Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di reati tributari, la fattispecie di cui all'art. 2, comma terzo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2011, in quanto abrogata dal D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011- ha natura di circostanza attenuante del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui al comma primo dello stesso articolo e non di fattispecie autonoma di reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza del G.u.p. di restituzione degli atti al P.M. perché provvedesse alla citazione diretta a giudizio, dovendo invece celebrarsi l'udienza preliminare).
Commentari • 3
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Con la pronuncia che può leggersi in allegato, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rispetto ai reati tributari circostanziati sprovvisti di soglie di punibilità. La vicenda risulta particolarmente interessante altresì sotto il profilo del diritto intertemporale, giacché con tale decisione, viene confermato l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, le quali ritengono che l'istituto de quo debba essere applicato anche a fatti anteriormente commessi alla sua entrata in vigore ex art. 2, comma 4, c.p. in conformità all'art. 25, comma 2, Cost.[1]. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2016, n. 5720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5720 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
mashimono 5 72 0/ 1 6 20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE та Composta da sez.lt Sent. n. sez. - Presidente - Luca Ramacci -CC 07/01/2016 Oronzo De Masi Angelo Matteo Socci R.G.N. 30121/2015 Alessio Scarcella Giuseppe Riccardi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di SC RI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/06/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Vincenzo Davoli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 giugno 2015 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, nel corso dell'udienza preliminare, rilevato che la GR fattispecie per la quale si procedeva era quella di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provvedesse alla citazione diretta a norma dell'art. 550 c.p.p.. 2. Avverso tale provvedimento il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendone l'abnormità, sul rilievo che la fattispecie di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, non sarebbe un'autonoma fattispecie di reato, ma una circostanza attenuante del reato previsto dal comma 1 dello stesso articolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. Sulla natura circostanziale o autonoma della fattispecie di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 (successivamente abrogato dal d.l. 138/2011 in relazione ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148), si registra, nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento che propende per la tesi del reato autonomo rispetto all'ipotesi di dichiarazione fraudolenta di cui al comma 1 del medesimo art. 2 (Sez. 3, n. 23064 del 06/03/2008, Palamà, Rv. 239919, in ordine alla possibilità di un giudizio di bilanciamento delle circostanze, secondo cui "Le fattispecie di cui agli artt. 2, ultimo comma, e 8, ultimo comma, D.Lgs. n. 74 del 2000 hanno natura non già di circostanze attenuanti ad effetto speciale, bensì di reati autonomi integranti altrettante ipotesi attenuate rispetto alle fattispecie di cui ai rispettivi primi commi").
1.2. Un più recente orientamento, al contrario, propende per la tesi che non si tratti di un'autonoma fattispecie di reato, bensì di una circostanza attenuante del reato di cui al comma 1 dello stesso articolo, perché non prevede(va) un'autonoma e diversa condotta, ma si limita(va) a prevedere una pena più lieve per il caso di violazioni di minore entità economica Lunetto, Rv. 240246; Sez. 3,(Sez. 3, n. 25204 del 08/05/2008, n. 20529 del 20/04/2011, Romiti, Rv. 250339, in una fattispecie di annullamento dell'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. procedente per l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta a giudizio, anziché mediante celebrazione dell'udienza preliminare).
2. La fattispecie di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 recita(va): "Se l'ammontare degli elementi passivi è inferiore a € 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni". 2 GR L'attualità della questione interpretativa risiede nella ultrattività della norma, benché abrogata, per i fatti commessi fino al 13 settembre 2011. Ebbene, la formulazione legislativa della norma appare indice della natura circostanziale della fattispecie, la cui descrizione rinvia per relationem al reato di cui al comma 1 del medesimo articolo, prevedendo un trattamento sanzionatorio inferiore in ragione della minore gravità del fatto. Invero, in assenza di espresse indicazioni legislative, il canone principale di individuazione della natura circostanziale è rappresentato dal criterio di specialità (art. 15 c.p.): gli elementi circostanziali si pongono in un rapporto di species a genus rispetto ai corrispondenti elementi della fattispecie semplice del reato, in modo da costituirne una specificazione. In tal senso, pur in un variegato dibattito dottrinale, si sono ripetutamente espresse le Sezioni Unite, che hanno valorizzato il criterio strutturale come unico (o principale) canone interpretativo per la distinzione tra elementi essenziali e circostanziali della fattispecie (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, che ha affermato la natura circostanziale della fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p., valorizzando la descrizione della condotta mediante. mero rinvio al fatto-reato tipizzato nell'art. 640 c.p., e la specificazione per aggiunta di un elemento specifico le erogazioni pubbliche estraneo alla struttura del reato base;
di - recente, Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, a proposito della natura circostanziale della fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, rispetto al delitto previsto dall'art. 615 ter, comma 1, cod. pen.; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, a proposito della natura circostanziale del fatto di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, prima della modifica normativa introdotta dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10).
2.1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 3, d.lgs. 74 del 2000 i criteri strutturali appaiono univoci nell'indiziare la natura circostanziale della fattispecie rispetto al reato base di cui al precedente comma 1: la descrizione della condotta è operata per relationem alla fattispecie di cui al comma 1, non vi è alcuna immutazione degli elementi essenziali della condotta illecita ivi descritta, in quanto il riferimento è pur sempre a quel fatto-reato, che viene soltanto integrato dal diverso ammontare degli elementi passivi fittizi oggetto di fraudolenta dichiarazione;
una fattispecie identica a quella descritta dal comma 1, dunque, rispetto alla quale si pone in rapporto di specialità per aggiunta soltanto con riferimento al quantum della dichiarazione fraudolenta, con conseguente previsione di un minore trattamento sanzionatorio. se In tal senso,del resto, va evidenziato che, a proposito di un'analoga fattispecie del diritto penale tributario, le Sezioni Unite avevano escluso la natura autonoma della fattispecie di omessa dichiarazione di proventi per un ammontare superiore ai cento milioni di lire, attribuendo natura circostanziale al dato quantitativo del superamento della soglia legislativa (Sez. U, n. 6 del 20/04/1994, Petrongari: "L'omessa dichiarazione di proventi per un ammontare superiore ai cento milioni di lire, prevista dal comma primo, seconda parte, dell'art. 1 D.L. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516 (nel testo antecedente alle modifiche apportate con il D.L. 16 marzo 1991, n. 93, conv. in legge 15 maggio 1991, n. 154, tuttora applicabile ai fatti pregressi ai sensi dell'art. 4 legge 7 gennaio 1929, n. 4) costituisce circostanza aggravante del reato base punito dalla prima parte della medesima disposizione e non titolo autonomo di reato").
2.2. Oltre al criterio strutturale, del resto, soccorrono altresì gli altri criteri interpretativi, c.d. ausiliari, la cui valenza non univoca non ne esclude, tuttavia, un vaglio ermeneutico residuale (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi;
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico). Il riferimento è al criterio c.d. topografico, che, valorizzando la collocazione della norma, impone di apprezzare che la fattispecie di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. 74 del 2000 è formulata nel medesimo articolo che prevede il reato base, e non in una diversa disposizione, in tal senso indiziando la natura meramente circostanziale;
nonché al criterio teleologico, alla stregua del quale rileva che la fattispecie in oggetto è posta a tutela del medesimo bene giuridico rispetto al reato semplice.
2.3. Qualificata in termini circostanziali la natura della fattispecie, consegue che, poiché il massimo edittale previsto per il reato base di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, è superiore a quattro anni, non è consentita nel caso in esame la citazione diretta dell'imputato, dovendo invece celebrarsi l'udienza preliminare.
3. Il provvedimento adottato è, dunque, abnorme, perché ha determinato una situazione di stallo processuale, impedendo al pubblico ministero di adempiere al preciso obbligo di richiedere il rinvio a giudizio, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (Sez. 3, n. 20529 del 20/04/2011, Romiti, Rv. 250339; Sez. 3, Sentenza n. 25204 del 08/05/2008, Lunetto, Rv. 240246). Trova, infatti, applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non घर essendo estraneo al sistema normativo, determini-come nel caso di specie - la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, Sez. U., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani;
Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista,).
4. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione personale, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata. Così deciso il 07/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Luca Ramacci Giuseppe Rucceed DEPOORTATA INCARC ERIA 11 FEB 2018 IL CANT DE Luana 1 05