Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO I Sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. r.g. 1743\2017 e 4347\2018 promossa da:
( ) e ( ), con Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
l'avvocato Armodio Migali;
-attori-
CONTRO
(cf con l'avvocato Massimo MOSCA;
CP_1 C.F._3
-convenuto- Oggetto: revocazione donazione. Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa del 4 giugno 2025. FATTO E DIRITTO
Gli attori e , con un primo atto di citazione iscritto al Parte_1 Parte_2 fascicolo nrg 1743\2017, evocavano in giudizio il figlio odierno convenuto, per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da integra l'ipotesi di cui agli artt. 801 e seguenti del Codice Civile e CP_1 conseguentemente dichiarare la revocazione della donazione effettuata dagli odierni attori in favore di con atto per notar del 20 agosto 1998, repertorio 33965 raccolta CP_1 Per_1
14 hiarare l'inefficaci tto pubblico nella parte in cui si dispone la donazione in favore di di una porzione del fondo rustico denominato “Petracco”, CP_1 sito in Badolato, dalla 37 e 50 centiare, distinto nel N.C.T. alla partita 2262, fol. 11, p.lla 762; 2).
Condannare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con CP_1 distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c…”. Si costituiva nel giudizio (R.G. N. 1743/17) per chiedere l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “…Voglia l'On.le Tribunale adito così decidere: IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione da parte degli attori in quanto proposta oltre i termini stabiliti dall'art. 802 c.c.. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO Per tutte le motivazioni già argomentate in atti, nella denegata quanto improbabile ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare e di merito di decadenza dall'azione ex art. 802 c.c., accertare e dichiarare che l'azione avanzata dalle parti attrici non poteva essere proposta, risultando inammissibile, in quanto le condotte descritte nell'atto di citazione non rientrano in quelle, tassative, previste dall'art. 801 c.c. a pena di inammissibilità/improponibilità dell'azione. In via del tutto subordinata e nel MERITO accertare e dichiarare del tutto infondata la domanda avanzata dalle parti attrici, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e che il sig. CP_1 non ha mai tenuto in essere i comportamenti sostenuti ed indicati dalle parti attri ei
Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio…”. Con successiva comparsa di costituzione e risposta il sig. chiedeva CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito così decidere: IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO Accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda proposta per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. Solo nella denegata ipotesi di rigetto della prefata ed assorbente eccezione si chiede procedersi alla riunione della presente causa con quella recante R.G. N. 1743/17 per connessione oggettiva e soggettiva. NEL MERITO Accertare, nella denegata quanto improbabile ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare, che la domanda avanzata dalle parti attrici, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e dichiarare, per l'effetto, che il sig. non ha mai effettuato l'operazione dedotta nell'atto di citazione CP_1 essendo la stessa r espressa ed esclusiva volontà delle parti attrici per tutti i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e maggiorazione come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde…”. Con provvedimento Presidenziale veniva disposta la riunione dei del procedimento R.G. N. 4347/18 al presente. Con successiva ordinanza del 7.4.2020 il Giudice concedeva alle parti, i termini ex art. 183 c.p.c. solo relativamente al procedimento riunito R.G. N. 4347/18. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. co. VI n. 1-2-3 il Giudice non ammetteva alcuna delle prove richieste, anche di quelle avanzate con le precedenti memorie 183 c.p.c. co. VI, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 4.6.24 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.. 1. Oggetto del primo giudizio è la domanda degli attori di vedersi revocare la donazione del terreno effettuata in favore del figlio, per ingratitudine. Mentre con il secondo giudizio, gli attori hanno richiesto la restituzione di alcune somme di cui lo stesso si era appropriato illegittimamente. Deve evidenziarsi come nel primo giudizio, nella narrativa gli attori ponevano l'accento principalmente su alcune “donazioni di beni mobili” effettuate nei confronti dei figli e di come il convenuto si fosse illegittimamente appropriato di alcune somme CP_1 degli attori, utilizzando una delega emessa in suo favore, per la riscossione della pensione dei genitori. Di come si fosse appropriato di una somma contanti, detenuta dai genitori in casa e di altri
“furti” a cura del figlio. Stante il tenore del primo atto di citazione, non si può non rilevare come il secondo giudizio sia una replica del primo.
2.In primo luogo, dunque, va valutata la domanda di restituzione somme illegittimamente sottratte dal convenuto. La domanda non può essere accolta per le seguenti ragioni.
2.1. I sig.ri e con la domanda avanzata nel procedimento (RG. Parte_1 Parte_2
N. 1743/17) hanno richiesto l'accertamento a carico del sig. di una CP_1 presunta, condotta rientrante, nella fattispecie prevista dagli artt. 801 c.c. e ss.. Tra le condotte addebitate all'odierno convenuto nel predetto atto di citazione, secondo la quale il sig. non avrebbe rendicontato “…di tutte le somme da voi prelevate CP_1 dal libretto di deposito postale intestato agli attori …, i coniugi hanno dovuto Parte_3 dolorosamente constatare che il figlio non solo non intendeva rendere conto di soldi CP_1 incassati quale loro procuratore ma s ntendeva appropriarsi delle ingenti somme che lo stesso deteneva in custodia…”. Infine, sempre gli odierni attori, dichiaravano nel predetto atto che “…In conclusione, con il suo comportamento ha dolosamente arrecato un CP_1 grave pregiudizio al patrimonio dei donanti che sono stati privati di tutti i loro risparmi e ciò integra l'ipotesi di ingratitudine idonea a giustificare la revocazione del citato atto di donazione in suo favore…”. E' evidente che l'oggetto dell'atto di citazione, che ha introdotto il giudizio RG. N. 4347/18 non può che essere considerato come già contenuto nei rapporti dedotti nell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio RG. N. 1743/17, in quanto la somma richiesta con il secondo atto di citazione viene ricondotta dalle parti attrici proprio e solo, a quelle per le quali il convenuto non avrebbe fornito rendiconto ed avrebbe, sempre CP_1 secondo l'assunto attoreo, sottratto al patrimonio delle parti attrici oggetto del primo giudizio. Infatti entrambe le azioni proposte dagli odierni attori vengono ricondotte ad unico rapporto nel quale si inseriva anche il breve periodo nel quale parte convenuta era titolare di una delega alla riscossione della pensione. A tutto questo si aggiunga che le somme prelevate dal libretto senza autorizzazione, è lo stesso di quello indicato nel procedimento civile già avviato per il quale l'odierno convenuto aveva ricevuto, per breve periodo, la delega a riscuotere la pensione e null'altro. L'azione proposta nel presente giudizio, pertanto, pur ripercorrendo le fasi già evidenziate con il primo giudizio, riguardano l'appropriazione indebita e la relativa restituzione delle somme enunciate. Ebbene tale domanda deve essere rigettata per mancanza di prove. Ed invero, gli attori richiedono la restituzione di quanto liberamente e legittimamente hanno autorizzato loro stessi al figlio. Quanto sostenuto nel giudizio di restituzione somme è infondato. Con il primo giudizio, invece gli attori hanno chiesto la revoca della donazione effettuata in favore del figlio . CP_1 Sono gli stessi attori, nell'atto introduttivo, ad allegare di avere donato le somme al convenuto ed il terreno per atto notarile, anzi le somme di danaro sono state donate a tutti e tre i figli. Senza alcuna specificazione del perché dette somme venivano donate ai figli, quindi senza sottoporre la donazione ad alcuna condizione, la richiesta di revocazione della donazione discenderebbe da un atto d'ingratitudine in senso lato (appropriazione di somme) da parte del donatario. Anche tale allegazione non è stata sostenuta da alcun elemento probatorio, e quindi deve essere rigettata. Ad ogni buon conto, il rigetto nel merito della pretesa attorea si rende comunque doveroso, alla luce delle ragioni come di seguito esplicitate. In buona sostanza, il non meglio precisato contegno immorale, di matrice omissiva, è radicalmente inidoneo ad esprimere quella avversione o manifesta disistima da parte del donatario verso il donante, che deve sussistere perché possa riferirsi, al beneficiario dell'atto di liberalità, quel comportamento integrante ingratitudine, che costituisce uno dei due presupposti alternativi di accoglimento dell'azione costitutiva di revocazione di una donazione, che venga esercitata per iniziativa dell'autore dell'atto donativo. Oltretutto, ove si abbia riguardo alla complessiva narrativa della citazione, è possibile rilevare la circostanza che la stessa, del tutto inidonea a sorreggere un'azione di revocazione di donazione per ingratitudine, potrebbe, al più, fondare una diversa azione di risoluzione di donazione modale, per inadempimento del donatario alle obbligazioni dallo stesso volontariamente assunte, in ragione del modus apposto al contratto donativo. Ben può ritenersi, in definitiva, che non sia stata allegata alcuna puntuale circostanza di fatto, munita dei necessari precisi riferimenti spazio-temporali, che possa considerarsi idonea a rivelare un radicale difetto di riconoscenza, dovendosi, a tali effetti, alludere, propriamente ed esclusivamente, alla mancanza di quell'atteggiamento di rispettosa gratitudine, che, secondo la comune coscienza, deve orientare il comportamento del beneficiario di un atto di liberalità. Sulla donazione effettuata in favore del convenuto, risulta assorbente che parte attrice non abbia fornito prova della circostanza che la donazione del bene immobile ed i versamenti effettuati, siano stati sorretti dal necessario intento di liberalità, integrando, dunque, una donazione. Gli attori hanno raccontato di come si sarebbe svolta questa donazione, senza fornire, sul piano dell'allegazione, alcuna contestualizzazione del proprio intento di liberalità – a fronte del simultaneo spostamento di denaro in favore di tutti i figli e, come già notato – e soprattutto senza offrire alcuna prova a sostegno dell'animus donandi che avrebbe sorretto i versamenti. Stesso discorso vale anche per la “donazione del terreno”, di cui è impossibile per questo giudice dichiararne l'inefficacia per tutto quanto sopra esposto. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
PQM
il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe emarginato, così decide: 1) rigetta tutte le domande attoree;
2) condanna e a rifondere a le spese del Parte_1 Parte_2 CP_1 presente giudizio, liquidate in € 9.120,50 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15
%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Catanzaro 15 aprile 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone