Sentenza 13 dicembre 2013
Massime • 1
La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta. (Principio affermato in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs.4 maggio 2014, n. 32).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2013, n. 10300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10300 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 13/12/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1964
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 37587/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OU UI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 6 agosto 2013 emessa dalla Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla competente Autorità Svizzera nei confronti del cittadino cinese OU UI, accusato del reato di lesioni personali, commesso, in concorso con altre persone, mediante l'aggressione e il ferimento di HO OO Chan.
2. L'avvocato Viggiano Filippo, nell'interesse dell'estradando, ha presentato ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito riassunti.
Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 143 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. e), artt. 180 e 705 c.p.p., con riferimento alla mancata traduzione della sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze ha accolto la domanda di estradizione. Si assume che la lettura in udienza della sentenza, seppure tradotta sommariamente dall'interprete, avrebbe violato il diritto di difesa dell'estradando condizionando l'esercizio del suo personale diritto all'impugnazione e a sostegno di questa tesi cita la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui deve sempre essere accordata la traduzione della sentenza se l'imputato, che non conosce la lingua italiana, ne faccia richiesta.
Il ricorrente assume che un tale obbligo deriva dall'art. 3 par. 2 della direttiva n. 64 del 2010 che prescrive agli Stati membri di assicurare la traduzione delle sentenze, disposizione che, anche in assenza dell'intervento attuativo del legislatore, impone al giudice di interpretare la disciplina nazionale in conformità del principio contenuto dalla direttiva citata, dotata di efficacia self-executing. Nella specie, l'estradando aveva, tramite il suo difensore, chiesto prima della deliberazione la traduzione della sentenza, la cui omissione ha determinato la mancata conoscenza del contenuto e delle ragioni della disposta consegna, privando OU UI del diritto di impugnazione personale riconosciuto dall'art. 706 c.p.p.. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 12, par. 2, lett. c) della Convenzione europea di estradizione in relazione alla insufficiente motivazione circa la corrispondenza tra l'identità fisica della persona richiesta in estradizione e della persona ricercata. Si evidenzia l'insufficienza della motivazione che non ha tenuto in debita considerazione le deduzioni difensive con cui si è sempre contestata la corretta individuazione della persona richiesta in estradizione, come del resto emerge dalla documentazione inviata dalla Confederazione Elvetica da cui risultano una serie di dubbi circa l'identità fisica tra OU UI (nato in [...] il [...]) e la persona ricercata con le generalità di OU UY (nato in [...] il [...]).
Peraltro, il ricorrente mette in rilievo: a) che non risulta allegata alla documentazione la scheda delle impronte digitali citata nella stessa domanda di estradizione;
b) che la Corte territoriale non ha preso in alcuna considerazione la testimonianza di EN IA, che afferma di aver visto a Prato l'estradando dal mese di febbraio 2013 fino al giorno del suo arresto. A questo proposito la difesa censura la sentenza per non avere richiesto informazioni supplementari allo Stato richiedente e formula, in via subordinata, istanza di acquisizione degli accertamenti foto dattiloscopici effettuati dall'Interpool di San Gallo in data 11.3.2013 ribadendo che si riferiscono ad altra persona.
Con il terzo motivo deduce la violazione all'art. 125, comma 3 e 12 par. 2, lett. a) della Convenzione europea di estradizione per incertezza sul titolo in base al quale è stata domandata l'estradizione, atteso che l'arresto di OU UI è avvenuto in base ad una sentenza di condanna ad anni 7 e mesi 6 di reclusione. Con il quarto motivo denuncia la violazione del principio della doppia incriminazione stabilito dagli artt. 13 c.p., comma 2 e 2 par. 1 della citata Convenzione, in quanto l'estradizione è stata concessa anche per il reato di aggressione previsto all'art. 134 c.p., svizzero, senza che nell'ordinamento italiano sia rinvenibile una figura di reato di tal genere.
Con il quinto motivo fa valere il vizio di motivazione unitamente alla violazione dell'art. 12 par. 2 comma 2, lett. b) della Convenzione europea dì estradizione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo l'incertezza della contestazione, dal momento che in base agli atti trasmessi non risulta chiarito se OU UI sia stato richiesto in estradizione per tentate lesioni, ovvero per lesioni consumate o, ancora, per tentato omicidio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Sebbene parte della giurisprudenza di legittimità sostenga che la incompleta traduzione del contenuto della sentenza in lingua comprensibile dall'imputato alloglotta integri una causa di nullità, deducibile dall'imputato e sanata qualora con il ricorso per cassazione non venga dedotta esclusivamente l'impossibilità di comprendere la motivazione (cfr. Sez. 6^, 23 novembre 2006, n. 4929, Timev;
Sez. 6^, 21 settembre 2011, n. 35571, Paheshti;
Sez. 4^, 12 gennaio 2012, n. 8059, Pichler), questo Collegio ritiene, aderendo ad un indirizzo maggioritario, che dalla disciplina vigente non è ricavabile l'obbligo di provvedere alla traduzione della sentenza nella lingua nazionale dell'imputato che non conosca la lingua italiana. La sentenza, infatti, non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta (Sez. 1^, 31 marzo 2010, n. 24514, Hassan;
Sez. 4^, 19 marzo 2013, n. 26239, Gharby;
Sez. 6^, 21 ottobre 2008, n. 44101, Dervina, Sez. 2^, 7 maggio 2008, n. 34830, Margel;
Sez. 2^, 21 dicembre 2007, n. 5572, Mazyr;
Sez. 1^, 2 aprile 2002, n. 15745, Corasciuc;
Sez. 6^, 12 aprile 2000, n. 8722, Carvajol). Si rileva, al riguardo, che, sussiste la necessità di offrire la traduzione degli atti processuali agli imputati alloglotti solo per quelli cui lo straniero, che non comprende la lingua italiana, partecipi direttamente, e non per quelli che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all'iniziativa ed alla valutazione della parte interessata. D'altra parte, la stessa giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sostiene che l'art. 6, par. 3, CEDU richiede che la persona, che non comprenda o non si esprima nella lingua usata nel processo, sia assistita da un interprete, ma non che sia effettuata la traduzione scritta di ogni documento della procedura (cfr., Corte EDU, 24 febbraio 2005, Husain c. Italia;
Corte EDU 11 gennaio 2011, Hacioglu c. Romania).
In ogni caso, va sottolineato come nella presente fattispecie è lo stesso ricorrente che riconosce che vi è stata la traduzione, in udienza, da parte di un interprete di lingua cinese della sentenza di estradizione, sicché non si pone neppure il problema sull'efficacia della invocata direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali.
In conclusione, è manifestamente infondato il ricorso nella parte in cui lamenta la mancata traduzione della sentenza,
4. Il secondo motivo è generico in quanto ripropone la questione relativa alla identità dell'estradando senza prendere in considerazione le motivazioni offerte dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto, sulla base della documentazione trasmessa, che le impronte digitali acquisite dalla Questura di Prato all'atto del foto segnalamento del 29.3.2013, corrispondono a quelle del soggetto OU UY sottoposto a controllo in Svizzera dall'Interpol di San Gallo in data 11.3.2013; peraltro, nella stessa sentenza si rileva che le fotografie allegate alla richiesta di consegna corrispondono all'estradando. Si tratta di accertamenti di cui da conto la sentenza e che il ricorrente censura senza allegare o addurre ulteriori elementi.
5. Del tutto infondato è il terzo motivo, dal momento che la sentenza ha precisato che la richiesta di estradizione riguarda i reati di aggressione e di lesioni personali gravi e che il riferimento alla sentenza di condanna ad anni sette e mesi sei, riportata nella scheda Sirene, è frutto di un errore da parte dei compilatori della stessa scheda, errore irrilevante dal punto di vista della correttezza della procedura e dell'oggetto della richiesta che riguarda un'estradizione processuale.
6. Manifestamente infondato è, inoltre, il motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione del principio della doppia incriminazione: il reato di aggressione, previsto dall'art. 134 del codice penale svizzero trova corrispondenza nel nostro ordinamento,
come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nel delitto di lesioni personali o, in caso di morte della vittima, nel delitto di omicidio.
7. Infine, con riferimento all'ultimo motivo, deve escludersi che vi sia incertezza nell'individuazione del fatto addebitato all'estradando, dal momento che la Corte d'appello ha chiarito con estrema precisione i reati per i quali è stata richiesta e, quindi, concessa l'estradizione.
8. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014.