Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 1
In caso di incidente l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell'incidente medesimo, il quale è dunque tenuto ad assolverlo indipendentemente dall'intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull'invocato intervento della polizia o di altra autorità già allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell'avvenuto soccorso.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2008, n. 8626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8626 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 07/02/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 231
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 38087/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CE EL, n. 28/02/1954 Giffoni Valle Piana;
avverso la sentenza 23/01/2007 della Corte d'Appello di Salerno;
udita la relazione del Pres. Dott. Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 dicembre 2002 il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica condannava LO Di EC alla pena di due anni di reclusione ed a quella accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, avendolo ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 81 c.p., comma 1, art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, e del reato di cui all'art. 189 C.d.S. (così
riqualificato l'imputazione di omissione di soccorso), fatti commessi in danno di PH NO, del quale aveva cagionato la morte, e di RA NO ed NA RE, avendo provocato a questi ultimi lesioni guaribili in venti e trenta giorni in Nocera Inferiore il 14 luglio 2000; applicava la continuazione tra i suddetti reati e le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante;
lo condannava altresì al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - in favore delle parti civili, con una provvisionale di diecimila Euro in favore di ciascuna delle menzionate parti.
Il 23 gennaio 2007 la Corte d'Appello di Salerno riteneva le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e riduceva la pena ad un anno e quattro mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. L'imputato ricorre, deducendo due motivi.
Rileva che la condanna è stata pronunziata sulla base delle dichiarazioni della teste RE, la quale ha dichiarato di avere attraversato dinnanzi al camion fermo nel traffico, con il figlio più piccolo RA alla sua sinistra ed il più grande PH alla destra, entrambi tenuti per mano. Aggiunge che la donna non ha precisato con quale mano reggeva le buste della spesa, ritrovate sotto il camion. Asserisce che sulle modalità dell'evento v'è un vuoto narrativo, non avendo la RE memoria dell'attimo esatto dell'investimento. Sostiene che in realtà la madre aveva perso il controllo dei fanciulli proprio in un'area nella quale la strada era "leggermente curvata". I periti - evidenzia - hanno riferito che non avvenne un investimento pieno e che il capo del bambino era stato "pizzicato tra asfalto e copertone". Il consulente dell'imputato - assume - aveva specificato che PH, lontano dalla madre, era stato travolto dalla parte anteriore del camion. Rileva che il conducente non potè vedere niente e nessuno nel cono laterale sinistro, sebbene procedesse a passo di lumaca: di qui l'illogica deduzione sul grado di colpa. La donna, inoltre, non sarebbe attendibile perché non ha indicato sia di avere "sentito il necessario strattone, qualora avesse tenuto PH per mano, sia l'esistenza delle buste menzionate. Conclude sostenendo che la ricostruzione operata dai giudici territoriali non sarebbe plausibile per il basso grado di probabilità logica in riferimento al quadro probatorio. Con il secondo motivo afferma l'insussistenza del delitto di cui al citato art. 189 C.d.S., poiché l'imputato fu aggredito dopo l'accaduto ed essendo stata chiamata la polizia tramite il numero telefonico 113, sarebbero certamente intervenuti i soccorsi, per cui "non potè rimanere lì".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
I motivi relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., sono stati esposti innanzi in modo quasi integrale - sia pure sinteticamente. Essi evidenziano critiche in parte generiche, in parte svolte con considerazioni di fatto nonché manifestamente infondate. Infine, prospettano anche ricostruzioni alternative a quelle operate in modo congruo dai giudici territoriali. La censura mossa alla pretesa inattendibilità della RE è inconcludente ai fini del decidere. Infatti, non corrisponde alla realtà processuale l'assunto secondo cui i magistrati salernitani hanno fondato il loro convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni di quest'ultima Le affermazioni della teste sono state valutate approfonditamente ed hanno, inoltre, costituito solo uno dei due pilastri su cui si è basata la ricostruzione dei fatti. La corte, infatti, si è avvalsa anche dell'elaborato redatto dal consulente tecnico del P.M. ed ha, conseguentemente, precisato che il gruppo dei tre pedoni (madre e due figli) poteva essere notato, anche se con difficoltà, lateralmente e che, comunque, tale ridotta visibilità non esclude affatto la grave responsabilità dell'autista del "mezzo con cabina", poiché lo stesso aveva ripreso la marcia nel centro cittadino molto trafficato da veicoli e pedoni ed aveva, pertanto, il dovere di tenere una condotta di guida adeguata all'ora ed alla presenza di tanti ostacoli sulla carreggiata. Movendosi da fermo DI CE aveva l'obbligo di non ripartire se non in condizioni di assoluta sicurezza particolarmente in relazione alla possibile presenza di pedoni. Sul reato di cui all'art. 189 C.d.S. è pacifico - poiché l'ammette lo stesso ricorrente - che egli si è allontanato senza fermarsi a soccorrere i feriti, sia perché era certo che altri avrebbero prestato gli opportuni soccorsi, sia perché spaventato dall'aggressione subita. Tale ultimo profilo è meramente dedotto;
inoltre, la situazione dell'asserita aggressione, per potere scriminare la sua condotta, avrebbe dovuto presentare i caratteri dello stato di necessità, neppure ipotizzati in fatto dai magistrati salernitani. Deve, poi, affermarsi che, in caso d'incidente stradale il conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 189 C.d.S., ha l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza quando vi sono stati danni alle persone. Tale condotta va tenuta a prescindere dall'intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell'incidente medesimo. Nè - quest'ultimo - può affidarsi a mere ipotesi di soccorso per l'invocato intervento della polizia o di altre autorità preposte, almeno fino al momento in cui non abbia conseguito l'assoluta certezza dell'avvenuto soccorso.
Nella specie v'è la prova che l'imputato s'è immediatamente allontanato dall'area, supponendo il sopravvenire di istituzioni preposte a tale compito o di altri terzi presenti.
Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, atteso il grado di colpa processuale mostrato, avendo riproposto osservazioni alle quali già erano state fornite congrue risposte dai giudici territoriali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008