Sentenza 10 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2002, n. 17547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17547 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Y Y181 N 98-9-92 30 SNES REPUBBLICA ITALIANA Oggetto1 7 547 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAND LA CO TE SU NE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO-Primo Presidente f.f.- R.G.N. 5394/00 Dott. IOi PRESTIPINO Consigliere 6911/00 41277 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud.17/10/02 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere - Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere - ConsigliereDott. Mario Rosario MORELLI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: FO AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente - 2002 contro 1143 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO -1- MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
e sul 2° ricorso n 1° 06911/00 proposto da: AR LE, UN AN, A' RI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA dell'avvocato LUIGI GARDIN, 24, presso lo studio e difesi dall'avvocato ORONZO RAMPINO,rappresentati giusta delega a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO CORTE DEI CONTI, domiciliato in MINISTERO PRESSO LA ROMA, VIA BAIAMONTI 25; - controricorrente avverso la sentenza n. 257/99 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 26/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per della il rigetto dei ricorso, dichiarazione giurisdizione della Corte dei Conti. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22/12/97 unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il Sostituto Procuratore Generale della Corte dei Conti conveniva dinanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia i dottori AN FO, IT AR, AN UN E RI AR, componenti della Commissione di prima istanza istituita presso l'allora USL LE/3, per sentirli condannare al pagamento della somma di L. 30.172.980, oltre accessori, quale importo del "danno erariale” subito dalla Pubblica Amministrazione per aver corrisposto a tale RIZZELLO LUCE, riconosciuta dalla detta commissione invalida al 100% nella visita del 28/1/88, con correlativa riduzione della capacità lavorativa, ratei di pensione d'invalidità di pari complessivo importo dal di del riconoscimento a quello della revoca sopravvenuta, non avendovi la RIZZELLO alcun diritto in quanto le infermità lamentate potevano, al massimo, corrispondere ad un'invalidità del 55%. Nell'opposizione dei convenuti l'adita Sezione, con sentenza 15 gennaio 1999, declinava la giurisdizione in virtù dell'art. 1, co. 4°, L. 14/1/94 n. 20, come modificato dall'art. 3 d.l. 23/10/96 n. 543 conv. nella L. 20/12/96 n. 639, ma la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, con sentenza n. 257 del 26/10/99, a seguito dell'appello del Procuratore Generale, riconosceva la giurisdizione della Corte dei Conti, all'uopo disponendo la rimessione del processo al primo giudice, avvenuta con atto notificato il 15/1299 a cura del Procuratore Regionale competente. Affermava il Giudice del gravame che la Commissione aveva natura di organo funzionale dello Stato, per cui i medici componenti si caratterizzavano come funzionari 3 dell'Amministrazione a questa legati da un rapporto di servizio funzionale, ciò costituendo elemento necessario e sufficiente per incardinare la giurisdizione di responsabilità del giudice contabile. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati, il FO (notificato il 16/3/2000), nonché il AR, il UN ed il LÀ (notificato il 23/3/2000), tutti chiedendo, con argomenti simili, che venisse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ad ambedue i ricorsi ha resistito, con distinti controricorsi, la Procura Generale della Corte dei Conti. Le cause sono state chiamate per la discussione all'udienza del 24/5/2001 ma, con ordinanza resa in pari data, è stato disposto un rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione con altri ricorsi caratterizzati dalla stessa questione. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con unico motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza dichiarativa della competenza giurisdizionale del giudice contabile, denunciando un'indebita estensione del concetto di rapporto di servizio, soprattutto perché tale collegamento, ove esistente, potrebbe riferirsi non all'amministrazione dell'Interno ma a quella sanitaria, con l'ulteriore conseguenza che il preteso danno riguarderebbe un'amministrazione comunque diversa da quella di appartenenza, per fatti anteriori alla legge n. 20 del 1994. La complessa censura non coglie nel segno. Essa risulta già neutralizzata nella suddetta sentenza ove, mediante un esame puntuale ed analitico della normativa di riferimento (artt. 2 e 3 L. n. 381 del 1970, 7, 8 e 14 4 .... L. n. 318 del 1971, L. n. 833 del 1978 ed art. 1 L. n. 295 del 1990), si è preso atto che con l'entrata in vigore di quest'ultima legge, le Commissioni per l'invalidità civile (precedentemente collocate nell'ambito degli Uffici dei Medici Provinciali) sono state inserite nelle USL, senza ovviamente che venisse meno la loro natura giuridica di organi collegiali di valutazione medico-legale ai fini dell'erogazione del trattamento pensionistico per invalidità civile. E si è concluso che "dette Commissioni si inseriscono nel complesso procedimento che inizia e si conclude nell'ambito dell'Amministrazione civile dell'Interno", ribadendosi quella "codipendenza che già esisteva tra Ministero dell'Interno e della Sanità"; con l'ulteriore conseguenza che "stante la natura di organi funzionali dello Stato delle Commissioni in questione, i medici che le compongono si caratterizzano come funzionari dell'Amministrazione civile, cui sono legati dal rapporto di servizio funzionale, il che costituisce elemento necessario e sufficiente per incardinare la giurisdizione di responsabilità della Corte dei Conti”. Motivazione ineccepibile che fa puntuale applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale e l'ente pubblico che subisce tale danno, quale presupposto per un addebito di responsabilità amministrativa, devoluto alla cognizione della giurisdizione contabile, è configurabile non solo quando tra i due soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio, ma anche quando sia comunque ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto preposto in condizione di compartecipe dell'attività amministrativa dell'ente pubblico preponente (ex plurimis, recentemente, Cass. 5 sez. un. 27 luglio 2000 n. 515). In questo quadro, non sembra seriamente contestabile che i medici componenti delle suddette Commissioni, ancorché queste ultime agiscano nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale ed essi stessi siano scelti tra i sanitari dipendenti o convenzionati della USL territorialmente competente (art. 1 n. 2 L. n. 295 del 1990), operino al primo livello del complesso procedimento amministrativo che, sulla scorta degli accertamenti effettuati appunto dalle Commissioni e di eventuali ulteriori valutazioni, deve condurre al rilascio del beneficio pensionistico. Essi si inseriscono, quindi, con carattere di esclusività e di permanenza, nell'organizzazione dell'Amministrazione dell'Interno, alla quale è demandata la concessione di tali benefici e nei cui confronti si pongono in rapporto di servizio funzionale. La conclusione raggiunta rende ultronea la problematica sull'applicabilità o meno dell'art. 1, 4° co. L. n. 20 del 1994, così come autenticamente interpretato dall'art. 3 L. n. 639 del 1996, una volta ritenuta l'esistenza del rapporto di servizio tra i medici autori del danno e l'Amministrazione dell'Interno danneggiata. Non è superfluo aggiungere che, approfondendo il concetto di "amministrazione di appartenenza", le S.U. di questa Corte hanno recentemente chiarito che in tema di giurisdizione della Corte dei Conti, la norma di cui all'art. 52, primo comma, della legge 1214/34 va interpretata nel senso che i dipendenti delle amministrazioni statali, anche se ad ordinamento autonomo, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti qualora, dal loro comportamento, sia derivato un danno allo Stato, senza che assuma rilievo la circostanza che tale danno incida o meno nella sfera patrimoniale 6 dell'amministrazione di appartenenza (Cass. sez. un. 1 settembre 1999 n. 612). E' ben vero che, nella specie, trattatasi di ufficiale della Guardia di Finanza e, quindi, di soggetto legato all'Amministrazione statale da un vero e proprio rapporto di impiego, ma il principio è indicativo dell'orientamento a dilatare il concetto di appartenenza laddove si tratti di amministrazioni dello Stato. Alla stregua delle considerazioni esposte, deve riconoscersi che la Corte dei Conti ha correttamente dichiarato la sua competenza giurisdizionale conoscere del presente giudizio di responsabilità amministrativa ed ambedue ricorsi vanno rigettati. Nulla per le spese, stante la qualità di parte formale della Procura Generale della Corte dei Conti.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, dichiarando la giurisdizione della Corte" dei Conti;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2002, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENay Schel m IL CA ELLIERE эти Depositato in Cancelleria oggi CAND DIC. 2002 CANCELLIERE CERE IO IS 7