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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Antonella GIALDINO
-Giudice ausiliario-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 193 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n.354/2020(RG 1719/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rendita ai superstiti, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. M. DEL VECCHIO
- Appellante -
contro in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. A. VINCI
-Appellata-
OGGETTO: "rendita ai superstiti"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 23/5/2020 ha impugnato la sentenza Parte_1
con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di rendita ai superstiti in conseguenza del decesso del marito, Persona_1 deceduto il 18/12/2014 a causa delle complicanze di un tumore glossoepiglottico e epilaringea adenomeghiale" Ha assunto l' appellante l'erroneità della sentenza, per aver negato la natura di malattia professionale della patologia contratta dal de cuius, nonostante questi avesse lavorato per 11 anni dal 1965 al 1976 in ambito farmacologico(fino al 1974 alle dipendenze della Controparte_2 quale operaio addetto alla realizzazione di apparecchiature per analisi chimiche) e poi dal 1980 fino al 2010 alle dipendenze della ditta Pt_1 nel laboratorio di orologeria, addetto alla manutenzione degli orologi, restando esposto a reagenti chimici ed oli minerali. Ha domandato pertanto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della domanda proposta in I grado, previo rinnovo della ctu.
L'CP 3 ha domandato il rigetto dell'appello assumendone l'infondatezza.
L'appello è infondato.
Come ha ben spiegato il ctu incaricato in primo grado, non vi è prova scientifica allo stato attuale, nemmeno al livello probabilistico, né dato statistico, che lasci ritenere che il raro tumore che ha colpito il de cuius, che parte dalla base della lingua e si estende nella laringe, sia in qualche misura riconducibile all'attività lavorativa svolta. Invero il tumore in questione è dalla scienza medica ricondotto al consumo eccessivo di alcol o fumo o a taluni agenti infettivi(virus HPV).
Non è dato sapere quale influenza possano avere le sostanze a cui egli è stato esposto(reagenti, oli minerali), tra l'altro non potendosi stabilire in quale misura e a quali sostanze esattamente egli sia stato esposto. Il ctu ha aggiunto che in ogni caso egli ha lavorato presso la CP_2 circa 40 anni prima di contrarre la malattia e allora non è possibile, dato il lunghissimo lasso di tempo, stabilire che tipo di influenza possano avere avuto sul tumore le sostanze chimiche a cui eventualmente egli
è stato esposto, nell'ambito di tale industria, non avendo nemmeno chiarito l'esatto ambito in cui egli lavorava né dimostrato in giudizio a quali sostanze precisamente egli sia stato esposto in virtù delle mansioni svolte.
Quanto al lavoro nel laboratorio di orologeria, non risulta che egli sia stato esposto a sostanze fortemente acide o comunque che possano determinare tale tipo di tumore.
In ogni caso per dimostrare il nesso di causalità tra una malattia e determinati agenti cancerogeni occorre dimostrare che tali agenti siano in grado con adeguata probabilità di produrre tale malattia, non essendo sufficiente che egli ipoteticamente sia entrato in contatto con sostanze nocive.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni". Più di recente si è sostenuto che "Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il nesso causale solo sulla base della potenziale idoneità delle sostanze con cui il lavoratore era entrato in contatto a favorire la malattia neoplastica di cui era portatore) "2.
L'appello deve allora essere rigettato. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Taranto, 25/6/2025
Il Presidente Il Relatore
dott. ssa M. Sgarro Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cass. Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011
2 Cass. Sez. L , Ordinanza n. 13814 del 31/05/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Antonella GIALDINO
-Giudice ausiliario-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 193 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n.354/2020(RG 1719/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rendita ai superstiti, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. M. DEL VECCHIO
- Appellante -
contro in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. A. VINCI
-Appellata-
OGGETTO: "rendita ai superstiti"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 23/5/2020 ha impugnato la sentenza Parte_1
con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di rendita ai superstiti in conseguenza del decesso del marito, Persona_1 deceduto il 18/12/2014 a causa delle complicanze di un tumore glossoepiglottico e epilaringea adenomeghiale" Ha assunto l' appellante l'erroneità della sentenza, per aver negato la natura di malattia professionale della patologia contratta dal de cuius, nonostante questi avesse lavorato per 11 anni dal 1965 al 1976 in ambito farmacologico(fino al 1974 alle dipendenze della Controparte_2 quale operaio addetto alla realizzazione di apparecchiature per analisi chimiche) e poi dal 1980 fino al 2010 alle dipendenze della ditta Pt_1 nel laboratorio di orologeria, addetto alla manutenzione degli orologi, restando esposto a reagenti chimici ed oli minerali. Ha domandato pertanto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della domanda proposta in I grado, previo rinnovo della ctu.
L'CP 3 ha domandato il rigetto dell'appello assumendone l'infondatezza.
L'appello è infondato.
Come ha ben spiegato il ctu incaricato in primo grado, non vi è prova scientifica allo stato attuale, nemmeno al livello probabilistico, né dato statistico, che lasci ritenere che il raro tumore che ha colpito il de cuius, che parte dalla base della lingua e si estende nella laringe, sia in qualche misura riconducibile all'attività lavorativa svolta. Invero il tumore in questione è dalla scienza medica ricondotto al consumo eccessivo di alcol o fumo o a taluni agenti infettivi(virus HPV).
Non è dato sapere quale influenza possano avere le sostanze a cui egli è stato esposto(reagenti, oli minerali), tra l'altro non potendosi stabilire in quale misura e a quali sostanze esattamente egli sia stato esposto. Il ctu ha aggiunto che in ogni caso egli ha lavorato presso la CP_2 circa 40 anni prima di contrarre la malattia e allora non è possibile, dato il lunghissimo lasso di tempo, stabilire che tipo di influenza possano avere avuto sul tumore le sostanze chimiche a cui eventualmente egli
è stato esposto, nell'ambito di tale industria, non avendo nemmeno chiarito l'esatto ambito in cui egli lavorava né dimostrato in giudizio a quali sostanze precisamente egli sia stato esposto in virtù delle mansioni svolte.
Quanto al lavoro nel laboratorio di orologeria, non risulta che egli sia stato esposto a sostanze fortemente acide o comunque che possano determinare tale tipo di tumore.
In ogni caso per dimostrare il nesso di causalità tra una malattia e determinati agenti cancerogeni occorre dimostrare che tali agenti siano in grado con adeguata probabilità di produrre tale malattia, non essendo sufficiente che egli ipoteticamente sia entrato in contatto con sostanze nocive.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, “In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni". Più di recente si è sostenuto che "Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il nesso causale solo sulla base della potenziale idoneità delle sostanze con cui il lavoratore era entrato in contatto a favorire la malattia neoplastica di cui era portatore) "2.
L'appello deve allora essere rigettato. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Taranto, 25/6/2025
Il Presidente Il Relatore
dott. ssa M. Sgarro Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cass. Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011
2 Cass. Sez. L , Ordinanza n. 13814 del 31/05/2017