Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
La richiesta di proroga della custodia cautelare, ex art. 305 cod. proc. pen., non può essere fondata sulla sola considerazione dell'accertata capacità di inquinamento probatorio da parte dell'indagato perché in tal caso ogni tipo di indagine, purché necessaria, la giustificherebbe mentre la proroga, avente carattere eccezionale, va valutata solo in relazione all'attività da compiersi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2004, n. 28497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28497 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 24/02/2004
Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 1052
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 037202/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC AM N. IL 04/09/1966;
avverso ORDINANZA del 29/04/2003 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
sentite le conclusioni del P.G..
sentite la conclusioni del difensore, Avv. Carlo Taormina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 29 aprile 2003 il tribunale di Taranto rigettava l'appello proposto da CC AM contro il provvedimento del 27 dicembre 2001 con il quale il gip del tribunale di Taranto aveva accolto la richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 305, comma 2, c.p.p.. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione per mezzo dei difensori di fiducia il CC che, attualmente si trova agli arresti domiciliari, deducendo che altri due provvedimenti emessi dal tribunale sono stati annullati con rinvio da questa Corte con sentenze del 10 giugno 2002 e 10 febbraio 2003 in quanto il tribunale non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dei tre presupposti per la proroga delle indagini che andrebbero ravvisati nelle gravi esigenze cautelari, nella necessità di accertamenti di particolare complessità, nella indispensabilità della protrazione della custodia al fine di procedere a tali accertamenti. Anche l'ordinanza impugnata non risponderebbe a tali requisiti in quanto la motivazione si risolverebbe in affermazioni apodittiche ed illogiche. Infatti, il tribunale non avrebbe spiegato i motivi per i quali non potrebbero essere condotte in stato di libertà' le indagini richieste consistenti nell'esame del coindagato CA e della moglie del CC, nella ricerca di denaro e nell'espletamento di Peraltro, non si comprenderebbe quale possa essere la possibilità di inquinamento di intercettazioni già acquisite e di "movimentazione bancarie" che, se esistenti, dovrebbero essere stato oggetto di documentazione custodita da istituti di credito.
In realtà l'ordinanza sarebbe il frutto di una confusione concettuale, come si dedurrebbe dalla lettura della prima ordinanza, tra esigenze cautelari e complessità degli accertamenti da svolgere.
3. Il ricorso è fondato.
Deve, al riguardo, rilevarsi che questa corte con la sentenza 10 giugno 2002 aveva affermato il principio di diritto che "la proroga della custodia cautelare ... è istituto di carattere eccezionale, ammesso al simultaneo ricorrere delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità della protrazione della custodia cautelare al fine di procedere a tali accertamenti", precisando che "il nesso di necessaria correlazione tra nuove complesse indagini e mantenimento dello "status captivitatis" non si qualifica per la oggettiva innovatività delle indagini disponende (come sostenuto dal ricorrente), ma solo per la indiscutibile complessità delle stesse anche in termini di completamento del momento valutativo della loro formazione, come pure affermato da questa corte con riguardo alla esigenza, richiamata anche dalla impugnata ordinanza, di valutare una considerevole massa di intercettazioni in carcere", Concludeva la corte che "rammentati tali principi di diritto, ... è agevole rilevare che, se da quello afferente la possibilità di concedere la proroga per le mere esigenze di valutazione il tribunale non si è affatto discostato, esattamente includendo tali esigenze tra le indagini complesse di cui alla norma, non parimenti osservato è il disposto di legge con riguardo alla richiamata esigenza di pronunziare sulla indispensabilità del mantenimento della custodia al fine di espletare le indagini elencate". A tale principio non si è attenuta l'ordinanza impugnata. Al riguardo deve considerarsi che le indagini complesse per il cui espletamento è stata richiesta la proroga consisterebbero, a quanto è dato dedurre dall'ordinanza impugnata, nella necessità di sentire nuovamente il coindagato DE CA e la moglie del CC che già per il passato avrebbero dimostrato la capacità di rendere dichiarazioni compiacenti a favore e d'intesa con l'indagato, di procedere all'analisi di numerose intercettazioni ambientali ed al sequestro ed acquisizione di documentazione presso banche, esteso a contratti di affidamento atipici di qualsivoglia natura, come anche a contratti relativi alla concessione di cassette di sicurezza ed a denaro contante;
che, con riferimento a tali indagini, la indispensabilità del mantenimento dello stato custodiale è stata ritenuta in base alla già accertata capacità di inquinamento probatorio del CC, per cui le indagini medesime non potrebbero che essere svolte con l'indagato in "vinculis".
Ciò posto va rilevato che la necessità della proroga certamente non ricorre con riferimento all'attività di analisi delle intercettazioni ambientali ed al sequestro della documentazione bancaria, trattandosi di elementi di prova già acquisiti o acquisendi, ma in possesso di terzi (gli istituti bancari) sui quali non potrebbe influire l'attività decipiente dell'indagato. Quanto, invece, alle altre indagini prospettate va rilevato che la indispensabilità della proroga non può essere ritenuta in base alla sola considerazione dell'accertata capacità di inquinamento dell'indagato, altrimenti qualsiasi tipo di indagine, purché necessaria, giustificherebbe la proroga dei termini per tutto il corso delle indagini preliminari ed oltre, ma, al contrario, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale, la indispensabilità della proroga va valutata in relazione all'attività da compiersi.
Con riferimento al caso di specie va rilevato che essendo stato il sequestro già disposto prima della proroga delle indagini, la richiesta di mantenimento della custodia cautelare fondata sulla sola possibilità di inquinamento è all'evidenza priva di una congruente giustificazione, dovendo altrimenti ritenersi la necessità del mantenimento della custodia a tempo indeterminato, essendo sempre possibile sottrarre alle ricerche della polizia giudiziaria cassette di sicurezza o denaro contante, come analogamente una volta accertata la collusione tra l'indagato, il coindagato CA e la moglie del ricorrente non appare corrispondente ai principi innanzi indicati giustificare la indispensabilità del mantenimento della custodia sul presupposto che possano rendere dichiarazioni non inquinate, a meno di non volere utilizzare lo stato di privazione della libertà personale per diverse finalità. Di conseguenza, poiché deve ritenersi che, in considerazione dei due già intervenuti annullamenti, non sussistano in atti altri elementi per ritenere legittima la proroga dei termini, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Deve disporsi altresì l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 27 dicembre 2001 con la quale il gip ha prorogato i termini di custodia cautelare, nonché disporsi la immediata liberazione del CC attualmente agli arresti domiciliari.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dispone la immediata liberazione dalla misura degli arresti domiciliari cui risulta sottoposto il CC. Annulla, altresì, senza rinvio l'ordinanza del 27 dicembre 2001 del gip del tribunale di Taranto. Si comunichi ai sensi dell'art. 626 c.p.p. al procuratore generale in sede.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2004