Sentenza 13 novembre 2007
Massime • 1
L'imputato straniero alloglotta, che si pone in una condizione processuale in cui tutti gli atti processuali gli devono essere notificati mediante consegna al difensore, non subisce alcuna lesione concreta dei suoi diritti per effetto della loro mancata traduzione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto contumaciale della sentenza, avvenute mediante consegna al difensore a causa dell'inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2007, n. 47550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47550 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/11/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1350
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 41766/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HO MO, n. a Tunisi il 24 maggio 1977, BO AR, n. a Tirana il 5 maggio 1977, e AX AN, n. a Tirana il 26 ottobre 1977, nei confronti della sentenza in data 14 luglio 2004 della Corte d'appello di LA;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di HO MO e per il rigetto del ricorso di BO AR e AX AN;
udito, per gli ultimi due, il difensore avvocato Colaleo Luigi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe sono stati giudicati gli appartenenti a due associazioni aventi ad oggetto il traffico internazionale di stupefacenti (eroina, cocaina, marijuana), resisi responsabili anche di numerosi reati fine aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita la detenzione e la cessione di tali sostanze.
Il primo gruppo, capeggiato da LL UM (detto "P), residente nella città di Praga, organizzava spedizioni di eroina da detta città, a mezzo autoveicoli, a LA dove risiedevano vari correi (quasi tutti cittadini albanesi) che ricevevano le partite di eroina e le smerciavano a diversi clienti.
Il secondo gruppo (formato prevalentemente da cittadini albanesi), era capeggiato da NI, dai fratelli RE, da BO AR e altri. Questo secondo gruppo organizzava spedizioni di ingenti quantitativi di eroina dall'Albania per mezzo di navi che approdavano in porti pugliesi. La consorteria si serviva di corrieri che, mediante autoveicoli, trasportavano eroina in varie località d'Italia (LA, Bergamo, Ravenna, AP e Brindisi) e trattava anche cocaina e marijuana.
Vari imputati sono stati giudicati con sentenza in data 16 aprile 2002 del G.u.p. del Tribunale di LA, per il reato associativo e per alcuni episodi specifici di importazione e vendita di sostanze stupefacenti. Tale procedimento si è concluso con le sentenze della Corte d'appello di LA in data 13 maggio 2003, nn. 2367 e 2368. Altri imputati, appartenenti al primo e al secondo gruppo, sono stati giudicati con sentenza del Tribunale di LA in data 12 giugno 2003 a seguito di giudizio ordinario, seguita dalla sentenza della Corte d'appello di LA oggi impugnata. Oltre a numerosi capi di imputazione aventi ad oggetto il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è stato contestato anche il reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 a numerosi soggetti operanti in Albania e in Italia.
Per quel che attiene al reato associativo che oggi interessa (capo 26), attraverso le indagini si accertava l'esistenza del secondo gruppo, autonomo - come già accennato - nella struttura, nelle persone e nelle modalità di trasporto delle droghe, i cui capi e organizzatori delle spedizioni di stupefacenti, prevalentemente eroina, ma anche cocaina e marijuana, erano RE AG, tale NI e RI RB, residenti a Tirana e legati da forti vincoli di solidarietà. Referente in LA era il fratello del primo, RE ED, residente in detta città almeno nei mesi di gennaio e febbraio, insieme con altri personaggi albanesi. Dopo il sequestro di una grossa partita in LA, RE ED, nel febbraio, era andato via da LA e si era legato con personaggi gravitanti nella zona di AP e in particolare con BO AR detto AN, di cui si dirà appresso in quanto compreso tra gli odierni ricorrenti e AL JM detto IR. Il gruppo degli albanesi residenti in Albania mandava consistenti quantitativi a RE, BO e AL, i quali mantenevano contatti con soggetti operanti a LA (Lame Rezart) e creavano altri contatti con diversi componenti operanti nel ravennate, tali ME e HU LT. La droghe giungevano con navi e venivano poi trasportate via terra prima a LA e poi a AP attraverso corrieri. Il gruppo dei "napoletani" instaurava anche contatti con altro gruppo albanese facente capo a AS TO, residente al Londra, al quale facevano pervenire ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, transitanti per l'Italia con partenza da Brindisi. I vari gruppi, costituenti vere e proprie "filiali" si occupavano anche della raccolta del denaro che inviavano in Albania. In sostanza, l'organizzazione era strutturata in sottogruppi. Interessa in questa sede il sottogruppo del già nominato RE ED operante prima nella zona di LA e poi in quella di AP, alimentato sistematicamente da cospicui quantitativi di eroina provenienti dall'Albania, smistati in varie pari d'Italia e anche a Londra. Operavano in tale gruppo oltre ai già nominati BO e AL, anche DI FL, KO GE e HA AN, nonché il fratello HA DI e tale LE AS, che svolgeva il ruolo di magazziniere della droga presso la sua abitazione in Giugliano (Na). La rete di clienti era estesa, come già detto, in varie parti del territorio italiano. Il BO svolgeva il ruolo di capo e organizzatore in Italia, mantenendo costanti rapporti con gli altri capi albanesi;
aveva anche un ruolo di preminenza con i sottogruppi di LA e Ravenna, gestiva in prima persona le trattative in ordine alla compravendita e alle modalità di consegna dello stupefacente a volte in modo esclusivo;
in tutti gli episodi era coinvolto con ruolo direttivo accanto a RE e AL.
Tra gli odierni ricorrenti, il solo HO MO aveva contatti con il primo gruppo e deve rispondere esclusivamente di un reato fine D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Ad alcuni appartenenti al secondo gruppo, composto da soggetti totalmente diversi da quelli appartenenti alla prima associazione, e operanti in diverse città italiane (LA, Bergamo, Brindisi, Ravenna e AP e in Albania), sono stati contestati sia il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 sia il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (l'associazione mafiosa è stata però esclusa sin dal giudizio di primo grado). Il materiale probatorio è fornito da numerose intercettazioni telefoniche, da operazioni di polizia giudiziaria di osservazione, controllo e pedinamento e di sequestro di alcuni quantitativi di droga ai corrieri.
Nei confronti degli odierni ricorrenti sono state, in particolare, elevate le seguenti imputazioni.
1) BO AR. L'imputato deve rispondere dei capi 16; 17; 18; 21;
22 23, esclusa l'aggravante del quantitativo ingente, 24, limitatamente al quantitativo di 45 Kg. di marijuana, 25, limitatamente alla prima fornitura indicata ed esclusa l'aggravante del quantitativo ingente, 28 e 29, limitatamente alla fornitura di 110 Kg. di marijuana. Deve inoltre rispondere del reato associativo di cui al capo 26. Gli episodi D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, tutti commessi in concorso con altri, riguardano: il capo 16, l'importazione e la detenzione a fini di cessione di 17 kg. di eroina, con le aggravanti del numero delle persone e del quantitativo ingente (accertato in Casoria il 19 aprile 2000); il capo 17, l'importazione la detenzione per fini di cessione di 10,250 Kg. di eroina, con le aggravanti del numero delle persone e del quantitativo ingente (accertato in Brindisi il 22 aprile 2000); il capo 18, l'importazione e la detenzione per fini di cessione di 33 Kg. di eroina, con le aggravanti del numero delle persone e del quantitativo ingente (accertato in Barletta il 30 aprile 2000); il capo 21, la detenzione a fini di cessione e la cessione di un quantitativo di Kg. 1,932 di eroina, con l'aggravante del numero delle persone (accertato in Nola il 5 giugno 2000); il capo 22, la detenzione a scopo cessione di 4 kg. di eroina, con le aggravanti del numero delle persone e del quantitativo ingente (accertato in Melito di AP e Ravenna il 22 e 23 giugno 2000); il capo 23, la detenzione per fini di cessione, e la cessione, di un quantitativo imprecisato di cocaina, con l'aggravante del numero delle persone (in LA e Ravenna il 28, il 30 giugno e giorni successivi); il capo 24, l'acquisto, la detenzione a scopo di cessione, e la cessione, di 45 Kg. di marijuana, con le aggravanti del numero delle persone e del quantitativo ingente (in LA, Ravenna Bologna e Torino, dal 28 giugno al 2 luglio 2000); il capo 25, la detenzione a scopo di cessione, e la cessione, di 9 Kg. di eroina, con l'aggravante del numero delle persone;
il capo 28, l'acquisto o la ricezione e la detenzione a fini di cessione di circa 60 Kg. di marijuana, con le aggravanti del quantitativo ingente e del numero delle persone (in AP dal 31 luglio 2000 al 12 agosto 2000); il capo 29, l'acquisto o la ricezione di 191 Kg. di marijuana con le aggravanti del numero delle persone e del quantitativo ingente (in AP, Torino ed Asti dal 20 agosto 2000 fino al 23 agosto 2000). Con riferimento al reato associativo (capo 26), si rimanda a quanto già detto relativamente alla descrizione della struttura e delle modalità di azione del gruppo associativo. Al BO veniva contestato anche il reato di detenzione di armi (capo 19) dal quale era stato assolto: tuttavia la Corte d'appello rilevava che il BO aveva richiesto effettivamente le armi che l'interlocutore (non identificato) si era dichiarato pronto a consegnare: le armi potevano essere usate (e sono state concretamente usate) in relazione al conseguimento dello scopo della associazione e, per tale motivo, è rimasta confermata l'imputazione del reato associativo con la aggravante della associazione armata.
In relazione alle imputazioni di cui sopra il BO è stato condannato a trenta anni di reclusione (p.b. per il reato associativo: anni 24 di reclusione, aumentata di sei mesi per ciascuno dei reati in continuazione).
2) AX AN. Alla cittadina albanese sono contestati i reati di cui ai capi 21, 22 e 28 che riguardano episodi D.P.R. cit., ex art. 73. Le è stato altresì contestato il reato associativo di cui al capo 26, esclusa l'aggravante della associazione armata, mancando in lei la consapevolezza del possesso di armi. Nei reati indicati, la donna è imputata in concorso con altri, e in particolare con il fratello AX DI e con il marito BO AR. Il capo 21 concerne la cessione di Kg. 1,932 di eroina a SI TO, Di Serio Carmine e Cosimo Vita, con l'aggravante del numero delle persone (accertato in Nola, il 5 giugno 2000); il capo 22 riguarda la detenzione, il trasporto e lo smercio di 4 kg. di eroina da Melito di AP a Ravenna, con l'aggravante del numero delle persone e del quantitativo ingente (in Melito di AP e in Ravenna nei giorni 22 e 23 giugno 2000); il capo 28 attiene, infine, all'acquisto o ricezione, da un albanese chiamato SO in Brindisi, di un quantitativo di 60 Kg. di marijuana che BO AR e AL JM cedevano poi ad altro cittadino albanese di nome TI dimorante a AP, con le aggravanti del numero delle persone e del quantitativo ingente (in AP dal 31 luglio al 12 agosto 2000).
Per tali imputazioni, AX AN, sempre nella posizione processuale di latitante, è stata condannata alla pena di anni quattordici di reclusione (P.b. anni 12 di reclusione per il reato associativo, aumentata ad anni 14 in ragione di mesi otto per ciascuno dei reati scopo).
3) HO MO. A tale imputato veniva originariamente contestato il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, (capo 8), per avere illegalmente acquistato o comunque ricevuto da AN RB, FA RT e RI EL, e detenuto per evidenti finalità di spaccio, in concorso con altri, diversi quantitativi di eroina, in varie occasioni, e in particolare un Kg. consegnato da RI EL a DR TH BE HO (di cui al capo 5), divenuto poi abituale acquirente dal gruppo degli albanesi (dalla fine di aprile 1999 fino al 3 giugno 1999). Tuttavia, sin dal giudizio di primo grado, l'HO è stato ritenuto responsabile per una sola fornitura e precisamente quella del 30 aprile 1999, frutto di trattative telefoniche dello stesso imputato con LL UM detto "P, che spediva - come accennato - la droga dall'estero. Il quantitativo in questione (4 Kg. di eroina) era stato importato dal corriere Roubicek LE e trasportato da Praga a LA. Detto corriere era stato arrestato in flagranza e la droga veniva sequestrata. Tale episodio di reato è attribuito all'HO perché lo stesso - come pure accennato - dopo avere ordinato la partita di droga oggetto della imputazione, aveva dichiarato al "P, come risultante dalle intercettazioni telefoniche, che doveva allontanarsi da LA per un periodo (verosimilmente per il pericolo di essere arrestato), e aveva indicato il DR TH BE HO come persona che lo avrebbe sostituito abitualmente negli acquisti di stupefacenti. Dopo tali colloqui col "P, l'HO era praticamente scomparso di scena. Per tale imputazione è stato condannato alla pena di 10 anni di reclusione ed Euro 35.000 di multa, confermata in appello. Ricorsi.
BO (avv. Luigi Colaleo).
Con un primo motivo deduce, per mezzo del difensore, la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 161, 169 e 171 c.p.p.) poiché la notificazione dell'avviso della udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio era stata eseguita non nel domicilio eletto presso il difensore avv. Raffaele Quarta, ma presso il domicilio di US (BS) alla Via Monsignor Berardi dichiarato all'atto della scarcerazione dove LL IL IR (che non risulta parente o convivente del destinatario della notifica, ma che la sentenza definisce ex convivente) aveva riferito che il BO aveva lasciato l'Italia per fare ritorno in Albania subito dopo la scarcerazione (in sentenza è scritto che la dichiarazione della LL era nel senso della definitività del rientro in Albania). L' atto e le successive notifiche venivano quindi eseguite presso il domicilio del difensore. Tutto ciò avrebbe comportato la nullità degli atti dei giudizi di primo e di secondo grado, perché l'originaria elezione di domicilio sarebbe dovuta prevalere sulla successiva dichiarazione di domicilio. TA doveva ritenersi la motivazione della Corte d'appello secondo cui l'elezione di domicilio doveva ritenersi invalida o inefficace perché l'imputato, in sede di interrogatorio, aveva dichiarato false generalità: egli infatti era stato esattamente individuato sia con il soprannome AN sia come alias AC AR;
inoltre, nella notificazione dell'avviso ex art. 415 bis eseguita presso l'avv. Quarta, l'imputato veniva indicato con le sue generalità e con l'aggiunta "alias AC AR". TA altresì doveva ritenersi la affermazione della Corte secondo cui la tentata notifica presso il domicilio dichiarato aveva reso evidente l'impossibilità della notificazione in quel luogo, perché l'atto avrebbe dovuto essere consegnato nel domicilio dichiarato: la dichiarazione della LL, infatti, non era nel senso della definitività del ritorno in Albania, ne' la donna aveva rifiutato l'atto; quindi, la momentanea assenza non poteva essere equiparata alla irreperibilità. Comunque, il fatto che l'imputato si fosse trasferito altrove non avrebbe reso invalide le notifiche fatte presso il domicilio dichiarato. Con altro mezzo deduce, ulteriormente, la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 143 c.p.p., comma 1, e art. 548 c.p.p., comma 3), in quanto non gli erano stati tradotti in lingua albanese i decreti di citazione in giudizio e gli estratti contumaciali, che pur gli dovevano essere tradotti, trattandosi, a pieno titolo, di atti della contestazione dell'accusa. La mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato si desume dal decreto di citazione a giudizio in appello con il quale si dispone la citazione di un interprete di lingua albanese. Si desume, inoltre, dal verbale di interrogatorio di garanzia, in occasione del quale è stato nominato un interprete.
Un terzo motivo contiene censura di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3). Le intercettazioni telefoniche e ambientali erano inutilizzabili. Il decreto del P.M. (dispositivo) non motiverebbe sulla insufficienza/inidoneità degli impianti, affermando semplicemente che erano indisponibili le postazioni di intercettazione presso la Procura. Il provvedimento inoltre avrebbe dovuto essere convalidato con provvedimento del G.i.p., che manca. Con il quarto motivo il difensore deduce la erronea applicazione della legge penale e la erronea interpretazione di essa, oltre che il vizio di manifesta illogicità della motivazione, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. L'originaria contestazione (originariamente capo 41, poi divenuto capo 26) inseriva l'imputato in una associazione costituita per operare una serie di delitti di importazione e trasporto in Italia di stupefacenti, composta prevalentemente di soggetti operanti in Kossovo e in Albania - da dove, via mare, lo stupefacente perveniva nel territorio della Repubblica e diffuso - legati con gruppi operanti in varie parti del territorio nazionale, gruppi che avrebbero costituito una sorta di "filiali". La Corte d'appello ha finito con l'escludere che BO e i soggetti che con lui concorrevano in Italia nei reati di detenzione e spaccio in Italia e che fossero associati con i soggetti residenti all'estero (Kossovo e Albania). Ha però anche affermato che BO faceva comunque parte di un nucleo di associati, e quindi di una associazione, operanti in Italia (e in particolare nel napoletano) che acquistava stupefacenti in Albania e la diffondeva nel territorio italiano. Così facendo, la Corte d'appello non solo avrebbe modificato la originaria contestazione, ma avrebbe ipotizzato un consesso associativo che non poteva integrare gli estremi del reato di cui all'art. 74, D.P.R. cit., perché l'esistenza di una associazione non avrebbe potuto essere desunta automaticamente da una serie di operazioni di compravendita tra le stesse persone: occorreva in sostanza la prova - che non veniva data - che il sottogruppo col quale operava il BO fosse attivo in Italia in modo continuativo con una intesa perenne fra i correi.
Secondo la difesa, che articolava altro motivo, non poteva ritenersi che il BO fosse il capo o l'organizzatore del sottogruppo operante nel napoletano. Al riguardo la sentenza impugnata era carente di motivazione sulla individuazione di atti che fossero sintomatici delle qualità indicate.
Con il sesto mezzo si sostiene la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e) nella parte in cui si riteneva armata la associazione in questione, in quanto BO non aveva mai posseduto armi e mai ne avrebbe avuto la disponibilità. Risultava solamente che BO si era limitato a richiedere armi a un interlocutore che aveva dichiarato di essere pronto a fornirgliele.
La sentenza infine (settimo motivo) avrebbe interpretato erroneamente la norma penale con riferimento alla pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, motivando con il ruolo direttivo, il numero e la gravità dei fatti, e limitandosi a ritenere adeguata la pena: tra l'altro i giudici avrebbero usato gli stessi criteri anche per la applicazione della continuazione.
L'imputato, per mezzo del difensore, propone motivi nuovi. Deduce anzitutto la mancata notificazione dell' avviso di deposito con l'estratto contumaciale della sentenza della Corte d'appello presso il domicilio dichiarato di Via US, Via Berardi (come da sentenza delle Sezioni unite depositata il 18 dicembre 2006, la quale ha stabilito che la dichiarazione di domicilio all'atto della scarcerazione prevale sulla elezione di domicilio). La notifica in tale domicilio non era impossibile perché la LL non aveva dichiarato che l'imputato si era definitivamente allontanato dall'Italia, ne' la definitività risultava dal "verbale di vana notifica" della polizia giudiziaria, ne' v'era prova che non fosse quivi più tornato. Chiede pertanto che gli atti vengano restituiti alla Corte d'appello perché si provveda a una nuova notificazione dell'estratto nel domicilio dichiarato. E anche a voler ritenere corretto l'operato dei Giudici, ritenendo non errata la decisione sulla impossibilità di notificazione, l'atto si sarebbe dovuto notificare presso il domicilio eletto dell'avv. Quarta. Con ulteriore deduzione afferma che la nomina dell'avv. Quarta non sarebbe mai stata revocata. L'avviso della odierna udienza si sarebbe dovuto notificare anche a costui;
ciò che non è stato fatto. Al BO, sostiene ancora la difesa, si sarebbero dovuti tradurre tutti gli atti processuali essenziali, essendo stato sottoposto a interrogatorio il giorno 8 marzo 2001, ed essendo risultato che non conosceva la lingua italiana, tanto che fu sentito per mezzo di un interprete (pare che la deduzione si riferisca agli atti di cui agli artt. 415 bis e 416 c.p.p.). Insiste ancora sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, contestando che la sentenza "Gatto" abbia affermato che la dichiarazione di indisponibilità di postazioni presso la Procura esoneri dalla motivazione sulla insufficienza/inidoneità. AX (avv. Luigi Colaleo).
Con il primo motivo deduce, per mezzo del difensore, la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 143 c.p.p., comma 1, e art. 548 c.p.p., comma 3), in quanto non gli erano stati tradotti in lingua albanese gli estratti contumaciali delle sentenze di primo e di secondo grado.
Altro mezzo riguarda la censura di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3). Le intercettazioni telefoniche e ambientali erano inutilizzabili. Il decreto del P.m. (dispositivo delle intercettazioni) non motiverebbe sulla insufficienza/inidoneità degli impianti, affermando semplicemente che erano indisponibili le postazioni di intercettazione presso la Procura. Il provvedimento inoltre avrebbe dovuto essere convalidato con provvedimento del Gip, che manca.
Con il terzo motivo lamenta la erronea applicazione della legge penale con riferimento alla norma dell'art. 110 c.p., poiché i giudici non avrebbero motivato sul concorso relativamente ai capi 21, 22 e 28. In tutti e tre i casi mancherebbe la motivazione sia in ordine all'elemento oggettivo del concorso, vale a dire su un comportamento di contribuzione alla realizzazione dell'evento lesivo, sia soprattutto sul piano soggettivo, cioè sulla consapevolezza dell'agire altrui con volontà finalizzata a contribuire alla realizzazione del reato con la propria condotta. Nei primi due casi si contesta che l'imputata abbia avuto contatti telefonici con altri coimputati;
nel terzo, si contesta di avere accettato di ricevere la droga nella comune abitazione con il marito.
Con altro mezzo il difensore deduce la erronea applicazione della legge penale e la erronea interpretazione di essa, oltre che il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74. Rileva come la consumazione di reati fine non comporti automaticamente il reato di partecipazione alla associazione, occorrendo provare anche l'affectio societatis, cioè la consapevolezza e la volontà di agire per una finalità comune. Con l'ultimo motivo si duole della erronea interpretazione dell'art.62 bis c.p., atteso che le attenuanti generiche sarebbe state negate perché ella si sarebbe data alla latitanza dopo essere stata posta agli arresti domiciliari.
HO MO (avv. Aldo Egidi).
Deduce, tramite il difensore, con un primo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla prova della fornitura di eroina inviata da "P tramite il corriere LE in data 30 aprile 1999, eroina che sarebbe stata inviata a DR TH tramite l'imputato il quale si sarebbe accordato col fornitore: le intercettazioni telefoniche non davano certezza dell'accordo e il DR TH (destinatario) non era mai stato giudicato per tale reato.
Con altro mezzo deduce la carenza assoluta di motivazione, in quanto ritenuto responsabile di tale fornitura senza prove, limitandosi la Corte ad affermare che dalle intercettazioni telefoniche risultava la sua partecipazione al reato di cui al capo 8). Non poteva costituire prova la telefonata del 22 aprile 1999, n. 235, in cui si faceva cenno a "cose brutte" che non potevano essere riferite, o la deposizione del teste LE che aveva parlato della operazione relativa all'arresto di quattro spacciatori tra cui l'imputato. Conclude ricordando che oggetto del processo era la fornitura di 4 Kg. di eroina di cui al capo 5^.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, relativamente al ricorso di BO AR, deve preliminarmente essere esaminato il motivo aggiunto secondo cui non è stato comunicato l'avviso di fissazione della presente udienza al codifensore avvocato R. Quarta, come rilevato dall'avvocato Luigi Colaleo. Tuttavia, lo stesso avvocato Colaleo, aveva dichiarato, a verbale del dibattimento davanti alla Corte d'appello del 20 marzo 2004, di "sapere che l'avv. R. Quarta del foro di Bari è stato in precedenza revocato". Poiché peraltro deve ritenersi, sino a prova contraria, che le dichiarazioni del difensore siano ispirate a criteri di correttezza e di professionalità, e quindi che l'avvocato Colaleo fosse a conoscenza di una revoca dell'avvocato R. Quarta portata a conoscenza dell'ufficio nelle forme di legge, il motivo deve essere disatteso.
Passando all'esame del primo motivo di ricorso, rileva la Corte che il motivo stesso deve essere rigettato. La questione se una dichiarazione di domicilio comporti implicitamente la revoca di una precedente elezione di domicilio non espressamente revocata è stata risolta da una recente e condivisibile sentenza delle Sezioni unite di questa Corte in senso affermativo (Cass., Sez. un., sent. n. 41280, 17 ottobre - 18 dicembre 2006, CED 234905, Clemenzi), la quale ha evidenziato come l'attuale codice processuale assimili costantemente l'elezione di domicilio e la dichiarazione di domicilio (arg. ex art. 161 c.p.p., commi 1, 2 e 4, artt. 162, 164 c.p.p.), senza stabilire alcuna "gerarchia" di importanza tra i due atti;
come ancora, sul piano delle garanzie e dell'effettività della conoscenza dell'atto notificato, l'elezione di domicilio non fornisca maggiori garanzie della dichiarazione di domicilio;
come, infine, non appaia fondata la distinzione che alcune decisioni delle Sezioni semplici di questa Corte avevano voluto ravvisare tra atto negoziale (elezione) e mero atto dichiarativo (dichiarazione di domicilio), partecipando entrambi le dichiarazioni della medesima natura negoziale (sempreché si vogliano trasporre nozioni civilistiche nell'ambito del processo penale, trasposizione che le Sezioni unite non mostrano di condividere).
Ne consegue che, avendo l'imputato - all'uscita dal carcere - dichiarato domicilio in US (BS) alla Via Berardi, n. 52, pur senza revocare la precedente elezione di domicilio, correttamente la prima notificazione successiva alla scarcerazione è stata eseguita in tale domicilio.
La difesa ha sottolineato che comunque la dichiarazione resa dalla persona che nella prima notificazione in tale domicilio (signora LL), secondo cui il BO era tornato in Albania, non sarebbe stata sufficiente a far ritenere l'impossibilità di notificare gli atti in quel domicilio dichiarato, ai fini delle successive notificazioni eseguite - tutte - ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, presso lo studio del difensore, avvocato Luigi Colaleo.
Tale tesi non può essere condivisa, perché, pur non essendo vero che la LL abbia dichiarato che il BO era definitivamente tornato in Albania, è del tutto evidente che, non essendo stata fornita dalla persona che in quel domicilio si trovava alcuna specificazione ulteriore, correttamente si è ritenuto che quel domicilio dichiarato non fornisse più alcuna garanzia ai fini della effettività della conoscenza degli atti successivi da notificare, e che quindi, essendo divenuto inidoneo ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, le notificazioni successive dovessero essere eseguite presso il difensore di fiducia.
Neppure si ritiene di dover aderire alla tesi che il difensore sembra abbia voluto sostenere in sede di discussione sulla possibile applicazione dell'art. 169 c.p.p. relativo alle notificazioni all'imputato all'estero. Il comma 1 di tale articolo prevede la spedizione all'estero all'imputato della raccomandata con avviso di ricevimento (con le notizie ivi indicate) solo se "risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere": circostanza all'evidenza non ricorrente nella specie. Tanto meno dovevano essere eseguite ricerche in Albania non avendosi notizie sufficienti sulla residenza o dimora all'estero, perché tali ricerche devono essere svolte solo ai fini della emanazione del decreto di irreperibilità (art. 169 c.p.p., comma 4), decreto che non doveva essere emesso nella specie non trattandosi di prima notificazione all'imputato (artt. 157 e 159 c.p.p.). Deve concludersi che tutte le notificazioni all'imputato nel presente giudizio sono state correttamente eseguite presso lo studio dell'avv. Luigi Colaleo.
Deve essere disatteso anche il secondo motivo di ricorso. Va premesso che pur non prevedendo la norma dell'art. 143 c.p.p. una specifica sanzione di nullità, la mancata osservanza della disposizione (così come interpretata dalla decisione della Corte costituzionale del 19 gennaio 1993, n. 10) genera una nullità degli atti processuali scritti o orali che si sarebbero dovuti tradurre allo straniero che non conosce la lingua italiana e che non si sono tradotti, ma tali nullità sono sempre state ritenute, dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, come nullità a regime intermedio, non rientrando tra quelle previste dall'art. 178 c.p.p., lett. c) (Cass., Sez. 4, Sent. n. 2635, 4 dicembre 2006 - 25 gennaio 2007, CED 235893, Rodi;
Cass., Sez. 4, Sent. n. 25316, 5 maggio 2004 - 7 giugno 2004, CED 228930, Obwo;
Cass., Sez. 5, Sent. n. 6697, 12 dicembre 2001 18 febbraio 2002, CED 221901, Kislitsyn;
Cass., Sez. 6, Sent. n. 809, 1 marzo 1999 - 7 aprile 1999, CED 213663, Poporogu), con la conseguenza che esse devono essere dedotte o rilevate subito dopo il compimento dell'atto, secondo le cadenze stabilite dall'art.180 c.p.p.. Consegue ulteriormente che tutte le eventuali nullità
verificatesi nelle indagini preliminari, nella udienza preliminare o nel giudizio di primo grado, compresa quella conseguente alla mancata traduzione dell'estratto contumaciale (id est della sentenza), avrebbero dovuto essere riproposte o proposte con l'atto di appello (art. 182 c.p.p., comma 2). La difesa afferma che tutte tali questioni di nullità sarebbero state proposte (o riproposte) con l'appello, ma tale conclusione non è condivisa dalla Corte. Con tale atto il difensore ha formulato appello "avverso le ordinanze rese nel dibattimento ed avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario il 12.6.2003". Sostiene il difensore che siffatto modo di proporre appello conterrebbe una censura anche nei confronti di quelle ordinanze con le quali si erano decise le questioni sulla traduzione di atti. Neppure tali argomentazioni sono condivise dalla Corte. La impugnazione di tutte le ordinanze emesse nel giudizio di primo grado è del tutto generica e non può ricomprendere ogni ordinanza resa sino a quel momento. Ciò è tanto vero che nella pur articolata e analitica sentenza di appello non si rinviene alcun giudizio sulle questioni di traduzione atti. E ciò - è da ritenere - del tutto correttamente, in quanto l'appello non era idoneo a far sorgere il dovere della Corte milanese di fornire una risposta sulla validità di ogni ordinanza pronunciata precedentemente alla proposizione del gravame. Con l'ulteriore conseguenza che tutte le (possibili) cause di nullità per mancata traduzione nella lingua madre dell'imputato anteriori all'atto di appello devono ritenersi sanate.
Restano da esaminare le questioni concernenti la mancata traduzione nella lingua madre dell'imputato degli atti relativi al giudizio di appello (cioè mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio e mancata traduzione dell'estratto contumaciale della sentenza). Osserva in proposito la Corte che la disciplina dettata con l'art.143 c.p.p. consente di affermare che le regole sulla nomina dell'interprete e sulla traduzione degli atti allo straniero alloglotta sono funzionali alla garanzia della corretta comprensione da parte sua di ciò che accade nel processo, sempre che lo straniero partecipi o intenda partecipare attivamente al processo e voglia comprendere ciò che in esso accade in modo da poter valutare personalmente le strategie processuali, immediate o no, che ritiene più opportune intraprendere. Emblematica in proposito è la formula della legge che assicura allo straniero il diritto di farsi assistere da un interprete gratuitamente "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa". Formula che lascia intendere il diritto alla traduzione dell'atto dello straniero sempre che costui venga in contatto materiale con l'atto processuale che lo riguarda.
Non pare quindi infondato il passaggio logico secondo il quale se lo straniero si ponga in una condizione processuale in cui tutti gli atti debbano essere notificati mediante consegna al suo difensore (come nella specie il contumace BO AR, che non ha reso possibile la notificazione degli atti che lo riguardano per inidoneità del domicilio dichiarato), non subisce alcuna lesione concreta dei suoi diritti per effetto della mancanza di tale traduzione - che pertanto non deve essere eseguita - non rimanendo aggredito il vero nucleo della garanzia oggetto della tutela, che deve essere assicurata nei casi di effettività della lesione dell'interesse protetto.
In ipotesi siffatte, possono verificarsi due situazioni. Lo straniero (nel caso difeso di fiducia) può avere perso il contatto con il suo difensore: in tale ipotesi una traduzione dell'atto nella madre lingua dello straniero a mani del difensore non avrebbe un concreto significato funzionale alla difesa personale, e lo straniero difetta di interesse alla traduzione dell'atto: il difensore, indipendentemente dalla traduzione, potrà compiere gli atti difensivi necessari nell'interesse dell'imputato. Lo straniero potrebbe, invece, non avere perso il contatto col difensore (oppure potrebbe averlo perso e poi ricostituito): in tal caso lo straniero potrà valutare le strategie processuali da seguire con il difensore nella lingua che entrambi riterranno più opportuna: il difensore avrà modo di aggiornare il cliente sulla sua situazione processuale e di concordare le condotte da seguire;
ma, ancora una volta, si deve ribadire la mancanza di lesione funzionale del diritto dello straniero alloglotta di ottenere una traduzione dell'atto che dovrebbe essere notificato al difensore.
Quanto detto vale per entrambi gli atti di cui il difensore ha lamentato la mancata traduzione: decreto di citazione a giudizio ed estratto contumaciale della sentenza (ovvero della sentenza). Nel caso è stato comunque assicurato il diritto del BO al giusto processo, compresa la facoltà di impugnare le sentenze di merito attraverso il difensore. Il motivo di ricorso deve conclusivamente essere rigettato.
Inammissibile deve invece ritenersi il terzo motivo di ricorso. A seguito di richiesta espressa di questa Corte, sono stati acquisiti dagli uffici di merito tutti i decreti concernenti le intercettazioni telefoniche svolte nel presente processo. A parte il fatto che si è potuto constatare che tutti i numerosi decreti dispositivi delle intercettazioni emessi dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, contengono espressa menzione della indisponibilità
di postazioni per le intercettazioni telefoniche (situazione nella quale non è necessaria alcuna motivazione sulla inidoneità/insufficienza delle apparecchiature esistenti presso la Procura della Repubblica ai fini dell'utilizzo degli impianti nella disponibilità della polizia giudiziaria: v. Cass., Sez. un., Sent. n. 00 919, 26 novembre 2003 - 19 gennaio 2004, CED 226484, Gatto), e sono stati debitamente convalidati dal G.i.p. con decreti motivati, la deduzione di inutilizzabilità delle intercettazione difetta dei necessari requisiti di specificità dato che l'imputato avrebbe dovuto indicare quali fossero, nella molteplicità dei decreti, quelli che interessavano la sua specifica posizione e quali conversazioni a lui si riferissero creandogli pregiudizio. La genericità della deduzione non consente di approfondire ulteriormente il motivo di ricorso.
Sono pure infondati i motivi quarto e quinto concernenti la sussistenza della associazione criminosa e la qualità di organizzatore del BO.
Come correttamente rilevato nella motivazione della Corte d'appello l'imputato non era un semplice acquirente di partite di droga ma aveva costanti rapporti con i vertici dell'organizzazione (in particolare con RE ON - fratello di RE ED operativo in Italia - e AL MI) dai quali era informato delle vicende fondamentali del sodalizio criminoso (come ad esempio le rivalità con i gruppi concorrenti in Albania nella esportazione di droga) e dirigeva in Italia il sottogruppo (o filiale, secondo la terminologia dei giudice di merito) di AP che aveva a sua volta diramazioni in Italia (Ravenna, LA) e anche all'estero (Londra) dove erano inviate (transitando per l'Italia) numerose partite di eroina. La molteplicità delle droghe trattate (non solo eroina proveniente dall'Albania) è elemento che rafforza e non sminuisce la prova di un vero e proprio sodalizio organizzato. Nè può intendersi in senso riduttivo la affermazione che si legge nella sentenza impugnata, secondo cui - quando anche si volesse sottovalutare il legame associativo con i componenti del gruppo residenti in Albania - l'imputato sarebbe stato pur sempre a capo di una vasta organizzazione avente la sua sede in AP composta di soggetti che stoccavano la droga e la trasportavano in varie parti d'Italia servendosi di corrieri. L'espressione, a ben vedere, ha un significato ampliativo sulla consistenza ed estensione del vincolo associativo. E correttamente la sentenza rileva che, quanto meno nei riguardi del sottogruppo italiano, il BO aveva la qualità di dirigente o di organizzatore come attestato dal fatto che impartiva ai responsabili delle cellule ravennate e milanese veri e propri ordini sulla consegna degli stupefacenti (tale convincimento i Giudici di appello ricavano in particolare dai reati fine di cui ai capi 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28 e 29 in ordine ai quali il ricorrente non ha proposto ricorso).
D'altra parte, non è necessario per la configurazione del reato associativo che i vari membri siano in contatto fra loro o che addirittura si conoscano, come non ha rilevanza la variabilità dei componenti del gruppo. E inoltre, è configurabile l'associazione criminosa tra venditori e acquirenti di partite di droga quando, come nella specie, possa ritenersi, per fatti concludenti, da una serie di elementi sintomatici, la sussistenza di una accordo associativo unitario, destinato a protrarsi nel tempo a seguito di un piano criminoso stabile, a monte delle singole compravendite, e quindi della affectio societatis;
elementi desumibili, nel caso, dal numero delle operazioni compiute, dalla reiterazione nel tempo della attività, dalla organizzazione realizzata (trasporto per mezzo di navi in Italia;
automezzi per la distribuzione in Italia attraverso una rete di corrieri), dalla entità delle partite commerciate e quindi dal volume degli affari, dalla reciproca fiducia dimostrata da numerose intercettazioni telefoniche, dalla esistenza, infine, di un sistema logistico per la raccolta del f denaro ricavato e l'invio in Albania. Peraltro come risulta accertato dalle sentenze di merito, il gruppo non cessava nella sua operatività ordinaria anche quando BO si recava in Albania.
Sono, invece, fondati i motivi sesto e settimo del ricorso. L'aggravante della associazione armata è stata non correttamente ritenuta per il solo fatto che si è accertato che in una conversazione telefonica il BO aveva richiesto l'invio di armi a un ignoto interlocutore. Gli atti non offrono elementi per affermare che tale iniziativa abbia avuto l'esito voluto. La sentenza afferma che le armi potevano essere usate in relazione al conseguimento dello scopo della associazione. Non pare che tale motivazione sia sufficiente per ritenere la sussistenza dell'aggravante in questione, non essendo mai intervenuto il possesso delle armi in capo al BO o comunque non essendovi la relativa prova, e non essendo stato identificato l'interlocutore, che poteva essere anche persona estranea alla associazione. Inoltre appare insufficiente anche la motivazione sulla consapevolezza del fatto che l'associazione fosse armata.
Ugualmente deve dirsi per la esclusione delle attenuanti generiche, basata sulla motivazione del ruolo direttivo, del numero e della gravità dei fatti. Si tratta, invero, di elementi i quali, tutti, sono considerati ai fini della determinazione della pena, compresa quella irrogata per l'aggravante e per la continuazione, elementi che non possono essere ulteriormente considerati - in negativo - ai fini del giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche. Su tali punti la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione per nuovo esame.
Con riguardo ai motivi nuovi, va osservato che di essi si è già detto con l'esame dei motivi principali cui si rimanda. Con riferimento al ricorso di AX AN va osservato che alcuni motivi sono comuni al ricorrente BO AR (all'epoca dei fatti la donna era fidanzata del BO del quale è poi divenuta moglie, come affermato dal difensore). In ordine a tali motivi si rimanda a quanto detto per il primo imputato. Considerata la sua posizione processuale di latitante (cui le notificazioni devono essere eseguite al difensore ex art. 165 c.p.p.) vale a maggior ragione quanto affermato, in particolare, sulla traduzione degli atti in lingua albanese.
Quanto al terzo motivo con il quale si lamenta la mancanza di prova del concorso nella consumazione dei reati fine di cui ai capi 21, 22 e 28, la sentenza descrive le condotte della donna alle pagg. 110, 113 e 126, riportando il pensiero del Giudice di primo grado;
riporta poi le osservazioni confermative sul concorso alla pag. 188. Da tali descrizioni e osservazioni si ricava l'adeguatezza della motivazione sulla sussistenza del concorso sempre desunto da intercettazioni telefoniche. Nell'episodio di cui al capo 21 la donna è in contatto telefonico con il marito e con il fratello (facendo da tramite tra costoro per consentire l'incontro del fratello con gli acquirenti), il quale ultimo doveva consegnare la droga (due Kg. di eroina) a SI TO (e per lui a Di Serio Carmine), poi effettivamente consegnata, ma poco dopo sequestrata: in tal modo permette la riuscita della operazione di consegna fornendo un contributo causale alla consumazione del reato. Quanto al capo 22, si verifica la stessa situazione in quanto la donna mantiene un continuo contatto telefonico tra BO e AL JM (attestante la consapevolezza e il contributo causale) finalizzato all'incontro e alla consegna della droga (quattro Kg. di eroina) da parte degli stessi a soggetti operanti nel ravennate (tali EQ e ON), tramite il corriere I" (non meglio identificato). Infine, nell'episodio di cui al capo 28, l'XH si presta a ricevere e a stoccare nella sua abitazione una valigia piena di marijuana acquistata da AL JM da tale SO destinata in un primo tempo a essere inviata in Inghilterra, poi venduta ad altri. Anche in tal caso appaiono evidenti la consapevolezza del fatto e il contributo causale prestato.
Per quanto attiene al reato associativo, la qualità della imputata di fidanzata (e poi di moglie) del BO e di sorella di XH DI, componente di rilievo della associazione, le hanno consentito di essere legata da rapporti di conoscenza e di frequentazione con altri sodali di spicco del gruppo (AL JM, RE ED e altri) e di essere addentro ai traffici gestiti dal gruppo, e in particolare del marito;
la conoscenza del gruppo associativo e dei legami tra i sodali e la volontà di parteciparvi, cioè di agire per una finalità comune, sono correttamente ricavate dai Giudici di merito dalla permanete e sistematica disponibilità dimostrata dalla donna ad assecondare le richieste del marito e ad obbedire ai suoi ordini;
nella partecipazione ai traffici di stupefacenti, come anche provato dai rilevanti contributi offerti nei reati fine di cui si è detto. Per quel che attiene all'ultimo motivo concernente il diniego di attenuanti generiche, la Corte d'appello ha correttamente motivato con lo stato di latitanza, motivazione del tutto legittima quando tale stato esprima - come nella specie - un negativo atteggiamento processuale (Cass., Sez. 4, Sent. n. 33283 12 dicembre 2001 - 04 dicembre 2002, CED 222498, Adducci), essendo la ricorrente evasa dagli arresti domiciliari. Peraltro, la motivazione aggiunge la insussistenza di elementi positivi di rilievo sulla sua personalità emergenti dal processo.
Il ricorso della XH va dunque rigettato.
Passando all'esame della impugnazione di HO, va rilevato che anche il suo ricorso deve essere rigettato.
Egli sostiene la mancanza di prove circa la consumazione del reato di cui al capo 8 (già ricompresa in altro capo), ma la Corte d'appello ha ben evidenziato che tali prove risultano, in primis, dalle intercettazioni telefoniche e in specie da quelle in cui l'imputato spiega a "P che egli non potrà più proseguire nella collaborazione a rendersi destinatario di partite di droga, come in passato, perché deve lasciare LA (conversazione preceduta di pochi giorni da altra conversazione diretta tra DR TH BE HO e il "P). L'HO spiega altresì che nella sua attività potrà subentrare DR TH BE HO. In tale telefonata ordina al "P la droga da consegnare al DR TH, e correttamente il reato deve ritenersi consumato con l'intervenuto accordo. Si tratta della droga trasportata in LA che il corriere Wilem avrebbe dovuto consegnare a LA al DR TH (4 Kg. di eroina), corriere che era stato poi sorpreso dagli operanti con conseguente sequestro della partita.
Le ulteriori considerazioni del ricorrente sono pure infondate. Non ha alcuna importanza che il DR TH, separatamente giudicato, non abbia subito contestazioni per tale reato (nel presente processo tale partita è indicata nel capo 5 contestato a "P). La telefonata del 22 aprile 1999, n. 235 in cui l'imputato dice al "P che sono successe "cose brutte" è messa correttamente in correlazione nella sentenza con la scoperta e l'arresto di quattro spacciatori da parte dei carabinieri di Lucca, operazione di cui ha riferito il teste LE, che ha coinvolto l'HO in traffici di stupefacenti;
testimonianza da cui si è avuto conferma del fatto che l'imputato gravitava nel campo dei traffici di stupefacenti.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di BO AR limitatamente ai punti relativi al riconoscimento della aggravante della associazione armata e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo esame, con conseguente rigetto del ricorso del BO nel resto. Vanno poi rigettati i ricorsi della XH e dell'HO, con la loro condanna al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BO AR nei punti relativi al riconoscimento della associazione armata e alla esclusione delle attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di LA. Rigetta nel resto il ricorso del BO;
rigetta i ricorsi di HO MO e di XH AN che condanna al pagamento in solido delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007