Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2004, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
NI GI NA, residente in [...];
- intimato -
avverso la sentenza n. 443/21/1999, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 21, il 13-12-1999, depositata l'11 gennaio 2000;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2003 dal Relatore Cons. Dott. DI BLASI Antonino;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI IG DO, lavoratore dipendente, chiedeva il rimborso della ritenuta operata a titolo di IRPEF, sulla indennità per ferie non godute, relativamente al periodo 1990.
Il silenzio - rifiuto formatosi su tale istanza veniva impugnato davanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Corno, che accoglieva il ricorso del contribuente nella considerazione della natura risarcitoria dell'indennità in questione.
L'Amministrazione interponeva appello, e la C.T.R. di Milano, con la decisione in epigrafe indicata, confermava l'impugnata sentenza. Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 23 gennaio 2001, ed affidato ad un mezzo ha chiesto la cassazione della decisione di appello.
L'intimato, non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma secondo, 16 comma primo lett. a), 46 e 48 del D.P.R. n. 917 del 22-12-1986 e dell'art. 2126, comma secondo del C.C.. In buona sostanza il Ministero deduce che l'indennità per ferie non godute rientra nell'ampia nozione di reddito da lavoro dipendente, così come delineato dall'art. 46 del D.P.R. n. 917/1986, e che, pertanto, i giudici di merito avrebbero fatto malgoverno della normativa vigente ed applicabile, nell'affermare la natura risarcitoria dell'indennità, così sottraendola all'imposizione fiscale.
Il motivo merita accoglimento alla luce del costante e condiviso orientamento di questa Corte (Cass. 11-01-2000 n. 206; 9-07-1999 n. 7201; 26-04-1999 n. 4134), dal quale, nel caso, non si ravvisano ragioni per discostarsi.
È stato, infatti, affermato che l'indennità per ferie non godute, corrisposta dal datore di lavoro al proprio dipendente, ha natura retributiva, costituisce componente del reddito tassabile e va, quindi, assoggettata ad IRPEF, in applicazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 917/1986. Palese è, dunque, l'errore in diritto in cui sono incorsi i giudici di appello e la relativa decisione va, pertanto, cassata. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 C. 1^ C.p.C., con l'affermazione della natura retributiva e reddituale dell'indennità per ferie non godute e, quindi, della legittimità del relativo assoggettamento ad IRPEF, nonché con il rigetto dell'istanza di rimborso e dell'originario ricorso del contribuente. Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l'istanza di rimborso e il ricorso introduttivo del giudizio primo grado.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004