Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 32412
CASS
Sentenza 27 giugno 2013

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Massime1

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulti esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l'evidenziarsi di una situazione di "affectio societatis", la presunzione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all'associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio un'ordinanza che aveva ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di revoca di misura custodiale nei confronti di un esponente politico cessato da tutte le cariche pubbliche e di partito, costituenti il presupposto fattuale delle condotte contestate, sulla base di una valutazione astratta in ordine alla perdurante esistenza del potere politico dell'indagato, omettendo qualsiasi riferimento a fatti recenti da cui inferire la prosecuzione dei rapporti tra questi ed il sodalizio).

Commentario1

  • 1La disciplina della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere
    Ricardo Carrara D'Albi' · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 32412
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32412
Data del deposito : 27 giugno 2013

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