Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2002, n. 43572
CASS
Sentenza 6 novembre 2002

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In tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art 416 bis c.p.), l'art 275, comma 3 c.p.p. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere vinta non solo in presenza della prova dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ma anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale competente ex art. 310 c.p.p. che, nel rigettare l'appello proposto contro il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca della misura cautelare, aveva omesso di porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto ex art 416 bis c.p. con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2002, n. 43572
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43572
    Data del deposito : 6 novembre 2002

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