Sentenza 27 gennaio 2017
Massime • 1
Integra una condotta elusiva dell'esecuzione di un provvedimento di amministrazione giudiziaria di beni personali, di cui all'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quella con cui si violano, nelle more della definizione del provvedimento di confisca, le disposizioni dettate a disciplina dell'amministrazione giudiziaria del bene sottoposto a sequestro preventivo, finalizzate ad impedire ogni ingerenza da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dall'autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa all'esercizio di una società di fatto, riconducibile alla criminalità organizzata, sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2017, n. 12863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12863 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2017 |
Testo completo
12863-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. MATILDE CAMMINO - - Consigliere - N. 21 Dott. MARGHERITA TADDEI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO N. 44639/2016 - Consigliere - Dott. FABIO DI PISA - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN EA N. IL 03/04/1970 avverso l'ordinanza n. 680/2016 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, G del 03/08/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
WI lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gizo Auge il quale be cluests at chiaress I inconsullità del mussa Udit i difensor Avv.; Brum Griesseppe Fonte Gra ff. per l'overyl mente til greet• quot insistone RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 3-5/8/2016 il Tribunale di NZ rigettava la richiesta di riesame proposta da RS EA avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di NZ del 6/7/2016 con cui era stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, per i reati di concorso continuato nell'elusione del provvedimento di amministrazione giudiziaria di beni personali, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/1991 (capo n. 58), e di partecipazione ad associazione di stampo mafioso denominata "MU" (capo n. 69).
2. Avverso la decisione del Tribunale del riesame ricorrono per cassazione i difensori dell'indagato, i quali ne chiedono l'annullamento.
2.1. Al riguardo, deducono: 1) la violazione di legge (art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis, cod. proc. pen.) sotto il profilo della nullità sia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per carenza di autonoma motivazione delle ragioni fondanti il provvedimento cautelare, sia dell'ordinanza impugnata che, pur dando atto "dell'anomalia motivazionale" dell'ordinanza genetica, ha rigettato tale eccezione "attraverso una sequela di considerazioni che hanno assunto più il sapore di un salvataggio a tutti i costi del provvedimento cautelare che l'applicazione rigorosa delle regole di diritto sottoposte al vaglio della giurisdizione"; 2) violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria relativo al delitto di cui al capo n. 58). In particolare, posto che l'esecuzione del provvedimento di confisca è condotta che spetta, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 159/2001, ai soggetti istituzionalmente a ciò deputati dalla legge (A.G., Agenzia del Demanio, Prefetto), non poteva ascriversi al ricorrente una condotta di tipo elusivo poiché, nel caso in esame, la misura di sicurezza, benché imposta con sentenza divenuta irrevocabile, non aveva ancora trovato esecuzione;
3) violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 69) dell'imputazione. Carente è la motivazione del provvedimento impugnato sulle ragioni per le quali le conversazioni intercettate possano assumere rilevanza in tema di prova indiziaria sull'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso;
né l'intraneità del ricorrente poteva ricavarsi nella mera prestazione di attività lavorativa, in qualità di dipendente, in favore della ditta IS, "in quanto tale elemento era stato ritenuto di nessuna valenza probatoria nel processo definitosi con assoluzione" (dall'imputazione di cui all'art. 2 416 bis cod. pen.). Non rispondeva al vero, poi, che RS EA era stato interdetto dall'amministrazione dell'impresa, poiché nel processo in cui era stata disposta la confisca della ditta IS egli non rivestiva lo status di imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Manifestamente infondata è la deduzione preliminare relativa alla nullità, ex art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen., dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P. del Tribunale di NZ delle risultanze di indagine, posto che il richiamo agli ampi contenuti delle informative di polizia giudiziaria è ragionevolmente dovuto alla necessità di spiegare l'origine e la complessità dell'indagine (svolta da diverse forze di polizia giudiziaria) in ragione delle molteplici contestazioni anche ed in primis di carattere associativo formulate. La figura di ciascun indagato, pertanto, risulta logicamente collocata dal giudice della cautela all'interno di detta e complessa ricostruzione e necessariamente valutata in ragione delle dinamiche complessive dei gruppi associativi di cui ai capi 1) e 69) della rubrica. Pertanto, la valutazione della gravità indiziaria in ordine alle ulteriori ipotesi di reato mosse all'indagato (capo 58 dell'imputazione) deve necessariamente apprezzarsi, ai fini della completezza ed autonomia motivazionale, col richiamo all'integralità del provvedimento cautelare proprio in forza dell'esistenza di altri e molteplici elementi di carattere "presupposto" fondanti la condotta di partecipazione all'associazione contestata. Del resto, la valenza comunque "critica" del provvedimento cautelare si coglie con riguardo all'esclusione della valenza indiziaria a carico di altri coindagati, dall'aver il giudice disatteso per alcune posizioni, in punto di scelta della misura cautelare, le richieste avanzate dal Pubblico ministero e, proprio con riferimento ad uno dei capi di imputazione che riguardano il ricorrente RS EA (il n. 58), l'istanza di applicazione della misura interdittiva riguardo i concorrenti amministratori giudiziari. Va escluso, pertanto, che nel caso di specie la motivazione sia mancante o apparente ovvero del tutto priva di autonoma valutazione, con la conseguenza che va riconosciuto all'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame la possibilità di integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice (in tal senso, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, vedi Sez. 2, sent. n. 12537 del 17/3/2014, Rv. 259554; Sez. 3 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 11/2/2016, rv. 265983-86; Sez. 3, n. 48962 del 1/12/2015, rv. 265611).
3.2. Parimenti va escluso che assuma carattere meramente apparente la motivazione adottata dal Tribunale di NZ nel rigettare la richiesta di riesame. Il Collegio, infatti, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha ampiamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo della misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, vedi Sez. 6, sentenza n. 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085). Infatti, dopo aver riprodotto le risultanze di indagine considerate rilevanti nelle prime pagine del provvedimento gravato, ha poi analiticamente ricostruito gli indizi relativi a ciascuna delle due fattispecie di reato al ricorrente ascritte. Tale modus procedendi risulta logico e coerente anche in ragione delle diverse contestazioni elevate, anche di tipo associativo, in quanto non può prescindersi da un esame complessivo della vicenda, all'interno della quale la condotta elusiva di cui al capo n. 58) volge verso una direzione finalistica unitaria proprio col delitto associativo di cui costituisce uno dei delitti fine. Di conseguenza, esclusasi l'ipotesi della motivazione mancante sul punto ad opera del G.I.P., i riferimenti specifici operati dal Tribunale del riesame finiscono per svolgere quella necessaria funzione integrativa delle ipotizzate insufficienze motivazionali, da ritenersi pienamente consentita anche a seguito delle modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 (ex multis Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, rv. 266050).
3.3. Manifestamente infondato è, invece, il motivo relativo alla gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al capo 58) dell'imputazione.
3.3.1. Invero, va anzitutto esclusa la paventata violazione di legge, tenuto conto che nelle more del perfezionamento del provvedimento definitivo di confisca "l'elusione" di cui al capo di imputazione va necessariamente riferita all'amministrazione giudiziaria della ditta in forza del sequestro preventivo gravante sulla persona giuridica emesso nel 2004 dal G.I.P. del Tribunale di NZ (v. pag. 44 della richiesta del P.M. ove si precisa che la confisca non ha ancora trovato esecuzione per mancanza di annotazione della sentenza che l'ha disposta, ma come la ditta IS risulti essere stata sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell'ambito del procedimento penale che ha poi portato all'adozione della misura di sicurezza reale da parte del Tribunale di Paola con la sentenza n. 209 del 21/9/2006, RG n. 442/05). La condotta elusiva va dunque riferita, per come specificato in fatto nel capo di imputazione, a quelle disposizioni che, in forza del sequestro preventivo e della custodia del bene disposta dal G.I.P., incidono sull'amministrazione giudiziaria, di guisa da precluderne qualunque ingerenza da parte di soggetti diversi da quelli tipicamente ed appositamente autorizzati dalla stessa autorità giudiziaria. La contestazione formulata risulta, pertanto, del tutto coerente con la base fattuale di riferimento, in quanto l'attività svolta dal ricorrente, unitamente a quella dei correi (CO MU e OR PI), risulta funzionale ad assicurare il continuo esercizio della società di fatto riconducibile al clan MU per quanto asseverato dalla sentenza del Tribunale di Paola e, dunque, si pone in aperta violazione del contenuto e della finalità alla quale era proprio destinata la misura reale e, quindi, in violazione del disposto di cui al comma 5 dell'art. 76 d.lgs. n. 159/011, che sanziona tanto la condotta elusiva del soggetto a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni, quanto quella del soggetto extraneus che vi concorre.
3.3.2. Inammissibile è poi la doglianza volta ad escludere la gravità indiziaria sul rilievo dell'intervenuta assoluzione del ricorrente dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa da parte della Corte di appello di NZ (con sentenza del 2006, nell'ambito del proc. pen. n. 3339/03), in quanto, al di là della obiettiva diversità dei periodi temporali di riferimento, la circostanza che tale proscioglimento si sarebbe fondato proprio sulla ritenuta "irrilevanza" dell'attività lavorativa che l'RS svolgeva per conto dell'IS è soltanto affermata e non comprovata mediante l'allegazione degli atti rilevanti e peraltro risulta smentita quanto all'odierna imputazione al di là dei nuovi - elementi indicati dai giudici della cautela anche dall'accertamento negativo operato dagli inquirenti, e di cui il Tribunale del riesame dà atto, secondo cui l'RS, pur continuando a gestire la società di fatto, negli anni 2015 e 2016 non risulta affatto essere stato alle dipendenze della ditta IS.
3.3.3. Quanto al dolo, la circostanza che la gestione dell'impresa fosse accompagnata dalla consapevolezza del ricorrente della finalità elusiva del provvedimento di amministrazione giudiziaria, è stata adeguatamente tratta dal Tribunale del riesame dalle illecite ed irregolari modalità di gestione attraverso la realizzazione di rilevanti introiti in nero che sfuggivano al controllo degli amministratori giudiziari, passando il denaro degli acquirenti dei prodotti ittici direttamente ai soggetti che operavano per conto della IS senza che venisse redatta idonea e valida documentazione fiscale. 5 3.4. Inammissibile e/o manifestamente infondato è il motivo relativo alla violazione di legge e al difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa di cui al capo 69) dell'imputazione.
3.4.1. I profili di inammissibilità derivano dal fatto che la confutazione degli elementi di prova posti a fondamento della sussistenza del sodalizio mafioso è soltanto genericamente indicata, omettendo il ricorrente di confrontarsi in modo specifico con i molteplici gravi indizi puntualmente evocati dal Tribunale - quali le decisioni passate in giudicato, le molteplici e concordanti dichiarazioni dei collaboratori anche per scienza diretta, gli esiti dell'attività di intercettazione e di video-sorveglianza svolta sia presso l'IS che presso il porto di Cetraro - la cui combinazione logico-fattuale integra per un verso la soglia richiesta dagli artt. 273 e 273, comma 1 bis codice di rito e, per altro, soddisfa, anche sotto il profilo valutativo contenutistico l'obbligo motivazionale (sull'inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità dei motivi, Sez. 2, n. 30918 del 7/05/2015, Rv. 264441; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Rv. 263601).
3.4.2. Il motivo è manifestamente infondato poiché questa Corte ha più volte affermato come la prova in ordine al delitto associativo possa desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati fine, dalla loro ripetizione, nonché dall'uniformità delle condotte, posto che attraverso di esse si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, rv. 266670). Ed il Tribunale, al riguardo, risulta avere dato specificatamente conto di come il contributo causale apportato dal ricorrente al fine di consentire al NC MU e al OR PI la gestione dell'impresa IS sia finalisticamente volto alla realizzazione degli obiettivi criminosi propri dell'associazione di stampo mafioso denominata clan "MU", la quale, tra le sue finalità, ha quella di ingerirsi, attraverso l'utilizzazione della propria forza di intimidazione, "nell'imprenditoria di tutta l'area del tirreno cosentino e lucano monopolizzando l'offerta del pescato". Non si tratta, dunque, dello svolgimento di un'attività di lavoro dipendente in favore di una impresa (peraltro il Tribunale a tale riguardo rileva come il ricorrente negli anni 2015 e 2016 non risulta avere avuto alcun rapporto di lavoro con tale ditta), ma di un concorso nella gestione con altri soggetti al quale ciò era precluso, nel dichiarato intento di far proseguire l'attività proprio a quella società di fatto espressiva degli interessi di stampo mafioso che ne avevano determinato la confisca da parte dell'autorità giudiziaria. Ne consegue, pertanto, la chiara derivazione logica sia in punto di compartecipazione che di dolo associativo che il Tribunale ne fa conseguire, in 6 quanto l'elusione del provvedimento di confisca serve proprio a mantenere inalterato in quel di Cetraro quel modus procedendi che caratterizzava la società di fatto espressiva degli interessi della criminalità organizzata (per come accertato anche con efficacia di giudicato dal Tribunale di Paola), volto ad assicurarsi il monopolio del mercato del pesce (sia nell'approvvigionamento che nella distribuzione e commercializzazione) in spregio alle regole della concorrenza attraverso la forza di intimidazione derivante dal gruppo associativo.
3.4.3. Manifestamente infondato è, infine, anche il rilievo relativo alla possibile interferenza sulla validità anche in fatto della contestazione associativa mossa all'imputato stante l'intervenuta assoluzione da tale delitto del ricorrente ad opera del Tribunale di Paola. Per come puntualmente precisato in imputazione e nella stessa ordinanza genetica l'odierna contestazione si pone in una logica di continuità con quella oggetto dell'accertamento giudiziale definitivo da parte del Tribunale di Paola (sentenza del 21/9/2006) e, pertanto, quanto alla posizione del ricorrente non riveste alcuna interferenza, posto che riguarda il periodo successivo al giudicato ad esso favorevole (per come specificato tanto nella richiesta del P.M., quanto nell'ordinanza genetica che dallo stesso Tribunale del riesame).
5. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della cassa delle ammende - della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
6. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 27/01/2017 Il Presidente Il consigliere estensore Matilde Cammino Giovanni Arolli DEPOSITATO IN CANCELLERIA luleir SECONDA ONE PENALE 16 MAR. 2017 H H Cancelliere CAS E 7 N O S S A Z I Fonzionano ( Angelo Maria ANIM