Sentenza 6 novembre 2002
Massime • 1
In tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art 416 bis c.p.), l'art 275, comma 3 c.p.p. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere vinta non solo in presenza della prova dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ma anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale competente ex art. 310 c.p.p. che, nel rigettare l'appello proposto contro il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca della misura cautelare, aveva omesso di porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto ex art 416 bis c.p. con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2002, n. 43572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43572 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2002
1. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3331
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 019309/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA MO N. IL 28/08/1939;
avverso SENTENZA del 15/11/2001 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Palombarini il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'indagato, avv. Carlo Taormina;
CONSIDERATO IN FATTO
Con ordinala del 15.11.2001, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di NA AC contro il provvedimento in data 24.5.2001 del GIP presso lo stesso tribunale con cui era stata respinta l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata in data 28.8.2000 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. -. Pur escludendo un aggravamento della situazione indiziante a seguito delle dichiarazioni di RO AE e la fondatezza dell'iniziale ipotesi investigativa secondo cui l'indagato avrebbe investito in Montecatini capitali del La Torre, capo dell'associazione criminosa, il tribunale rilevava che il ruolo di vicario del Latorre svolto dal NA, solo in parte ammesso da quest'ultimo, trovava conferma nel contenuto dell'intercettazione ambientale eseguita il 27.3.1997 in Montecatini e dalle altre intercettazioni indicate nel provvedimento di custodia cautelare, dalle quale emerge altresì che l'indagato non aveva rescisso il vincolo associativo, ponendosi al di fuori delle regole di omertà proprie dell'organizzazione di tipo mafioso: ditalché non potevano considerarsi superate le esigenze cautelari presunte per legge. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 273 c.p.p., in conseguenza della illogicità manifesta della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al contestato reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il ricorrente poneva in risalto l'incongruenza delle linee argomentative seguite dal tribunale, che, dopo avere dato atto dell'assenza di alcuna interferenza da parte del NA nella vendita della discarica e dell'accordo illecito concluso tra il Sannataro e il La Torre, aveva, poi, contraddittoriamente ritenuto esistente l'inserimento nell'associazione di tipo mafioso dello stesso NA, la cui posizione di sudditanza alle pretese della criminalità organizzata, rivelata dalla imposizione del pagamento della somma di cinquecento milioni di lire, doveva considerarsi inconciliabile con l'appartenenza all'organizzazione criminale. Il ricorrente deduceva altresì la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 275, comma 3, c.p.p., a causa della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto il riconosciuto apporto reso dal NA alla ricostruzione accusatoria doveva essere valutato quale definitiva rescissione dell'asserito rapporto associativo.
RITENUTO IN DIRITTO
È infondato il primo motivo di ricorso con cui è stata contestata la congruenza logica e giuridica della motivazione nella parte riguardante la valutazione di gravità indiziaria in ordine al delitto associativo.
Dopo avere posto a raffronto le dichiarazioni accusatorie del RO a carico del NA e la differente versione resa da quest'ultimo ed avere escluso l'attendibilità delle prime, il tribunale ha ritenuto che la gravità del quadro indiziario in ordine all'appartenenza dell'indagato all'associazione di tipo camorristico possa essere chiaramente desunta dal contenuto delle intercettazioni ambientali, da cui emerge l'inserimento nel sodalizio criminoso e lo svolgimento da parte del NA del ruolo di sostituto del La Torre nei periodi nei quali costui era latitante o detenuto. Ciò posto, considerato che la valutazione compiuta dal tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata - basata su una coerente ed organica analisi interpretativa degli elementi di prova tratti dalle intercettazioni - supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli indizi gravi di colpevolezza prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso col quale è stata denunciata la violazione dell'art. 606, comma 1, lett., e), in relazione all'art. 275, comma 3, c.p.p., per avere il tribunale giustificato in maniera manifestamente illogica l'esistenza delle esigenze cautelari, con una indubbia deviazione dal canone legale stabilito dalla predetta disposizione.
Nell'ordinanza impugnata è stato escluso che l'indagato abbia definitivamente risolto ogni precedente vincolo con l'associazione camorristica, ponendosi al di fuori delle regole di omertà, onde è stato negato che possa ritenersi superata la presunzione di pericolosità stabilita dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p.. - La "ratio decidendi" del provvedimento non è sorretta da un adeguato sviluppo argomentativo, in quanto la motivazione risulta carente e priva di un coerente filo conduttore idoneo a convalidare, sul piano logico e giuridico, la soluzione accolta dal tribunale. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione di stampo mafioso, deve essere senz'altro applicata la misura della custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le esigenze cautelari, che sono presunte per legge, sicché al giudice di merito incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo della motivazione diventa più rigoroso nell'ipotesi in cui l'indagato avvia posto in evidenza elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari, dovendosi allora addurre o, quanto meno, dedurre gli elementi di fatto sui quali la prognosi positiva può essere fatta (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry).
All'interno della giurisprudenza di legittimità sono riconoscibili due distinte linee interpretative sull'effettiva portata della presunzione in esame. Secondo un primo indirizzo, nei confronti di un indagato per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p. la presunzione di pericolosità sociale, che, a norma dell'art. 275, comma 3 c.p.p., impone la misura della custodia cautelare in carcere,
può essere superata soltanto quando risulti dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Cass., Sez. 6^, 28 marzo 1996, Frascati;
Cass., Sez. 1^, 8 febbraio 1995, Bonventre). Un diverso orientamento considera possibile, invece, il venire meno della presunzione legale del "periculum in liberiate" a fronte di elementi concreti e specifici, non necessariamente indicativi dell'avvenuta rescissione del rapporto associativo, quali la sostanziale ammissione del fatto da parte dell'indagato, la peculiarità degli antecedenti e delle circostanze del fatto stesso (Cass., Sez. 1^, 1^ febbraio 1993, Crudele), la sussistenza degli estremi della legittima difesa, reale o putativa, l'incensuratezza dell'indagato e l'assenza di carichi pendenti, la spontanea costituzione (Cass., Sez. 1^, 22 giugno 1992, Tallirli), il ruolo svolto dal partecipante all'associazione mafiosa, caratterizzato da assoluta specificità e da esclusivo rilievo soggettivo, che rendono impossibile l'ulteriore attività criminosa (Cass., Sez. 6^, 7 giugno 1996, Frascati), il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. n. 152/91 (Cass., Sez. 6^, 5 aprile 2000, P.M. in proc. Ignoto). Il Collegio ritiene di dovere aderire a quest'ultimo indirizzo interpretativo, rilevando che le ragioni che lo sorreggono risultano rispondenti alla "ratio" effettiva della speciale disposizione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., di indubbia natura eccezionale, la cui portata non può essere intesa in termini così rigidi da fare coincidere il superamento della presunzione legale con la sola dimostrazione dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo. Difatti, l'attribuzione alla norma di un tale contenuto precettivo significa, nella sostanza, ritenere che la presunzione possa essere vinta nei soli casi nei quali essa non sia più applicabile per il fatto che la partecipazione all'associazione mafiosa non è più attuale, mentre le linee della disciplina, rivelate dalla chiara locuzione impiegata dal legislatore ("salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari"), rendono manifesto che la presunzione può considerarsi superata anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato: ditalché, pur in mancanza di una formale o univoca rescissione, per "facta concludentia", del vincolo associativo, il giudice di merito è tenuto a porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto ex art. 416 c.p. con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari.
Dal principio di diritto testè esposto si evince che il tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata diverge dalla retta interpretazione della disposizione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., per la ragione che la "ratio decidendi" del provvedimento ha assegnato esclusiva rilevanza alla sola circostanza della mancata dimostrazione della definitiva rescissione del rapporto associativo, senza tenere conto degli altri elementi, dei quali lo stesso tribunale ha dato atto nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del NA, potenzialmente idonei ad escludere il "periculum in libertate".
Pertanto, l'accertato vizio logico e giuridico giustifica l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, che, nella nuova deliberazione, dovrà stabilire se gli elementi di giudizio disponibili possano fare ritenere superata la presunzione di cui all'art. 274 c.p.p. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1 ter disp. att. c.p.p.-
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.-
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2002