Sentenza 28 aprile 2010
Massime • 1
La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2010, n. 18680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18680 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 28/04/2010
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 1738
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 22807/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO TE NU N. IL 06/12/1975;
avverso la sentenza n. 2829/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 31/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI Domenico;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 18/4/2005, assolveva, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., Lo Conte LE dal reato di truffa tentata e falso in scrittura, ascrittogli, nella sua qualità di titolare della carrozzeria Sportime, avendo fatto credere a un cliente che si era recato nella carrozzeria per la riparazione della sua autovettura, di poter usufruire di una "vettura di cortesia" con nessuno onere, inducendolo in errore e facendogli stipulare un contratto di noleggio, formando altri tre contratti di noleggio, apparentemente sottoscritti dal medesimo cliente, in forza dei quali chiedeva la complessiva somma di L. 10.800.888 per il noleggio della vettura di cortesia per complessivi 75 giorni.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 31/10/2008, in riforma della sentenza, appellata dal Procuratore Generale e dalla parte civile, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava, concesse le attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di reclusione e Euro 400 di multa, con i doppi benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile da liquidarsi in separata sede.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione della parte offesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in mancanza di altri motivi di ricorso in quanto è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648 c.p.p., comma 2, non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (cfr per il caso di inammissibilità del ricorso Sez. 5, Sentenza n. 10637 del 15/02/2002 Cc. (dep. 14/03/2002) Rv. 221498). Va, quindi, dichiarata l'estinzione del reato per la remissione di querela ritualmente espressa ed accettata(in data 11 febbraio 2009). La sentenza deve essere, quindi, annullata per estinzione del reato a seguito di remissione di querela.
L'imputato deve essere condannato ex lege al pagamento delle spese del processo.
A seguito di tale declaratoria non possono essere qui esaminate le questioni afferenti alle statuizioni civili.
Questa Corte ha infatti già ritenuto, con giurisprudenza che merita condivisione, che in caso di estinzione del reato, il dovere del giudice di decidere solo le disposizioni e i capi della sentenza che concernono gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall'intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato, in quanto la ratio dell'art. 578 c.p.p. è quella che cause estintive del reato, ma indipendenti dalla volontà della parie, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado (Sez. 1, Sentenza n. 42994 del 07/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241827;Cass. 6, 6 febbraio 2004, Rv. 229400).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna Lo Conte al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010