Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
Qualora l'imputato venga condannato per più reati avvinti dalla continuazione, in relazione ai quali sia stata applicata la custodia in carcere, la presunzione di adeguatezza della sola predetta misura, sussistente per uno dei reati satellite ai sensi dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., resta ferma anche se il periodo già trascorso dall'imputato in regime custodiale superi l'entità della pena detentiva irrogata in sentenza per tale reato satellite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2014, n. 15093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15093 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
96 15 093 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.Camera di Cons. Giuliano CASUCCI Presidente del 19/03/2014 FIANDANESE Cons.Relatore 1. Franco SENTENZA DE CRESCIENZO Consigliere 2. Ugo BELTRANI Consigliere 647/2014 N.
3. Sergio R.G. N. 48548/2013 4. Roberto Maria CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LI CO, nato il [...], avversO l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in data 1 ottobre 2013; Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il pubblico ministero in persona del Oscarsostituto procuratore generale dott. Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Sentito il difensore, avv. Ladislao Massari, che ha ве 1 chiesto l'accoglimento dei motivi dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Il Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 1 ottobre 2013, rigettava l'appello proposto da LI CO avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Lecce, in data 22 agosto 2013, che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale condannatorilevava che il LI era stato dalla Corte di Appello di Lecce ad anni nove di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, ma, non essendo definitiva la relativa sentenza, l'unico titolo di detenzione allo stato era l'ordinanza applicativa della custodia cautelare e relativamente a tale titolo di detenzione non era possibile imputare parte del presofferto all'art. 416 bis c.p. e la restante parte agli altri reati, in quanto il giudizio di pericolosità sociale sul quale si fonda la misura cautelare personale è indistinto;
pertanto, doveva ritenersi operante la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. e dagli atti non emergevano elementi tali da indurre a ritenere che fossero cessate le esigenze 2 cautelari. Propongono ricorso per cassazione, con distinti atti, l'imputato personalmente e il suo difensore, deducendo motivi analoghi, che possono essere congiuntamente sintetizzati. I ricorrenti Osservano che il LI è stato condannato alla suddetta pena considerando come pena base quella relativa al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, con un aumento e mesi tre diex art, 81 c.p. di anni uno reclusione per i residui delitti di cui all'art. 309 del 1990, senza416 bis c.p. e 73 D.P.R. n. precisare quale parte di pena sia attribuita all'uno ○ all'altro reato, ma si tratterebbe, in ogni caso, di porzione di sanzione detentiva coperta dal presofferto cautelare. I ricorrenti contestano l'affermazione del Tribunale che non sia possibile scorporare il delitto associativo ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, ricordando che tale scorporo è previsto, sia in caso di cumulo materiale che di cumulo giuridico, in sede di espiazione di pena con riferimento al ostativo ai fini della concessione dellereato misure alternative alla detenzione;
anche in sede cautelare il medesimo meccanismo posto a for 3 fondamento del disposto di cui all'art. 300, comma 4, c.p.p., quando il titolo custodiale sia relativo ad un solo reato satellite, dovendosi in tal caso avere riguardo all'aumento di pena per tale reato previsto. In definitiva, secondo i ricorrenti, non può più dirsi operante la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. allorquando la pena irrogata per il reato che tale presunzione determina sia interamente espiata per effetto del presofferto cautelare. Nel caso in cui non venisse accolta tale interpretazione, dovrebbe sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 275, comma 3, c.p.p., nella parte in cui impone la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in continuazione con altri reati ritenuti in sentenza più gravi di questo, con riferimento agli artt. 3, 13, comma 1, e 27, comma 2, della Costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi del ricorso sono infondati e devono essere rigettati. La tesi difensiva si basa sull'accostamento della fattispecie in esame, da un lato, a quella della scindibilità, nel corso dell'esecuzione, del cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato 4 continuato ai fini della fruizione dei benefici penitenziari (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355, che richiama Corte cost., sent. n. 361 del 1994), dall'altro lato, a quella relativa al calcolo dei termini di cui all'art. 303, comma primo e 300, comma 4, cod. proc. pen., in relazione al quale, nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, per alcuni dei quali soltanto mantenga efficacia la custodia cautelare, per "condanna" e per "pena inflitta" devono essere intese quelle relative a reati per i quali mantenga la sua efficacia la custodia cautelare, e non la condanna e la pena inflitte per l'intero reato continuato (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, Mammoliti, Rv. 207939). Deve, però, osservarsi che la prima delle citate fattispecie attiene alla fase esecutiva di espiazione della pena e il principio affermato in materia riguarda le modalità di imputazione della pena espiata, che tengano conto della necessità che il cumulo giuridico non si risolva in danno del condannato: si tratta, quindi, di fattispecie non paragonabile, neppure analogicamente, a quella in esame che attiene alle modalità di valutazione delle esigenze cautelari in caso di più reati 5 avvinti dal vincolo della continuazione. Peraltro, neppure la seconda fattispecie richiamata dal ricorrente a sostegno della sua tesi "spendibile" nel caso in esame;
infatti, essa, sebbene attenga al tema della durata e della perdita di efficacia della custodia cautelare, si riferisce all'ipotesi in cui il titolo cautelare è stato applicato soltanto per un reato satellite, nel qual caso si impone il riferimento esclusivo alla pena inflitta come aumento per tale titolo (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, Vitale, RV. 243588). La particolarità del caso in esame è, invece, che la misura cautelare è indistintamente riferita a tutti i reati contestati, fra i quali è compreso 416 bis c.p., con la anche quello di cui all'art. che, non trattandosi, come nelle conseguenza fattispecie sopra citate, di un mero criterio di calcolo ai fini dell'applicazione di norme di favore per il condannato o per l'indagato/imputato, ma di un complessivo giudizio di pericolosità, questo giudizio non può essere scisso, nell'ambito dell'unico titolo custodiale, nelle sue componenti delittuose ed è, pertanto, corretto e logico, che la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 6 3, c.p.p. non possa essere estrapolata dal complesso della valutazione. Le rilevate differenze tra le fattispecie citate dal ricorrente a sostegno della sua tesi e quella in esame conducono a ritenere manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Deve, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: in tema di valutazione delle esigenze cautelari, se la misura della custodia in carcere è stata applicata in relazione a plurimi reati, per uno dei quali è prevista la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p., quando sia stata pronunciata condanna per tali reati unificati dal vincolo della continuazione, configurando come satellite quello per il quale la legge prevede la suddetta presunzione, non è possibile, in sede di valutazione della richiesta di sostituzione della misura cautelare, scorporare il reato satellite e considerare la corrispondente porzione di sanzione detentiva coperta dal presofferto cautelare, eliminando dalla valutazione la relativa presunzione di pericolosità. I ricorsi, dunque, devono essere rigettati, con la conseguenza della condanna del ricorrente al 7 pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 941 comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 marzo 2014. Presidente L'estensore Panco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 APR 2014 14CANCELLEBEE Clalidia Pianelli O N E 8