Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 30 giugno 2023
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7217 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IT Società A Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Micaela Grandi, Andrea Zanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione Abruzzo, Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Conferenza Permanente Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana – Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tecnomedical - S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per l’annullamento:
-Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1);
-Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2);
-Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3);
-Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4);
Nonché per quanto occorrere possa,
-Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5);
-Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6);
-Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7);
-Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);
-Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10);
-Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);
-Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
-nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
Eventualmente previa rimessione
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IT S.r.l. il 17/2/2023:
Per l’annullamento:
-Del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, unitamente all'Allegato A;
-Della comunicazione del siffatto Decreto inviata alla ricorrente;
Nonché per quanto occorrer possa
-Delle seguenti determine dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali:
-Determina del DG ASUR n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n. 706 del 14/11/2022;
-Determina del DG Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019;
- Determina del DG Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019;
-Determina del DG istituto di ricovero e cura a carattere scientifico INRCA di Ancona n. 348 del 11 settembre 2019;
-nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IT Società A Responsabilità Limitata il 20/2/2023:
Per l’annullamento:
-Della Determina Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 unitamente all'Allegato 1;
-Della comunicazione prot. 13/12/2022.1226260;
-Della nota prot. n. 0645107 del 13/8/2019 della Regione Emilia Romagna;
-Della nota prot. 0722665 del 25/9/2019 della Regione Emilia Romagna, non conosciuta;
Nonché per quanto occorrer possa
-Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali:
-n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza
-n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma
-n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia
-n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena
-n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna
-n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola
-n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara
-n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna
-n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma
-n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
-n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena
-n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna
-n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara
-n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
-nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IT S.r.l. il 31/3/2025:
Per l’annullamento:
-Della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27/11/2024 unitamente all'Allegato 1;
-Della comunicazione del 24/1/2025 prot. 73861;
Nonché per quanto occorrere possa:
-Della Determinazione Dirigenziale 29/12/2023 n. 27391 non conosciuta;
-Delle Determinazioni 30 gennaio 2024 n.1725, 18 marzo 2024 n. 5585, n. 5586, n.5587, n.5588, n.5590, n.5591, n. 5592, n. 5593, n. 5594, n. 5595, n.5596, n.5597, n. 5598, n. 5599, n. 5600, n. 5601, n.5602, n. 5603, n. 5604, n. 5605, n. 5606, n. 5607, n. 5608, n. 5609, e 21 marzo 2024 n. 5876, n. 5877, n. 5878, n. 5879, n. 5880 e 20 novembre 2024 n. 25037, n. 25038, n. 25039, n. 25040, n. 25041, n. 25042 non conosciute;
-Della Delibera n. 160 del 3/2/2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IT S.r.l. il 21/7/2025:
per l’annullamento:
-Del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 14 del 14 marzo 2025 unitamente all’Allegato A recante: “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 38 del 28/04/2025
Nonché per quanto occorrere possa:
-Del Decreto n. 67/SALU del 31.12.2022 non conosciuto;
-Del Decreto n. 44/ARS del 30/05/2023 non conosciuto;
-Decreto n. 4/SALU del 13/02/2024 non conosciuto;
-Decreto n. 23/SALU del 22/04/2024 non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Emilia Romagna e della Regione Abruzzo e dell’Assessorato Alla Salute della Regione Siciliana e della Conferenza Permanente Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 29 dicembre 2022, la società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 (pubblicato sulla GURI n. 216 del 15.09.2022) del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, e il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute (pubblicato sulla GURI n. 251 del 26.10.2022), recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, nonché l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7.11.2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, unitamente agli ulteriori atti indicati in epigrafe.
In data 09.01.2023 la controinteressata Tecnomedical - S.r.l. ha notificato atto di opposizione ex art. 10 del DPR n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse decisa in sede giurisdizionale e con atto depositato in data 11.01.2023 parte ricorrente ha provveduto alla trasposizione.
La ricorrente ha dedotto che, mediante tali atti, dopo anni di inerzia, è stata data applicazione al meccanismo di ripiano (c.d. payback) previsto dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015. Secondo quanto stabilito nel procedimento delineato con l’introduzione del comma 9 bis del citato art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, specificamente rivolto a disciplinare le procedure di ripiano per le annualità dal 2015 al 2018, le regioni e le province autonome che hanno registrato uno scostamento dai tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici hanno adottato i provvedimenti di attribuzione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici, chiedendo il pagamento delle relative somme.
Secondo l’esponente il “ payback dispositivi medici ” sarebbe contrastante con principi costituzionali nazionali ed eurounitari.
2. – La ricorrente ha proposto quattro ricorsi per motivi aggiunti, tutti a valere anche quale ricorso autonomo.
2.1. – Con i due ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 17 e 20 febbraio 2023, la ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 e della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui le Regioni hanno approvato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti.
2.2. – Con ulteriori due ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 31 marzo e 21 luglio 2025, la ricorrente ha gravato la Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27/11/2024, recante “ ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018 ”, con la quale sono state rideterminate le quote di ripiano dovute da ciascuna impresa del settore e, inoltre, il Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14 marzo 2025, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 38 del 28/04/2025 unitamente all’Allegato A (recante “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018”).
3. – Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia delle Finanze, la Regione Abruzzo, la Regione Emilia Romagna e l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.
4. – Con ordinanza presidenziale n. 3603 del 13.06.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami e con decreto presidenziale n. 3383 del 30.06.2023 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata dalla parte ricorrente.
5. – Nelle more della disposta integrazione del contraddittorio, con ordinanza n. 3850 in data 17.07.2023, non appellata, è stata accolta l’istanza cautelare stante il concreto rischio per la ricorrente di subire un danno grave e irreparabile nelle more della definizione del giudizio di merito.
6. – Con memoria depositata il 17.12.2025 la ricorrente ha dichiarato di aver versato in favore delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano delle suddette regioni precedentemente impugnati e di avere, pertanto, a mente dell’art. 7 del DL 30.06.2025, n. 95, convertito con legge 08.08.2025 n. 118 assolto i propri obblighi di pagamento previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
Ciò posto, la ricorrente ha quindi insistito nelle conclusioni già formulate nei precedenti atti depositati nel fascicolo processuale.
7. – All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
9. – Il Collegio non può che prendere atto di quanto dichiarato e documentato dalla ricorrente in ordine alla sua adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118. Va osservato però che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determinerebbe « la cessazione della materia del contendere » tuttavia, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina in effetti è l’improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati) (cfr. in termini, TAR Lazio, sez. III quater, 7 gennaio 2026, n. 157).
10. – Sussistono i presupposti, atteso l’esito in rito e le specificità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | RD IA |
IL SEGRETARIO