Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
Il magistrato di sorveglianza investito del reclamo previsto dall'art. 35 della legge 26 luglio 1975 n.354, con il quale il detenuto lamenti la lesione dei propri diritti soggettivi in relazione alle condizioni di detenzione carceraria in spazi angusti, deve accertare la sussistenza delle lamentate situazioni di fatto durante l'espiazione della pena, costituendo le stesse titolo per l'eventuale domanda risarcitoria da avanzare nelle competenti sedi. (Principio affermato in relazione ad istanza e provvedimento del magistrato di sorveglianza precedenti l'entrata in vigore del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, con il quale è stato introdotto uno specifico rimedio risarcitorio di competenza del magistrato di sorveglianza).
Commentario • 1
- 1. Lo spazio insufficiente della cella vìola i principi della Carta dei Diritti fondamentali dell'uomoAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2014, n. 50724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50724 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/10/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3098
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 53192/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME AN N. IL 14/11/1966;
avverso l'ordinanza n. 1343/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di PADOVA, del 24/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza limitatamente ai punti della decisione riguardanti lo spazio delle celle detenzione e all'assenza di acqua calda nel bagno.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 24 ottobre 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Padova respingeva il reclamo, proposto dal detenuto HE GE, col quale si era lamentata la lesione dei propri diritti soggettivi in relazione alle condizioni in cui aveva subito la detenzione carceraria.
1.1 A fondamento della decisione si rilevava l'infondatezza delle doglianze espresse dal detenuto in riferimento a:
- dimensione delle celle e dei bagni e degli oggetti di arredo presenti in ciascuno di tali locali;
- dimensioni e manutenzione dei locali adibiti a docce;
- condizioni di vivibilità delle celle per la condivisione da parte di più detenuti;
- orari di apertura delle camere detentive per circa dieci ore al giorno con possibilità per i detenuti di fruire del cortile passeggi per tre ore la mattina e due al pomeriggio;
- condivisione da parte del reclamante di una cella con un solo altro detenuto dal 4/4/2011.
1.2 Il Magistrato di Sorveglianza riteneva poi indimostrate, sia l'insufficiente areazione della cella detentiva, sia le carenze igieniche dei locali docce nell'assenza di rilievi da parte del personale ispettivo sanitario, che avessero indicato l'insalubrità dei luoghi e vietato l'utilizzo e tenuto conto della dotazione assegnata a cadenza settimanale a ciascun detenuto di strumenti e materiali per la pulizia della camera detentiva e, per quelli indigenti, per l'igiene personale;
escludeva che le condizioni carcerarie del reclamante fossero tali da integrare un trattamento disumano o degradante in contrasto con le prescrizioni dell'art. 3 CEDU anche in considerazione dell'assistenza sanitaria assicurata, degli accertamenti diagnostici praticabili all'interno dell'istituto o mediante presidi esterni, del cibo somministrato e delle comunicazioni con gli operatori, consentite una o più volte la settimana a quanti ne facciano richiesta.
1.3 Infine, riteneva inammissibile la richiesta di risarcimento danni per la lesioni dei diritti soggettivi del reclamante, essendo di competenza del giudice civile.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il HE a mezzo del suo difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) carenza di motivazione, contradditorietà e manifesta illogicità della stessa per avere il provvedimento ritenuto non accertate lesioni ne' attuali ne' passate dei diritti del detenuto reclamante. In particolare, secondo il ricorrente, il provvedimento era illogico laddove:
- aveva escluso dal calcolo delle dimensioni della camera detentiva l'ingombro costituito dalla terza branda non occupata e priva di materasso, quindi non fruibile per distendersi e da detrarre dallo spazio disponibile per ciascun detenuto, che residuerebbe in misura superiore di poco ai tre metri quadrati, inferiore ai quattro ritenuti indispensabili dal Comitato Prevenzione Tortura, fatto che integrava la violazione dei diritti del detenuto;
aveva travisato le risultanze della compiuta istruttoria sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali docce, previste per l'utilizzo da parte di 25 detenuti e non da 60-70 come avveniva in realtà, con conseguenti problemi di areazione evidenziati anche dalle relazioni dell'ULSS, che illogicamente non erano stati tenuti in considerazione;
-aveva omesso la pronuncia sull'assenza di bidet ed acqua calda nel bagno annesso alla cella, circostanza confermata dalla relazione dell'amministrazione; -aveva ignorato dati di sicura acquisizione, ossia che il ricorrente dal 24/9/2010 sino al 3/4/2011 aveva condiviso la stessa cella con altri due detenuti e soltanto dopo quella data con uno soltanto, ma ciò nonostante, aveva contraddittoriamente escluso la lesioni dei suoi diritti.
3. Con requisitoria scritta, depositata il 26 giugno 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Roberto Aniello, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente ai punti della decisione, riguardanti l'esclusione della lesione dei diritti del reclamante quanto all'assenza di acqua calda nel bagno annesso alla camera detentiva ed al periodo di condivisione della stessa cella con altri due detenuti, condividendo su tali profili i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti in seguito specificati.
1. Va premesso che la disposizione di cui all'art. 236 disp. coord. c.p.p., comma 2, dispone che "Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad applicarsi le disposizioni contenute dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo 2-bis del titolo 2 della stessa legge", ma dispone la soggezione alla stessa disciplina dei procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza. Pertanto, l'art. 11-ter dell'ord. pen., compreso nel capo 2-bis del titolo 2, non è derogato dalla predetta norma di coordinamento (Cass., Sez. Un., nr. 31461 del 27/6/ 2006, Passamani, rv. 234147): ne discende che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza sono tuttora impugnabili mediante il ricorso per cassazione, ma unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge, nel termine di dieci giorni (Cass., Sez. Un., nr. 25079 del 26/2/2003, Gianni, rv. 224603; sez. 1, nr. 39314 del 20/10/2010, P.M. in proc. Farinella, rv. 248844; sez. 1, n. 25468 del 05/06/2012, Slimani, rv. 253040).
1.1 Inoltre, va richiamato anche il pacifico orientamento interpretativo, formatosi sulla base delle indicazioni esegetiche della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 1999, secondo il quale i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che abbiano incidenza su diritti soggettivi dei detenuti sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide con ordinanza ricorribile per cassazione, secondo la procedura indicata nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 14-ter (sez. 1, n. 46269 del 24/10/2007, Musumeci, rv. 238841; sez. 1, n. 33032 del 18/04/2011, Solazzo, rv. 250819; sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasio, rv. 258398; sez. 1, n. 9674 del 03/10/2013, Rotolo, rv. 259177).
2. Tanto premesso deve altresì precisarsi che, rispetto a tutte le doglianze prospettate dal ricorrente con il reclamo, la decisione è stata contestata soltanto in riferimento a: a) dimensioni della cella e le sue condizioni igieniche;
b) situazione igienica dei locali docce;
c) assenza di bidet ed acqua calda nel bagno annesso alla cella;
d) condivisione della cella con altri detenuti e determinazione dello spazio fruibile da parte di ciascuno di essi.
2.1 In primo luogo va escluso che sussista il vizio di violazione di legge in riferimento ai primi due profili di contestazione:
l'ordinanza in verifica con motivazione effettiva, compiuta ed adeguata alle ragioni di dissenso espresse col reclamo ha rilevato come al momento attuale la camera detentiva in cui è ristretto il HE sia occupata da due soli detenuti con la presenza di una branda e di un letto a castello, il cui ingombro non ha tenuto in considerazione nel computo dello spazio fruibile per ciascuno degli occupanti in ragione del loro utilizzo per distendersi e per il riposo notturno;
ha quindi calcolato la possibilità di fruizione per ciascun detenuto di mq. 2,85 in caso di compresenza di tre persone nella stessa cella, di 4,27 mq. in presenza di due soli detenuti, situazione nella quale si trovava il reclamante al momento della decisione.
2.2 In merito alle condizioni di insufficiente aerazione della camera detentiva, ha ritenuto indimostrata la doglianza, per non essere emerso alcun rilievo in tal senso da parte del personale ispettivo dell'ULSS, così come ha escluso che la situazione dei locali docce, seppur caratterizzata da inadeguata areazione e da presenza di umidità da condensa, fosse tale da poter essere definita degradata ed insalubre per carenze strutturali od igieniche, tanto che la relazione sanitaria non ne aveva proibito l'utilizzo e che, nei limiti dei fondi disponibili, la direzione aveva rappresentato l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dei relativi ambienti.
2.3 Sotto entrambi i profili non si ravvisa la carenza assoluta o l'apparenza delle argomentazioni giustificative, che rispondono adeguatamente ai rilievi mossi col reclamo, mentre il ricorso solleva censure di illogicità e contraddittorietà della motivazione che, per quanto già detto, non sono deducibili col ricorso per cassazione.
3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla doglianza, riguardante l'assenza del bidet e della somministrazione di acqua calda nei bagni annessi alle celle: sebbene l'ordinanza impugnata non affronti, nemmeno per confutarla, la questione, il ricorso non prospetta la carenza di acqua calda come una disfunzione permanente ed irreversibile, tale da pregiudicare in modo stabile e continuativo le condizioni di detenzione ed anche la sua salute.
3.1 Per quanto attiene alla mancanza del bidet, va detto che a norma dell'art. 7, comma 2, del regolamento penitenziario, D.P.R. n. 230 del 2000, la presenza di tale pezzo sanitario è prevista in modo specifico per gli istituti o sezioni che accolgano popolazione carceraria di genere femminile e non già per tutti i detenuti, dal che discende l'irrilevanza della carenza denunciata.
3.2 Deve, invece, rilevarsi la fondatezza della doglianza che investe, in quanto carente, la motivazione dell'ordinanza sul punto del mancato accertamento della patita lesione dei diritti soggettivi del ricorrente per effetto della permanenza in camera detentiva unitamente ad altri due detenuti nell'arco temporale compreso tra il 24/9/2010 ed il 4/4/2011 con uno spazio vivibile insufficiente. Il giudice di merito, pur avendo indicato in via implicita tale circostanza come effettivamente verificatasi in condizioni tali da aver comportato la fruizione di soli mq. 2,85 per ciascun occupante per il periodo indicato dal ricorrente e da far ritenere violate le prescrizioni dettate dall'art. 3 Cedu, come interpretato dalla Corte EDU in riferimento alla problematica delle dimensioni minime delle celle degli istituti penitenziari (sez. 2, dell'8/1/2013, Torreggiani ed altri c. Italia, col richiamo ai precedenti: RA c. Lituania, n. 53254/99, 7 aprile 2005, YR c. Russia, 21 giugno 2007, EI LO c. Russia, 29 marzo 2007, AD c. Lettonia, 4 maggio 2006; JM c. Italia, 16/7/2009), ha ritenuto di non pronunciarsi al riguardo, prendendo in considerazione la sola diversa situazione attuale.
3.3 In tal modo è incorso nel vizio di mancanza di motivazione in riferimento alla lamentata pregressa violazione dei diritti del ricorrente, nonostante il suo concreto e rilevante interesse ad una pronuncia che l'accerti positivamente quale forma di trattamento disumano e non consentito, presupposto per accedere alle forme di tutela risarcitoria che l'ordinamento giuridico gli riconosce. Deve ricordarsi che, secondo quanto affermato nella citata sentenza pilota della Corte EDU 8 gennaio 2013 Torreggiani c. Italia, la quale, in difetto di puntuali e tassative disposizioni di legge, sia nazionale, che comunitaria, ha fissato dei criteri di valutazione per apprezzare le dimensioni minime degli spazi inframurari, quando il giudice sia adito mediante reclamo dal detenuto che lamenti un trattamento inumano e degradante per l'esiguità di tali superficie, deve accertare le condizioni concrete in cui si svolge o si è svolta la carcerazione e le relative determinazioni sono ulteriormente contestabili col ricorso per cassazione per violazione di legge. Ebbene, nel caso in esame, per quanto all'epoca della decisione, in tema di risarcibilità dei danni da lesione dei diritti soggettivi del detenuto mediante provvedimento del magistrato di sorveglianza, fosse stato affermato da questa Corte il condivisibile principio di diritto, secondo il quale "è inammissibile il reclamo ex art. 35 ord. pen., avanzato al magistrato di sorveglianza per ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto della detenzione subita in spazi angusti in relazione alla violazione di diritti fondamentali, trattandosi di pretesa azionabile unicamente in sede civile" (Cass. sez. 1, n. 4772 del 15/1/2013, Vizzari, rv. 254271; sez. 1, n. 29971 del 21/05/2013, Ministero Della Giustizia, rv. 256418), tale arresto non inibiva l'adozione di una pronuncia, limitata all'accertamento delle lamentate situazioni di fatto, verificatesi durante l'espiazione, costituenti titolo per azionare domanda risarcitoria nelle competenti sedi, posto che la loro sussistenza era chiaramente indicata dalla compiuta istruttoria.
Per le considerazioni svolte il provvedimento in esame va parzialmente annullato con rinvio al Magistrato di Sorveglianza di Padova per la rinnovata disamina del reclamo sul punto da ultimo esaminato, mentre il ricorso va respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente allo spazio disponile nella cella e rinvia per nuovo esame sul punto al Magistrato di Sorveglianza di Padova. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014