensare tra le parti le spese processuali anche per giusti motivi, purché la indicazione degli stessi non sia manifestamente illogica e contraddittoria, ha ritenuto che tale non era da considerarsi la motivazione di parziale compensazione presente nella sentenza di primo grado. A sostegno di tale convinzione, il Giudice a quo ha tenuto a sottolineare che l'assunto del Pretore andava condiviso, considerando a conferma delle valutazioni dallo stesso operate che il pagamento delle somme dovute al IL, perfezionatosi il 19 giugno 1995 con l'accredito effettivo delle somme in favore del creditore, a distanza di soli 19 giorni dalla scadenza del termine assegnato al debitore, c di soli 10 giorni dal deposito del ricorso in primo grado, fu effettuato sulla scorta di mandato di pagamento emesso il 5 giugno 1995, a distanza di soli 5 giorni dalla 3 scadenza del termine per il pagamento, e ben quattro giorni prima del deposito del ricorso di primo grado. Tale motivazione, che si pone in linea con quella del Pretore, appare tutt'altro che illogica e contraddittoria, a nulla rilevando, ai fini della sua insindacabilità in questa sede, che presenti, rispetto alla prima, elementi di maggiore specificità e completezza. Quanto alla pretesa violazione dei minimi tariffari, il Tribunale ha affermato, errando in diritto, che nessuna doglianza in realtà poteva l'appellante avanzare, in mancanza, secondo quanto risultava dagli atti, di una formale e concreta domanda pez le spese processuali formulata nei modi e nei termini previsti dall'art. 75 disp. att. c.p.c. Invero, costituisce regola generale così come correttamente rimarcato dal ricorrente- quella secondo cui, in difetto di una esplicita dichiarazione di volontà, G della parte risultata vittoriosa, diretta a rinunciarvi, la condanna alle spese del soccombente, in quanto pronuncia conseguenziale ed accessoria, può essere emessa dal giudice, anche d'ufficio, indipendentemente da una specifica richiesta della parte predetta (cfr. Cass. sez. un, 18 novembre 1988 n. 6242; Cass.10 giugno 1997 n. 5174). Senonché, occorre tener presente che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la liquidazione può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore;
per cui la semplice enunciazione di prestazioni che non sarebbero state prese in considerazioni senza la possibilità di un raffronto con l'importo liquidato dal giudice, rende la censura icammissibile (cfr. ex plurimis Cass. 24.3.2000 n. 3536; 5.5.1998 m. 4522). In altri termini, la parte, la quale intende impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere della analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentire il controllo in sede di legittimità (Cass. 18 novembre 1994 11.9763). Non essendo stato assolto, nel caso in esame, lale onere, essendo del tutto insufficiente in proposito l'affermazione della parte ricorrente circa l'analítica dimostrazione, avvenuta nell'atto di appello (cfr. Cass. scz. un. 13 gennaio 1997 n.265), il ricorso va disattesa. Nulla sulle spese di questo giudizio, non essendosi la parte intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Roma, 10 dicembre 2002. Il Consigliere est. Ų Presidente به شما Luge IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi. 10 APR 2009 IL CANCELLIERE one flawle MPOSTA DI BOLLO, DI DA OGNI SPESA, TASSA ULAITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 5