Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 520/2022RG vertente tra corrente in Terre Roveresche - Loc. Piagge (PU), Via Cerbara sn, C.F. e P.I. Parte 1
,P.IVA 1 in persona dall'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1
,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Magnanelli del Foro di Pesaro, e agli effetti del presente
Email 1 ovvero presso lo studio del procedimento domiciliato all'indirizzo PEC predetto difensore in Fano (PU), Via Risorgimento n. 10/C;
-parte appellante e
CP_2 nato ad [...] in data [...], codice fiscale C.F. 1 residente in Strada Rio Valle n.1922 Marano sul Panaro - Mo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Barbara Calenzo
(Cf: C.F. 2 e Marcello Valenti (Cf: ' pec: Email 2
del Foro di Modena, con domicilio C.F. 3 'pec: Email 3
eletto nel loro studio sito in via Taglio n.22 Modena;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con
1. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare che CP 2 vanta un credito nei confronti della società in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Parte_1
pari ad euro 25.000,00 via Cerbara Sn Località Piagge Terre Roveresche (PU), partita iva P.IVA 2
Parte 1 a pagare al per tutti i motivi precisati in atti e, per l'effetto, condannare la società ricorrente la somma di euro 25.000,00, oltre interessi ex D.lgs 231/2002 o la maggior o minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compenso di avvocato oltre al rimborso spese generali iva e cpa da distrarsi in favore dei legali".
A fondamento della domanda, il ricorrente ha allegato in fatto: -di essere un noto consulente commerciale con competenze specifiche linguistiche nell'ambito della lingua tedesca;
-che in data 4.7.2019 la società Parte 1 gli aveva conferito un incarico di prestazione d'opera, avente ad oggetto l'analisi del contesto commerciale del territorio di Germania, Austria e Svizzera, con ricerca di potenziali partnership commerciali con agenti, distributori e grossisti per i prodotti aziendali (art.1 del contratto), e durata di un anno con decorrenza dal 1.9.2019 fino al 31.8.2020; -che le parti avevano concordato, in favore del ricorrente, un compenso al lordo di oneri fiscali e contributivi forfettario ed omnicomprensivo di €
60.000,00, da versarsi in tranche mensili di uguale importo, ciascuna pari ad € 5.000,00; -che il ricorrente, ricevuto l'incarico, si era adoperato per predisporre una idonea rete commerciale, aveva preso contatti ed incontrato possibili clienti, sia in Italia che all'estero, presenziando a riunioni, incontri e fiere (quali
CERSAIE), implementando, quindi, i rapporti con gli agenti nazionali e germanofoni, relazionando costantemente alla società Pt_1 gli sviluppi della propria attività (doc.2); -che, pertanto, avendo svolto il proprio incarico, aveva emesso la fattura n. 104 del 1.2.2020 per € 12.200,00, che non era stata saldata dalla società resistente;
-che il contratto prevedeva nei primi mesi dell'anno 2020 un incontro tra le parti al fine di decidere e disciplinare il prosieguo della collaborazione;
che nel febbraio dell'anno
2020 le parti avevano deciso, di comune accordo, di interrompere la propria collaborazione, essendo venuto meno l'interesse a far proseguire gli accordi contrattuali;
-che il ricorrente aveva accettato la risoluzione anticipata del contratto, chiedendo che gli venisse corrisposta la somma maturata fino al momento dell'effettiva cessazione dell'incarico e pertanto fino al 31.1.2020; -che il credito maturato a quella data ammontava ad € 25.000,00, quale compenso per l'attività svolta da settembre 2019 a gennaio
2020; che nonostante diversi solleciti, Parte_1 non aveva provveduto al pagamento della somma dovuta;
-che l'invito alla negoziazione assistita, riscontrato oltre il termine dal legale della controparte, non aveva condotto alla formalizzazione di una convenzione di negoziazione.
Parte 1 si è ritualmente costituita in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Qualificato il rapporto intercorso con il ricorrente come contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., la difesa di parte resistente ha evidenziato come il CP_2 non avesse eseguito nulla di quanto previsto nel contratto, rendendosi gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, ed ha, in ogni caso, eccepito il difetto di prova dell'adempimento dell'incarico conferito al CP_2 non avendo egli prodotto alcun report, relazione o documentazione fotografica a dimostrazione del diritto a percepire il compenso vantato.
La causa è stata assunta in decisione sulla sola base della documentazione allegata dalle parti senza ulteriore attività istruttoria.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
"Preliminarmente, si rileva che l'odierna controversia rientra tra quelle indicate nell'art. 702bis, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna ipotesi di inammissibilità della domanda proposta con il rito sommario di cognizione.
Nel merito, la domanda è fondata.
Il diritto al compenso vantato dal ricorrente è disciplinato dal contratto di prestazione d'opera datato
4.7.2019 e sottoscritto dalle parti in data 10.7.2019 (doc. n. 1 fasc. ric.).
L'art. 4 del contratto, in particolare, prevede un compenso per il prestatore d'opera forfettario ed omnicomprensivo di € 60.000,00, da versarsi in 'tranche' mensili di uguale importo, ciascuna pari ad €
5.000,00, al lordo di oneri fiscali e contributivi.
Il rapporto aveva una durata annuale, con decorrenza dal 1.9.2019 e sino al 31.8.2020.
L'allegazione di parte ricorrente, secondo cui le parti sono recedute dal contratto nel febbraio 2020, sostanzialmente per mutuo dissenso e per facta concludentia, essendo venuto meno l'interesse di entrambe le parti a mantenere in vita il rapporto, non risulta contestata da parte resistente, che, in effetti, ha ammesso che il contratto è rimasto vigente ed efficace tra le parti sino al 1.2.2020 (v. pag. 5 della comparsa di costituzione, ove si parla dei primi sei mesi di vigenza del contratto>>).
Il ricorrente ha agito in giudizio rivendicando il diritto al compenso per i primi cinque mesi di attività, da settembre 2019 a gennaio 2020, per complessivi € 25.000,00 (€ 5.000 x 5), diritto che trova fondamento nel contratto stipulato inter partes, valido ed efficace sino al momento della sua risoluzione consensuale.
Parte resistente ha contestato la domanda di pagamento, eccependo l'inadempimento del ricorrente, per non avere assolto agli obblighi previsti dal contratto: in particolare, dopo avere invocato, per opporsi al pagamento, l'art. 1460 c.c., ha poi dichiarato di volersi avvalere della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., richiamando, in particolare, la clausola di cui all'art. 7 del contratto d'opera.
A ben vedere, parte resistente, dopo avere eccepito un inesatto adempimento del ricorrente, deducendo che questi non aveva mai trasmesso alcun report né la documentazione fotografica previsti dall'art. 2 del contratto, ha poi spostato le proprie argomentazioni dal piano delle allegazioni a quello probatorio, deducendo che il ricorrente non aveva dato alcuna prova dell'effettivo svolgimento delle visite presso i potenziali partner commerciali, come previsto dall'art. 1 del contratto.
Al di là delle incongruenze nella prospettazione difensiva di parte resistente (la quale, in effetti, confonde la questione della documentazione menzionata nel contratto con quella della prova dei fatti costitutivi del diritto al compenso), va osservato che dalla lettura del contratto si evince chiaramente quale fosse il suo oggetto ed in particolare il contenuto della prestazione d'opera affidata al ricorrente.
L'art. 1, in particolare, prevedeva, quale oggetto dell'incarico, l'analisi del contesto commerciale del territorio di Germania, Austria e Svizzera, con ricerca di potenziali partnership commerciali con agenti, distributori e grossisti per i prodotti aziendali. Lo svolgimento dell'incarico presupponeva espressamente la visita di potenziali partner commerciali nei paesi sopra elencati per circa due settimane al mese per tutta la durata del contratto.
Gli obblighi di fornire un report quindicinale e di inviare documentazione fotografica, e quindi di documentare i risultati dell'attività svolta, non costituivano il contenuto essenziale della prestazione (che aveva, in realtà, ad oggetto una attività di analisi/consulenza e di ricerca), bensì obbligazioni accessorie.
Ciò trova conferma nel fatto che la violazione dell'obbligo di relazione quindicinale è stata considerata dalle parti come fatto giustificativo del recesso immediato per giusta causa, ai sensi dell'art. 7 del contratto, al pari della violazione di altre obbligazioni accessorie (quali lo svolgimento di attività in concorrenza o il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto 6, relativo al divieto di divulgare a terzi informazioni coperte da segreto o riservatezza).
Fatta tale precisazione, la prova che il ricorrente abbia svolto la prestazione oggetto della obbligazione principale risulta, oltre che dalla documentazione allegata al ricorso (v. comunicazioni IN-Arcansas, sub all. n. 2 fasc. ric.), anche dal comportamento concludente della società resistente, la quale, pur essendo legittimata a recedere, con effetto immediato ex art. 7 del contratto, mai ha eccepito o contestato alcunché in corso di rapporto. Se davvero il ricorrente fosse stato inadempiente rispetto all'obbligazione principale di analisi e di ricerca di potenziali partner o anche solo avesse violato l'obbligo accessorio di relazione quindicinale, la società ben avrebbe potuto recedere per giusta causa con effetto immediato e, quindi, sciogliersi dal vincolo contrattuale. Tale recesso non c'è mai stato.
Al contrario, quando il ricorrente per un periodo non ha più inviato i report (vale a dire, nei primi giorni di gennaio 2020), la società ha immediatamente sollecitato il ricorrente ad adempiere ai propri obblighi, evidentemente sino a quel momento assolti. Il riferimento è in particolare alla comunicazione e-mail del
23.1.2020 (doc. n. 3 fasc. res.), inviata al CP 2 dal legale rappresentante di Pt 1 [...] il quale testualmente scrive: "Buongiorno CP_2 Non ho più ricevuto alcuna comunicazione CP 1
da parte tua, né report né aggiornamento telefonico. Sei semplicemente scomparso. Ti invito pertanto in forza del contratto stipulato mesi fa a chiarirmi la tua posizione urgentemente"; dove l'utilizzo della locuzione "non ho più..." sta ad indicare che in precedenza, invece, la società aveva ricevuto comunicazioni, report e aggiornamenti telefonici. Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente a pag. 4 della comparsa, prima della suddetta e-mail non risultano solleciti, lamentele o richieste da parte della società, segno evidente che la prestazione resa dal CP 2 era conforme alle previsioni contrattuali. La lettera del 10.3.2020 (doc. n. 2 fasc. res.), con cui la società ha intimato la risoluzione per inadempimento - peraltro, in modo intempestivo, visto che il contratto a quella data, per volontà delle parti, non era più efficace e vincolante - altro non è che la reazione al ricevimento della fattura n. 104 del 1.2.2020 inviata dal CP 2 rappresentando la prima formale contestazione dei presunti inadempimenti lamentati dalla società.
Il diritto del ricorrente al compenso per l'attività svolta sino al gennaio 2020 è da ritenersi, quindi, sussistente, poiché, come già detto, sino a quella data il contratto era pienamente vincolante per le parti ed il ricorrente ha svolto l'incarico affidatogli, senza che la società eccepisse alcunché. La società avrebbe potuto recedere con effetto immediato per giusta causa dal rapporto ai sensi dell'art. 7 del contratto, se davvero il ricorrente non avesse regolarmente assolto all'obbligo di invio dei report – per i
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quali, tra l'altro, non era previsto un onere formale, sicché essi potevano essere comunicati anche telefonicamente -, oppure con il preavviso (previsto in mesi due dall'art. 3 del contratto), se la prestazione del ricorrente non fosse stata più conforme agli interessi della società. Non si può, evidentemente, attribuire, ex post, alla mancata trasmissione dei report o della documentazione fotografica la valenza di un mancato risultato utile per la società, per sottrarsi all'obbligo di pagamento del compenso già maturato, visto e considerato che le parti non hanno subordinato la maturazione del compenso al ricevimento dei report o delle fotografie, né al raggiungimento di un certo risultato [al riguardo, v. Cass. 14510/2012 e 11497/1992, dalle quali si trae il principio secondo cui il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta, in quanto la legge (art. 2237 primo comma cod. civ.) pone a suo carico, una obbligazione indennitaria, indipendentemente dalla utilità che al committente sia derivata dall'opera del professionista, principio che, comunque, può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione].
Infine, riguardo all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo al CP_2 si osserva che lo stesso riveste il ruolo di legale rappresentante nonché socio accomandatario nella CP 3 la quale, ha Parte 1 La questione nel proprio oggetto sociale proprio l'attività svolta dal CP_2 in favore di sollevata da parte resistente attiene a profili di natura meramente fiscale e non incide sul diritto al compenso che il CP_2 ha maturato, svolgendo, nella sua qualità di libero professionista, un incarico di prestazione d'opera professionale ex art. 2222 c.c.
In conclusiva sintesi, in accoglimento del ricorso, parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 25.000,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e avuto riguardo ai parametri medi per le sole fasi studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
ogni altra istanza disattesa, visti gli artt. 702 bis e segg. c.p.c.,
Parte 1 in persona del legale 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP 2 della somma di € 25.000,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002;
2) condanna Parte 1 alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 3.235,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, CA e IVA,
se dovuta".
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che "(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
In ragione della totale erroneità in fatto ed in diritto dell'impugnata pronuncia, la Corte ritiene, per ragioni di celerità e sintesi, di ricostruire, in fatto e diritto, un percorso argomentativo che tenga unitariamente conto delle questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello.
5.Occorre partire dalla constatazione che tra le parti è intercorso un rapporto traente titolo dal contratto di seguito riportato: AC ARCANSAS®
Egr. Signor RC Manin
Via Rio Valle, 1922
41054 Marano Sul Panaro (MO)
Oggetto: Incarico di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 codice civile per la prestazione di consulenza commerciale
Egregio Signor RC Manin, a seguito dei contatti già intercorsi, siamo lieti di comunicarle che la nostra Azienda intende conferirle un incarico di prestazione d'opera alle condizioni di seguito stabilite:
1) L'attività a lei affidata nell'ambito del presente incarico consisterà nell'analisi del contesto commerciale del territorio di Germania, Austria e Svizzera, con ricerca di potenziali partnership commerciali con agenti, distributori e grossisti per i prodotti aziendali. Lo svolgimento dell'incarico presuppone la visita di potenziali partner commerciali nei Paesi sopra elencati per circa due settimane al mese per tutta la durata dell'incarico.
2) Per tutta la durata dell'incarico, Lei avrà l'obbligo di fornirci quindicinalmente un dettagliato report relativo alla situazione commerciale, alle iniziative dei competitor, alle attività svolte con indicazione delle azioni intraprese e dei contatti acquisiti. Al fine di realizzare un archivio delle attività intraprese nei territori, sarà sua cura inviarci altresì documentazione fotografica dei negozi, biglietti da visita dei referenti locali, e qualsiasi altro elemento utile all'implementazione del suddetto archivio.
3) II presente incarico avrà decorrenza dal 01.09.19 e durata fino al 31.08.2020, data in cui verrà a scadere automaticamente senza necessità di disdetta alcuna, salva eventuale proroga da definire in accordo tra le Parti. Ciascuna parte avrà comunque facolta di recedere dal presente contratto con preavviso di 2 mesi tramite r/r, salvo il caso di recesso per giusta causa di cui al punto 7.
Le attività oggetto del presente incarico verranno da lei svolte nel contesto di un rapporto di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 codice civile, senza che possa in alcun modo configurarsi un rapporto di natura subordinata o parasubordinata, stante l'autonomia a lei riservata nell'espletamento dell'incarico stesso.
4) A fronte delle prestazioni descritte nel precedente punto n.1, Le verrà corrisposto un compenso al lordo di oneri fiscali e contributivi, forfettario ed onnicomprensivo di € 60.000,00, restando esclusa qualsiasi ulteriore indennità, anche a titolo di rimborso spese. Le parti si incontreranno entro il 31.01.2020 per prevedere e disciplinare compensi variabili in relazione a specifici obiettivi da concordare. La liquidazione del compenso di cui sopra avverrà in tranches mensili di uguale importo e sarà effettuata dietro presentazione di regolari fatture da lei emesse a termini di legge. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto per recesso ad iniziativa di una delle Parti verrà liquidata la quota di compenso maturata fino al momento dell'effettiva cessazione dell'incarico. Resta comunque stabilito che, alla cessazione naturale o anticipata dell'incarico conferitole, lei non avrà diritto ad indennità di sorta, data la natura dell'incarico stesso.
5) Per lo svolgimento del presente incarico lei avrà libero accesso agli Uffici dell'Azienda nelle giornate che riterrà opportuno fissare nella Sua autonomia, previo accordo con referenti aziendali.
Arcansas s.r.l.-ITALY
Cod. Fiscale e Partita IVA [...] R.E.A. n° 143606 Reg. imprese Trib. di Pesaro n° 28054 Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v.
Via Cerbara, s.n.- Località Piagge 61038 Terre Roveresche (PU) Tel. +39 0721 891989 Fax +39 0721 891980 www.arcansas.it
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6) Lei si obbliga a non divulgare o rivelare a terzi, o utilizzare a fini estranei a quanto previsto dal presente incarico, informazioni riservate e/o segrete di natura tecnica e/o commerciale, di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso del suo rapporto con la nostra Azienda. Questo obbligo resterà in vigore, senza limite di tempo alcuno, fatto salvo il dominio pubblico delle informazioni, anche dopo la conclusione del presente incarico.
7) L'Azienda potrà recedere per giusta causa con effetto immediato dal rapporto per il mancato rispetto da parte sua degli obblighi di cui al precedente punto 6, lo svolgimento da parte sua di attività in concorrenza con l'Azienda, il mancato rispetto dell'obbligo di relazione quindicinale o qualsiasi altro comportamento gravemente lesivo degli interessi dell'Azienda o contrario ai doveri di correttezza e buona fede.
Lei potrà recedere per giusta causa con effetto immediato dal rapporto in caso di mancato pagamento della quota mensile di corrispettivo entro il termine di 15 giorni dall'emissione della relativa fattura.
8) Qualsiasi convenzione derogativa o complementare al presente incarico, come pure ogni eventuale modifica o integrazione, dovrà essere stipulata obbligatoriamente per iscritto.
A conferma della Sua completa adesione alle condizioni sopra esposte, la preghiamo di restituirci la copia allegata debitamente sottoscritta da parte Sua per accettazione.
Cordiali saluti.
Terre Roversche 04.07.19 Per accettazioT M 10.07.2019
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il Signor RC IN dichiara di avere letto, compreso ed accettare specificatamente la clausola di cui ai punti 6 e 7.
10.07 2019
Arcansas s.r.l.- ITALY Cod. Fiscale e Partita IVA [...] R.E.A. n° 143606
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Scanned with CamScanner 6.La testale indicazione delle parti riconduce ad un contratto d'opera ex art. 2222 cc avente ad oggetto prestazioni di consulenza commerciale.
7.Gli artt. 1 e 2 del contratto individuano con chiarezza le prestazioni poste a carico del promotore e sono ricondotte dalle parti a due ordini di attività collegate ma ben distinte: quelle di analisi verifica sul territorio da condurre nei confronti di terzi (art.1: analisi del contesto commerciale del territorio di Germania, Austria e Svizzera;
ricerca di potenziali partnership commerciali;
visita di potenziali partner commerciali per circa due settimane al mese per tutta la durata del contratto); quelle di informazione e comunicazione delle attività svolte e degli esiti delle stesse da inviare in
•
forma documentale alla mandante con corredo fotografico (fornire, con cadenza quindicinale, report dettagliati relativi alla situazione commerciale, alle iniziative dei competitor, alle attività svolte con indicazione delle attività intraprese e dei contatti acquisiti;
inviare documentazione fotografica dei negozi, biglietti da visita dei referenti locali e qualsiasi altro elemento utile da integrare nell'archivio.
8.E' del tutto evidente che i due ordini di prestazioni sono strettamente connessi ed entrambi essenziali nell'economia del rapporto.
La funzione di analisi e verifica infatti è finalizzata alla funzione informativa che costituisce non solo lo strumento di riscontro dell'attività svolta ma anche il presupposto necessario per attuare le strategie di penetrazione commerciale della mandante: interesse quest'ultimo che innerva i contenuti della causa concreta del contratto.
In altri termini l'analisi di mercato e la prima presa di contatto con gli operatori commerciali condotta dal prestatore doveva essere riversata sulla mandate in termini informativi/conoscitivi atteso che la specifica finalità dell'acquisizione delle informazioni e dei contatti era di poter elaborare una adeguata strategia commerciale.
9.A conferma di tale lettura sta il fatto che le parti hanno espressamente previsto, all'art. 7, l'attribuzione del potere di recesso proprio in caso di mancato rispetto dell'obbligo di relazione quindicinale, qualificando tale condotta come “giusta causa” (di recesso).
E' pertanto indiscutibile che le parti:
• abbiano posto a fondamento della causa concreta del loro rapporto proprio gli obblighi informativi sintetizzati nella trasmissione del report quindicinale con corredo fotografico;
• abbiano concordato nel ritenere la violazione di tale obbligo come condotta gravemente lesiva della posizione dell'appellante nella complessiva economia contrattuale e giustificativa dello scioglimento del rapporto per inadempimento
10.Occorre qui precisare che il recesso concordato tra le parti è specificamente fondato sull'inadempimento sia mediante un rinvio generico al concetto di giusta causa sia mediante la previsione di casi specifici di condotte di inadempimento ritenute dalla parti gravemente lesive del rapporto.
In tal modo il recesso in esame, presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto.
11.L'esercizio del recesso per giusta causa da parte dell'appellante deve poi considerarsi del tutto legittimo dal momento che l'appellato non ha offerto alcuna prova di aver esattamente espletato le attività oggetto del rapporto e sussistono contrari elementi a conforto del fatto che la prestazione resa dal prestatore sia stata contenutisticamente inidonea e temporalmente occasionale.
La parte non ha offerto la prova documentale di aver preparato ed inviato le relazioni quindicinali imposte dall'art. 2 del contratto.
Il doc. n.2 di parte originaria attrice contiene uno scambio di email tra cui quella in data 8.1.2020 in cui viene fatto un riepilogo sommario delle attività svolte dal prestatore e sono formulate alcune proposte ma tale comunicazione non può considerarsi una relazione informativa completa secondo le previsioni dell'art. 2 del contratto né contiene la documentazione fotografica richiesta dalla medesima pattuizione.
Il doc. 2 di parte appellata non costituisce adeguato report informativo delle attività svolte sia perché scritto con modalità (scambio di email) non compatibili con una ragionata esposizione di fatti e considerazioni sia perché i sui contenuti sono sbrigativi ed approssimativi, privi delle caratteristiche proprie di una relazione commerciale in generale e di quella concordata dalle parti nello specifico, mancante anche della necessaria documentazione fotografica.
12.Peraltro, circostanza anch'essa autonomamente decisiva, le relazioni avrebbero dovuto essere formali e quindicinali mentre la documentazione prodotta dall'appellato offre solo indicazioni di una comunicazione del tutto episodica (oltre che approssimativa).
13.In difetto di ulteriori elementi documentali ed in assenza di richieste di prova costituenda, deve trarsi la conclusione che l'appellato ha totalmente mancato la prova, su di lui gravante in forza dell'eccezione di inadempimento di controparte, di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni e dunque di aver maturato il diritto al corrispettivo.
14.Peraltro anche sotto il profilo della legittimità del recesso attuato dall'appellante per giusta causa l'appellato è probatoriamente soccombente dal momento che ha chiarito che la sola attività informativa da lui svolta è stata quella (del tutto insufficiente ed episodica) contenuta nel doc. 2 avanti esaminato.
La mancata redazione ed inoltro delle relazioni quindicinali per tutto il periodo di vigenza del contratto, costituisce grave inadempimento dell'appellato e conferisce legittimità all'esercizio del potere di recesso per giusta causa esercitato dall'appellante con missiva del 10.3.2020 in forza dell'art. 7 del contratto
Resta invece del tutto indimostrato il "mutuo dissenso" che, secondo l'appellato, avrebbe comportato la risoluzione concordata del contratto: tesi priva di aggancio probatorio e sconfessata dalle risultanze avanti esaminate, acriticamente ed erroneamente fatta propria del Tribunale.
15.Non appare necessaria l'integrazione istruttoria chiesta dall'appellante con la riproposizione della prova testi articolata e non ammessa in primo grado, atteso che la fondatezza dell'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un grave inadempimento dell'appellato e la legittimità del recesso per giusta causa appaiono del tutto evidenti.
16. In definitiva, assorbiti ogni ulteriore motivo di gravame ed ogni ulteriore questione od eccezione,
l'appello va accolto e, in totale riforma della gravata sentenza, la domanda dell' originario attore/odierno appellato va respinta.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, respinge la domanda dell' originario attore/odierno appellato;
2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 4835,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 5809,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 25 febbraio 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli