Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
La disposizione di carattere eccezionale dell'art. 275, comma terzo, ult. parte cod. proc. pen., secondo la quale per taluni delitti opera una presunzione semplice di sussistenza delle esigenze cautelari, non può essere intesa in termini così rigidi da ritenere che essa possa essere vinta solo in presenza di prova positiva dell'avvenuta recisione del vincolo associativo e non anche nell'ipotesi in cui emergano specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di merito che aveva negato la revoca della custodia cautelare in carcere a persona indagata per associazione di tipo mafioso la quale, pur non avendo fornito la prova positiva del distacco dal sodalizio criminoso, aveva rappresentato il suo proficuo impegno negli studi, sfociato, durante la carcerazione preventiva, nel conseguimento della laurea in scienze politiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2003, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 16/12/2003
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 6001
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 028213/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE NO N. IL 02/09/1976;
avverso ORDINANZA del 23/05/2003 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito il difensore Avv. MORMINO.
OSSERVA
NT LI è stato raggiunto da ordinanza di custodia in carcere emessa il 3/6/02 dal GIP del Tribunale di Palermo, confermata in sede di riesame, perché ritenuto gravemente indiziato di violazione dell'art. 416-bis C.P. per avere fatto parte di "Cosa nostra" come uomo di fiducia di NA VA e PU GI, il quale ultimo gli inquirenti ritengono coadiuvasse nell'attività di controllo degli appalti per lavori pubblici.
Con ordinanza in data 18/4/03 il GIP ha respinto l'istanza di revoca della misura presentata dall'indagato.
L'appello avverso questa pronuncia proposto ai sensi dell'art. 310 C.P.P. nell'interesse del NT è stato rigettato dal Tribunale di Palermo con ordinanza in data 23/5/03. Contro quest'ultima decisione ha proposto ricorso per Cassazione, integrato da memoria, il difensore del prevenuto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta permanenza delle esigenze cautelari, presunte dalla legge per il titolo del reato addebitato, per non avere il Tribunale tenuto conto dell'elemento nuovo rappresentato dal positivo impegno del suo assistito negli studi durante la carcerazione preventiva, tanto da conseguire la laurea in scienze politiche.
La doglianza è meritevole di accoglimento, e l'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio.
Il Tribunale, pur dando atto dell'aspetto positivo rappresentato dall'intenso impegno profuso dal NT negli studi durante detenzione, ha ritenuto tale elemento inidoneo a incidere sul giudizio di pericolosità sociale derivante dalla natura del reato contestato in quanto la presunzione di permanenza delle esigenze cautelari stabilita per detto reato dalla legge potrebbe essere superata solamente attraverso la prova della definitiva rescissione dei legami intercorsi tra l'indagato e l'associazione mafiosa. Quest'ultima affermazione si pone in contrasto con il più recente orientamento di questa Corte che il Collegio ritiene condivisibile (cfr. la sentenza di questa Sezione 6/11/02, Diana - rv. 223.108) secondo cui la disposizione di carattere eccezionale dell'art. 275 comma 3 C.P.P. non può essere intesa in termini così rigidi da ritenere che il superamento della presunzione stabilita da tale norma possa essere vinta solo in presenza della prova positiva dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo e non anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato, come del resto induce a ritenere l'uso da parte del legislatore dell'espressione "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari".
Sarà dunque compito del giudice di rinvio stabilire, uniformandosi a tale principio, se nel caso di specie, pur mancando la prova positiva del distacco del NT dall'associazione mafiosa, siano comunque ravvisabili concreti elementi di segno contrario rispetto al dato derivante dall'attribuzione del delitto di cui all'art. 416-bis C.P., dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, di peso e significato tali da prevalere su di esso ai fini del giudizio di merito sulla attuale esistenza delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 comma 1- ter norme att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004