Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2026, n. 10102
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica

    La notifica effettuata al difensore di fiducia, anche se in luogo diverso dal domicilio eletto, non integra una nullità assoluta per omessa notifica, ma una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile entro termini decadenziali. I ricorrenti non hanno allegato l'inidoneità della notifica a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto.

  • Rigettato
    Costituzione di parte civile non conforme alla riforma Cartabia

    La Corte d'appello ha ritenuto che le ragioni della domanda fossero state esposte in modo chiaro e che vi fosse una motivazione sufficiente del petitum e della causa petendi, considerando la non particolare complessità della vicenda. La costituzione di parte civile chiedeva il risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali.

  • Rigettato
    Mancata valutazione delle prove a discolpa e modificazione dell'accusa

    La circostanza che il garage fosse un manufatto abusivo e che il querelante non ne fosse il proprietario non incide sulla configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che tutela anche il possesso e mira a evitare che le persone si facciano giustizia da sé. La pretesa risarcitoria civile permane a prescindere dal titolo di proprietà. Non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

  • Rigettato
    Legittimazione a proporre querela

    Si esclude che titolare del diritto di querela sia solo il proprietario dell'immobile su cui è esercitata la violenza, data la ratio di tutela del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2026, n. 10102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10102
    Data del deposito : 17 marzo 2026

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