Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2014, n. 50724
CASS
Sentenza 30 ottobre 2014

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Massime1

Il magistrato di sorveglianza investito del reclamo previsto dall'art. 35 della legge 26 luglio 1975 n.354, con il quale il detenuto lamenti la lesione dei propri diritti soggettivi in relazione alle condizioni di detenzione carceraria in spazi angusti, deve accertare la sussistenza delle lamentate situazioni di fatto durante l'espiazione della pena, costituendo le stesse titolo per l'eventuale domanda risarcitoria da avanzare nelle competenti sedi. (Principio affermato in relazione ad istanza e provvedimento del magistrato di sorveglianza precedenti l'entrata in vigore del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, con il quale è stato introdotto uno specifico rimedio risarcitorio di competenza del magistrato di sorveglianza).

Commentario1

  • 1Lo spazio insufficiente della cella vìola i principi della Carta dei Diritti fondamentali dell'uomoAccesso limitato
    Ciro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2014, n. 50724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50724
Data del deposito : 30 ottobre 2014

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