Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
La prevalenza del divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie, quale previsto dal comma quarto-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., rispetto alla presunzione d'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, nel casi di cui al precedente terzo comma dello stesso articolo, opera solo a condizione che risulti accertato il presupposto costituito dall'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna delle "idonee strutture sanitarie penitenziarie" di cui è menzione nel comma quarto-ter del citato art. 275 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2008, n. 22977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22977 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 13/05/2008
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 598
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 009699/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON AV, N. IL 06/01/1980;
avverso ORDINANZA del 10/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- Che con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari in data 25 luglio 2007 venne disposta, nei confronti di ON IN, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, attesa la ritenuta incompatibilità delle condizioni di salute del NA con la prima di dette misure;
- che, proposto appello da parte del pubblico ministero, il tribunale adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., in accoglimento del gravame, dispose il ripristino della custodia cautelare in carcere, con avvertenza che il NA sarebbe stato "ristretto in uno degli stabilimenti attrezzati alla prestazione di terapie idonee" al suo stato di salute;
- che avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del NA denunciando:
1) violazione dell'art. 310 c.p.p., in relazione all'art. 581 c.p.p., per non essere stata riconosciuta l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, avendo esso investito solo la prima delle due argomentazioni poste a sostegno dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, e cioè quella basata sulla ritenuta incompatibilità delle condizioni di salute del NA con la detenzione in carcere (attesa la possibilità di attuazione della medesima misura in struttura penitenziaria adeguatamente attrezzata), nulla osservando con riguardo all'altra argomentazione, basata sulla ritenuta assenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità;
2) violazione dell'art. 275 c.p.p., per non essere stata riconosciuta, attesa la rilevata assenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità, la prevalenza del divieto di custodia cautelare in carcere, stabilito dal comma 4 bis, rispetto alla presunzione di adeguatezza esclusiva di detta misura prevista dal precedente comma 3 nel caso di soggetti nei confronti dei quali - come è il caso del ricorrente - si proceda per il reato di cui all'art. 416 bis c.p..;
3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il tribunale, nello stabilire che il ricorrente fosse (come si è visto) "ristretto in uno degli stabilimenti attrezzati alla prestazione di terapie idonee", omesso di indicare quale istituto, in particolare, e per quale motivo, fosse da considerare "in grado di apprestare la terapia e l'assistenza idonea al grave quadro patologico del NA";
4) violazione dell'art. 275 c.p.p., per avere il tribunale indebitamente avallato il "modus procedendi" del perito il quale, incaricato di verificare la compatibilità dello stato di salute del ricorrente con il regime carcerario, si era limitato a rilevare, sul sito "web" del Ministero della giustizia, l'esistenza di "centri clinici di III livello" asseritamente "in grado sia di gestire che di fornire le prestazioni di cui il soggetto necessita", senza effettuare alcuna diretta verifica atta ad accertare se e quale di detti centri fosse concretamente "in grado di gestire l'urgenza - emergenza di una crisi cardiaca segnalata dallo stesso perito (servizio di guardia medica specialistica funzionante per tutta la giornata et similia".
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:
a) il requisito dell'assenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità, previsto (per quanto qui interessa) dall'art. 275 c.p.p., comma 4 ter, in tanto rileva, ai fini dell'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere stabilito dal precedente comma 4 bis per i casi di soggetti portatori di gravi malattie, in quanto risulti accertato il presupposto costituito dall'incompatibilità delle condizioni di salute di tali soggetti con lo stato di detenzione, ivi compreso quello attuabile presso quelle che la norma definisce le "idonee strutture sanitarie penitenziarie" e, pertanto, avendo l'appello del pubblico ministero a suo tempo investito proprio la ritenuta esistenza di detto presupposto, non si vede per quale ragione esso dovesse essere dichiarato inammissibile, in relazione al richiamato disposto di cui agli artt. 310 e 581 c.p.p.;
b) la prevalenza del divieto di custodia cautelare in carcere rispetto alla presunzione di adeguatezza esclusiva di tale misura nei casi previsti dall'art. 275 c.p.p., comma 3, in difetto delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, opera (come appare del tutto ovvio) a condizione che risulti accertato il medesimo presupposto di cui si è detto al punto che precede, per cui, una volta esclusa, come nella specie, tale condizione, attesa la ritenuta compatibilità, sulla scorta delle conclusioni peritali, delle condizioni di salute del ricorrente con la detenzione in una delle "idonee strutture sanitarie penitenziarie", ne deriva, come necessaria conseguenza, l'automatica esclusione del divieto in discorso, dovendosi intendere per "custodia cautelare in carcere" anche quella che venga attuata in una delle anzidette strutture sanitarie;
c) una volta motivatamente ritenuta, dal giudice "de libertate", la compatibilità delle condizioni di salute del soggetto con la detenzione in una delle esistenti strutture sanitarie penitenziarie, quali individuate dal perito, non spettava al suddetto giudice indicare anche a quale di tali strutture, in particolare, il medesimo soggetto dovesse essere avviato, non risultando che vi fosse motivo alcuno di dubitare che taluna di esse non presentasse le caratteristiche che, secondo lo stesso perito, sarebbero state idonee a garantire l'adeguato livello di cura;
e ciò a prescindere dal rilievo che, comunque, esiste anche la specifica previsione di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 375, art. 65, (ordinamento penitenziario), secondo cui, anche in assenza di specifiche istanze, "i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati a istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento";
d) il fatto che, secondo quanto si afferma nel ricorso, il perito, nel formulare il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con l'assegnazione di quest'ultimo ad uno dei "centri clinici di III livello dell'amministrazione penitenziaria", abbia desunto l'esistenza e le caratteristiche di tali centri dal sito "web" del Ministero della giustizia non implica affatto che detto giudizio fosse da riguardarsi come sfornito dei necessari requisiti di attendibilità, anche sotto il profilo della concretezza richiesto dai precedenti giurisprudenziali citati nel ricorso, non risultando dedotta, d'altra parte, dalla difesa del ricorrente, alcuna specifica ragione per la quale il tribunale avrebbe dovuto dubitare della veridicità e completezza delle informazioni ricavatali dal suddetto sito "web" ovvero della correttezza scientifica della valutazione che, sulla base di esse, era stata effettuata dal perito.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2008