Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
I motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati solo con l'atto di appello e l'appellante non può, quindi, aggiungere altre censure nel corso dell'ulteriore attività processuale in quanto il diritto di impugnazione si esplica e si consuma con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame. Ne consegue che qualora la sentenza di secondo grado abbia trattato e deciso una questione che, ancorché affrontata dall'appellante nel corso del giudizio, non abbia tuttavia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione si verifica una violazione del giudicato interno che è rilevabile in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza stessa relativamente al capo della sentenza di primo grado non impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7088 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. ALESAN DE RENZIS - Consigliere -
Dott. OL STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST UE, EL IA, AN LA, VI NN, AO ME, AN TA, AT MA, VE IA, OC IA, TI CR, TI RI, RC IA, TI IZ, HI LI, AN TE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA IO, rappresentati e difesi dall'avvocato TROISI MIRCO, giusta delega in atti;
in
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TODARO TO, MORIELLI VINCENZO, CANTARINI LU, TADRIS RI, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
e sul 2^ ricorso n^. 07811/98 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI VINCENZO, TODARO TO, CANTARINI LU, TADRIS RI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RA SI, MA DE, RE RE, ON IN, AN MA, AN TA, AN IA, ZE NI, RO MA, ST UE, NC CI, DE OL OL, NN AZ, NC NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA IO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TROISI MIRCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
ER MA, NO ED, NO IANA, NO PIEROL, NO TT, ZE AN, TA ON, TA AR, TA EO, TA MA, TA MA EL, NI CR, CA AN, RG NO, AB NO, BU AR, AI LA, SS NA, BA IO, BALA AN, ON NI, NV TO, NV IV, NV MO, NV MA, RG ROSNA, ER NA IA, ER PI, ERIN EUE, BA RB, OE AR, LZ NI, HE IANO, TO IU, ZZ OL, IN IU, NO CA, RU RC, RU AN, AL TT, AL LU, ALVAZARA IE AN IA, PP OL, IN LUA, TO AN, CI ST, ES AN, HI PI, AS AN, GL RC, US AU, CO OR, CO AU, OR AN, TI IA NN, IN, AN, D'IA EN, DAL TO AN, AL NO TA, DE TI ED, DE IU TT, DE HI CA, DE AR EL, DE HI NO, DEL LE IO, IS EN, ON PA, PO ROERO, AL IO, TI LA, TI AN, RO TT, OT IA, TT ROERO, IO LA, FI SC, LO MAIN, EL NA, ES LI, AB SI, DO MI, NT AN, LE IN ID, MA HI, DD UMERO, AG NA, MA LA, ARA ND, MA PA, OL AL, EG TE, EG LE, ZA IU, IN IU, TO DI, MO TE, MO LOREDNA, MO ON, MO IO, RD NA, MU EN, IN OM, DI AR, NO RI, NG MI, AT ALESAN, LE IA, AR IO, NO UG, LO RD, ZZ GU, RI RA, TO AN, IN TO, IN NI, EP TT, RO UN, ZZ DI, US LI, BA EN, SA MA EL, AN IC, SO PIEROR, AN TA, CC MI, HI NN, LL TO, TE NI, TI IANO, AT AR, EN SC, SPNA MA, RE OL, TA TO LU, DO ER, AR IANA, IO EN, FF AL, ON OR, AR IO, ER AR, VA NA, UZ IANO, VE TA, ZAMAN AM, ZAMAN IS, AM EN, LA AN, OR MI, UP NG;
- Intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 08766/98 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI VINCENZO, TODARO TO, CANTARINI LU, TADRIS RI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AT AN.
- intimato -
avverso la sentenza n. 46/97 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 19/04/97 R.G.N. 3319/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato VACIRCA per delega TROISI;
udito l'Avvocato MORIELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso n. 7811/98, rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo motivo del ricorso n. 6871/98 e rigetto del ricorso 8766/98.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il Tribunale di Pordenone, per quanto rileva nella presente sede, parzialmente confermando la decisione del Pretore, ha ritenuto che ai signori MA RT ed ai suoi litisconsorti - dipendenti di imprese dichiarate fallite - spetti, ad eccezione di 25 di essi, ai sensi dell'art. 2 comma 7 d.legis. n. 80/92, la corresponsione dell'indennità ivi prevista per gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro compreso nei dodici mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Il predetto giudice ha altresì ritenuto che le somme spettanti ai lavoratori in sede di riparto fallimentare andassero imputate ai residui crediti degli stessi, rimasti insoddisfatti, ai sensi dell'art. 1193 c.c., e non alla predetta indennità. L'INPS ha proposto due distinti ricorsi, di identico contenuto, avverso detta decisione sostenuti da un unico motivo. Resistono con controricorso i signori LE SS ed altri 12 litisconsorti, nonché la Sig. FR.
La decisione è stata altresì impugnata dalla Sign. LA OS ed altre 14 litisconsorti.
L'INPS non ha in relazione ha tale ricorso proposto controricorso. La Sign. OS ed i suoi litisconsorti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi proposti dall'INPS e dalla Sign. OS e le sue litisconsorti in quanto relativi alla medesima sentenza.
Per quanto attiene al ricorso proposto dai lavoratori ne va dichiarata l'inammissibilità, per carenza d'interesse, relativamente alle Sign. LA OS e IT TI in quanto le stesse non risultano comprese nell'elenco dei lavoratori cui il Tribunale ha ritenuto non spetti l'indennità richiesta (all. 2), bensì in quello (all. 3) dei lavoratori cui spetta l'indennità stessa.
1 - L'INPS - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 cod. civ., 111 legge fallimentare e 2751 bis e 2782 cod. civ. e vizio di motivazione" - censura il "capo" della decisione del Tribunale di Pordenone relativo al criterio di assegnazione delle somme percepite in sede di riparto dai lavoratori-creditori "che non deve essere quello della maggiore vetustà del credito, bensì quello derivante dal combinato disposto dagli artt. 2751 bis e 2782 cod. civ., a norma del quale - poiché i crediti per retribuzioni sono collocati e garantiti sullo stesso piano e nel medesimo grado e, in quanto tali, concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo -, se il piano di riparto è inidoneo a soddisfare integralmente i crediti ammessi, il soddisfacimento dei crediti posti al medesimo grado di privilegio avviene in proporzione del rispettivo importo".
La censura come dinanzi proposta si appalesa fondata. Infatti, il criterio di imputazione di soddisfacimento dei crediti in questione non può essere quello normativamente previsto dall'art. 1193 cod. civ. - la cui applicazione viene erroneamente presupposta dal Tribunale di Pordenone - e in quanto tale normativa si applica esclusivamente ai pagamenti eseguiti volontariamente (cfr. Cass. n. 11014/1991, Cass. n. 688/1976, Cass. n. 11014/1991), mentre nella specie l'assegnazione delle somme a seguito di riparto dell'attivo fallimentare riguarda pagamenti eseguiti obbligatoriamente dagli organi fallimentari in sede di procedura concorsuale. Al riguardo si ribadisce quanto già statuito da questa Corte nella sentenza n. 1586/1997 (perfettamente "in termini"), ove viene indicata la normativa effettivamente applicabile relativamente alle somme assegnate in sede di riparto dell'attivo fallimentare a titolo di retribuzioni arretrate nel concorso dei creditori (a seguito di insolvenza del datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale) rappresentati dai lavoratori e dal "Fondo di garanzia ex legge n. 297/1982" - trattandosi, quindi, di "concorso tra creditori" e non
(come, invece, opinato dai resistenti) di "unico creditore" - e specificamente: 1) l'art. 111 del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), per cui il pagamento dei crediti ammessi con prelazione avviene "secondo l'ordine assegnata dalla legge" e, cioè, secondo l'ordine dei privilegi;
2) l'art. 2751 bis cod. civ., che attribuisce il privilegio generale sui mobili ai crediti concernenti "le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma", sicché, non differenziando la norma i crediti a seconda della data di maturazione, deve ritenersi che i medesimi sono collocati sullo stesso piano e sono tutti ugualmente garantiti;
3) l'art. 2782 cod. civ. che sancisce che "i crediti ugualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo".
Deriva, pertanto, dall'esatta applicazione del criterio legale di imputazione dei pagamenti da parte dell'amministrazione fallimentare nel concorso dei summenzionati creditori, che gli importi parziali riscossi dai lavoratori in sede di riparto ("anticipato" e "definitivo") debbono essere imputati proporzionalmente a tutti i crediti di lavoro, ivi compresi quelli cui si riferiscono i pagamenti effettuati dal (perché posti a carico ex art. 2 del d.lgs. n. 80/1992 del "Fondo di garanzia".
Di conseguenza, la sentenza su tale punto deve essere cassata con rinvio ad altro Giudice per l'esatta applicazione del summenzionato criterio e per accertare le somme effettivamente da porre a carico del "Fondo di garanzia" all'esito dei pagamenti effettuati in sede di riparto dall'amministrazione fallimentare.
Nell'ambito di tale accertamento il Giudice del rinvio terrà conto, ovviamente, solo di quei lavoratori-creditori che sono "destinati di riparti fallimentari", per cui l'accoglimento del ricorso dell'INPS - non viziato, pertanto, dall'eccepita inammissibilità "per mancanza di interesse" deve intendersi delibato esclusivamente nei confronti di detti intimati con riferimento, appunto, a quanto verrà verificato dal Giudice di rinvio.
2 - Con il primo motivo i ricorrenti - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 342 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - sostengono che ha errato il Tribunale di Pordenone nel ritenere (riformando sul punto la sentenza pretorile e rigettando le originarie domande attoree sul riflesso che il credito nei confronti dell'imprenditore era maturato oltre l'anno dalla data di dichiarazione di fallimento) che "non si fosse formato il giudicato, posto che, nel ricorso in appello, non veniva espressa da parte dell'INPS una idonea manifestazione di volontà supportata da argomentazioni atte a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, neppure implicitamente".
Il motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato. Al riguardo è da premettere che - essendo stata eccepita la formazione della preclusione derivante da giudicato formatosi nell'ambito dello stesso processo (cd. giudicato interno) per l'asserita mancata impugnazione in appello di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado - il giudice di legittimità ha il potere-dovere di interpretare direttamente ed autonomamente sia la sentenza prodotta, sia ogni atto processuale, per stabilire se rispetto a tale statuizione la funzione giurisdizionale si sia esaurita per mancata devoluzione della stessa nel giudizio di appello e la conseguente preclusione di ogni ulteriore indagine su di essa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4094/1993), con l'ulteriore precisazione che il cd. giudicato interno può formarsi su di un capo autonomo di sentenza che risolve una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 1110/1994). Tanto considerato, dall'esame degli atti processuali si evince che l'INPS - con l'appello proposto avverso la sentenza pretorile di accoglimento della domanda dell'indennità ex art. 2 del d.lgs. n. 80/1992 integralmente nella misura quantificata nei ricorsi introduttivi - si è limitato a impugnare la cennata decisione sotto i diversi profili della "incompetenza funzionale del pretore", della "non spettanza degli importi per ferie, festività soppresse, indennità di preavviso, tredicesima e quattordicesima, permessi retribuiti", della "mancata prova del danno" e delle "avveratesi decadenza e prescrizione", ma non ha censurato con specifico motivo la sentenza pretorile sul punto dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti senza alcun riferimento alla maturazione del credito entro l'anno dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
In relazione alla specificità dei motivi di impugnazione si rimarca che tale specificità deve essere valutata in base all'imprescindibile raffronto tra le ragioni del gravame esposto nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado e il contenuto della sentenza impugnata, tenuto conto che il requisito della specificità dei motivi di appello - che assolve la duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicare le ragioni concrete del medesimo - postula l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errori attribuiti alla sentenza di primo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2303/1992). Tale inderogabile requisito non connota, di certo, il "ricorso in appello" dell'INPS che ha tentato inammissibilmente di "recuperare" la devoluzione della cennata questione mediante una dichiarazione (con cui ha sollevato per la prima volta detta questione) del proprio difensore costituito all'udienza del 30 gennaio 1997 e, quindi, durante il corso del giudizio di appello. Ciò in contrasto con il principio a mente del quale i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati solo con l'atto di appello per cui l'appellante non può, nel corso dell'ulteriore attività processuale, aggiungere alcunché, esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame (Cass. n. 9960/1994). Conclusivamente, dato che nella specie non è stato in concreto oggetto di specifica censura il punto relativo al rigetto della domanda dei ricorrenti per i crediti nei confronti dell'imprenditore oltre l'anno dalla data di dichiarazione del suo fallimento, la sentenza impugnata è stata resa in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum: ne consegue che non ha rilevanza al riguardo, e non è dunque idonea a superare la preclusione derivante dal giudicato formatosi per difetto di impugnazione, la circostanza che la dedotta questione, pur non oggetto di motivo di appello, sia stata - come nella specie - egualmente trattata e decisa dal giudice di secondo grado con violazione del "giudicato interno", che è rilevabile in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza stessa relativamente al "capo" non impugnato (cfr. Cass. n. 7355/1987, Cass. n. 5601/1994). L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del secondo motivo - allo stesso "subordinato" - e, così, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 lett. a) dl d.lgs. n. 80/1992 e di richiesta di pronuncia della Corte di Giustizia ex art. 177 del Trattato dell'Unione Europea. La sentenza impugnata dev'essere pertanto cassata, nelle parti oggetto dei motivi accolti: a) senza rinvio nella parte cui si riferisce il ricorso dei lavoratori;
b) con rinvio, nella parte cui si riferisce il ricorso dell'INPS.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso dell'INPS ed il primo motivo del ricorso dei lavoratori, dichiara assorbito il secondo;
dichiara inammissibile il ricorso stesso proposto da LA OS e IT TIi;
cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Trieste. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001