Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Sussiste l'interesse dell'imputato ad appellare una statuizione del giudice penale che, pur assolvendo l'imputato "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", implichi una responsabilità di natura amministrativa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello dell'imputato avverso una sentenza, che, riqualificando i fatti originariamente contestati come integranti i delitti previsti dagli artt. 640 e 483 cod. pen. nella fattispecie di cui all'art. 316 ter, comma secondo, cod. pen. aveva ordinato la trasmissione degli atti al prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2013, n. 27726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27726 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1075
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 45551/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SU IZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/06/2012 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo Scardaccione, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. TROFINO ALESSANDRO, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Mellia, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l'appello proposto da SU IZ avverso la sentenza in data 7 novembre 2011 del Tribunale di Catania, che aveva assolto il medesimo con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" dalla imputazione di cui all'art. 316 ter c.p., così riqualificati i fatti contestati, originariamente rubricati ai sensi degli artt. 483 e 640 c.p. (in Santa Venerina, acc. il 7 giugno 2006), con trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa.
Osservava la Corte di appello che l'imputato non aveva interesse a impugnare una pronuncia largamente liberatoria, e l'asserito interesse dell'imputato a evitare la possibilità dell'applicazione di una sanzione amministrativa poteva essere perseguito nell'eventuale procedimento amministrativo.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Vincenzo Mellia, il quale, premessa una ricostruzione delle vicende processuali, denuncia con un primo motivo la violazione dell'art. 568 c.p.p., osservando che il suo interesse a impugnare la sentenza di primo grado derivava dall'avere il Tribunale ritenuto sussistente la violazione amministrativa di cui al secondo comma dell'art. 316 ter c.p., con conseguente assoggettabilità del SU alla relativa sanzione all'esito del procedimento amministrativo davanti al Prefetto di Catania.
Con un secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 33 c.p.p. e ss., nonché dell'art. 521 c.p.p., posto che la riqualificazione dei fatti, come operata dal primo giudice, avrebbe dovuto determinare la trasmissione degli atti al Tribunale collegiale, e comunque tale riqualificazione era avvenuta senza assicurare preventivamente un contraddittorio sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, che ha natura pregiudiziale, è fondato.
2. Va affermato che la statuizione del giudice penale che pur assolvendo l'imputato dalla imputazione ascrittagli con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" implichi una responsabilità di natura amministrativa del medesimo soggetto incide negativamente sulla sua posizione giuridica soggettiva, rendendo concreto un suo interesse a impugnare la decisione per ottenere una assoluzione con formula completamente liberatoria (come nella specie l'imputato mostra di voler perseguire) quale quella "il fatto non sussiste" o quella "per non avere commesso il fatto"; come da ultimo osservato da Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252693, che, pur riferendosi al caso specifico del reato depenalizzato, esprime principi generali in tema di interesse a ricorrere contro una sentenza implicante una responsabilità amministrativa che il Collegio pienamente condivide.
3. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che nel nuovo giudizio dovrà procedere all'esame nel merito dei motivi di impugnazione a suo tempo proposti dall'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013